Tipologia: CCNL
Data firma: 18 ottobre 1979
Validità: 01.10.1979 - 30.09.1982
Parti: Federceramica, Assopiastrelle, Anir, Intersind e Fulc (Cgil-Cisl-Uil)
Settori: Chimici, Ceramica, Industria

Sommario:

Capitolo I
Parte I (Investimenti e occupazione)
Parte II Appalti e decentramenti produttivi)
Parte III (Mobilità interaziendale)
Parte IV (Organizzazione del lavoro)
Parte V (Handicappati)
Parte VI (Dichiarazione delle parti stipulanti)

Capitolo II Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto
Art. 2 - Ambiente di lavoro - Salute - Prevenzione
Art. 3 - Regolamento interno
Art. 4 - Mense aziendali
Art. 5 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 6 - Premio di produzione
Art. 7 - Apprendistato
Art. 8 - Reclami e controversie
Art. 9 - Disposizioni finali
Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 11 - Decorrenza e durata
Capitolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Consiglio di fabbrica
Art. 13 - Commissioni interne
Art. 14 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali
Art. 16 - Assemblee
Art. 17 - Affissioni
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali - Distribuzione contratto
• Modulo di delega convenuta tra le parti
Capitolo IV Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 23 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 24 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni
• Maggiorazioni
Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione
• Trattamento minori in addestramento
• Protocollo di chiarimento
Art. 27 - Mutamento di mansioni
Art. 28 - Cumulo di mansioni
Art. 29 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi
Art. 30 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 31 - Assenze
Art. 32 - Permessi
Art. 33 - Aspettativa
Art. 34 - Festività nazionali e giorni festivi
Art. 35 - Riposi aggiuntivi
Art. 36 - Ferie
Art. 37 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Chiarimento a verbale degli artt. 37 e 38
Anticipazioni indennità malattia e infortunio
Norma transitoria
Art. 39 - Trattamento in caso di maternità
Art. 40 - Congedo matrimoniale
Art. 41 - Servizio militare - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 42 - Trasferte
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Gratifica feriale
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 47 - Passaggio di qualifica
Art. 48 - Trattamento diplomati e laureati
Art. 49 - Rapporti in azienda
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Art. 52 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 53 - Indennità in caso di morte
Art. 54 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 55 - Trapasso, cessione, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda
Art. 56 - Patronati
Capitolo V Normative speciali

Operai
Art. 57 - Riposo settimanale
Art. 58 - Abiti da lavoro
Art. 59 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 60 - Calcolo delle indennità
Art. 61 - Indennità di anzianità
Qualifiche speciali
Art. 62 - Indennità di anzianità
Impiegati
Art. 63 - Riposo settimanale
Art. 64 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 65 - Indennità di trasporto
Art. 66 - Indennità di anzianità
Art. 67 - Fondo di previdenza
Art. 68 - Benemerenze nazionali
Capitolo VI Classificazione e retribuzioni
Art. 69 - Classificazione del personale
Art. 70 - Retribuzione oraria
Art. 71 - Indennità di contingenza
Art. 72 - Definizione delle voci retributive
Art. 73 - Minimi contrattuali
Art. 74 - Pagamento della retribuzione
Allegati
Allegato 1 - Regolamento dell'apprendistato
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova - Durata massima
Art. 3 - Inquadramento
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Scaglioni di durata del tirocinio
Art. 6 - Lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie
Art. 7 - Infortunio e malattia
Art. 8 - Tirocinio presso diverse aziende
Allegato 2 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nelL'atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienists per il 1978

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della ceramica e degli abrasivi

Addì 18-10-1979, in Roma, presso la sede della Confederazione generale dell’industria italiana tra la Federceramica, l’Associazione nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica (Assopiastrelle), l’Associazione nazionale industria refrattari (Anir), assistite dalla Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc), con l’assistenza della Federazione sindacale unitaria Cgil-Cisl-Uil, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all’industria della ceramica e all’industria degli abrasivi.

