Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1979
Validità: 01.07.1979 - 30.06.1982
Parti: Asap e Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil)
Settori: Chimici, PP.SS.

Sommario:

Avvertenza
Parte Prima
I - Rapporti sindacali
Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale
Art. 2 - Investimenti
Art. 3 - Organizzazione del lavoro
Art. 4 - Ricerca scientifica
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche
Art. 6 - Intesa su appalti - Indotto - Decentramento lavoro a domicilio
II - Diritti sindacali
Art. 7 - Strutture sindacali di fabbrica
Art. 8 - Istituti di patronato
Art. 9 - Permessi per cariche sindacali
Art. 10 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 11 - Contributi sindacali
Art. 12 - Comunicazioni sindacali
Art. 13 - Diritto d’assemblea e locali
Parte Seconda
I - Inserimento del lavoratore nell'azienda

Art. 14 - Assunzione
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 17 - Cessione, trasformazione e trasferimento dell’Azienda
Art. 18 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 19 - Abiti da lavoro
Art. 20 - Visita personale di controllo
Art. 21 - Ambiente di lavoro
Art. 22 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 23 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 24 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 25 - Lavoratori studenti - Assegni di studio
Art. 26 - Diritto allo studio
II - Classificazioni
Art. 27 - Classificazioni del personale
Art. 28 - Passaggio di mansioni
III - Trattamento economico
Art. 29 - Retribuzione e modalità della sua erogazione
Art. 30 - Determinazione della quota oraria e giornaliera
Art. 31 - Minimi retributivi
Art. 32 - Indennità di contingenza
Art. 33 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 34 - Forme incentivanti di retribuzione
Art. 35 - Indennità per disagiata sede
Art. 36 - Contestazioni sulla retribuzione
IV - Durata del lavoro
Art. 37 - Orario di lavoro
Art. 38 - Interruzione del lavoro e riduzione dell’orario di lavoro
Art. 39 - Chiamate fuori orario
Art. 40 - Giorni festivi
Art. 41 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 42 - Maggiorazioni per lavoro in turni
Art. 43 - Ferie
V - Trasferimenti e trasferte
Art. 44 - Trasferimenti
Art. 45 - Trasferte
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 46 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
Art. 47 - Denuncia di infortunio e malattia professionale
Art. 48 - Conservazione del posto durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 49 - Trattamento economico durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 52 - Servizio militare
Art. 53 - Aspettativa
VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 55 - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o di dimissioni
Art. 56 - Passaggi da operaio o intermedio a impiegato ante 1-10-1963
Art. 57 - Certificato di lavoro
Parte Terza
I - Disciplina nell'Azienda

Art. 58 - Doveri del lavoratore
Art. 59 - Disciplina aziendale
Art. 60 - Provvedimenti disciplinari
Art. 61 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
Art. 62 - Licenziamento
II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 63 - Licenziamenti individuali e collettivi
Art. 64 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro
Art. 65 - Impegni derivanti dall’applicazione delle procedure
Parte Quarta
Disposizioni finali

Art. 66 - Ricostruzione al 1-7-1979 della retribuzione per i lavoratori in forza al 30-6-1979
Art. 67 - Aumenti dei minimi
Art. 68 - Distribuzione del contratto
Art. 69 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Minimi mensili di stipendio in vigore dal 1-7-1979 al 30-6-1980
Allegato 2 - Minimi mensili di stipendio in vigore dal 1-7-1980
Allegato 3 - Fondo prestiti
Allegato 4 - Leggi e decreti richiamati nel presente contratto
Allegato 5 - TLV per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottato dall’ACGIH (Conferenza americana degli igienisti industriali) per il 1978
Allegato 6 - Legge 20-5-1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle industrie del settore chimico, petrolchimico e delle fibre chimiche

Il 1-7-1979, in Roma, tra l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap - con la partecipazione di una delegazione industriale delle Aziende del settore chimico, petrolchimico e delle fibre chimiche a partecipazione statale rappresentata dall’Asap, e la Federazione unitaria lavoratori chimici (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil) con la partecipazione di una delegazione composta dalla strutture regionali, provinciali, territoriali della Fulc e dei consigli di fabbrica dei settori interessati, con l’assistenza della Federazione unitaria Cgil- Cisl-Uil è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale a valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali nelle aziende del settore chimico, petrolchimico e delle fibre chimiche rappresentate dall’Asap.

Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la distinzione tra operai e impiegati, superata in tutti gli aspetti che ricadono nell’ambito dell’autonomia sindacale, verrà mantenuta a titolo individuale ai soli fini previdenziali.

Parte Prima
I - Rapporti sindacali
Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale

1. Le parti, mentre confermano che il presente CCNL si applica alle aziende chimiche a prevalente partecipazione statale rappresentate dall’Asap, convengono che la sua applicazione ai dipendenti di imprese in cui le aziende firmatarie abbiano partecipazione sarà definita di volta in volta, tenendo conto, in ogni caso di quanto segue:
A) l’inserimento delle imprese nell’area contrattuale potrà avvenire solo garantendo alle stesse che vengano mantenute le condizioni di competitività e concorrenzialità rispetto alle altre imprese operanti nel settore.
Pertanto le parti si danno atto che i criteri di seguito definiti e le regolamentazioni che esse potranno individuare per le fasi operative, costituiscono strumento di compatibilità tra l’impegno a sviluppare una più ampia presenza delle partecipazioni statali in comparti diversi dalla chimica di base ed in particolare nel settore della chimica secondaria e l’esigenza di realizzare tale sviluppo assicurando alle imprese interessate - siano esse acquisite o di nuova costituzione - condizioni di economicità e produttività.
B) Viene concordato tra le parti che mentre non si potrà dare luogo all’applicazione del presente contratto ove la partecipazione delle aziende firmatarie sia minoritaria, per le imprese in cui la partecipazione pubblica rappresenti il 50 per cento l’eventuale applicazione del presente contratto avrà luogo uti singuli solo ove vi sia adesione allo stesso da parte dei rappresentanti della partecipazione privata nell’ambito degli organi della società. In tutti i casi, comunque, le parti concordano che l’inserimento nella presente area contrattuale resta subordinato - per quanto attiene ai tempi ed alle modalità - alla preventiva verifica che alle imprese interessate siano garantite le condizioni di cui al punto A), dandosi atto pertanto che, a tal fine, costituirà motivo di particolare valutazione anche la circostanza relativa a patti sociali che affidino al socio privato la gestione dell’impresa.
C) Le parti, dandosi atto che il presente contratto è strutturalmente predisposto per regolare essenzialmente i rapporti e gestire la forza lavoro nell’ambito della petrolchimica, concordano che ogni momento di integrazione nell’area dello stesso di comparti diversi deve quindi coincidere con una progressiva evoluzione nella direzione di un contratto industriale nell’ambito del quale, con opportune strumentazioni, gli istituti e le norme siano sempre direttamente riconducibili alle specificità dei diversi comparti interessati, con particolare riferimento alla disciplina dell’organizzazione del lavoro e delle classificazioni.
In tal senso anche il processo di remunerazione del lavoro, fatta salva l’unitarietà della struttura retributiva nel contratto, dovrà risultare idoneo a soddisfare le condizioni di cui al punto A) e a concedere alle parti spazi per una dinamica salariale direttamente riferita alle singole situazioni e correlata alle esigenze di una corretta alimentazione della tensione produttiva.
Peraltro non si dovrà trascurare di prendere attentamente in considerazione le specificità aziendali in fatto di esigenze relative alla utilizzazione della forza lavoro, per una adeguata disciplina delle stesse nel quadro delle linee della tutela legislativa e sindacale (distribuzione degli orari, contratto a tempo determinato).
D) Le parti convengono infine che sono acquisite all’area del presente contratto la Bozzetto Industrie Chimiche spa, la Carpol spa, la Capefin spa e, previa adesione del socio privato, la Iganto spa
A tal fine le parti concordano di costituire una apposita commissione che entro 4 mesi dal presente accordo definirà le modalità e i tempi per l’applicazione dello stesso.
2. Le parti confermano che per tutti i lavoratori a ruolo dell’Assoreni sarà applicato il presente contratto.
3. Le parti si incontreranno per definire, entro il 31-10-1979, le modalità di applicazione del presente contratto ai lavoratori attualmente a ruolo dell’Assoreni inquadrati nel CCNL Energia, nel rispetto dei livelli professionali raggiunti nell’ambito delle mansioni attribuite e nella salvaguardia dei trattamenti economici e normativi fruiti.
4. Alle aziende chimiche ex Egam, entrate a far parte del Gruppo Eni, verrà applicata la disciplina del Contratto chimico pubblico a partire dal prossimo rinnovo contrattuale.
5. Nella vigenza del presente contratto, le parti si incontreranno per esaminare e risolvere tutti i problemi della trasposizione delle condizioni di lavoro di quelle aziende nell’area contrattuale pubblica.
6. Nel frattempo, continuerà ad essere applicato ai dipendenti di dette aziende il contratto chimico privato e quindi fruiranno dei benefici conseguenti il rinnovo di tale contratto.
7. Per quanto concerne le Società, Chimica del Tirso spa, Fibra del Tirso spa, Pcbi, ad esse continuerà ad essere applicato il presente contratto.
Nota
Le parti si danno atto che, in ogni caso, eventuali ulteriori inserimenti nell’area contrattuale Asap saranno presi in esame, con le modalità su definite, alla scadenza del periodo di vigenza del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro.

Art. 2 - Investimenti
1. L’Asap e le Aziende al fine di consentire alle OSL di conoscere le implicazioni che progetti strategici, programmi di investimenti, programmi produttivi, processi di razionalizzazione e ristrutturazione, potranno avere sul mercato del lavoro e sulla forza lavoro occupata, metteranno le OSL in grado:
1) di disporre di una puntuale conoscenza e di esprimere, in sede di esame congiunto, la loro autonoma valutazione in ordine:
a) all’occupazione anche nei suoi contenuti tecnologici e della organizzazione del lavoro;
b) al coordinamento dei processi di investimento, qualificazione ed indirizzi produttivi con le esigenze di sviluppo dell’economia e della società italiana, quali avvertite e prospettate dalle OSL medesime;
2) di formulare i termini e le condizioni del loro eventuale consenso sia al progetto nel suo complesso che ai suoi aspetti relativi alla localizzazione dei nuovi impianti ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
2. In ordine al perseguimento dei suddetti obiettivi ed esigenze le parti procederanno a confronti e verifiche nel modo che segue:

I - A livello nazionale
A) annualmente, le Aziende, assistite dall’Asap, forniranno un articolato quadro di riferimento complessivo sugli indirizzi economico-produttivi dei vari settori merceologici, sulla loro coerenza con gli obiettivi delle scelte della programmazione nazionale settoriale nonché sull’andamento dei relativi mercati nazionali e internazionali.
B) periodicamente:
1) porteranno a preventiva conoscenza dei sindacati dei lavoratori e verificheranno i programmi di investimento per i nuovi impianti, per la trasformazione e la bonifica di quelli esistenti;
2) illustreranno le prospettive produttive dei diversi comparti e gli effetti occupazionali derivanti, anche con riferimento ai processi di diversificazione, qualificazione e innovazione della produzione nonché della utilizzazione delle risorse;
3) informeranno sugli effetti che l’attuazione dei diversi programmi di settore inducono sulla occupazione presente nelle diverse sedi di lavoro nel quadro della dinamica degli andamenti occupazionali complessivi del gruppo;
4) forniranno informazioni sugli investimenti e sui finanziamenti in materia di formazione professionale, articolati nei diversi programmi;
[…]
6) forniranno opportune informazioni sulle eventuali proiezioni operative delle società all’estero e sui rapporti con le eventuali consociate.

