Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 26 gennaio 2011
Validità: 31.12.2012
Parti: Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi - Confetra, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Legacoop Servizi, Produzione e servizi di lavoro, Agci, Anita, Cna-Fita, Trasportounito Fiap-Unimpresa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Logistica, trasporto merci e spedizioni
Fonte: FILT-CGIL
Sommario:
Addì, 26 gennaio 2011 in Roma tra Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, assistite dalla Confetra, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Legacoop Servizi, Produzione e servizi di lavoro, Agci, Anita, Cna-Fita, Trasportounito Fiap-Unimpresa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stato sottoscritto il seguente accordo che, aggiungendosi alle precedenti intese del 10.12.2010 e del 17.12.2010, completa anche per la parte normativa il rinnovo del CCNL 29.1.2005
Orario di lavoro - Estensione a 6 mesi del periodo di riferimento per calcolare il limite delle 48 ore medie settimanali
Art. 9 - Orario per il personale non viaggiante
Al comma 1 è aggiunto in fondo il seguente periodo:
"La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite".
Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
Ai comma 1, terzo periodo le parole "4 mesi" sono sostituite da "6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite".
Relazioni Industriali
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità ed ii miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL
Livello nazionale:
riconfermato
Livello regionale:
riconfermato
Livello aziendale
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le RSU/RSA unitamente alle OO.SS territoriali stipulanti in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
Riconferma dei punti già previsti nell'attuale CCNL
Aggiungendo: interventi di formazione riqualificazione del personale e - riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti;
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Inoltre, per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate in più zone sui territorio nazionale, che hanno in organico almeno 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano meno di 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
Ultimo comma confermato
L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto e appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale dell'aziende, al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Art. 1 della Sezione Trasporti - Flessibilità
Omissis
Deroghe
1) in considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive cinque settimane.
Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell'anno.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
2) In alternativa all'utilizzo della deroga di cui al punto precedente, per un massimo di cinque settimane consecutive è consentito alle imprese di distribuire l'orario di lavoro in maniera non omogenea nell'arco della settimana, fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. Ai lavoratori interessati dall'applicazione della suddetta deroga sarà riconosciuta, per ciascuna settimana con distribuzione di orario non omogenea, un'indennità di 10 euro comprensiva degli istituti legali e contrattuali.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
3) In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell'anno. Tale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3 del presente articolo.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
Art. 31 - Trasferimenti
1. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Nelle imprese con più unità produttive tramite specifici accordi a livello aziendale potranno essere individuati i distretti all'interno dei quali l'eventuale mobilità del lavoratore non configura trasferimento ai sensi del presente articolo.
[…]
6. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese.
7. Nel caso di trasferimento collettivo riguardante almeno 5 lavoratori il relativo preavviso dovrà essere comunicato anche alle RSA/RSU con procedura analoga a quella prevista dall'art. 7 per il mutamento di mansioni.
Art. 8 - Sezione Speciale 1 - Tutela della maternità
1. Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgvo n. 151/2001 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell'art. 20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
[…]
Articolo Nuovo - Satellitari
Le parti concordano che l'installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di controllo sull'operato dei lavoratori dipendenti ma di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico definendo tali controlli quali difensivi della merce e dell'automezzo.
A tale fine le parti concordano che, nel rispetto della Legge 300/1970 e della disciplina dettata dalla Legge 675/1996 e seguenti circa la videosorveglianza in caso di installazione di sistemi satellitari i lavoratori andranno anticipatamente informati a mezzo di apposita comunicazione individuale. Il testo concordato di tale comunicazione, viene inserito quale allegato del CCNL.
Le parti concordano inoltre che le apparecchiature di cui sopra non potranno essere utilizzate dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.
Art. … Lavoratori stranieri
Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto ({nazionale, territoriale, aziendale).
A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli artt. 20 e 22 parte comune del presente CCNL.
Art. 5 della 1° Sezione Speciale - Lavoro straordinario e banca ore
Aggiungere in fondo il seguente comma 13:
13. Qualora sia svolta dal datore di lavoro o da enti/soggetti dallo stesso autorizzati oppure, in ogni caso, previa autorizzazione del datore di lavoro attività formativa fuori dai normale orario di lavoro, al lavoratore verrà riconosciuta esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.