Capitolo I
Parte I

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) una volta all’anno, in appositi incontri a livello nazionale, ciascuna Associazione imprenditoriale stipulante e per ognuno dei settori di cui all’art. 1 del presente contratto porterà a conoscenza della Fulc nazionale, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della eventuale programmazione nazionale settoriale:
a) le previsioni sugli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
c) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, nonché le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alla Fulc nazionale di seguire lo sviluppo dell’attuazione delle previsioni, le parti procederanno a incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito nazionale.
2) Una volta all’anno, in appositi incontri a livello regionale - per quelle regioni caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende dei singoli settori - le associazioni imprenditoriali stipulanti, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei sindacati dei lavoratori e per ciascun settore:
a) le previsioni sugli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
c) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi d’età e, in tale ambito, saranno fornite informazioni complessive circa il ricorso alla legge 1-6-1977, n. 285 (occupazione giovanile) e lo stato di applicazione della legge 9-12-1977, n. 903 (parità uomo-donna), nonché su eventuali programmi di formazione e riqualificazione professionale;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, nonché le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa;
e) la natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontrarsi, una volta all’anno, per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito regionale.
Qualora nell’ambito degli incontri di cui al presente punto 2) le parti consensualmente individuassero aree interprovinciali o provinciali che presentino significative concentrazioni di stabilimenti con produzioni omogenee di settore (comprensori), le associazioni imprenditoriali specificheranno i dati di cui sopra relativi a tali aree prevedendo appositi incontri ove ciò non comporti duplicazione della informativa di cui sopra.
Gli incontri di cui sopra potranno avvenire con l’eventuale assistenza delle rispettive competenti Organizzazioni territoriali.
Nel corso degli incontri regionali di cui al primo comma del presente punto, le parti stipulanti - avendo riguardo al complesso delle situazioni occupazionali conseguenti agli eventuali processi di mobilità previsti dalla legge 675/1977 e successive modifiche per riconversioni, ristrutturazioni o crisi aziendali di particolare rilevanza - esamineranno le condizioni del mercato del lavoro del territorio interessato al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell’ambito settoriale e ciò partendo dai dati aggregati sulle prevedibili occasioni di occupazione esistenti nel territorio e sulle relative caratteristiche professionali necessarie per coglierle. In tale contesto le parti verificheranno la possibilità di individuare indirizzi di riqualificazione del personale eventualmente necessaria, promuovendo l’istituzione di corsi professionali anche tramite le Regioni. Gli elementi che emergeranno dagli incontri saranno portati a conoscenza delle competenti Commissioni regionali per l’impiego perché se ne avvalgano per attivare le possibilità loro riconosciute dalla legge.
3) Per gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito dell’area dell’industria ceramica, articolato in più stabilimenti dislocati in più aree del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale - l’informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, una volta all’anno, a livello nazionale, in apposito incontro, convocato dalla competente associazione imprenditoriale individuata secondo i criteri di cui al precedente punto 1) porterà a conoscenza della Fulc:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
c) il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, nonché l’indicazione dei principali indirizzi della stessa.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) e con la procedura di cui al comma precedente, il gruppo e la Fulc, assistita dai CdF, effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno, una volta all’anno, ad incontrarsi, a livello nazionale, per l’accertamento delle realizzazioni nel loro complesso, eventualmente distinte per quanto di interesse relativo alle singole unità produttive.
Per gli stabilimenti significativi non facenti parte di gruppi - intendendosi per tali quelli che abbiano più di 300 dipendenti - le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche saranno fornite con le specificazioni riguardanti i singoli stabilimenti. Tali informazioni saranno fornite per le prevedibili implicazioni sull’occupazione, unitamente a quelle di cui alla precedente lettera c).
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle sedi sindacali competenti con la partecipazione della direzione e del CdF.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito territoriale con le specificazioni riguardanti gli stabilimenti significativi come sopra definiti.
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 300 e 150 le informazioni di cui alla precedente lettera c) verranno fornite annualmente per iscritto alla Fulc e al CdF tramite l’Associazione territoriale competente.

Parte II
Le Aziende informeranno, annualmente su richiesta, i Consigli di fabbrica:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18-12-1973, n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva e ciò per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali del territorio.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto nonché il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che, complessivamente, hanno prestato la propria attività all’interno delle aziende del settore, verranno forniti alle Organizzazioni sindacali locali in occasione degli incontri nazionali previsti nella parte relativa all’informazione.
La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà più affidata in appalto.
Fermo restando che detta manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all’appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le Imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle Imprese appaltatrici dalla legge 20-5-1970, n. 300, le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
A livello locale potrà essere esaminata con le Imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle Imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti. Le norme di cui al presente protocollo si applicano nei confronti delle unità produttive che occupano più di 60 lavoratori disciplinati dalla normativa operai.

Parte IV
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l’accorpamento di più mansioni - senza peraltro escludere le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all’occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l’attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con il CdF che deve esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il CdF assistito dai componenti del Gruppo interessato.
Le aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.

