Tipologia: CCNL
Data firma: 25 giugno 1979
Validità: 01.04.1979 - 31.03.1982
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori e Federbraccianti-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura

Sommario:

Oggetto del contratto
Decorrenza e durata del contratto
Parte I - Operai agricoli
Art. 1 - Efficacia del contratto
Art. 2 - Contrattazione integrativa provinciale
Art. 3 - Definizione degli operai agricoli
Art. 4 - Cassa integrazione salari
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Manodopera migrante
Art. 7 - Grandi campagne
Art. 8 - Contratto individuale
Art. 9 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 10 - Giovani
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Attrezzi di lavoro
Art. 13 - Libretto sindacale di lavoro
Art. 14 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavori
Art. 15 - Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Giorni festivi
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Interruzioni - Recuperi
Art. 22 - Permessi straordinari
Art. 23 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 24 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 25 - Retribuzione
Art. 26 - Scala mobile
Art. 27 - 13a mensilità
Art. 28 - 14a mensilità
Art. 29 - Maggiorazioni per le categorie dei qualificati, degli specializzati e degli specializzati "super"
Art. 30 - Classificazione e retribuzione per età
Art. 31 - Scatti di anzianità
Art. 32 - Modalità di pagamento delle retribuzioni
Art. 33 - Cottimo
Art. 34 - Rimborso spese
Art. 35 - Malattia o infortunio
Art. 36 - Previdenza e assistenza
Art. 37 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro
• Infortuni sul lavoro
• Malattia
Art. 38 - Condizioni di lavoro
• Impegno a verbale - Mappa del rischio
Art. 39 - Servizi civili
Art. 40 - Organizzazione del lavoro
Art. 41 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 42 - Trapasso di azienda
Art. 43 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Art. 44 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 45 - Dimissioni per giusta causa
Art. 46 - Indennità di anzianità
Art. 47 - Norme disciplinari
Art. 48 - Piani colturali
Art. 49 - Sviluppo dell’agricoltura - Piani di sviluppo aziendali - legge 9-5-1975, n. 153
Art. 50 - Informazioni sui finanziamenti pubblici
Art. 51 - Miglioramento dei rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 52 - Uso delle risorse
Art. 53 - Conferenze regionali
Art. 54 - Delegato d'azienda
Art. 55 - Tutela del delegato di azienda
Art. 56 - Permessi sindacali
Art. 57 - Riunioni in azienda
Art. 58 - Contributo contrattuale
Art. 59 - Quote sindacali per delega
Art. 60 - Commissione provinciale
Art. 61 - Commissioni intercomunali
• Impegni a verbale sulle Commissioni provinciali e intercomunali
• Regolamento per il funzionamento delle Commissioni intersindacali provinciali ed intercomunali, di cui agli artt. 60 e 61
Art. 62 - Controversie individuali
Art. 63 - Controversie collettive
Art. 64 - Condizioni di miglior favore
Accordo nazionale sulla indennità di percorso nelle province dell’Italia meridionale e delle Isole
Parte II - Operai florovivaisti
Art. 1 - Categorie dei lavoratori
Art. 2 - Cassa integrazione salari
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Manodopera migrante
Art. 5 - Contratto individuale
Art. 6 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 7 - Giovani
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Attrezzi ed utensili
Art. 10 - Libretto sindacale di lavoro
Art. 11 - Classificazione degli operai agricoli
Art. 12 - Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Giorni festivi
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Interruzioni e recuperi
Art. 19 - Permessi straordinari
Art. 20 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 21 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 22 - Retribuzione
Art. 23 - Scala mobile
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Quattordicesima mensilità
Art. 26 - Classificazione e retribuzione per età
Art. 27 - Scatti di anzianità
Art. 28 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 29 - Cottimo
Art. 30 - Diarie
Art. 31 - Malattia e infortunio
Art. 32 - Condizione del lavoro
• Impegno a verbale - Mappa del rischio
Art. 33 - Servizi civili
Art. 34 - Organizzazione del lavoro
Art. 35 - Trasferimenti
Art. 36 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 37 - Norme disciplinari
Art. 38 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi
Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
A) Giusta causa
B) Giustificato motivo
Art. 40 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 41 - Dimissioni per giusta causa
Art. 42 - Indennità di anzianità
Art. 43 - Trapasso di azienda
Art. 44 - Piani colturali
Art. 45 - Sviluppo dell'agricoltura - Piani di sviluppo aziendali - legge 9-5-1975, n. 153
Art. 46 - Informazioni sui finanziamenti pubblici
Art. 47 - Miglioramenti dei rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 48 - Uso delle risorse
Art. 49 - Conferenze regionali
Art. 50 - Delegato di azienda
Art. 51 - Tutela dei delegati di azienda
Art. 52 - Permessi sindacali
Art. 53 - Riunioni di azienda
Art. 54 - Contributo contrattuale
Art. 55 - Quote sindacali per delega
Art. 56 - Commissione provinciale
Art. 57 - Commissioni intercomunali
• Impegni a verbale sulle Commissioni provinciali e intercomunali
• Regolamento per il funzionamento delle Commissioni intersindacali provinciali ed intercomunali, di cui agli artt. 56 e 57
Art. 58 - Controversie individuali
Art. 59 - Controversie collettive
Art. 60 - Condizioni di miglior favore
Art. 61 - Contratti integrativi provinciali
Art. 62 - Rispetto del contratto
Parte III - Norme finali e disposizioni transitorie
Commissione mista su rapporti anomali di lavoro
Godimento istituti avventizi e struttura del salario
Dichiarazione del Ministro
Norma transitoria "A"
Norma transitoria "B"
Norma transitoria "C"
Norma transitoria "D"
Accordo nazionale 26-4-1973 sui licenziamenti individuali in agricoltura
Intesa applicativa 23-1-1976 dell’accordo 29-5-1975 per la unificazione del punto di contingenza dei lavoratori agricoli
Accordo 29-5-1975 per l’unificazione del valore del punto di contingenza dei lavoratori agricoli
Accordo nazionale 26-4-1973 di scala mobile per i salari agricoli
Accordo nazionale 14-10-1961 di scala mobile per i salari agricoli