Art. … Ente Bilaterale
Le Parti costituiranno un Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, Trasporto/Merci e Spedizione con il compito di svolgere le seguenti attività:
- analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
[…]
- riqualificazione professionale;
[…]
- promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi Inail;
- tutte le materie che le Parti decideranno di inserire.
[…]
Le modalità organizzative e le prestazioni da erogare, saranno concordate tra tutte le parti firmatarie il presente CCNL all'interno di un apposito regolamento attuativo che avverrà attraverso l'istituzione di una commissione paritetica che provvedere nel contempo a predisporre la bozza del relativo Statuto. Tale commissione, composta da 6 componenti di parte datoriale e 6 di parte sindacale, inizierà a riunirsi il 17 febbraio 2011. La commissione deciderà all'unanimità dei presenti; qualora non fosse possibile addivenire ad una decisione unanime il testo verrà sottoposto alle parti costituenti.
Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella - Sezione Artigiana -
Art. 38 - Secondo livello di contrattazione
1. Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
[…]
6. In comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere concordate tra le parti criteri generali al fine di favorire omogeneità di impostazione alla contrattazione aziendale di secondo livello.
[…]
8. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
Le associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai rispettivi statuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo livello di contrattazione di cui al comma 1.
Deroghe per Assologistica
Tenuto conto che Assologistica non ha strutture territoriali, le piattaforme dovranno essere inviate alla sede nazionale.
Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza
1. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata dall'art. 47 del T.U. (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81), in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall'accordo interconfederale 24.7.1996.
2. Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi dell’art. 48 dello stesso, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può altresì essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative modalità di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa territoriale anche nell'ambito degli osservatori regionali.
3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della RSU. Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva operino le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori su iniziativa delle OO.SS.
4. I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di affidare ad un'apposita commissione l'approfondimento di quanto stabilito dall'art. 49 del T.U. Sicurezza in merito alla figura del RLS di sito produttivo.
Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella sezione artigiana.
Premessa
Il contratto garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti ì lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato della logistica, del trasporto delle merci e della spedizione a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore. Ciò rende attuale una visione più conforme alle necessità produttive del mondo industriale come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo. Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati; la classificazione dei lavoratori; la durata dell'orario di lavoro; la regolamentazione della parte sociale, della previdenza complementare, dell'assistenza sanitaria integrativa.
Il contratto individua, per il livello aziendale e/o territoriale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
[…]
L'e-Fulfilment collegato all'e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove professionalità (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei beni) e dall'altra nuove modalità della prestazione lavorativa, come il telelavoro.
Le parti si danno atto che il presente CCNL è volto ad intercettare questa nuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali.
Al fine di favorire, le miglior condizioni di competitività per le imprese di autotrasporto e nel contempo per garantire una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro, le parti convengono di definire nel prossimo rinnovo contrattuale un'apposita sezione che disciplini la parte relativa all'autotrasporto. Con tale scopo le parti convengono di insediare un'apposita commissione tecnica entro 60 giorni dalla firma del presente CCNL. Tale Commissione sarà composta da 9 componenti di parte datoriale e 9 di parte sindacale.
Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacati.
Premessa
Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema prelazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti, ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove potranno essere sperimentati anche nel settore del trasporto merci, strumenti di bilateralità da tempo presenti nell'artigianato.
Diritti e Agibilità sindacali
Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi Interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, che sono riportati in allegato.
Sistema contrattuale
Le parti avvieranno specifici incontri finalizzati ad armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere nel! 'artigianato. È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.
Rappresentante per la sicurezza
In materia di rappresentante, per la sicurezza trova applicazione l'accordo sottoscritto il 3 settembre 1996, e successive modifiche, tra la Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.
Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
[…]
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacai;, dei lavoratori, convengono quanto segue.
Avviso Comune per la legalità, regolarità e trasparenza del mercato del settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio
Premessa
1. Le Organizzazioni Sindacali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese cooperative firmatane de CCNL dei settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio condividono una comune e motivata preoccupazione per i continui fenomeni di imbarbarimento del mercato. Questi fenomeni hanno comportato e continuano a produrre ribassi di costi / prezzi eccessivi, al di fuori di ogni credibile giustificazione che mettono a repentaglio la sopravvivenza delle imprese regolari e hanno indotto una riduzione delle tutele dei lavoratori e danni economici e contributivi per le imprese regolari.