Parte V
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge n. 482/1968, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Parte VI
Si riconosce che è comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo dei settori nel più ampio contesto dell’economia nazionale valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.

Capitolo II Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro è valevole per gli addetti alle lavorazioni dei seguenti settori della ceramica nonché per gli addetti alle lavorazioni del settore degli "abrasivi":
1) porcellane e terraglie per uso domestico;
2) maioliche, terrecotte e altri materiali ceramici per uso domestico;
3) porcellane, terraglie e maioliche d’arte;
4) articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fire-clay;
5) piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti;
6) refrattari di qualsiasi specie;
7) mosaico ceramico;
8) ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico;
9) gres ceramico.

Art. 2 - Ambiente di lavoro - Salute - Prevenzione
1) Le parti si impegnano ad eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapore, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superino i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle ufficiali aggiornate dell’American conference of governmental industrial hygienists secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
Nel caso in cui siano elaborate ed entrino in vigore, con carattere di norme cogenti nuove e specifiche tabelle a norma dell’art. 4 della legge 23-12-1978, n. 833, le stesse saranno recepite contrattualmente.
3) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell’art. 9 della legge n. 300 e della legge n. 833, vengono attribuiti al Consiglio di fabbrica i seguenti compiti:
a) verificare congiuntamente con la direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro;
b) esaminare con la direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
c) promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300 del 20-5-1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
d) partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
e) convenire, ogni qualvolta tra direzione aziendale e CdF stesso se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi per scelta concordata o ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USSL, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833, o ad enti specializzati di diritto pubblico.
Modalità e tempi delle rilevazioni saranno concordati fra il CdF e l’azienda. I medici ed i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali di cui sopra che dovranno essere annotati nell’apposito registro dei dati ambientali;
f) partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
g) concordare con la direzione aziendale, nei casi in cui a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici, avendo presenti le metodologie scientifiche più aggiornate in campo nazionale o internazionale, per il personale interessato all’area di rischio individuata, con particolare riferimento ai soggetti esposti al rischio silicotico (ad es.: per questi ultimi con appositi accertamenti radiografici), che potranno essere effettuati a cura ed a carico dei competenti istituti assicurativi e previdenziali, se ciò è possibile in maniera idonea e tempestiva.
4) Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 3 (tre) potranno affiancarsi al CdF ai fini e per gli effetti di cui alle lettere b), c), d) del punto 3).
5) Il CdF sarà informato a richiesta, circa:
a) gli eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo cui sono esposti i lavoratori, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia al livello nazionale che internazionale;
b) gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate; in tal caso l’azienda darà preventivamente informazione al CdF sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con il CdF.
6) Nel corso dell’incontro regionale di cui al punto 2) della parte investimenti ed occupazione del presente contratto, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori le previsioni di investimenti relativi a miglioramenti ambientali-ecologici.
7) L'azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro concordati con il CdF.
8) Le aziende sono tenute all’istituzione dei seguenti documenti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall’Azienda a disposizione del Cdf e del lavoratore interessato;
c) il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura del servizio sanitario di fabbrica con vincolo del segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere estratti in ogni momento del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell’apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle USSL, dal consultorio o dal medico curante.
Nei casi particolari che comportino ragioni di riservatezza le certificazioni di cui sopra delle USSL o del consultorio o del medico curante potranno essere, su richiesta loro rivolta dalla lavoratrice, direttamente trasmesse al servizio sanitario di fabbrica;
d) il libretto personale di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dell’Azienda in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore;
e) la scheda delle caratteristiche di impianto, da realizzare entro un anno dalla data di decorrenza del contratto per gli impianti sottoposti ai rischi di alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17-12-1977 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati: fasi più significative del processo produttivo; dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto; modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza; mezzi di prevenzione e loro ubicazione; mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione; intervento sull’impianto in caso di emergenza.
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo: proprietà chimico-fisiche delle sostanze; classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17-12-1977 e successive modifiche.
9) I dati biostatistici ed ambientali saranno a disposizione del costituendo Servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
10) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge n. 300/1970.
I CdF sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
Nota a verbale
L'utilizzazione dei fondi assistenziali silicosi istituiti ai sensi dell’Accordo 28-11-1952 e successive modifiche ed integrazioni, sarà esaminata fra direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.