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti

Il giorno 25 del mese di giugno, presso la sede della Confederazione generale dell’agricoltura italiana, tra la Confederazione generale dell’agricoltura italiana, con la partecipazione: della Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economia, la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, la Confederazione italiana coltivatori, e la Federbraccianti-Cgil, la Fisba-Cisl, la Uisba-Uil; in applicazione dell’accordo sindacale 17-5-1979 si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti da valere in tutto il territorio della Repubblica italiana.

Oggetto del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro dell’agricoltura, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche* e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
* Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi da fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

Parte I - Operai agricoli
Art. 1 Efficacia del contratto

Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.

Art. 2 Contrattazione integrativa provinciale
La contrattazione collettiva a livello provinciale è integrativa, sia sotto il profilo normativo che salariale, del presente contratto nazionale e si può sviluppare nell’ambito delle materie di cui agli articoli appresso indicati, secondo le specifiche norme di rinvio contenute negli stessi articoli:
- Assunzione
- Manodopera migrante
- Libretto sindacale di lavoro
- Classificazione degli operai agricoli e dei lavori
- Orario di lavoro
- Lavoro straordinario, festivo, notturno
- Riposo settimanale
- Interruzioni - Recuperi
- Permessi per corsi di addestramento professionale
- Permessi per corsi di recupero scolastico
[…]
- Classificazione e retribuzione per età
[…]
- Cottimo
[…]
- Integrazione trattamento di malattia ed infortunio
- Condizioni del lavoro
- Organizzazione del lavoro
[…]
- Norme disciplinari
- Miglioramento dei rapporti di lavoro a tempo determinato
- Delegato d’azienda
[…]
- Regolamento commissioni intersindacali provinciali e intercomunali
I contratti integrativi provinciali di lavoro (CIPL) devono essere stipulati entro dodici mesi dalla scadenza del contratto nazionale (vedi norma transitoria A).
In caso di ritardo o di difficoltà che possano insorgere nella stesura o nella stipulazione dei CIPL, le Organizzazioni nazionali contraenti, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, interverranno per favorire la soluzione della controversia.
[…]

Art. 3 Definizione degli operai agricoli
Ai fini del presente contratto sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto nazionale.
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato - I lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di un’impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all’ufficio provinciale CAU ed alla Sezione di collocamento competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1-9-1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 533/49 e dai contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità annue (vedi norma transitoria B).
Sono operai a tempo determinato - Gli operai che, in base alla legge 18-4-1962, n. 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30-9-1979 per un esame del problema relativo all’applicazione della legge 18-4-1962, n. 230 nel settore della manodopera agricola.

