Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 27 gennaio 2011
Validità: 31.12.2012
Parti: Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Area legno-lapidei, Artigianato
Fonte: FENEAL-UIL
Sommario:
Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno Lapidei
Addì, 27 gennaio 2011 tra le associazioni artigiane: Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Si stipula il seguente Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL Legno, Arredamento, Mobili dell'11 ottobre 2007 e del CCNL Escavazione, Lapidei del 30 ottobre 2007, convenendo che, a far data dalla presente intesa, vengano accorpati in un unico Contratto Nazionale denominato CCNL Area Legno Lapidei.
Accorpamento contrattuale
Le parti stabiliscono che con l'accorpamento del CCNL Legno, Arredo, Mobili e del CCNL Escavazione e Lapidei nel nuovo CCNL Area Legno-Lapidei i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende che applicano uno dei suddetti contratti continueranno ad essere disciplinati dalle previgenti e distinte norme contrattuali, eccezion fatta per gli istituti previsti dalla presente intesa che si applicano ai rapporti di lavoro dei dipendenti di entrambi i settori, fatte salve specifiche diverse previsioni.
Premessa
A seguito della stesura del testo, il CCNL Area Legno-Lapidei sarà così composto:
• una "Parte comune" divisa in due sezioni "Relazioni sindacali e Bilateralità" e "Disciplina del rapporto di lavoro" nella quale dovranno rientrare tutti quegli istituti che sono identici nelle singole discipline contrattuali (ex CCNL di settore);
• una "Parte speciale" nella quale comprendere tutti quegli istituti che per la loro peculiare specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali.
Nuovo articolo - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei.
Settore Legno, Arredamento e Mobili
Il presente CCNL si applica nei sottoindicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all'uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami;
- aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo;
- per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale;
- per la nautica anche da diporto; .
- arredo urbano;
- per i giardini, parchi giochi, piscine;
- per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere,
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini legno, fondi di calzature;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
- laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
- laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno;
- modellisti in legno e lucidatori;
- sediai e fustai; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;
- articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo;
- infìssi, e serramenti avvolgibili, abbaini;
- oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
- segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere
- costruttori/produttori di;
- mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito;
- mobili e elementi di arredo vari;
- mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
- mobili e accessori per la nautica;
- mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere;
- di elementi di arredo ligneo urbano;
- nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, pedinati;
- pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera;
- costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;
- progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera;
- progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura / solai / portanti / capriate / ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini;
- trattamento e conservazione del legno;
- produzione di sarcofaghi;
produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.
Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Il presente CCNL si applica alle seguenti attività del settore lapideo:
a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali:
1. marmo;
- alabastro;
- granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfido, ecc.;
- travertino;
- ardesie;
- pietre silicee;
- pietre calcaree; -tufi;
- altre pietre affini e marne;
b) segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera);
c) produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
d) lavorazione delle selci;
e) produzione di sabbia e ghiaia;
f) produzione e lavorazione di marmi composti;
g) produzione e lavorazione di manufatti in cemento;
h) produzione di cemento, calce, gesso e laterizi;
i) produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale
(tombe, lapidi, monumenti), ad esclusione di quelle inserite nel ciclo edile.
Dichiarazione delle parti
Le parti concordano, entro due mesi dalla firma del presente accordo, di incontrarsi per definire la collocazione contrattuale del comparto del Restauro artistico, tenendo conto delle esigenze emerse nella trattativa di riconsiderare l'attuale sfera di applicazione del presente CCNL sulla base delle specifiche necessità delle imprese artigiane e PMI definite del "Restauro artistico" ai sensi della normativa vigente.
A tal proposito le parti individuano la prima data utile nel 15 marzo 2011.
Nuovo articolo - Sistema informativo e Osservatorio nazionale.
In aggiunta ai compiti già previsti dagli Osservatori le parti convengono di affidare al nuovo Osservatorio i seguenti e ulteriori compiti:
[…]
- individuare azioni tese ad implementare l'attività dei distretti di settore, al fine di diffondere i modelli organizzativi e operativi migliori;
[…]
Commissione nazionale paritetica • CPN
Le parti convengono che entro due mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo contrattuale, verranno nominati i componenti di parte datoriale e di parte sindacale e a redigere il relativo regolamento per l'effettiva funzionalità delta Commissione.
Nuovo Articolo - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 gg lavorativi;
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle in forza in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affianca mento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero dì titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo.
c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
[…]
Classificazione del personale
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica istituita dalle Parti elaborerà i profili professionali dei settori: cemento; calce; gesso; malte; laterizi.
A tal fine le parti individuano quale prima data utile il 16 marzo 2011.
Articolo nuovo - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti si incontreranno, anche in sede di contrattazione collettiva di secondo livello, per valutare possibili soluzioni al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 53/2000.
Articolo nuovo - Lavoratori Immigrati
Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, convengono sull'opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca correttezza.
Pertanto, al fine di favorire il periodico rientro dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore di lavoro, a seguito di formale richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative nonché i picchi di attività dell'impresa, potrà riconoscere l'utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati.
[…]
Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori immigrati sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire io sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori immigrati.
Apprendistato Professionalizzante - Settore Legno e Settore Lapidei
Articolo 2 - Età di assunzione (integrazioni)
Dopo il secondo comma dell'art. 2 "Età di assunzione" è aggiunto il seguente comma:
"Ai sensi dell'art. 49, c. 2, del D.Lgs. 276/2003 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età".
Nuovo Articolo 6 bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali. […]
Art. 13 - Profili formativi apprendistato (settore Lapidei)
Ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa tra le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti stabiliscono che profili formativi dell'apprendistato professionalizzante del settore Lapidei sono allegati alla presente intesa.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riuniranno entro 6 mesi dalla stipula della presente intesa per elaborare i profili formativi dei settori Cemento, Calce, Gesso, Malte, Laterizi nonché, eventualmente valutare l'esigenza di aggiornare i profili formativi del settore Lapidei.