II - A livello di stabilimento, direzioni o insediamenti assimilabili
3. A fine di perseguire la migliore utilizzazione della forza lavoro, unitamente alla sua progressiva crescita professionale, assieme all’efficienza e all’efficacia dei processi produttivi aziendali, all’interno degli obiettivi di un costante recupero produttivo e di incremento dei margini di redditività, da mettere a disposizione per la difesa e l’ampliamento della base produttiva e occupazionale, periodicamente le aziende informeranno durante l’anno i C.d.F. assistiti dalle OSL, su:
1) gli specifici programmi di attuazione dei nuovi investimenti e la relativa realizzazione;
2) l’assetto produttivo, le sue trasformazioni e relativi effetti occupazionali;
3) l’esistenza, le caratteristiche e il volume delle attività di appalto e delle attività conferite a terzi;
4) i dati relativi all’occupazione, esaminata analiticamente (ad es. sesso, anzianità, età, inquadramento contrattuale ecc.).
5) i dati relativi all’andamento delle ore lavorate;
6) i dati relativi alla consistenza e i contenuti della formazione professionale; i programmi di formazione di competenza del presente livello saranno definiti in concorso con il consiglio di fabbrica;
7) i processi di modifiche o innovazioni organizzative particolarmente se incidenti sulla qualità o sulla quantità dell’occupazione.

III - A livello nazionale e di fabbrica
4. L’Asap e le Aziende chimiche sulla base delle intese sottoscritte fra l’Eni, le Aziende e le Organizzazioni sindacali in materia di occupazione, riconfermano l’impegno a definire con le Organizzazioni sindacali a livello di fabbrica e nazionale i programmi di riqualificazione professionale del personale necessari a garantire l’attuazione dei processi contrattati di mobilità nel quadro della strumentazione prevista dall’intesa tra Eni, Aziende e OSL per la difesa degli equilibri occupazionali.

IV - A livello territoriale
5. A) Al fine di consentire alle OSL di valutare le interconnessioni delle diverse produzioni che insistono sul territorio e le relative compatibilità nel quadro di programmazione regionale nonché di puntualizzare problemi comuni insorgenti su aree industriali integrate - non necessariamente coincidenti con le dimensioni delle articolazioni politico-amministrative del territorio, ma aree dove il grado di concentrazione industriale sia tale da rendere significativa l’informativa - le Aziende e l’Asap si dichiarano disponibili a incontri di norma annuali, anche unitamente ad altre Aziende e associazioni imprenditoriali con le strutture sindacali di categoria ed orizzontali per fornire informazioni relativamente a:
a) la struttura produttiva dei propri comparti presenti nel territorio;
b) la struttura qualitativa e quantitativa dell’occupazione per ogni stabilimento, direzione o insediamento assimilabile presenti sul territorio;
c) le modifiche previste relativamente ai processi di ristrutturazione e/o di riconversione;
d) l’eventuale presenza e le caratteristiche di attività di appalto o comunque di attività conferite a terzi nel territorio.
6. B) L’Asap, nell’esercizio della rappresentanza istituzionale delle Aziende del gruppo Eni e quindi anche delle Aziende interessate al presente contratto, con riferimento alle sollecitazioni avanzate in questa sede contrattuale dalla Fulc, conferma alla Fulc medesima la sua disponibilità ad adoperare concretamente - nello spirito delle intese raggiunte con la Federazione Cgil, Cisl, Uil in occasione della vertenza Eni e all’interno delle politiche e delle direttive dei pubblici poteri - nei termini di una fattiva collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e imprenditoriali per la realizzazione di una politica attiva della occupazione nel territorio:
a) attraverso la opportuna messa a disposizione di iniziative e strutture di assistenza tecnica e promozionale unitamente alle specifiche capacità di iniziativa imprenditoriale;
b) attraverso la partecipazione alla eventuale definizione di intese che, a partire dalla legislazione vigente sulla mobilità, impegnino le Associazioni imprenditoriali e le istituzioni statali locali e nazionali con i sindacati dei lavoratori ad individuare occasioni effettive e concrete di reimpiego per i lavoratori che risultassero esuberanti nei fenomeni di riconversione e di ristrutturazione, come in quelli che derivano dalla fine dei lavori nei cantieri di costruzione industriale;
c) partecipando alla individuazione complessiva della struttura qualitativa della manodopera interessata al fine di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
d) partecipando alla definizione dei programmi di formazione adeguati alle esigenze di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati al ricollocamento.

Art. 3 - Organizzazione del lavoro
1. Nella esigenza di promuovere mutamenti organizzativi connessi con l’evoluzione tecnologica e con l’evoluzione del contesto culturale e nella consapevolezza che il cambiamento nella organizzazione del lavoro volto a ridurre la rilevanza della parcellizzazione delle mansioni e dei modelli tayloristici rappresenta nella realtà industriale del settore un fattore evolutivo più favorevole rispetto ai problemi di realtà industriali diverse ed uno degli elementi che oggi può contribuire al miglioramento della produttività e conseguentemente al superamento della crisi in atto, l’Asap e le Aziende assicurano che soluzioni di cambiamento organizzativo, finalizzate alla realizzazione di obiettivi di produttività ed efficienza ed alla contemporanea valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori sia individuali che collettive, verranno ricercate ed attuate attraverso il confronto con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. Nell’arco di validità del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro questi obiettivi verranno perseguiti attraverso soluzioni necessariamente graduali e articolate, tenendo conto dell’oggettiva diversità (dal punto di vista tecnico, impiantistico, produttivo, organizzativo, nonché da quello dei contesti ambientali e sociali dati) delle situazioni esistenti nelle varie unità.
3. In tale quadro l’Asap e le Aziende, nel riconfermare che tali orientamenti e principi informatori in materia di organizzazione del lavoro, faranno sostanzialmente riferimento a quelli richiamati dall’accordo per la vertenza del gruppo Eni, e cioè:
- il processo organizzativo deve tendere ad attuarsi nel senso di una gestione continua della professionalità;
- il fattore lavoro deve acquisire competenze professionali effettive, piene, disponibili ed utilizzabili nel processo produttivo;
- i conferimenti singoli e di gruppo, in ogni momento, devono essere concepiti come presenza consapevole alla globalità del processo produttivo;
opereranno nel senso di privilegiare, anche mediante adeguata sperimentazione, assetti organizzativi che:
- perseguano il miglioramento di produttività ed efficienza verificato attraverso parametri concreti e misurabili;
- siano volte in generale alla ricerca di una migliore "qualità del lavoro":
offrendo ai lavoratori le maggiori possibilità di sviluppare la propria professionalità e di esprimerla in un senso collettivo attraverso la riprogettazione di strutture e ruoli mediante l’individuazione di obiettivi e non solo di operazioni;
consentendo una maggiore partecipazione al controllo del ciclo di attività di competenza attraverso una diversa distribuzione e attribuzione delle funzioni di regolazione-decisione di carattere operativo, affermando gradi crescenti di autonomia individuale e di gruppo;
favorendo le esperienze di lavoro e di gruppo;
evitando o riducendo la presenza nelle strutture di livelli prevalentemente gerarchici;
eliminando divisioni e parcellizzazioni del lavoro e tendendo quindi a ottenere una sostanziale omogeneizzazione qualitativa dei livelli professionali, anche attraverso il superamento sia delle tradizionali divisioni tra impiegati e operai sia di quelle funzionali tra attività e specializzazioni diverse;
consentendo alle lavoratrici di sviluppare la propria professionalità anche nell’ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
4. L’Asap e le Aziende agiranno pertanto nelle seguenti direzioni:
a) realizzazione di cambiamenti organizzativi secondo le finalità indicate nel punto precedente, anche ricorrendo a metodologie e modelli partecipativi avanzati tali da incidere sia sulle strutture che sui comportamenti;
b) attuazione di specifici programmi formativi, coerenti con le linee di cambiamento organizzativo ipotizzati e con le nuove forme di professionalità da raggiungere.
Caratteristiche fondamentali di tali programmi formativi devono essere:
- l’assoluta aderenza alle realtà e alle singole esigenze;
- l’adozione di forme e di modi adeguati ("formazione su misura", che nasce e si attua cioè essenzialmente sul posto di lavoro e che adotta supporti e metodologie didattiche "attive");
- l’interessamento contemporaneo del maggiore numero possibile di lavoratori compatibilmente con le esigenze operative e nei tempi obiettivamente necessari;
- l’assenza in tale tipo di formazione di ogni intento aprioristicamente selettivo.
Per l’attuazione dei cambiamenti e dei programmi suddetti risultano presupposti necessari la volontà, la disponibilità e l’impegno dei lavoratori.
5. Sulla base di queste premesse e in relazione alla eliminazione degli indicati condizionamenti oggettivi, l’Asap e le Aziende opereranno in modo da determinare l’evoluzione effettiva dell’organizzazione del lavoro, la modificazione sostanziale del rapporto, tra i lavoratori e il ciclo produttivo, l’effettivo innalzamento dei livelli professionali, il graduale movimento verso forme di professionalità di gruppo e collettive omogenee, pervenendo per questa via al superamento del tradizionale limite classificatorio esistente tra attività di tipo operativo e attività di tipo impiegatizio.
6. L’Asap e le Aziende dichiarano inoltre la loro disponibilità a ricercare, laddove lo sviluppo del processo di cambiamento organizzativo lo renda possibile, la strumentazione di elementi retributivi complementari volti a riconoscere i maggiori apporti verificati e verificabili in quelle aree o nuclei di attività in cui le situazioni oggettive consentano l’individuazione e la definizione, attraverso la contrattazione con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, del rapporto tra prestazione collettiva o di squadra e risultato produttivo, misurato mediante parametri verificabili quali, ad esempio, qualità e quantità della produzione, rese, consumi ecc.
7. In ciascuna sede di lavoro, ai fini dell’attuazione degli interventi organizzativi di cui sopra, le parti definiranno le aree di applicazione, le priorità e le gradualità necessarie, nonché il carattere, le modalità ed i tempi delle sperimentazioni, riconoscendo peraltro la necessità di definire la distinzione tra il momento dell’attuazione del cambiamento organizzativo e il momento del riconoscimento formale di eventuali nuovi contenuti professionali.
8. L’Asap e le Aziende verificheranno periodicamente con la FULC la situazione determinatasi nelle varie unità a seguito dell’applicazione dei criteri suddetti, nonché lo stato dei programmi di cambiamento organizzativo, di formazione e di sviluppo della professionalità, anche nei loro riflessi sugli inquadramenti del personale.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche
Nei casi in cui l’attuazione di innovazioni tecnologiche comporti conseguenze rilevanti nell’occupazione delle Aziende, l’Asap darà luogo ad una tempestiva comunicazione ai Sindacati nazionali dei lavoratori sottoscrittori del contratto. A tale comunicazione potrà seguire, a richiesta di una delle parti, una consultazione fra le stesse a livello nazionale.