Art. 6 Manodopera migrante
[…]
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i CIPL devono definire norme atte ad assicurare:
[…]
- soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate in materia dai CIPL.
[…]

Art. 9 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17-10-1967, n. 977.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 14° anno di età.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (26-8-1950, n. 860; 9-1-1963, n. 7; 30-12-1971, n. 1204; 9-12-1977, n. 903).

Art. 10 Giovani
Le parti, anche in riferimento alla legge n. 285/1977, si impegnano a nominare una Commissione paritetica in ogni Regione, incaricata di formulare proposte concrete finalizzate a potenziare l’occupazione giovanile in agricoltura anche attraverso l’indicazione di programmi di formazione professionale da attuare di intesa con le Regioni.
Tali Commissioni dovranno completare i propri lavori entro un anno dall’entrata in vigore del CCNL.

Art. 12 Attrezzi di lavoro
Il datore di lavoro consegnerà all’operaio agricolo gli attrezzi necessari al lavoro assegnatogli. Gli attrezzi ed utensili debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
L’operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponde delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.

Art. 16 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per tutto l’anno, pari ad ore 6,40 giornaliere.
In presenza di particolari condizioni ambientali o climatiche, è demandata ai CIPL di definire, per un periodo massimo di 70 giorni all’anno un orario di 42 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro periodo dell’anno.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
In base all’art. 18 della legge 17-10-1967, n. 977, l’orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i CIPL potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Per i lavori considerati nocivi dai contratti integrativi provinciali si dovrà stabilire una riduzione dell’orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di 2 ore e 20 minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

Art. 17 Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti integrativi provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 18 Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Per gli operai agricoli addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti integrativi, in applicazione dell’art. 8 della legge 22-2-1934, n. 370.

Art. 21 Interruzioni - Recuperi
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato i CIPL potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8-8-1972, n. 457.

Art. 30 Classificazione e retribuzione per età
[…]
Considerato che la legge n. 977 del 17-10-1967 dispone un orario settimanale ridotto e un periodo più lungo di ferie per i fanciulli e gli adolescenti, le Organizzazioni provinciali, in sede di applicazione del presente contratto nazionale, concorderanno opportuni accorgimenti intesi ad evitare conseguenze economiche negative per detti operai (vedi norma transitoria C).

Art. 33 Cottimo
I contratti integrativi provinciali dovranno disciplinare le tariffe di cottimo.
[…]

Art. 35 Malattia o infortunio
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 38 Condizioni di lavoro
I CIPL dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art. 16 del presente contratto - le rotazioni nelle attività nocive e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i CIPL dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai occupati in condizioni di lavoro nocivo.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal contratto e dalla legge 20-5-1970, n. 300 - potrà essere richiesto l’intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.

Impegno a verbale - Mappa del rischio
Le parti convengono di istituire e rendere operante entro il 17-6-1979 una Commissione nazionale con il compito di individuare, entro tre mesi dall’inizio della sua attività, le linee generali dell’attuazione della "mappa del rischio" da fornire alle Organizzazioni provinciali per la soluzione dei relativi problemi.
Ai lavori della Commissione nazionale potranno partecipare esperti chiamati dalle parti sindacali.
Trascorso il periodo di cui sopra i CIPL daranno inizio alla definizione della "mappa del rischio", tenute presenti le condizioni specifiche locali e le indicazioni della Commissione nazionale.
I lavori della Commissione e dei CIPL dovranno essere predisposti sulla base dei seguenti criteri:
1) La procedura (modalità - tempi - strumenti) atta ad individuare ed a controllare la qualità, la quantità e la concentrazione dei fattori nocivi dovuti ad agenti chimici, fisici, organizzativi propri alle principali fasi lavorative per ciascuno dei grandi settori produttivi omogenei;
2) la descrizione di massima dei rischi potenziali per la integrità psicofisica dei lavoratori, con la sintomatologia acuta o subacuta attraverso cui la nocività si manifesta soggettivamente;
3) la indicazione di massima delle misure preventive e protettive da adottare sia con azioni volte ad adeguare gli ambienti e all’organizzazione del lavoro, sia come tutela individuale dei lavoratori.
In relazione alle conclusioni della sopraddetta Commissione nazionale, i CIPL valuteranno la specifica materia dei lavori nocivi e adotteranno le opportune decisioni anche in ordine al tempo massimo di esposizione ai vari tipi di rischio nell’arco dell’orario di lavoro.