In tale contesto operano le imprese cooperative di logistica e facchinaggio che, per le modalità con cui si è realizzato lo sviluppo del settore, operano in regime di larga prevalenza nell'attività di movimentazione delle merci.
In quest'ambito si registrano, da parte di imprese cooperative "spurie", le maggiori violazioni alle normative sul lavoro con un ricorso sistematico a! lavoro "nero", al mancato versamento dei contributi previdenziali, alla mancata retribuzione dei personale con l'unico obbiettivo di abbattere drasticamente il costo del lavoro. Più in particolare si registrano tre fenomeni "distorsivi":
i. L'uso distorto della 223/91 e la pratica di tacitare la responsabilità solidale attraverso transazioni tombali che producono un forte danno all'Inps;
ii. La transazione produce un minor guadagno ai lavoratori in quanto comunque la chiusura è inferiore a quanto avrebbero dovuto effettivamente percepire;
iii. I ridotti costi così conseguiti consentono un "dumping" scorretto che mette fuori mercato le imprese rispettose delle regole.
Questa situazione, nonché i fondati timori per il futuro, pongono l'esigenza di rilanciare una forte iniziativa che permetta di superare i punti critici e consenta di promuovere un ulteriore sviluppo del settore e di contrasto ai fenomeni di irregolarità. 2. In questo scenario di competizione esasperata delle imprese che operano nel mercato della gestione dei magazzini delle imprese corrieristiche e della logistica, dal lato delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del suddetto CCNL cresce la preoccupazione per un assetto normativo che mentre addossa all'appaltante la responsabilità solidale per comportamenti dell'appaltatore, non consente alcuna reale possibilità di controllo da parte dell'azienda committente sui doveri dell'appaltatore del cui rispetto l'azienda è chiamata oggettivamente a rispondere.
3. Con tali premesse, tutti i soggetti firmatari del CCNL "Logistica, Autotrasporto e Spedizioni" ritengono necessario introdurre, da un lato, modifiche normative da proporre al Governo che permettano una qualificazione e una più puntuale disciplina sulla responsabilità solidale e una razionalizzazione sull’utilizzo della normativa sui licenziamenti collettivi (L. 223/91), dall'altro l'impegno delle Parti Sociali ad una serie di modifiche contrattuali che aiutino il settore a sconfiggere i fenomeni di illegalità presenti
Soluzioni ed interventi normativi.
Rinnovo del CCNL:
Il rispetto delle condizioni economiche e normative agli addetti del settore, così come disciplinate dai CCNL di categoria rappresenta un primo elemento per evitare che la concorrenza scarichi i suoi costi unicamente sui lavoratori, sia in termini di tutele e retribuzioni sia dal versante della sicurezza sul lavoro.
Premesso quanto sopra le parti convengono di rafforzare l'attuale impianto contrattuale nella parte relativa agli appalti. In particolare stabiliscono che l'appalto di servizi di logistica e facchinaggio/movimentazione merci potrà essere affidato unicamente a soggetti economici che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Questo vincolo varrà anche in caso di subappalto e/o affidamento da parte di imprese consortili. Inoltre convengono sulla utilità di un coinvolgimento del sindacato nella verifica dei rispetto da parte dell'appaltante di tutte le normative di legge a tutela dei lavoratori, contributive, contrattuali, di sicurezza, ecc.
Modifiche alla normativa sulla responsabilità solidale:
Le parti ritengono che l'obiettivo di ricondurre a livelli fisiologici la competizione delle aziende evitando gli abusi nella gestione degli appalti possa essere raggiunto affiancando al principio della responsabilità solidale del committente, il potere in capo al committente stesso di esercitare un reale controllo sui doveri dell'appaltatore rispetto ai quali è chiamato a rispondere in maniera solidale. Il riscontro del rispetto di tutte le formalità e le regolarità previdenziali e contrattuali, da eseguirsi precedentemente alla stipula dell'appalto e da monitorare successivamente, deve comportare l'esonero della responsabilità solidale in capo al committente.