Art. 6 - Intesa su appalti - Indotto - Decentramento lavoro a domicilio
1. Ai fini di un’efficace disciplina degli appalti, nel quadro di una regolamentazione puntuale del mercato del lavoro, le Aziende in occasione degli incontri per gli investimenti produttivi forniranno alle rappresentanze dei lavoratori tutte le indicazioni necessarie per individuare tutti i fenomeni correlati al processo di investimenti, con particolare riferimento ai problemi della occupazione: politica dell’indotto, sua articolazione per tipologia di prodotto; ipotesi di scorporo di attività proprie del ciclo produttivo o comunque fatti di decentramento produttivo come tali; eventuale lavoro a domicilio per il quale si riconferma, ovviamente, il leale ossequio a quanto disposto dalla legge 18-12-1973, n. 877. Ciò al fine di permettere un approfondito esame dei problemi relativi.
A tale proposito le Aziende forniranno periodicamente i dati relativi al numero delle imprese interessate e dei lavoratori impiegati.
2. Le Aziende si impegnano a portare periodicamente a conoscenza delle rappresentanze sindacali degli stabilimenti, delle sedi e dei laboratori con riferimento ai processi di investimento, le situazioni relative al ricorso alla attività delle imprese esterne, necessitato dalla esigenza di modifica e miglioramenti degli impianti, ampliamento degli stessi, costruzione di nuovi impianti.
3. Relativamente alle attività di migliorie e modifiche, verranno in particolare esaminate, nei vari stabilimenti, le singole realtà esistenti allo scopo di pervenire ad una costante e coerente individuazione delle situazioni specifiche con l’obiettivo di definire concreti progetti di graduali e realistiche soluzioni al fenomeno dell’appalto stesso.
4. Per quanto riguarda più specificatamente le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell’efficienza e della sicurezza degli impianti, nonché alla bonifica e al risanamento degli stessi, le Aziende contratteranno con i C.d.F. il loro svolgimento con personale aziendale.
5. Le soluzioni sostitutive degli appalti dovranno tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, di una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, del carattere di continuità anche con svolgimento in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
6. Tutti i problemi derivanti dalla necessaria riduzione del numero delle imprese, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori interessati, saranno oggetto di confronto a livello sindacale.
7. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa, che verranno stipulati con le imprese rientranti nell’ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l’osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali e antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.
8. Le Aziende sono disposte altresì a collaborare attivamente con Enti pubblici e con iniziative private volte a predisporre soluzioni consortili per la realizzazione di servizi sociali e di mensa nell’ambito del territorio in cui l’Azienda opera. A livello locale saranno esaminati i problemi aventi carattere di immediatezza nella prospettiva delle ricercate soluzioni consortili.
9. Le Aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento al suo interno delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici, con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l’igiene, l’ambiente e la sicurezza del lavoro.
Dichiarazione dell’Azienda sugli handicappati
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge 482/1968, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Parte Prima
II - Diritti sindacali
Art. 7 - Strutture sindacali di fabbrica

1. L’Asap e le Aziende da essa rappresentate, al fine di una migliore strumentazione del sistema di relazioni industriali, nel pieno rispetto del principio dell’autonomia sindacale in tutta la sua portata operativa, prendono atto della volontà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di affidare la rappresentanza sindacale a livello di stabilimento ai Consigli di fabbrica e si impegnano a facilitare ad essi l’assolvimento degli specifici compiti operativi.
2. Nell’ambito del Consiglio di fabbrica è costituito un Comitato esecutivo. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio di fabbrica verrà stabilito per ogni Stabilimento funzionalmente alla struttura organizzativa dello Stabilimento stesso, in occasione dell’accordo applicativo a livello locale.
3. Il Consiglio di fabbrica, oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall’accordo interconfederale del 18-4-1966, è l’organo sindacale di rappresentanza unitaria a livello di unità produttiva e assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori in fabbrica. Più in particolare i singoli delegati assistiti dal Comitato esecutivo possono intervenire in prima istanza nei confronti dei rappresentanti della Direzione aziendale per specifici problemi del reparto; è invece compito del Consiglio di fabbrica, eventualmente assistito dai sindacati provinciali, affrontare le vertenze in seconda istanza o quelle che si riferiscono ai problemi generali dello stabilimento.
4. I delegati potranno svolgere la propria attività durante l’orario di lavoro nei limiti necessari allo svolgimento della attività stessa, e tenendo conto del buon andamento dell’attività produttiva.
5. Le riunioni del Consiglio avverranno normalmente fuori dall’orario di lavoro; nel caso in cui si svolgano durante l’orario di lavoro avverranno previo preavviso e compatibilmente con le esigenze produttive dell’Azienda.
6. I Sindacati riconoscono la funzione unitaria del nuovo organismo mentre le Aziende si impegnano a non porre in essere atti o comportamenti volti a ferire il principio della rappresentanza unitaria di stabilimento e, quindi, a non riconoscere organismi di rappresentanza di stabilimento diversi dal Consiglio di fabbrica sunnominato.

Art. 12 - Comunicazioni sindacali
1. I comunicati dei rappresentanti delle strutture sindacali di fabbrica nonché dei Sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto vengono affissi su albi posti a disposizione delle Aziende, previa comunicazione delle Aziende stesse.
2. Tali comunicati debbono riguardare la convocazione di riunioni sindacali e argomenti direttamente attinenti alla materia contrattuale.

Art. 13 - Diritto d’assemblea e locali
In conformità alla legge 20-5-1970, n. 300 è concesso a richiesta dei Sindacati, previo idoneo preavviso, il diritto di riunirsi in ambienti diversi da quelli di lavoro (mensa e simili) fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; è altresì concesso alle strutture sindacali di fabbrica di usufruire di appositi locali nell’ambito dell’Azienda.

Parte Seconda
I - Inserimento del lavoratore nell'azienda
Art. 16 - Durata del rapporto di lavoro

1. Il contratto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato.
2. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti si applicano le norme previste nel presente contratto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso ed all’indennità di anzianità. […]

Art. 18 - Consegna e conservazione utensili e materiali
1. Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna […]
2. È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato tutto quanto gli viene affidato.
[…]
4. Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli che siano imputabili a sua negligenza. […]
5. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli, senza l’autorizzazione dell’Azienda. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all’Azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
6. Il lavoratore deve essere posto in condizioni di conservare quanto gli viene consegnato; in caso contrario, ha diritto di declinare la propria responsabilità, informandone però tempestivamente l’Azienda.

Art. 19 - Abiti da lavoro
1. L’Azienda fornisce in uso gratuito ogni anno un abito da lavoro (tuta, vestaglia, camice ecc.) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e che pertanto gli stessi sono tenuti ad indossare.
2. Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni ecc.) l’Azienda è inoltre tenuta a fornire una tantum, all’atto dell’assunzione, una seconda tuta.
3. Ogni 12 mesi viene rinnovata una tuta da lavoro. Qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di tale termine per cause attribuibili al lavoratore, quest' ultimo è tenuto a risarcire l’Azienda del relativo danno.
4. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l’abito da lavoro tenendo presente la necessità di assicurarne l’efficienza agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
5. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposte alle intemperie debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
6. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l’Azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
7. Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[…]
9. L’Azienda deve inoltre dotare i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle norme vigenti sull’igiene e la sicurezza del lavoro. Il lavoratore è responsabile della buona conservazione di questi mezzi.
10. Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo e il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formano oggetto di accordo in sede aziendale.