Art. 40 Organizzazione del lavoro
I CIPL dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche le commissioni intersindacali che dedicheranno al problema specifici esami ai sensi degli artt. 60 e 61.
I CIPL dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare la assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.

Art. 47 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti integrativi provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’art. 62.

Art. 48 Piani colturali
La comunicazione dei piani colturali di cui all’art. 11 della legge 11-3-1970, n. 83 con la indicazione del fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera e le altre indicazioni previste dalla legge stessa, sarà effettuata oltreché alle Commissioni locali di collocamento, anche alle Commissioni intercomunali per gli scopi previsti dal punto a) dell’art. 61 del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti prendono atto che, in applicazione dell’art. 11 della legge 11-3-1970, n. 83, il Ministro ha dichiarato che entro il mese di settembre di ogni anno le sezioni locali del collocamento saranno fornite di un congruo numero di moduli da inviare alle aziende per la compilazione delle dichiarazioni di cui al precitato art. 11 e di cui all’art. 48.

Art. 54 Delegato d'azienda
Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 55 del presente contratto.
I contratti integrativi provinciali prevederanno eventuali norme particolari per agevolare l’esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazioni per effetto di tale nomina.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera delle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Art. 55 Tutela del delegato di azienda
Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto né colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle Organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i "comandi di servizio".

Art. 57 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda agricola in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
[…]

Art. 60 Commissione provinciale
In ogni provincia è istituita una commissione sindacale provinciale composta da un uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente contratto.
In quelle province, dove sia possibile e sia stato trovato l’accordo, potrà partecipare ai lavori della Commissione un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
I compiti fondamentali della commissione provinciale sono i seguenti:
1) accertare tempestivamente, prima dell’inizio di ogni annata agraria, le condizioni del mercato del lavoro e preventivare le possibilità di impiego della manodopera agricola;
2) procedere a studi sistematici sulla situazione agricola esistente nella provincia allo scopo di avanzare concrete proposte per l’aumento dei livelli di occupazione, per l’addestramento professionale, per il miglioramento in genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli (corsi cantieri, opere pubbliche, case, scuole, luce, viabilità ecc.);
3) esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto integrativo provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 62. Sui ricorsi decide il Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, sentita la Commissione provinciale e le parti interessate;
4) controllare gli elenchi anagrafici ed accertare la regolare iscrizione dei lavoratori;
5) controllare l’esatta applicazione del contratto collettivo di lavoro e delle leggi sociali nelle aziende.
Entro il 30 aprile di ogni anno le Commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Commissioni intercomunali, formuleranno proposte di attività per formazione e riqualificazione professionale, da avanzare agli organismi istituzionali competenti, in armonia con le esigenze produttive delle aziende, tenendo conto della programmazione agricola e dell’andamento del mercato del lavoro.
Le Commissioni provinciali provvederanno, inoltre, a valutare gli effetti di rilevanti riduzioni di operai a tempo indeterminato verificatesi nell’ambito territoriale anche a seguito di processi di ristrutturazione, per studiare, d’intesa con le Commissioni regionali dell’impiego di cui alla legge 479 del 1978, le possibilità di occupazione nel settore e fuori dello stesso delle unità lavorative cessate, compatibilmente con le esigenze aziendali, sollecitando, ove necessario, gli opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale (v. regolamento pubblicato in calce all’art. 61).

Art. 61 Commissioni intercomunali
In ogni provincia sono istituite Commissioni sindacali intercomunali composte da un uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente contratto.
Le Commissioni intercomunali hanno i seguenti compiti:
a) esaminano le dichiarazioni previste dall’art. 11 della legge 11-3-1970, n. 83, ai fini di prevedere i livelli occupazionali, secondo quanto disposto dall’art. 48 del presente contratto;
b) formulano piani per la istituzione di corsi di istruzione e riqualificazione professionale;
c) forniscono alla Commissione provinciale tutti gli elementi utili per il suo buon funzionamento;
d) esercitano il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
Alle Commissioni paritetiche intercomunali vengono, altresì, affidati compiti in materia di accertamento delle esigenze e di formulazione delle proposte relative alla qualificazione professionale della manodopera, nell’ambito della circoscrizione interessata.
In connessione ai processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti nelle anzidette Commissioni l’eventuale fabbisogno di qualificazione o riqualificazione professionale della manodopera perché le Commissioni stesse prospettino agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
Le Commissioni intercomunali hanno, inoltre, nell’ambito della propria giurisdizione, i compiti previsti ai punti 1), 2) e 4) per la Commissione provinciale.
Il numero e l’ambito territoriale delle Commissioni intercomunali saranno stabiliti dalle Organizzazioni provinciali contraenti (v. regolamento in calce al presente articolo).