Le parti chiedono al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti caratteristiche: “nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e dall'articolo 35 della L. 296/06 va introdotta una procedura che se attivata dall'impresa appaltante nell'ambito di una tempistica predefinita, la esoneri dalla responsabilità in solido. In particolare la procedura dovrà prevedere che l'impresa committente chieda all'impresa appaltatrice i seguenti documenti: elenco nominativo dei lavoratori, corredato da codice fiscale, impiegati nell'appalto, la documentazione attestante t'avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto attraverso l'elenco del nominativo dei lavoratori utilizzati nell'appalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo lavoratore, le indicazioni dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi versati nonché ii documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo cui i versamenti devono essere riferiti anche ai lavoratori impiegati nell'appalto. Nel caso in cui la procedura sopra individuata sia rispettata integralmente, il riscontro, salvo illeciti penali, della documentazione di cui sopra, in sede di contestazione, esonera il committente dalla responsabilità solidale per i lavoratori impiegati nell'opera e indicati nella documentazione fornita.
Art. 42 - Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci
1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2. Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio ed in regola con l'istituto della revisione previsto dal D.M. delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver formulato formale richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale degli Enti Cooperativi - per l'esercizio della stessa.
2 bis. L'appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente CCNL.
3. Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di legge.
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.
3 bis. Le imprese verificheranno l'idoneità dell'appaltatore interessato da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge.
A fronte dell'accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:
- Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un illecito vantaggio;
- Applicazione di un CCNL diverso dal presente Contratto;
- Mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e dì legge dei lavoratori.
4. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità dì procedere ad assunzioni di personale con mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato La maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
5. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.
Nota a verbale tra Assologistica, Fedespedi, Fedit, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agci-Psl e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti
Le parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche occupazionali del settore con particolare riferimento alle attività terziarizzate nonché il monitoraggio sull'applicazione del CCNL, convengono di istituire un organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti sul territorio disaggregati per tipologia di rapporto di lavoro, differenza di genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla comprensione delle macro dinamiche del settore.
Le spese di segreteria dell'organismo di cui sopra saranno a carico delle associazioni datoriali.
Art. 42 bis - Cambi di appalto
1. in caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
3. L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.
3 bis. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento all'interno di un'impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell'impresa titolare dell'appalto. Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 42.
n.b. il comma 2 dall’1 luglio 2012 sarà sostituto dal seguente: Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL.
Norma transitoria
Il comma 2 bis dell'art. 42 entrerà in vigore il 1 luglio 2012.
Il comma 3 bis dell'art. 42 sostituirà l'attuale comma 3 dal 1 luglio 2012.
Qualora, prima della data dell'1 luglio 2012, le aziende committenti decidano, in caso di nuovi appalti o di rinnovo di appalti in essere, di procedere secondo le modalità previste dai commi 2 bis e 3 bis dell'art. 42 e dal nuovo comma 2 dell'art. 42 bis, dandone comunicazione alle OO.SS. firmatarie dei presente CCNL, gli appaltatori potranno utilizzare per le nuove assunzioni il livello 6J di nuova istituzione.
Tale facoltà sarà consentita, altresì, agli appaltatori delle aziende committenti di cui sopra, con contratto in essere che applicano o decidano di applicare il presente CCNL prima di tale data. Analoga possibilità è prevista per le imprese cooperative, che operando per un committente di settore merceologico diverso da quello disciplinato dal presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, dichiarino di applicarlo.
Apprendistato
Ai sensi della normativa vigente l'azienda dovrà essere in grado di erogare formazione disponendo di risorse umane e materiali idonee al trasferimento di competenze (cosiddetta "capacità formativa").
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 15 del presente CCNL, le parti convengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° senior e 6° junior, in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili professionali la formazione sarà erogata all'interno dell'azienda con modalità in affiancamento
Sezione cooperazione
• tenuto conto dei "Protocollo d'Intesa" e dei "Protocollo Attuativo all'intesa", sottoscritti in data 27-06-2002 e modificati in data 9/11/2004;
• considerate le modifiche alla stessa L. 142/01 introdotte dalla L 30/03;
Campo di applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate al sensi della legge 84/94 e successive modificazioni.
Disposizioni Generali
Le materie di cui agli articoli 4, 5,14, 21, 31,48, 49 della Parte Comune e 1 e 9 Parte Speciale Sezione Prima del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.
Art. 9 orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art .11 - orario di lavoro per il personale viaggiante
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.
[…]
Infine, per il personale di cui all'art. 9 ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 66/03, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata medio settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi.
Art. 5 parte speciale prima lavoro Straordinario
[…]
È consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 66/03.
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.