Art. 21 - Ambiente di lavoro
1. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche nocive o pericolose, superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse.
2. Tali tabelle verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dall’ACGIH.
3. Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle, le stesse saranno assunte contrattualmente.
4. Le parti si danno atto dell’esigenza di procedere a sistematiche indagini sull’ambiente di lavoro volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori.
5. Entro questo ambito dovranno essere posti sotto controllo, attraverso una idonea strumentazione tecnica quei fattori ambientali che possono dare origine a nocività (ivi compresi rumori, microclimi, luminosità ecc.).
6. Al fine di realizzare tale controllo le parti convengono quanto segue:
1) Il C.d.F. è competente, per parte dei lavoratori, a trattare tutti i problemi derivanti dall’ambiente di lavoro. Pertanto il C.d.F., salvo la opportuna strumentazione pratica operativa, da definirsi - ai diversi livelli di fabbrica - a seconda dei casi in funzione di un più agile e produttivo funzionamento, ha il compito di:
a) controllare lo stato di applicazione delle norme di legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presentare alla Direzione proposte per miglioramenti della predetta situazione applicativa;
c) promuovere, partecipare, controllare ricerche sui vari aspetti che abbiano rilevanza sulla salute ed integrità fisica dei lavoratori;
d) controllare l’applicazione concreta delle misure che l’Azienda introduce sulla base di accordi o impegni precedentemente intercorsi;
e) presentare proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e specifiche;
f) controllare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali, biostatistici e del libretto personale di rischio.
7. 2) È competenza congiunta dell’Azienda e del C.d.F. esaminare e definire le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in Azienda entro i limiti di soglia, sia mediante interventi di carattere generale, sia mediante provvedimenti di carattere personale volti a ridurre l’esposizione al rischio e i suoi eventuali riflessi, sia mediante specifici interventi organizzativi e di programmazione della manutenzione.
8. A tale proposito l’Azienda, riconoscendosi che in generale gli interventi di manutenzione devono contribuire anche a garantire il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza e delle condizioni ambientali, dichiara che verranno sviluppate linee d’intervento tendenti ad intensificare sistemi di manutenzione preventiva, predittiva e migliorativa, oltre ad applicare sistemi di controllo e di ispezione che consentano una migliore individuazione degli interventi da effettuare.
9. Ciò avverrà nel quadro di una politica di sviluppo organizzativo della attività di manutenzione sorretta da adeguati programmi di addestramento e formazione del personale di manutenzione e dallo studio di innovazioni di metodo e tecniche.
10. Annualmente le Aziende:
a) informeranno i C.d.F. sull’entità delle spese previste per ogni stabilimento in relazione a programmi di bonifiche degli impianti per sicurezza ed igiene ambientale, nonché sui principali interventi previsti;
b) forniranno ai C.d.F. l’elenco dei lavori di bonifica effettuati ed i relativi importi.
11. L’Azienda si dichiara disponibile ad esaminare - a livello locale - la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli eventuali agenti di rischio nel posto di lavoro.
12. 3) Le parti si accorderanno stabilimento per stabilimento sui programmi di indagine e le relative priorità. Con riferimento alle eventuali conclusioni dei rilievi tecnico-scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria soluzione contrattuale dei problemi relativi.
13. 4) Per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite dalle apposite strutture costituite in azienda, in stretta collaborazione con il consiglio di fabbrica e specificatamente coi delegati delle unità interessate alle indagini, con metodologie, localizzazione e frequenze degli interventi preventivamente concordati.
14. Le parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per la particolare complessità dell’indagine, potranno inoltre concordare il ricorso alle strutture del Servizio sanitario nazionale e ad Enti o Istituti specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all’intervento e ai suoi risultati; in tal caso le parti interessate hanno il diritto di far seguire la commessa e le indagini in ogni loro fase da propri tecnici e specialisti.
15. L’Azienda assumerà l’onere relativo alle indagini ambientali e alle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi e i termini concordati fra le parti.
16. Laddove a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, vengano individuate particolari situazioni di rischio, tenuto conto oltre che dei dati oggettivamente rilevabili, anche del giudizio di compatibilità espresso dal gruppo omogeneamente interessato a quel determinato ambiente, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuato, ricorrendo di norma, alle strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero ad Enti o specialisti esterni; in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione sindacale delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni contrattuali.