Impegni a verbale sulle Commissioni provinciali e intercomunali
a) Le Commissioni provinciali ed intercomunali dovranno essere costituite con la partecipazione di tutte le parti firmatarie del CCNL e dei CIPL, e rese operanti entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL.
Il criterio della ripartizione della rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro nelle sopraddette Commissioni sarà definito con apposito accordo tra le parti datoriali provinciali in sede di stipula dei CIPL.
Le Organizzazioni dei lavoratori riconfermano il criterio paritetico di ripartizione della rappresentanza tra Federbraccianti-Cgil, Fisba-Cisl e Uisba-Uil.
Il numero dei componenti di dette Commissioni dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sei membri in rappresentanza, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nelle ipotesi che qualcuna delle Organizzazioni firmatarie del CCNL sottoscriva, per adesione, il contratto integrativo provinciale in un momento successivo alla stipula dello stesso, tale Organizzazione ha ugualmente diritto di essere rappresentata nelle Commissioni, sia provinciali che intercomunali. In tal caso potrà essere riesaminato tra le parti il numero dei componenti di dette Commissioni, secondo quanto previsto dal precedente comma.
Sino al rinnovo dei CIPL rimangono in funzione le Commissioni costituite.
b) Le Commissioni intercomunali opereranno, in via transitoria, nell’ambito territoriale attualmente previsto dai CIPL e saranno adeguate al livello comprensoriale non appena la Regione avrà stabilito per legge ed organizzati territorialmente i comprensori interessanti la provincia.
c) nella designazione dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni provinciali ed intercomunali, le Organizzazioni sindacali provinciali faranno in modo che esponenti del settore florovivaistico partecipino ai lavori delle Commissioni stesse, ferma rimanendo la rappresentanza proporzionale fra le varie Organizzazioni.

Art. 62 Controversie individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza, del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od erronea applicazione dell’art. 15 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Quando il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento della qualifica non ha esito positivo, le Organizzazioni sindacali possono demandare la controversia alla Commissione provinciale di cui all’art. 60.

Art. 63 Controversie collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti o delle Commissioni intersindacali, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l’applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei CIPL.

Parte II - Operai florovivaisti
Art. 1 Categorie dei lavoratori

I lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche, a seconda della natura del rapporto, sono classificati in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato - I lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende indicate nell’articolo "oggetto del contratto".
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all’Ufficio provinciale CAU ed alla sezione di collocamento competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i lavoratori fissi che alla data del 1-9-1972 si trovavano in servizio presso le aziende di cui all’articolo "oggetto del contratto", in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dal CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche del 29-1-1970.
Tali operai mantengono, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva nazionale ed alla contrattazione integrativa provinciale.
Ai lavoratori a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità annue (vedi norma transitoria B).
Sono operai a tempo determinato - Gli operai che, in base alla legge 18-4-1962, n. 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa e per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30-9-1979 per un esame del problema relativo all’applicazione della legge 18-4-1962, n. 230 nel settore della manodopera agricola.

Art. 4 Manodopera migrante
[…]
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i CIPL devono definire norme atte ad assicurare:
[…]
- soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate in materia dai CIPL.
[…]

Art. 6 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17-10-1967, n. 977.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 14° anno di età.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (26-8-1950, n. 860; 9-1-1963, n. 7; 30-12-1971, n. 1204; 9-12-1977, n. 903).

Art. 7 Giovani
Le parti, anche in riferimento alla legge n. 285/1977, si impegnano a nominare una Commissione paritetica in ogni Regione, incaricata di formulare proposte concrete finalizzate a potenziare l’occupazione giovanile in agricoltura anche attraverso l’indicazione di programmi di formazione professionale da attuare di intesa con le Regioni.
Tali Commissioni dovranno completare i propri lavori entro un anno dall’entrata in vigore del CCNL.

