Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2011, n. 1225 - Lavori in quota e morte di un lavoratore: condanna del responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, e del datore di lavoro


 

 

 

Responsabilità di L. e T. per avere, il primo (nominato dalla ditta "E. s.r.l.") nella qualità di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di ampliamento di uno stabilimento industriale, ed il secondo quale legale rappresentante della ditta "T. s.n.c.", cagionato la morte del lavoratore A.G., dipendente della ditta "T. s.n.c"; commettendo il fatto per colpa, ed in particolare per violazione delle norme antinfortunistiche, specificamente, quanto al L., del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, art. 4, commi 1 e 2, e art. 5 e, quanto al T., del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4 e D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 8.

 

L'incidente si era verificato all'interno di uno stabilimento industriale della "E. s.r.l.": l'operaio A. G., dipendente della ditta "T. s.r.l.", salito sulla copertura del capannone, costituita in parte da pannelli in vetroresina traslucidi non calpestabili, senza alcun mezzo di protezione, individuale nè collettivo, all'atto di realizzare opere edili e di dismissione della preesistente copertura grecata del capannone, nonchè di predisposizione per il successivo montaggio di nuovi tegoli, poggiando il proprio peso su uno dei suddetti pannelli in vetroresina ne aveva provocato lo sfondamento precipitando al suolo da un'altezza di circa dieci metri, riportando trauma cranio - encefalico e trauma toracico che ne avevano determinato il decesso.

 

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono entrambi in Cassazione - Rigetto.

 

Per quanto riguarda la posizione di L., la Corte ribadisce un principio ormai consolidato: "In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4 ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori;  diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 stesso D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.

 

Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. "

 

"Il L. - come evidenziato dalla Corte territoriale sulla scorta di accertamento in punto di fatto incensurabile in questa sede - era assolutamente consapevole della natura dei lavori che la ditta T. avrebbe dovuto eseguire "in quota" nel vecchio capannone e della peculiare pericolosità degli stessi (come desumibile dalla deposizione del teste S.G. e dalla lettera della ditta S. inviata per conoscenza anche al L.), e non aveva provveduto a verificare l'applicazione delle disposizioni del Piano di sicurezza, elaborato dalla ditta T., con opportune azioni di controllo effettivo, tanto più necessarie nella fase iniziale dei suddetti lavori (che risultavano essere stati avviati appena due giorni prima del verificarsi dell'evento mortale nel cantiere), senza neanche valutare la specifica proposta avanzata dalla S., diretta a migliorare la sicurezza in cantiere, proprio con riferimento alle lastre traslucide poste sul tetto del capannone. Nessun dubbio sul nesso di causalità tra il mancato controllo del L. e l'evento".

 

Giova ricordare il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi in cui vi sia una pluralità di garanti: "Se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto. Se uno dei garanti è intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacità tecniche per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicchè versano in colpa se confidano nello stesso".

 

Quanto alla posizione del T., la Corte afferma che "il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore), e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.

 

Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro".

 

Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati D.P.R. 27 aprile 1955,  547, ex art. 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza".

 

"Nè, con riferimento alla concreta fattispecie, rileva la presenza di altro soggetto (L.) gravato da obbligo di garanzia: in proposito ci si riporta a quanto argomentato in precedenza, esaminando la posizione del L., per l'ipotesi di pluralità di garanti."


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

  
sentenza

 

  

 

sul ricorso proposto da:
1) L.M. N. IL (OMISSIS);
2) T.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1040/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile l'avv. INZERILLO Giuseppe, anche in sostituzione dell'avv. INSERILLO Francesco che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

 

 


 
Fatto

 

 

Il Tribunale di Palermo, Sez. Dist. di Carini, con sentenza del 25 settembre 2008, condannava L.M. e T.S. per il reato di cui all'art. 113 c.p. e all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere, il primo nella qualità di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori (nominato dalla ditta "E. s.r.l.") in ordine a lavori di ampliamento di uno stabilimento industriale, ed il secondo quale legale rappresentante della ditta "T. s.n.c.", cagionato la morte del lavoratore A.G., dipendente della ditta "T. s.n.c"; commettendo il fatto (avvenuto in (OMISSIS)) per colpa, ed in particolare per violazione delle norme antinfortunistiche, specificamente, quanto al L., del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, art. 4, commi 1 e 2, e art. 5 e, quanto al T., del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4 e D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 8.