Art. 3 - Regolamento interno
Là dove esista, o fosse in seguito redatto dall’Azienda un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con la legge o con le norme previste dal presente contratto e dagli accordi interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 7 - Apprendistato
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, valgono le norme di cui all’all. 1.

Art. 8 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate, per eventuali reclami sull’applicazione del presente contratto le controversie individuali o plurime o collettive aziendali di applicazione contrattuale saranno risolte, possibilmente, in prima istanza fra le Direzioni e le Commissioni interne congiuntamente al Consiglio di fabbrica.
In mancanza di accordo saranno esaminate dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali territoriali.
Qualsiasi controversia sull’interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.

Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti.

Capitolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto dai lavoratori in forza nelle unità produttive si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali, di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura, il cui numero potrà essere al massimo di 30 per le unità maggiori, verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte/annuo di due ore e trenta minuti (2 ore per le unità produttive con organico fino a 35 dipendenti) per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti RSA a norma dell’art. 23 della legge 20-5-1970, n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla commissione interna.
Al monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente quarto comma.
[…]

Art. 13 - Commissioni interne
I compiti della Commissione interna e del Delegato d’impresa sono quelli previsti dai vigenti accordi interconfederali.

Art. 16 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’Azienda in fabbrica, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. Eventuali diverse modalità saranno concordate con il Cdf.
[…]
Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
[…]
Il suddetto numero di 10 ore viene calcolato per anni di calendario.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive, con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge 20-5-1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’Azienda.

Art. 17 - Affissioni
I Consigli di fabbrica o i Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, predisposto dal datore di lavoro a norma dell’art. 25 della legge 20-5-1970, n. 300, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il materiale di cui sopra dovrà avere l’intestazione o la sigla della Organizzazione sindacale da cui proviene.

Capitolo IV Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, distribuite in cinque giorni (normalmente dal lunedì al venerdì); eventuali distribuzioni diverse dell’orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e Consiglio di fabbrica.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei casi previsti nel comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno preventivamente contrattate tra la Direzione aziendale ed i Consigli di fabbrica.
Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai Consigli di fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, fermo restando quanto previsto ai successivi commi nono e decimo l’orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l’orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore supplementari e compensate con la relativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l’orario medio predeterminato.
Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni ed alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz’ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e contingenza quando venga aggiunta ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo ore 7,30.
Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e contingenza quando vengano aggiunti ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell’orario giornaliero.
A decorrere dal 1-1-1980 l’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e, dal 1-9-1980, dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 244 giornate lavorative annue.
La collocazione dei 17 giorni di riposo conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli di cui al successivo art. 35, sia quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle Aziende - sarà contrattata a livello aziendale escludendosi comunque la corresponsione dell’indennità sostitutiva di mancato godimento e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione e il numero delle festività lavorate.
Nel caso di passaggio da uno a più turni giornalieri l’orario di lavoro dei lavoratori interessati sarà ricavabile previo esame delle parti, ricorrendo all’utilizzazione in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (cinque giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l’orario dei turnisti a ciclo continuo.
L'attuazione dei regimi di orario di cui al comma precedente è finalizzata a realizzare una più elevata utilizzazione degli impianti tenendo conto dei problemi occupazionali e territoriali nelle aree del Nord e a favorire lo sviluppo dell’occupazione nel Mezzogiorno.
Tale normativa non si applica qualora i regimi di turnazione di cui sopra siano parzialmente vigenti nell’ambito dell’azienda.
I riposi di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell’art. 18, secondo comma, della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz’ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere.
[…]

Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6-12-1923, n. 2657, non può superare le 10 (dieci) ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
Nel rispetto delle norme di legge sull’orario di lavoro e degli Accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l’orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
[…]

Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni
[…]
Fermo il disposto del terzo e quarto comma dell’art. 21 (orario di lavoro) la prestazione di lavoro supplementare potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
[…]
Fermo il disposto del terzo e quarto comma dell’art. 21 (orario di lavoro) la prestazione di lavoro straordinario potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei minori si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Per i lavoratori cui si applicano le normative operai e qualifiche speciali non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica qualora godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto il lavoro notturno, festivo ed in turni, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché' il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
[…]

Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione
La prestazione del lavoro è effettuata ad economia oppure a cottimo. L'operaio è retribuito ad economia o con una delle seguenti altre forme:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo;
determinate in relazione alle possibilità tecniche ed all’incremento della produzione.
Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell’art. 2100 del Codice civile.
[…]
Quando siano state attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potrà procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse avranno determinato.
L'Azienda comunicherà al Cdf i criteri generali del sistema di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L'Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Presso ogni stabilimento il Cdf rappresenterà i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe) di cottimo.
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alla discussione in uno con il Cdf.
Nell’espletamento del suo compito il Cdf potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
Il Cdf, qualora constati che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnalerà il caso all’Azienda.
L'Azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro un periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione del Cdf all’Azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra l’Azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe) revisionate, definitive o transitorie regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti punti. Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, il Cdf potrà instaurare regolare controversia.
Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimo di squadra o collettivo - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento dell’operaio dal posto di lavoro.

Protocollo di chiarimento
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito.
L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della retribuzione di fatto per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).


Art. 29 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi
[…]
È ammesso il recupero con la retribuzione di fatto delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l’interruzione.
[…]

Art. 36 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
[…]

Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Art. 39 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 49 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Nell’ambito dell’azienda il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L'Azienda avrà cura di mettere il lavoratore a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare della fabbrica, del reparto o dell’ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali sarà tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non può apportare ad essi modifiche, senza la previa autorizzazione del superiore. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.

Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati sin dove possibile, con criteri di gradualità:
1) richiamo verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa fino all’importo di 3 ore di retribuzione di fatto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.
[…]
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi ove è fatto espresso divieto di fumare, introduca bevande alcoliche senza regolare permesso o si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale andamento del lavoro o alla sicurezza dell’Azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
[…]

Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quale ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all’azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 50 (provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell’arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l’autorizzazione della Direzione:
- di oggetti ed opere per uso proprio o di terzi all’interno dell’azienda;
[…]
g) introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell’interno dell’azienda.

Capitolo V Normative speciali
Operai
Art. 57 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo, l’azienda dovrà preavvisarne l’operaio possibilmente quarantotto ore prima; in mancanza di preavviso nel termine di almeno ventiquattro ore, l’operaio che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 58 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l’azienda fornirà agli operai interessati indumenti adatti (tuta o grembiule o pantaloni o vestaglia o zoccoli).
In via di principio l’assegnazione dell’indumento di lavoro non potrà avvenire che una volta all’anno.
[…]

Impiegati
Art. 63 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla retribuzione di fatto, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’impiegato un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Allegato 1 - Regolamento dell'apprendistato
Art. 1 Norme generali

Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge ed in particolare alla legge 19-1-1955, n. 25, modificata con legge 8-7-1956, n. 706 e con legge 2-4-1968, n. 424, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668, salvo quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 2 Periodo di prova - Durata massima
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato è di 24 mesi.

Art. 5 Scaglioni di durata del tirocinio
1) per mansioni inerenti il settore della ceramica d'arte

Titolo di studio Età di assunzione
15_16 anni 17_18_19 anni
A) Scuola dell’obbligo + licenza di istituto tecnico professionale o ammissione al 5 anno di istituto tecnico o scuole medie superiori 15 mesi 12 mesi
B) Scuola dell’obbligo + ammissione al 2° anno di istituto tecnico professionale o istituto tecnico o scuola media superiore 18 mesi 15 mesi
C) Scuola dell’obbligo 24 mesi 18 mesi

2) Per mansioni "tecnologiche"

Titolo di studio Età di assunzione
15_16 anni 17_18_19 anni
A) Scuola dell’obbligo + licenza di istituto tecnico professionale o ammissione al 5 anno di istituto tecnico o scuole medie superiori 9 mesi 6 mesi
B) Scuola dell’obbligo + ammissione al 2° anno di istituto tecnico professionale o istituto tecnico o scuola media superiore 12 mesi 9 mesi
C) Scuola dell’obbligo 15 mesi 12 mesi

Art. 6 Lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie
Il periodo di tempo di cui al primo comma dell’art. 23 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668, è stabilito come segue:
a) per la durata dell’apprendistato fino a diciotto mesi: il 50 per cento della durata del tirocinio;
b) per la durata dell’apprendistato fino a due anni: il 40 per cento della durata del tirocinio.
L'inserimento dell’apprendista nel lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie, avverrà, solo nell’ultimo periodo di tirocinio, ed il suo trattamento dovrà rispettare le norme contenute nel contratto nazionale di categoria.

Art. 8 Tirocinio presso diverse aziende
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 3 mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando lavori analoghi a quelli ai quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato stesso, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.