Art. 9 Attrezzi ed utensili
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputati il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 13 Orario di lavoro
L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per tutto l’anno pari ad ore 6,40 giornaliere.
In presenza di particolari condizioni ambientali e climatiche è demandato ai contratti integrativi provinciali di definire, per un periodo massimo di 70 giorni all’anno, un orario di 42 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro periodo dell’anno.
In base all’art. 18 della legge 17-10-1967, n. 977, l’orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i CIPL potranno prevedere, anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Quando le esigenze aziendali non consentono di concedere a tutti i lavoratori di usufruire nello stesso giorno della settimana della giornata intera o della mezza giornata di libertà, verranno concordati idonei turni tra l’azienda ed il delegato aziendale affinché i lavoratori, attraverso il turno, si avvicendino nel godimento della intera giornata o della mezza giornata libera, nei vari giorni della settimana.
Le aziende, allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori riconosciuti nocivi, limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda.

Art. 14 Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 15 Riposo settimanale
Agli operai agricoli è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze dell’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai agricoli di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.

Art. 18 Interruzioni e recuperi
[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per cause di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8-8-1972, n. 457.

Art. 26 Classificazione e retribuzione per età
[…]
Considerato che la legge n. 977 del 17-10-1967 dispone un orario settimanale ridotto e un periodo più lungo di ferie per i fanciulli e gli adolescenti, le Organizzazioni provinciali, in sede di applicazione del presente contratto nazionale, concorderanno opportuni accorgimenti intesi ad evitare conseguenze economiche negative per detti operai (vedi norma transitoria C).

Art. 28 Obblighi particolari tra le parti
[…]
Gli operai agricoli sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza […]

Art. 29 Cottimo
Le Organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti integrativi provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all’articolo "oggetto del contratto".
[…]

Art. 31 Malattia e infortunio
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]
Per i lavori nocivi le aziende debbono osservare le norme derivanti da leggi e regolamenti operanti in materia di prevenzione infortuni e sono tenute a fornire i mezzi adeguati.

Art. 32 Condizione del lavoro
I CIPL dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art. 13 del presente contratto - le rotazioni nelle attività nocive e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i CIPL dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai occupati in condizioni di lavoro nocivo.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal contratto e dalla legge 20-5-1970, n. 300 - potrà essere richiesto l’intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.

Impegno a verbale - Mappa del rischio
Le parti convengono di istituire e rendere operante entro il 17-6-1979 una Commissione nazionale con il compito di individuare, entro tre mesi dall’inizio della sua attività, le linee generali dell’attuazione della "mappa del rischio" da fornire alle Organizzazioni provinciali per la soluzione dei relativi problemi.
Ai lavori della Commissione nazionale potranno partecipare esperti chiamati dalle parti sindacali.
Trascorso il periodo di cui sopra i CIPL daranno inizio alla definizione della "mappa del rischio", tenute presenti le condizioni specifiche locali e le indicazioni della Commissione nazionale.
I lavori della Commissione e dei CIPL dovranno essere predisposti sulla base dei seguenti criteri:
1) La procedura (modalità - tempi - strumenti) atta ad individuare ed a controllare la qualità, la quantità e la concentrazione dei fattori nocivi dovuti ad agenti chimici, fisici, organizzativi propri alle principali fasi lavorative per ciascuno dei grandi settori produttivi omogenei;
2) la descrizione di massima dei rischi potenziali per la integrità psicofisica dei lavoratori, con la sintomatologia acuta o subacuta attraverso cui la nocività si manifesta soggettivamente;
3) la indicazione di massima delle misure preventive e protettive da adottare sia con azioni volte ad adeguare gli ambienti e all’organizzazione del lavoro, sia come tutela individuale dei lavoratori.
In relazione alle conclusioni della sopraddetta Commissione nazionale, i CIPL valuteranno la specifica materia dei lavori nocivi e adotteranno le opportune decisioni anche in ordine al tempo massimo di esposizione ai vari tipi di rischio nell’arco dell’orario di lavoro.

Art. 34 Organizzazione del lavoro
I CIPL dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche le commissioni intersindacali che dedicheranno al problema specifici esami ai sensi degli artt. 56 e 57.
I CIPL dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare la assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.