 

L'incidente si era verificato all'interno di uno stabilimento industriale della "E. s.r.l.": l'operaio A. G., dipendente della ditta "T. s.r.l.", salito sulla copertura del capannone, costituita in parte da pannelli in vetroresina traslucidi non calpestagli, senza alcun mezzo di protezione, individuale nè collettivo, all'atto di realizzare opere edili e di dismissione della preesistente copertura grecata del capannone, nonchè di predisposizione per il successivo montaggio di nuovi tegoli, poggiando il proprio peso su uno dei suddetti pannelli in vetroresina ne aveva provocato lo sfondamento precipitando al suolo da un'altezza di circa dieci metri, riportando trauma cranio - encefalico e trauma toracico che ne avevano determinato il decesso.


La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 22 giugno 2009, decidendo sulle impugnazioni del L. e del T., confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice nei confronti di entrambi gli imputati e, in accoglimento di un subordinato motivo concernente il trattamento sanzionatorio, riconosceva agli imputati, in considerazione della loro incensuratezza, le attenuanti generiche, formulando tuttavia un giudizio di sola equivalenza rispetto all'aggravante contestata avuto riguardo alla gravità del reato commesso, in relazione al danno cagionato ed al grado della colpa. Il giudice di appello dava conto della ritenuta colpevolezza degli imputati con argomentazioni che possono riassumersi come segue.

 

Quanto al L.

A) Non risultava in discussione che egli, in relazione ai lavori commissionati dalla "E. s.r.rl.", ricopriva, nel periodo durante il quale si era verificato l'infortunio in cui aveva perso la vita il lavoratore A.G., tutti gli incarichi citati nel capo di imputazione;
B) il L. era titolare dunque di una specifica posizione di garanzia, anche secondo i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità, che lo esponeva a responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi connessi a tale posizione;
C) appariva evidente la diretta incidenza del profilo di colpa a lui addebitato, sul decorso causale della luttuosa vicenda stante l'inosservanza di ogni intervento cautelare finalizzato ad evitare il verificarsi del mortale infortunio;

D) era stato infatti accertato, sulla scorta della deposizione del teste S.G. - indicato dalla stessa difesa e da ritenersi attendibile al di là di ogni dubbio - che prima dell'avviamento dei lavori di ampliamento del capannone vi era stata una riunione tecnica di coordinamento, cui aveva partecipato anche il L., durante la quale si era stabilito che la ditta T. avrebbe dovuto prestare alla ditta S., incaricata della fornitura e del montaggio delle strutture prefabbricate del nuovo capannone, "assistenza edile a 360 gradi con particolare riferimento alla rimozione della scossalina che ricopriva il tetto del vecchio capannone: si trattava quindi di lavori da eseguire "in quota", e d'altra parte il piano di sicurezza della ditta T. prevedeva la predisposizione di dispositivi di protezione individuali e collettivi, contro il rischio di caduta dall'alto, risultati del tutto assenti nel caso concreto;

E) la ditta S. aveva comunicato alla ditta committente, con una lettera inviata per conoscenza anche al L., che il capannone commissionato presentava lucernai a raso, ottenuti mediante distanziamento dei tegoli, non pedonabili (in tutto identici a quelli del vecchio capannone, ove dovevano essere svolti dalla ditta T. i lavori di cui sopra):
consigliava pertanto di collocare una rete anti - caduta sotto le lastre traslucide, al di sotto delle quali non vi era alcuna struttura, e ciò "al fine di scongiurare spiacevoli eventi";

F) il L. pertanto era assolutamente consapevole della natura dei lavori che la ditta T. avrebbe dovuto eseguire "in quota" nel vecchio capannone, e della peculiare pericolosità degli stessi, e non aveva provveduto a verificare l'applicazione delle disposizioni del Piano di sicurezza elaborato dalla ditta T., con opportune azioni di controllo effettivo, tanto più necessarie nella fase iniziale dei suddetti lavori (che risultavano essere stati avviati appena due giorni prima del verificarsi dell'evento mortale nel cantiere), senza neanche valutare la specifica proposta avanzata dalla S., diretta a migliorare la sicurezza in cantiere, proprio con riferimento alle lastre traslucide poste sul tetto del capannone;

G) circa il nesso causale, la presenza di presidi di sicurezza individuali (cinture di sicurezza con bretelle collegate a dispositivi di trattenuta) ovvero di protezione collettivi (come, ad esempio, la predisposizione di reti di protezione in corrispondenza delle lastre traslucide), avrebbe evitato l'evento mortale: di tal che, secondo il giudizio contro - fattuale, se il L. fosse intervenuto sui luoghi verificando l'assenza dei dispositivi di trattenuta, l'evento non si sarebbe verificato);

H) non aveva pregio l'osservazione difensiva secondi cui il ruolo ricoperto dal L. non imponeva un obbligo di presenza costante in cantiere, in quanto, in base alle norme di riferimento, gravava certamente su di lui l'obbligo di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel Piano di sicurezza, nonchè la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, obblighi da intendersi necessariamente connessi ad una condotta di effettivo (anche se non necessariamente costante) controllo del cantiere in ordine all'esecuzione dei lavori;

I) quanto al rilievo dell'appellante che aveva prospettato l'abnormità della condotta dell'operaio A. per essersi questi portato sul tetto del capannone mentre avrebbe dovuto invece lavorare restando all'interno di un cestello elevatore (presente in cantiere e fornito dalla ditta M.P.I), si trattava di tesi non condivisibile: dalla documentazione fotografica acquista, ed allegata alla relazione del consulente del P.M. e ad altre relazioni tecniche, si rilevava agevolmente che l'operaio non avrebbe potuto eseguire talune operazioni se non portandosi sulla copertura zincata del capannone; e poichè detta copertura era intervallata da pannelli di lamiera zincata e da pannelli in vetroresina traslucidi non calpestagli, l'operaio era chiaramente esposto a rischio di caduta dall'alto che avrebbe dovuto essere evitato con idonee misure di protezione individuali e collettive (cinture di sicurezza o l'installazione di reti di protezione quanto meno in corrispondenza delle lastre traslucide).

 


Quanto al T.

Al T. era stata affidata l'esecuzione dei lavori edili, come dichiarato dall'ing. S.G. -sulla cui attendibilità non vi era motivo di dubitare - e come poteva desumersi dalla lettera inviata il 12 marzo 2002 dalla E. all'ing. L.: il S. aveva riferito della riunione, cui avevano partecipato anche il L. e lo stesso T., nel corso della quale era stato concordato che la ditta T. avrebbe prestato all'impresa S. assistenza edile a 360; nella citata lettera si precisava che la ditta T. era stata selezionata "per lavori prettamente edili e per quanto da realizzare in opera";

B) dal Piano operativo per la sicurezza redatto dalla stesa ditta T. risultava che era stata prevista, in relazione all'esecuzione di lavori di smontaggio di andatoie, parapetti, età, la possibilità di caduta dall'alto, prescrivendosi l'adozione di cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi stabili, precauzione risultata assente in cantiere;

C) come riferito dal teste Ca. - direttore tecnico della M.P.I. - il giorno in cui si verificò l'infortunio mortale l'operaio A.G. era stato autorizzato, su specifica richiesta rivolta proprio dal T. al Ca., a fare uso del cestello elevatore noleggiato dalla M.P.I.: ulteriore prova, dunque, che il T. era ben a conoscenza della natura dei lavori che l'Avvenire avrebbe dovuto svolgere, in totale assenza di adeguati dispositivi di protezione;

D) risultava quindi provato che anche il T., nella sua qualità di datore di lavoro dell' A. - e dunque di soggetto sul quale gravava un obbligo giuridico di impedire l'evento - aveva omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie per scongiurare l'infortunio sul lavoro poi verificatosi.

 

 


Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, riproponendo sostanzialmente le tesi difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito, deducendo censure che possono sintetizzarsi come segue:


L. -

1) la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare le norme relative ai compiti attribuiti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, così pervenendo ad una conclusione di cooperazione colposa di esso L. sulla scorta di una non ben individuata, nè normativamente specificata, omessa azione di controllo nell'applicazione del piano di sicurezza predisposto dal datore di lavoro - appaltatore; ad avviso del ricorrente, solo quest'ultimo sarebbe titolare del potere gerarchico nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere - con l'obbligo di individuare i rischi e prevenirli -mentre al coordinatore spetterebbe principalmente la verifica circa il rispetto delle regole dettate dal piano di sicurezza e di coordinamento, senza alcun obbligo di una sua continua e giornaliera presenza in cantiere;