Art. 41 - Diritti sindacali
Relativamente ai diritti sindacali le parti, in relazione alla trattativa in corso su tale materia tra le Confederazioni Sindacali e le Centrali Cooperative, si danno reciprocamente atto di essere vincolate ad uniformarsi alle conclusioni di tale trattativa.
Le parti, in ragione delle modifiche apportate alla normativa degli appalti nel presente rinnovo del CCNL, effettueranno un attento monitoraggio sull'andamento del mercato; mediante appositi incontri con cadenza semestrale.
La presente "sezione cooperazione" sostituisce ed innova il protocollo siglato il 27 giugno 2002 e successive modificazioni.
Art. 20 - Diritto allo studio/formazione continua/formazione personale viaggiante
[…]
9. L'azienda impartirà agli autisti specifica formazione sull'utilizzo del cronotachigrafo.
Art. 28 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
1. L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli […]
L'autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo ovvero della carta tachigrafica.
[…]
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
[…]
5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano esser effettuate.
[…]
7. Ad esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna, le parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista.
In questo ambito verrà definita contemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegna non utilizzato come tale.
Norma transitoria CCNL Assologistica La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5° livello provenienti dal CCNL Assologistica
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari -Licenziamenti
A) Diritti e doveri dei lavoratore
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
3. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
[…]
- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- dell'autista che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del cronotachigrafo e della carta tachigrafica.
[…]
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i più gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo;
[…]
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;
3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
[…]
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
- del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cocolle, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.
- dell'autista che non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell'apparecchio di controllo;
[…]
- del lavoratore che non utilizzi in modo corretto il cronotachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo;
[…]
4. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
5. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
[…]
C) Licenziamenti
1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.
A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:
[…]
- nel caso di manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli.
[…]
Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
[…]
4. È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto net limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.
Sezione Speciale Prima
Reperibilità (articolo nuovo)
1. Ad eccezione del personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis del presente CCNL che non sia impiegato in servizi di pubblica utilità ed emergenza, possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per una sua definizione con le RSU/RSA, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell'azienda nonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
2. I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
3. Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente esistenti.
Art. 7 - Sezione Speciale Prima - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative ed economiche
1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'Inail.
2. Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965 n. l 124, D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore dì lavoro è tenuto a denunciare all'Inail ed all'autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
[…]
C) Malattie professionali
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le diposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124).
F) Tossicodipendenza
[…]
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Sezione Artigiana
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle imprese artigiane
Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11-bis, l'orario settimanale è stabilito in 39 ore.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi - al netto delle giornate non lavorate ma retribuite - la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere su! posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida, di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimi decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. […]
Le norme previste dal regolamento CEE n. 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge
[…]
10. Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli artt. 11 e 11-bis e non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario relativi al personale non viaggiante.
[…]
Art. 11 bis Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della Sezione prima della Parte speciale, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 3821/85, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1953, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 234/2007, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
3. Con accordi collettivi territoriali, stipulati - per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2.
Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.
Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. […]
4. In caso di mancato accordo anche su iniziativa di una sola delle parti, l'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2 e 3, potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi Ira i rappresentanti dell'Associazione datoriale mandataria e le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. […]
5. Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
6. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio arbitrale, di cui all'art. 11-ter. Lo stesso Collegio, secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria è competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderiscono o abbiano conferito mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli Uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria.
L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.
7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificato la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1.
[…]
Nota a verbale
Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui agli artt. 11 e 11-bis, possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si applicano.
Relazioni sindacali.
Per quanto attiene alle relaziona sindacali si fa riferimento a quanto previsto in materia dagli accordi interconfederali dell'artigianato.
Art. Contratto di lavoro a tempo determinato
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
b) commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
c) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
d) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
h) necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
i) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per un periodo non superiore a 18 mesi;
k) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per malattia;
- infortunio sul lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n, 16 e successive modificazioni;
- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unità produttiva con le RSU/RSA o, in mancanza di queste, in sede locale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello territoriale.
Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), non può eccedere mediamente nell'anno:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con al sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle RSU in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
[…]
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
[…]
Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
[…]
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.
[…]
Dichiarazione delle parti
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si incontreranno per la definizione e sottoscrizione della bilateralità e della sanità integrativa dell'artigianato
Dichiarazione a verbale Assologistica - OO.SS.
In sede di stesura le parti provvederanno ad armonizzare gli istituti contrattuali sulla base delle intese che saranno raggiunte tra le parti negli incontri calendarizzati nei prossimi giorni.