Art. 37 Norme disciplinari
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari;
2) con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]

Art. 39 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai agricoli non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina che segue:
a) per le aziende agricole non soggette alle limitazioni dei licenziamenti di cui alle leggi 15-7-1966, n. 604 e 20-5-1970, n. 300, la materia dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo è regolamentata dall’accordo nazionale del 26-4-1973;
b) per le aziende, invece, che rientrano nell’ambito applicativo delle sopra richiamate leggi, si applica la seguente disciplina:
- nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai agricoli in base alle citate leggi 15-7-1966, n. 604 e 20-5-1970, n. 300 non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile e per giustificato motivo.

A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, previste dal punto 2° dell’art. 37 del presente contratto nazionale;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nella azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]

Art. 44 Piani colturali
La comunicazione dei piani colturali di cui all’art. 11 della legge 11-3-1970, n. 83 con la indicazione del fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera e le altre indicazioni previste dalla legge stessa, sarà effettuata oltreché alle Commissioni locali di collocamento, anche alle Commissioni intercomunali per gli scopi previsti dal punto a) dell’art. 57 del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti prendono atto che, in applicazione dell’art. 11 della legge 11-3-1970, n. 83, il Ministro ha dichiarato che entro il mese di settembre di ogni anno le sezioni locali del collocamento saranno fornite di un congruo numero di moduli da inviare alle aziende per la compilazione delle dichiarazioni di cui al precitato art. 11 e di cui all’art. 44.

Art. 50 Delegato di azienda
Nelle aziende che occupino più di 5 operai agricoli sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato, eletto delegato di azienda, non subirà modificazioni per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 51 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà, mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto, ai delegati stessi e, per conoscenza, alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le delegazioni datoriali rappresentano la esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Art. 51 Tutela dei delegati di azienda
Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto né colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle Organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i "comandi di servizio".

Art. 53 Riunioni di azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda agricola in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
[…]

Art. 56 Commissione provinciale
In ogni provincia è istituita una commissione sindacale provinciale composta da un uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente contratto.
In quelle province, dove sia possibile e sia stato trovato l’accordo, potrà partecipare ai lavori della Commissione un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
I compiti fondamentali della commissione provinciale sono i seguenti:
1) accertare tempestivamente, prima dell’inizio di ogni annata agraria, le condizioni del mercato del lavoro e preventivare le possibilità di impiego della manodopera agricola;
2) procedere a studi sistematici sulla situazione agricola esistente nella provincia allo scopo di avanzare concrete proposte per l’aumento dei livelli di occupazione, per l’addestramento professionale, per il miglioramento in genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli (corsi cantieri, opere pubbliche, case, scuole, luce, viabilità ecc.);
3) esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto integrativo provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 58. Sui ricorsi decide il Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, sentita la Commissione provinciale e le parti interessate;
4) controllare gli elenchi anagrafici ed accertare la regolare iscrizione dei lavoratori;
5) controllare l’esatta applicazione del contratto collettivo di lavoro e delle leggi sociali nelle aziende.
Entro il 30 aprile di ogni anno le Commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Commissioni intercomunali, formuleranno proposte di attività per formazione e riqualificazione professionale, da avanzare agli organismi istituzionali competenti, in armonia con le esigenze produttive delle aziende, tenendo conto della programmazione agricola e dell’andamento del mercato del lavoro.
Le Commissioni provinciali provvederanno, inoltre, a valutare gli effetti di rilevanti riduzioni di operai a tempo indeterminato verificatesi nell’ambito territoriale anche a seguito di processi di ristrutturazione, per studiare, d’intesa con le Commissioni regionali dell’impiego di cui alla legge 479 del 1978, le possibilità di occupazione nel settore e fuori dello stesso delle unità lavorative cessate, compatibilmente con le esigenze aziendali, sollecitando, ove necessario, gli opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale (v. regolamento pubblicato in calce all’art. 57).