17. Nel caso in cui le parti - al fine di migliorare le condizioni dell’ambiente di lavoro - abbiano concordato sulla necessità di apportare sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la riduzione della produzione o la fermata degli stessi, l’Azienda provvederà ad utilizzare in altre attività all’interno dello stabilimento i lavoratori interessati o, nel caso ciò non fosse possibile, ad assicurare comunque l’ordinaria retribuzione.
18. 5) Ribadita l’esigenza che sia comunque salvaguardata la riservatezza delle informazioni, le Aziende si impegnano a comunicare ai C.d.F. su loro richiesta le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche quali risultano dall’acquisizione scientifica esistente.
19. Per le impurezze di reazione la informazione si riferirà a quelle di cui è nota l’esistenza: per quanto attiene ai lavoratori la comunicazione verterà sulle sostanze di uso corrente.
20. L’Asap e le Aziende danno sin da ora la loro disponibilità ad un confronto a livello nazionale sui problemi relativi alle sostanze cancerogene e mutagene emergenti dalle risultanze dei lavori delle commissioni di studio a livello ufficiale, anche in relazione all’attività degli Istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria (es. Istituto superiore per la sanità, Istituto superiore per la prevenzione ecc.).
21. In occasione della introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l’opportunità dell’informativa preventiva ai C.d.F., l’Azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico medico esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute.
22. Per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazione ceduti a terzi le Aziende si impegnano a dare a questi le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi.
23. Le Aziende inoltre, in occasione della costruzione di nuovi impianti, informeranno i C.d.F. sulle caratteristiche degli stessi e sulle conseguenti misure predisposte in materia di sicurezza e di igiene ambientale.
24. 6) Quali strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione e tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati.
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall’Azienda a disposizione della rappresentanza di cui al punto 1 e dei lavoratori.
c) il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche e di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed agli infortuni non professionali. Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati concernenti la maternità e la salute riproduttiva. Tali dati saranno aggiornati e fatti registrare a cura della lavoratrice stessa, che potrà avvalersi della assistenza, per tali aggiornamenti, dei servizi della USL e dei consultori. Il lavoratore o medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto sanitario, ottenere delucidazioni ed informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
d) il libretto personale di rischio, tenuto ed aggiornato dai servizi sanitari di fabbrica di cui copia sarà consegnata al lavoratore su richiesta dello stesso. Il libretto conterrà, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, i dati e le variabili che caratterizzano l’ambiente in cui il lavoratore stesso presta la propria attività, e cioè: reparto e/o mansione, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell’esposizione. Il libretto indicherà altresì se il lavoratore è addetto o meno a lavori a turni.
25. Gli strumenti di memorizzazione suddetti restano in vigore sino alla formalizzazione del modello unico nazionale di cui all’art. 27 della legge di riforma sanitaria per quanto riguarda il libretto sanitario, nonché sino alla formalizzazione prevista per legge dei criteri base degli altri strumenti.
26. Le parti concordando che un potenziamento della medicina preventiva a livello di fabbrica potrà realizzarsi con l’attuazione della riforma sanitaria, si impegnano a collaborare, dal momento della loro realizzazione, con il Servizio sanitario nazionale e con le costituende strutture sanitarie da realizzare nell’ambito delle Regioni. In tale prospettiva l’Azienda - su richiesta delle OSL - metterà a disposizione degli Enti di cui sopra i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro.
27. Al Centro d’Igiene industriale dell’Eni, le parti potranno far pervenire proposte di indicazioni in merito all’approfondimento tecnico-scientifico dei problemi dell’igiene industriale. Il Centro terrà aggiornate le parti su tali problemi, promuovendo una vera e propria socializzazione della accumulazione di nozioni e dati scientifici; sarà disponibile per eventuali consulenze tecniche, terrà altresì aggiornato l’elenco degli enti idonei per specializzazione ed attrezzature ad eseguire le indagini.
28. 7) Le parti convengono di attivarsi per la realizzazione di una iniziativa settoriale che interessi l’industria chimica nazionale, iniziativa nell’ambito della quale istituiranno per ogni impianto in esercizio una scheda di rischio i cui contenuti, finalità e tempi di preparazione saranno concordati a livello nazionale entro 90 giorni dalla definizione della iniziativa stessa, convenendo sull’opportunità di un modello valido per tutte le aziende chimiche nazionali, in relazione anche all’esigenza oggettiva di omogeneità e raffrontabilità dei dati.
29. 8) L’Asap e le Aziende forniranno alle OSL, quale componente sociale del territorio, a richiesta del C.d.F., a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali in fabbrica, i dati relativi agli effluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge; si dichiarano inoltre disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica.