2) vi sarebbe poi stata una condotta abnorme del lavoratore A. il quale aveva deciso di salire improvvidamente e negligentemente sulla copertura del capannone, ponendosi al di fuori del cestello elevatore all'interno del quale avrebbe potuto lavorare in condizioni di massima sicurezza, consentendo, tale mezzo, lo spostamento sul fronte del capannone e la rimozione della scossalina, oggetto della lavorazione al momento del sinistro, che, pertanto, avrebbe potuto essere agevolmente eseguita dall'interno del cestello elevatore;

3) non vi sarebbe nesso di causalità tra la condotta del L. e l'evento, dovendo questo ritenersi riconducibile esclusivamente ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento, e cioè la condotta colposa del datore di lavoro-appaltatore e l'improvvida ed autonoma iniziativa del lavoratore;

4) quanto alla lettera della S. del 17 gennaio 2002, le reti anticaduta, il cui uso veniva suggerito, erano riferibili alla realizzazione del tetto di un nuovo capannone, ed avrebbero dovuto essere poste sui nuovi tegoloni e non su quelli del capannone esistente;

5) sarebbe stata travisata la deposizione del teste S. (che sarebbe stato erroneamente qualificato come ingegnere dalla Corte d'Appello) avendo il teste stesso precisato di non essere un tecnico e quindi di non avere alcuna competenza circa le questioni relative ai rischi specifici connessi all'esecuzione dei lavori;

6) quanto infine alla ritenuta inidoneità del cestello elevatore per l'esecuzione dei lavori di rimozione della scossalina del vecchio capannone, e sulla necessità per l'operaio di lavorare ponendosi sul tetto del capannone, la Corte territoriale avrebbe ancorato tale convincimento ad una prova palesemente inesistente, avendo operato una ricostruzione meramente ipotetica priva di concreto supporto probatorio, a fronte di quanto precisato dal consulente di parte ing. G. e di quanto riferito dal teste S., quest'ultimo ritenuto attendibile dalla stessa Corte distrettuale;

 


T.

A) Erronea valutazione delle risultanze probatorie laddove la Corte territoriale ha ritenuto che alla ditta T. fosse stata affidata l'esecuzione di lavori "in quota", convincimento ancorato alla deposizione del teste Sa. che troverebbe invece smentita in dati documentali in cui si parla solo di lavori prettamente edili da svolgersi esclusivamente a terra: dovendo escludersi qualsiasi ingerenza nei lavori in quota da parte del T., nessun obbligo sussisteva per quest'ultimo di predisporre misure di sicurezza per il lavoratore in relazione a detti lavori; tale assunto troverebbe conferma nel fatto che solo alcuni mesi dopo il tragico evento in oggetto sarebbe stata appaltata alla ditta T. la collocazione dei lucernari sul tetto del nuovo capannone;

B) la Corte di merito avrebbe omesso di vagliare tutte le contestazioni, mosse dal T. nell'atto di appello, alla credibilità dei testi S. e Ca. dalle cui dichiarazioni la Corte stessa ha ritenuto di poter desumere la prova dell'affidamento al T. di lavori "in quota";

C) la prova dell'affidamento dell'incarico al T. anche di lavori "in quota" avrebbe dovuto essere considerata, al più, contraddittoria, con conseguente assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2;

D) avrebbe infine errato la Corte territoriale nel ritenere solo equivalenti, e non prevalenti, le concesse attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

 

 

 

Diritto

 

 


I ricorsi devono essere rigettati per l'infondatezza delle doglianze dedotte.

 

Mette conto sottolineare, preliminarmente, che, come si rileva agevolmente dal testo dell'impugnata decisione, il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione dei due imputati; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio e posizione di garanzia degli imputati) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del L. e del T..
Non sono pertanto ravvisabili i profili di violazione di legge e vizio di motivazione prospettati dai ricorrenti, posto che, avuto riguardo al testo della sentenza impugnata, si rileva che la Corte distrettuale, attraverso il percorso motivazionale sopra ricordato ha analizzato - mediante la rivisitazione della sentenza di primo grado ed il richiamo ai suoi contenuti, ed all'esito dell'esame dei motivi di appello - tutti gli aspetti concernenti le problematiche relative alla dinamica del grave infortunio oggetto del procedimento ed ai profili di colpa ravvisabili nella specifica condotta dei due imputati.

Deve sottolinearsi che, per quel che riguarda l'individuazione dei profili di colpa nella condotta degli imputati, con il gravame - attraverso la denunzia di asseriti vizi di violazione di legge e di motivazione -sono state in parte riproposte questioni, anche di fatto, già ampiamente dibattute in sede di merito. Orbene i vizi denunciati non sono riscontrabili nella sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito ha dimostrato, come detto, di aver analizzato ogni aspetto essenziale della vicenda, pervenendo, all'esito di un approfondito vaglio di tutta la materia del giudizio, a conclusioni sorrette da argomentazioni adeguate e logicamente concatenate.

La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell'accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive, per lo più finalizzate a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, ed in quanto tale non proponibile in questa sede.


 

Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dai ricorrenti.
 

 

Posizione L..


Quanto alla doglianza concernente la ritenuta sussistenza dell'obbligo di garanzia, a carico, l'assunto del ricorrente risulta infondato alla luce del seguente, e condivisibile, principio enunciato da questa Corte: "In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4 ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori;
diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 stesso D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.

Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel quale l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi" (in termini, Sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008 Ud. - dep. 08/05/2008 - Rv. 240393).
Il L. - come evidenziato dalla Corte territoriale sulla scorta di accertamento in punto di fatto incensurabile in questa sede - era assolutamente consapevole della natura dei lavori che la ditta T. avrebbe dovuto eseguire "in quota" nel vecchio capannone e della peculiare pericolosità degli stessi (come desumibile dalla deposizione del teste S.G. e dalla lettera della ditta S. inviata per conoscenza anche al L.), e non aveva provveduto a verificare l'applicazione delle disposizioni del Piano di sicurezza, elaborato dalla ditta T., con opportune azioni di controllo effettivo, tanto più necessarie nella fase iniziale dei suddetti lavori (che risultavano essere stati avviati appena due giorni prima del verificarsi dell'evento mortale nel cantiere), senza neanche valutare la specifica proposta avanzata dalla S., diretta a migliorare la sicurezza in cantiere, proprio con riferimento alle lastre traslucide poste sul tetto del capannone. Nessun dubbio sul nesso di causalità tra il mancato controllo del L. e l'evento, stante l'inosservanza di ogni intervento cautelare finalizzato ad evitare il verificarsi del mortale infortunio; al riguardo i giudici di seconda istanza hanno sottolineato che erano risultati del tutto assenti i dispositivi di protezione individuali e collettivi, contro il rischio di caduta dall'alto, la cui predisposizione era stata prevista dal piano di sicurezza della ditta T. e che, se esistenti, avrebbero impedito l'evento: in proposito, nella impugnata sentenza risultano specificamente richiamati i più significativi elementi probatori (deposizione del teste S., riunione tecnica di coordinamento cui aveva partecipato anche il L. - svoltasi pochi giorni prima dell'infortunio mortale che ci occupa -lettera con la quale la S. aveva prospettato la necessità di misure di prevenzione individuate nella collocazione di una rete anti-caduta sotto le lastre traslucide, al di sotto delle quali non vi era alcuna struttura, e ciò, come testualmente scritto nel documento, "al fine di scongiurare spiacevoli eventi". )
Quanto alla deposizione del teste S., giova ricordare il consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la scelta di attribuire credibilità a un teste è propria del giudice di merito e rimessa alla sua motivata valutazione dei dati processuali; essa potrebbe essere denunciata nel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risultasse in contrasto con i predetti dati o con la logica (così, "ex plurimis", Sez. 2A 6.10.1992 n. 1657 rv 193237).

Nella specie, la valutazione della Corte di appello è logica avendo la medesima Corte posto in luce la attendibilità del teste S. derivante dalla piena conoscenza da parte sua dei fatti.


Risultano altresì sufficientemente accertate le modalità dell'incidente, avvenuto per la caduta dell' A., caduta evidentemente resa possibile dalla mancanza di adeguata protezione al di sotto delle lastre traslucide, del vano stesso.


Di tal che, anche ammesso che possa esservi stata una imprudenza del lavoratore, resta il fatto oggettivo che la mancanza di una adeguata protezione, addebitabile per quanto detto al L. (e, per quanto di seguito si dirà, anche al T.), ha reso possibile il verificarsi dell'incidente e ciò è sufficiente ad integrare il nesso di causalità essendo ben nota e assolutamente pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorchè l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione. E' evidente, infatti, che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorchè chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo, che è conseguito, nella specie, dall'avere la vittima operato nella zona di lavoro, senza essere stato protetto dalle opere provvisionali idonee ad evitare cadute dal tetto del capannone. Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone, come nel caso di specie, alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perchè si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perchè vi sarebbe stata, dalla parte della vittima, l'anomala ed inopinata iniziativa di lasciare il cestello elevatore e posizionarsi sul tetto anche in corrispondenza di pericolosi lucernai. Il rilievo difensivo, comunque, non serve a scagionare l'imputato, in quanto chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo.
E' il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.
E' da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purchè connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Sussistendo questa ipotesi, è stato affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte il condivisibile principio giuridico che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.
Alla stregua di tale principio, la doglianza difensiva in esame non ha ragion d'essere, non potendo considerarsi l'eventuale imprudenza della vittima (prospettata dal ricorrente) imprevedibile ed abnorme, tale da interrompere il rapporto di causalità con l'evento infortunistico, essendo questo nella specie riconducibile, soprattutto, all'omissione, da parte dell'imputato, della condotta doverosa di impedire - per mezzo di predisposizione di apposite misure di protezione - che l' A. operasse sul tetto del capannone, per il lavoro di rimozione della scossalina, in condizioni di pericolo di caduta dall'alto. A tale ultimo riguardo mette conto sottolineare -quale circostanza accertata in punto di fatto dai giudici del merito cha assume rilievo tranciante quanto alla dinamica dell'evento riconducibile alla mancanza di adeguate misure di sicurezza in relazione all'attività lavorativa che l' A. stava svolgendo al momento del tragico incidente - che l' A. stesso avrebbe dovuto necessariamente portarsi sul tetto del capannone, uscendo quindi dal cestello elevatore, per eseguire parte del compito lavorativo affidatogli; ancorando il proprio convincimento alla relazione del consulente del P.M. ed a quella tecnica dell'ing. F. e del geom. L.B., nonchè alla documentazione fotografica, la Corte d'Appello cosi si è testualmente espressa nell'impugnata sentenza (cfr. pag. 13): ".....i lavori da svolgere per liberare l'area di appoggio della futura copertura presupponevano che l'operaio dovesse muoversi sulla copertura in lamiera zincata, quantomeno necessariamente nella prima fase per svitare gli organi di fissaggio della scossalina, ed era noto che, essendo la copertura intervallata da pannelli di lamiera zincata e da pannelli in vetro resina traslucidi non calpestabili, tali lavori lo esponevano a rischi di caduta dall'alto che avrebbero dovuto essere evitati con le idonee misure di protezione individuali e collettivi".
Nè coglie nel segno il rilievo della difesa del L. secondo cui unico titolare della posizione di garanzia sarebbe stato il T. quale datore di lavoro dell' A..

Ed invero, l'azione di controllo del coordinatore per l'esecuzione costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, ma trova una sua propria ragione d'essere ed un proprio ruolo nella specifica situazione della compresenza di più soggetti che operano nel medesimo cantiere, rendendo necessario quel coordinamento di cui al citato art. 5 del D.Lgs. "cantieri".

E proprio tale azione è mancata, come detto, nel caso di specie.

Giova ricordare il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi in cui vi sia una pluralità di garanti: "Se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto. Se uno dei garanti è intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacità tecniche per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicchè versano in colpa se confidano nello stesso" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990 Ud. - dep. 29/04/1991 - Rv. 191802; conf: Sez. 4, n. 8593 del 22/01/2008 Ud. - dep. 27/02/2008 - Rv. 238936; Sez. 4, n. 46515 del 19/05/2004 Ud. -dep. 01/12/2004 -Rv. 230398).
 

 

Posizione T.;
 

Per quel che concerne le censure di vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie quanto alla posizione di garanzia del T. ed alla consapevolezza da parte dello stesso della prevista esecuzione di lavori "in quota", si tratta di doglianze relative ad apprezzamenti di merito in punto di fatto non deducibili in questa sede. Di tal che, vale al riguardo tutto quanto già precedentemente osservato, nell'esaminare i motivi del L. riferibili all'analisi del compendio probatorio da parte dei giudici del merito (conclusioni del consulente del P.M. e documentazione fotografica, deposizioni dei testi S. e Ca. e loro credibilità, riunione operativa tra i responsabili del cantiere pochi giorni prima del mortale infortunio "de quo", lettera della S., età), e da intendersi qui integralmente richiamato onde evitare inutili ripetizioni.
 

Per quel che riguarda la tesi difensiva circa l'asserita estraneità del T. al tragico evento di cui rimase vittima l'operaio A., la decisione impugnata ha risposto a tale assunto difensivo evincendo dagli elementi dimostrativi quelli specificamente afferenti l'effettivo ruolo del T. stesso. Ed anche per quel che riguarda le doglianze relative ai profili di colpa specifica ci si trova di fronte a prospettazioni formulate in difetto di correlazione con i contenuti della decisione impugnata, che si risolvono in mere critiche discorsive a quest'ultima.

Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore), e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.

Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (cfr., Sez 4^, 3 marzo 1995, Grassi).

Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati D.P.R. 27 aprile 1955,  547, ex art. 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza" (conf. Sez. 4^, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti).

Nè, con riferimento alla concreta fattispecie, rileva la presenza di altro soggetto ( L.) gravato da obbligo di garanzia: in proposito ci si riporta a quanto argomentato in precedenza, esaminando la posizione del L., per l'ipotesi di pluralità di garanti.


Manifestamente infondate sono poi le censure dedotte dal T. in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto concernenti apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede perchè privi di qualsiasi connotazione di illogicità: la Corte distrettuale ha infatti ancorato il suo convincimento, circa il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, alla gravità del reato commesso, in relazione al danno cagionato ed al grado della colpa.
 

Infine, neppure possono assumere rilievo, nel caso in esame, le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 (c.d. Legge Pecorella) all'art. 606 del codice di rito, laddove i ricorrenti hanno inteso prospettare il vizio di travisamento della prova.
A fronte dei motivi di ricorso così come formulati, compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se i ricorrenti siano riusciti a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, la Corte di merito, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata.

In realtà, le deduzioni dei ricorrenti - caratterizzate dal richiamo alle dichiarazioni di testi - non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui (Sez. 6, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri) la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. Ciò posto, se la denuncia del ricorrente va letta alla stregua dei contenuti concettuali dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, occorre allora tener conto che la legge citata non ha normativamente riconosciuto il travisamento del fatto, anzi lo ha escluso: semmai, può parlarsi di "travisamento della prova", che, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto, con riguardo a motivazione del Giudice di merito o difettosa per commissione o difettosa per omissione, a seconda che il Giudice di merito, cioè, incorra in una utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Rv. 233460, P.M. in proc. Napoli).

In sostanza, la riforma della L. n. 46 del 2006 ha introdotto un onere rafforzato di specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" -detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. e) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente -accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri). In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 1 n. 16223 del 02/05/2006, Rv. 233781 imp. Scognamiglio): manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte della decisione impugnata, e di quella (integrativa) resa all'esito del primo grado di giudizio, a tutti i temi toccati dalla difesa del L. e del T..

Ma v'è di più, posto che non era sufficiente: a) che gli atti del processo invocati dai ricorrenti fossero semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità; b) nè che tali atti fossero astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorreva invece che gli "atti del processo", presi in considerazione dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, fossero "decisivi", ossia -e giova qui ripetere quanto si è avuto già modo di precisare innanzi - autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticolasse l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determinasse al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.


In definitiva: la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri).


Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure dei ricorrenti, sopra esaminate, non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale i ricorrenti hanno inteso piuttosto sostituire una loro perplessa visione alternativa del fatto: pur asserendo di volere contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, i ricorrenti, in realtà, hanno piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito.

Al rigetto dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 ad A.L., S.E. e M.A. ed in complessivi Euro 2.500,00 a M.M.C. e A. G., oltre accessori come per legge per tutti.

 

 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 ad A.L., S.E. e M.A. ed in complessivi Euro 2.500,00 a M.M.C. e A. G., oltre accessori come per legge per tutti.