Art. 57 Commissioni intercomunali
In ogni provincia sono istituite Commissioni sindacali intercomunali composte da un uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente contratto.
Le Commissioni intercomunali hanno i seguenti compiti:
a) esaminano le dichiarazioni previste dall’art. 11 della legge 11-3-1970, n. 83, ai fini di prevedere i livelli occupazionali, secondo quanto disposto dall’art. 44 del presente contratto;
b) formulano piani per la istituzione di corsi di istruzione e riqualificazione professionale;
c) forniscono alla Commissione provinciale tutti gli elementi utili per il suo buon funzionamento;
d) esercitano il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
Alle Commissioni paritetiche intercomunali vengono, altresì, affidati compiti in materia di accertamento delle esigenze e di formulazione delle proposte relative alla qualificazione professionale della manodopera, nell’ambito della circoscrizione interessata.
In connessione ai processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti nelle anzidette Commissioni l’eventuale fabbisogno di qualificazione o riqualificazione professionale della manodopera perché le Commissioni stesse prospettino agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
Le Commissioni intercomunali hanno, inoltre, nell’ambito della propria giurisdizione, i compiti previsti ai punti 1), 2) e 4) per la Commissione provinciale.
Il numero e l’ambito territoriale delle Commissioni intercomunali saranno stabiliti dalle Organizzazioni provinciali contraenti (v. regolamento in calce al presente articolo).

Impegni a verbale sulle Commissioni provinciali e intercomunali
a) Le Commissioni provinciali ed intercomunali dovranno essere costituite con la partecipazione di tutte le parti firmatarie del CCNL e dei CIPL, e rese operanti entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL.
Il criterio della ripartizione della rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro nelle sopraddette Commissioni sarà definito con apposito accordo tra le parti datoriali provinciali in sede di stipula dei CIPL.
Le Organizzazioni dei lavoratori riconfermano il criterio paritetico di ripartizione della rappresentanza tra Federbraccianti-Cgil, Fisba-Cisl e Uisba-Uil.
Il numero dei componenti di dette Commissioni dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sei membri in rappresentanza, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nelle ipotesi che qualcuna delle Organizzazioni firmatarie del CCNL sottoscriva, per adesione, il contratto integrativo provinciale in un momento successivo alla stipula dello stesso, tale Organizzazione ha ugualmente diritto di essere rappresentata nelle Commissioni, sia provinciali che intercomunali. In tal caso potrà essere riesaminato tra le parti il numero dei componenti di dette Commissioni, secondo quanto previsto dal precedente comma.
Sino al rinnovo dei CIPL rimangono in funzione le Commissioni costituite.
b) Le Commissioni intercomunali opereranno, in via transitoria, nell’ambito territoriale attualmente previsto dai CIPL e saranno adeguate al livello comprensoriale non appena la Regione avrà stabilito per legge ed organizzati territorialmente i comprensori interessanti la provincia.
c) nella designazione dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni provinciali ed intercomunali, le Organizzazioni sindacali provinciali faranno in modo che esponenti del settore florovivaistico partecipino ai lavori delle Commissioni stesse, ferma rimanendo la rappresentanza proporzionale fra le varie Organizzazioni.

Art. 58 Controversie individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza, del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od erronea applicazione dell’art. 15 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Quando il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento della qualifica non ha esito positivo, le Organizzazioni sindacali possono demandare la controversia alla Commissione provinciale di cui all’art. 56.

Art. 59 Controversie collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti o delle Commissioni intersindacali, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l’applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei CIPL.

Art. 61 Contratti integrativi provinciali
Le norme contenute negli articoli del presente contratto hanno carattere tassativo e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti ed operano direttamente nei confronti dei singoli.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si rende necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme contenute nel presente contratto.
In tutte le province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all’art. "oggetto del contratto" le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di "contratti integrativi" nei quali dovrà essere disciplinata la seguente materia:
1) gli adempimenti di cui agli artt. 3, 4, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 32, 34, 47, 55, 56, 57;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3) l’eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l’abitazione, altri annessi o il vitto (vedi norma transitoria A).

Art. 62 Rispetto del contratto
Le parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l’applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.

Parte III - Norme finali e disposizioni transitorie
Commissione mista su rapporti anomali di lavoro

È istituita presso il Ministero del lavoro, entro un mese dalla stipula del presente verbale di accordo, una Commissione mista composta da funzionari del Ministero e da rappresentanti delle parti firmatarie del contratto.
La Commissione, che dovrà completare i suoi lavori entro il 31-12-1979, avrà il compito di accertare la esistenza o meno di rapporti anomali di lavoro ai fini dell’adozione dei necessari provvedimenti - anche eventualmente di carattere legislativo - atti a ricondurre i predetti rapporti nell’ambito della contrattazione collettiva.