Art. 22 - Igiene e sicurezza del lavoro
1. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituisce un preciso dovere dell’Azienda e dei lavoratori.
2. In particolare l’Azienda:
a) nel corso del rapporto di lavoro ha facoltà di far effettuare visite di accertamento con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti;
b) fa controllare, nei termini fissati dalle leggi o da accordi sindacali o quando il singolo interessato lo richieda, la idoneità fisica del lavoratore addetto a lavorazioni particolari;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono essere nocivi alla salute dei lavoratori stessi nell’esercizio della loro attività. Tali mezzi protettivi di uso personale (come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc.) sono a cura e a carico dell’Azienda; vengono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) è tenuto a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
e) è tenuta a curare che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione;
f) ove motivi di legge di igiene lo esigano è tenuta a provvedere all’istituzione di bagni a doccia, perché i lavoratori possano usufruirne.
3. I lavoratori sono tenuti all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall’Azienda per la tutela della loro salute. Essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi forniti dall’Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Art. 23 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 24 - Disciplina dell’apprendistato
Le parti stipulanti il presente contratto si riservano di provvedere, se del caso, alla disciplina dell’apprendistato.

IV - Durata del lavoro
Art. 37 - Orario di lavoro

1. L’Asap, le Azienze e la Fulc convengono che l’attuazione dell’orario di lavoro, così come previsto dal presente contratto, costituisce elemento non scindibile dal quadro di riferimento generale in cui si collocano: la situazione oggettiva delle aziende chimiche e le condizioni in cui esse operano; la compatibilità di tali condizioni con i problemi sociali ed occupazionali attuali e di prospettiva, in particolare del Mezzogiorno e dei giovani; il ruolo attribuito dall’ordinamento alle aziende a partecipazione statale.
2. Conseguentemente, riconfermano che, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale dell’efficienza e del miglioramento della produttività, è necessario l’impegno a migliorare il rapporto tra le prestazioni come contrattualmente determinate e quelle effettivamente conferite, nonché a sviluppare adeguate forme di migliore utilizzo della forza lavoro in particolare per quanto concerne mobilità, turni, lavori preparatori complementari e di emergenza, eventuali prestazioni straordinarie nell’ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali.
3. In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
4. L’orario di lavoro, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge e di contratto, è di 40 ore settimanali.
5. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro può essere fissato dalle aziende in misura compresa tra le 40 e le 48 ore settimanali. […]
6. L’individuazione di figure di lavoratori discontinui e la fissazione degli orari settimanali, nell’ambito delle misure previste al precedente comma, saranno esaminate in sede di contrattazione aziendale.
7. La distribuzione dell’orario di lavoro verrà concordata a livello aziendale.
8. L’orario di lavoro è normalmente ripartito su cinque giorni per settimana, dal lunedì al venerdì. Eventuali casi di diversa distribuzione collettiva dell’orario di lavoro dovuti ad esigenze tecniche saranno concordati tra l’Azienda ed il Consiglio di fabbrica.
9. Nel caso in cui per particolari o giustificate esigenze, si dovessero verificare prestazioni di lavoro di singoli lavoratori nella intera giornata di sabato (o giorno corrispondente) o per metà di essa, esse saranno compensate con un riposo di uguale durata, nella giornata del lunedì successivo (o giorno corrispondente).
10. Per i lavoratori turnisti l’orario settimanale di lavoro di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo deve intendersi rispettato mediatamente nel ciclo normale dei turni.
11. I lavoratori turnisti, non addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e che siano addetti a turni di tipo A e C (3 X 7; 2 X 7) effettueranno dal 1-7-1980 un orario di lavoro annuo di 244 giornate, al lordo delle ferie, utilizzando schemi di turno 2/1 o multipli, senza procedere a conguagli individuali.
[…]
14. Con riferimento alla legge 5-3-1977, n. 54, ai lavoratori turnisti addetti ai turni di tipo B, a decorrere dal 1-1-1979, verranno riconosciuti 6 giorni di riposo retribuito all’anno.
15. Inoltre, con decorrenza 1-7-1980, ai suddetti lavoratori, in aggiunta ai riposi compensativi di cui al comma 13 del presente articolo saranno riconosciuti ulteriori 2 giorni di riposo retribuito all’anno.
16. Con riferimento alla legge 5-3-1977, n. 54, ai lavoratori giornalieri, a decorrere dal 1-1-1979, verranno riconosciuti 5 giorni di riposo retribuito all’anno.
[…]
L’orario di lavoro deve essere apposto in apposita tabella, da affiggere a norma di legge.
[…]

Art. 41 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
4. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
5. Al di là dei casi previsti al comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle sole percentuali di maggiorazione previste al comma 9 del presente articolo - saranno compensate da corrispondenti riposi possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
6. Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai Consigli di fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie, per servizio o reparto.
7. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, festivo e notturno, nei limiti previsti dal presente articolo a meno che non sussistano giuste ragioni individuali d’impedimento.
8. Il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno debbono essere espressamente disposti e autorizzati.
[…]
Nel rispetto del disposto di cui al comma 4 del presente articolo le parti convengono altresì che le prestazioni di cui sopra non potranno dar luogo in nessun caso a recuperi.

Art. 43 - Ferie
[…]
8. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va compensato con una indennità sostitutiva commisurata a tante quote giornaliere (ventunesimi) della retribuzione quante sono le giornate di ferie non fruite (5/21 per ogni settimana).
[…]

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Denuncia di infortunio e malattia professionale

1. Per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso in caso di infortunio e malattia professionali si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
2. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3. Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi l’Azienda per i provvedimenti del caso.
[…]
6. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortuni di altri, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.

Art. 51 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Per il trattamento delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
2. All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, l’Azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici addette a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni. […]

Parte Terza
I - Disciplina nell'Azienda
Art. 58 - Doveri del lavoratore

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività nell’Azienda, e in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli, osservando le norme del presente contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 59 - Disciplina aziendale
1. Il lavoratore - nelle manifestazioni del rapporto di lavoro - dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Egli è tenuto a trattare educatamente con i propri colleghi.
2. I superiori debbono improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di correttezza e di collaborazione.
3. L’Azienda favorisce la conoscenza diretta, da parte del lavoratore, non solo dei superiori diretti, ma anche di quelli con i quali egli può avere rapporti nello svolgimento della sua attività.

Art. 61 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti della multa, dell’ammonizione scritta, o della sospensione, il lavoratore che:
a) senza giustificazione, […] abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, senza l’autorizzazione del superiore diretto o senza giusto motivo;
c) esegue con negligenza il lavoro affidatogli;
d) contravviene al divieto di fumare, espressamente indicato con apposito cartello;
e) costruisce entro l’Azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno all’Azienda stessa;
f) per disattenzione, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’Azienda;
g) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
i) non osserva e non fa osservare scrupolosamente le norme e non applica le misure sulla sicurezza del lavoro;
l) in qualunque modo trasgredisce alle norme del presente contratto e del Regolamento interno, o commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene del lavoro.
La multa va applicata per le mancanze di minor rilievo; l’ammonizione scritta e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Il maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze di cui al primo comma del presente articolo. […]

Art. 62 - Licenziamento
Il lavoratore, ai sensi delle leggi 15-7-1966, n. 604 e 20-5-1970, n. 300, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
[…]
c) recidiva nella mancanza di cui al punto d) dell’art. 61 (divieto di fumare);
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
g) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nella Azienda, e che rechi perturbamento all’attività della stessa;
h) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 61 (danni non gravi e sperpero non rilevante al materiale dell’Azienda);
i) costruzione entro l’Azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell’Azienda stessa;
l) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal Regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 61;
m) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione sia gravemente colposa, perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
n) asportazione di materiale dall’interno dell’Azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
p) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
[…]

II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 64 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro

1. Salvo restando quanto previsto dalle procedure di cui all’art. 60 quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma del presente contratto può proporre - tramite il Consiglio di fabbrica - la questione dinanzi alla Delegazione sindacale dell’Azienda. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 30 giorni dalla presentazione.
2. La Delegazione sindacale dell’Azienda ha sede presso il Servizio relazioni col personale o presso l’Unità periferica designata.
3. La regolamentazione procedurale delle fasi di cui ai commi precedenti è stabilita con appositi accordi.
4. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il Consiglio di fabbrica può ripresentare il reclamo all’Asap, tramite i Sindacati provinciali o nazionali di categoria dei lavoratori.

Art. 65 - Impegni derivanti dall’applicazione delle procedure
1. Le parti stipulanti il presente contratto si danno atto del comune intendimento di servirsi delle procedure di cui all’articolo precedente, al fine di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie.
2. Le parti stipulanti il presente contratto si impegnano ad attuare le procedure di cui all’art. 64 prima di riprendere - relativamente all’oggetto della controversia - la propria libertà di azione.