Articolo nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5. a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determini sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) Rappresentanza Sindacale 0,10% -12,5 €
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza 0,15% - 18,75 €
c) Ente Bilaterale Nazionale 0,01% - 1,25 €
d) Rappresentanza Imprese 0,25% - 31,25 €
e) Fondo Sostegno al reddito 0,49% - 61,25 €
(questo importo è comprensivo dei 29 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo:
[…]
• In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
• Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto ai resto delle risorse raccolte.
• La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'Ebna in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
• Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema.
Articolo nuovo - Sicurezza sui luoghi di lavoro
Considerato le modifiche legislative intervenute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, le parti si impegnano a recepire integralmente le modifiche che interverranno relativamente all'accordo interconfederale nazionale del 3 settembre 1996.
Le parti, nel riaffermare il massimo impegno in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sulla necessità di garantire una omogenea presenza dei rappresentanti alla sicurezza su tutto il territorio nazionale. All'insorgere di eventuali problematiche in merito, le Parti si incontreranno prontamente per l'individuazione di soluzioni adeguate investendo il livello interconfederale regionale o il livello di categoria per le PMI.
Apprendistato professionalizzante - Settore marmo lapidei artigiani Profili formativi apprendistato
1° GRUPPO - DURATA 6 ANNI - LIVELLI 1°, 2°, 3°
1° GRUPPO APPRENDISTATO |
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COMPETENZE GENERALI |
COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI |
COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE |
COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE |
Conoscenza della sicurezza generale |
Conoscenza delle caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi produttivi |
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi e metodi di lavoro dell'estrazione e lavorazione materiali lapidei e marmo |
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica |
Conoscenze della sicurezza specifica di lavorazione |
Relazione cliente / fornitore |
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica |
Conoscenza caratteristiche dei materiali / tecnologie utilizzate nell'ambito della lavorazione |
Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente |
Comprensione del business |
Principi informatica generale |
Principi informatica generale Analisi e soluzione problemi |
Conoscenza del contesto di riferimento dell'impresa |
Processo di budget |
Analisi e soluzione problemi |
Controlli strumentali |
Conoscenza del processo produttivo e dei principali prodotti usati |
Valutazione costo prodotto |
Principi di miglioramento continuo |
Interpretazione elaborato tecnico |
Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro |
Contabilità aziendale Marketing |
Conoscenza procedure controllo qualità Lettura interpretazione disegno tecnico
|
Utilizzo terminologia specifica per comunicare con colleghi per esecuzione corretta lavorazioni Avviamento / utilizzo, fermata impianti / macchine di produzione |
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPO |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE (NO TECNICO) |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICO |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE |
2° GRUPPO - DURATA 5 ANNI - LIVELLI 4° , 5°
2° GRUPPO APPRENDISTATO |
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COMPETENZE GENERALI |
COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI |
COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE |
COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE |
Conoscenza della sicurezza generale |
Conoscenza delle caratteristiche del settore |
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica |
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica |
Conoscenze della sicurezza specifica di lavorazione |
Rapporto cliente / fornitore |
Conoscenza dei materiali utilizzali nell'ambito della lavorazione |
Conoscenza caratteristiche dei materiali / tecnologie utilizzate nell'ambito della lavorazione |
Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente |
Contabilità aziendale |
Conoscenza principali strumenti per manutenzione e rilevazione guasti |
Controlli strumentali (misura / controllo) |
Conoscenza del contesto di riferimento dell'impresa |
Nozioni di Marketing |
Lettura interpretazione documenti tecnici |
Individuazione materiali per la lavorazione in base alle indicazioni dell'elaborato tecnico |
Conoscenza del processo produttivo e dei principali prodotti usati |
Valutazione costo prodotto |
Gestione delle anomalie |
Principi informatica generale |
Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro |
Normative fiscali amministrative |
Principi informatica generale |
Avviamento utilizzo fermata impianti / macchine |
Principi informatica generale |
Avviamento utilizzo fermata impianti / macchine |
Utilizzo impianti / macchinari di lavoro |
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Principi informatica specifica |
Utilizzo impianti / macchine ausiliarie |
Conoscere e saper leggere elaborato tecnico |
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ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPO |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE (NO TECNICO) |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICO |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE |
3° GRUPPO - DURATA 2 anni 6 mesi - LIVELLO 6°
3° GRUPPO APPRENDISTATO |
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COMPETENZE GENERALI |
COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI |
COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE |
COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE |
Conoscenza della sicurezza generale |
Tecniche e modalità di archiviazione /reperimento documentazione contabile |
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica |
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica |
Conoscenze della sicurezza specifica di lavorazione |
Nozioni di contabilità aziendale |
Conoscenza dei materiali utilizzali nell'ambito della lavorazione |
Conoscenza dei materiali utilizzati nell'ambito della lavorazione |
Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente |
Tecniche e modalità fatturazione |
Principi informatica generale |
Lettura elaborato tecnico |
Conoscenza del contesto di riferimento dell'impresa |
Tecniche e modalità preventivi di spesa |
Principi informatica specifica |
Individuazione materiali per la lavorazione in base alle indicazioni dell'elaborato tecnico |
Conoscenza del processo produttivo e dei principali prodotti usati |
Principi informatica generale |
Avviamento utilizzo fermata impianti / macchine |
Principi informatica specifica |
Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro |
Principi informatica specifica |
Utilizzo impianti / macchinari di lavoro |
Avviamento utilizzo fermata impianti / macchine |
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPO |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE (NO TECNICO) |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICO |
FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE |