Tipologia: CCNL
Data firma: 20 gennaio 1979
Validità: 01.01.1979 - 30.06.1980
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Farmacie private, Diplomati-laureati

Sommario:

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2
Titolo III Assunzione del lavoratore
Art. 3
Titolo IV Periodo di prova
Art. 4
Titolo V Orario di lavoro
Art. 5
Titolo VI Lavoro straordinario
Art. 6
Art. 7
Titolo VII Servizio notturno
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Titolo IX Ferie
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Titolo X Assenze e congedi
Art. 23
Art. 24
Titolo XI Gravidanza e puerperio
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Titolo XII Sospensione dal lavoro
Art. 29
Titolo XIII Anzianità di servizio
Art. 30
Titolo XIV Anzianità convenzionale
Art. 31
Titolo XV Chiamata e richiamo alle armi
Art. 32
Art. 33
Titolo XVI Interinato in sede e fuori sede
Art. 34
Titolo XVII Malattia ed infortunio
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Titolo XVIII Scatti di anzianità
Art. 42
Titolo XIX Trattamento economico
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54 - Farmacie rurali
Titolo XX Mensilità supplementari
Art. 55
Art. 56
Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Titolo XXII Indennità di anzianità
Art. 72
Art. 73
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Titolo XXIV Diritti sindacali
Art. 81
Art. 82 - Delegato aziendale
Art. 83 - Tutela dei dirigenti sindacali
Titolo XXV Contrattazione integrativa provinciale
Art. 84
Titolo XXVI Politica strutturale del settore
Art. 85
Titolo XXVII Aggiornamento professionale
Art. 86
Titolo XXVIII Condizioni di miglior favore
Art. 87
Titolo XXIX Decorrenza e durata
Art. 88
Tabella 1
Tabella 2
Accordo sull’anticipazione dell’indennità di malattia

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti (laureati e diplomati) da farmacie private

Oggi 20 gennaio 1979 al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale si sono incontrati: la Filcams - Cgil, la Fisascat - Cisl, la Uiltucs-Uil e la Federfarma per sottoscrivere ed approvare anche sotto gli auspici della Fofi il seguente Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle farmacie private.

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1

Il personale, disciplinato dal presente contratto, è costituito da un’unica categoria di lavoratori, laureati o diplomati in farmacia, dipendente da farmacie private.

Titolo III Assunzione del lavoratore
Art. 3

[…]
All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
[…]
f) certificato di idoneità fisica;
[…]

Titolo V Orario di lavoro
Art. 5

L’orario di lavoro normale diurno è stabilito come segue:
- dal 1-1-1979 - 42 ore settimanali;
- dal 1-1-1980 - 40 ore settimanali.
L’orario settimanale è distribuito su cinque giornate e mezza.
Di norma la settimana lavorativa di 40 ore si realizza attraverso la concessione di mezza giornata di riposo da godersi o nella settimana successiva o comunque, anche cumulativamente, entro l’arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia o delle esigenze del lavoratore stesso.
In quelle province ove per effetto di regolamentazioni provinciali o regionali fossero in atto o venissero determinati particolari regimi di orari di chiusura e apertura delle farmacie le parti si incontreranno a livello locale per definire la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore.
Sono fatte salve in ogni caso tutte le condizioni di miglior favore contrattuali o di fatto comunque acquisite in materia di orario di lavoro.
Norma transitoria
Per il periodo dal 1-1-1979 al 31-12-1979 nella determinazione dei riposi compensativi si dovrà tener conto del maggiore orario di lavoro settimanale che il lavoratore dovrà prestare.

Titolo VI Lavoro straordinario
Art. 6

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall’art. 5 del presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinaria eccedenti l’orario normale di lavoro di cui all’art. 5 tenuto anche conto del servizio per turno.
Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario.
In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo VII Servizio notturno
Art. 8

Il servizio notturno può essere svolto in modo permanente (tutte le notti) o per turno (soltanto in determinate notti).
Nel primo caso, di norma, il servizio notturno si svolge con farmacia aperta e soltanto eccezionalmente la farmacia per qualche ora può rimanere chiusa, ma con reperibilità del lavoratore in farmacia.
Nel secondo caso, di norma, il servizio si svolge con la farmacia chiusa ma con la reperibilità del lavoratore in farmacia; eccezionalmente la farmacia per qualche ora può rimanere aperta.
Il servizio a farmacia aperta ha carattere normale, quello a farmacia chiusa ha carattere di guardia.
Durante il servizio notturno a farmacia chiusa il lavoratore, presente in farmacia, deve limitarsi ad evadere le richieste di eventuali clienti e ad effettuare i rimpiazzi; qualora eccezionalmente il datore di lavoro richieda al lavoratore durante il servizio di guardia prestazioni non attinenti al servizio di guardia stesso, come sopra precisato, le ore impiegate per tale lavoro extra vanno calcolate di volta in volta e compensate con la normale retribuzione oraria diurna maggiorata del 30 per cento.
Il servizio notturno inizia con l’orario di chiusura serale della farmacia diurna e termina all’orario di apertura mattutina della farmacia diurna, stabiliti dall’autorità.
[…]

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 11

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Quando nella giornata di domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio ed ha diritto a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per ventiquattro ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso […]

Titolo IX Ferie
Art. 20

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.

Titolo XI Gravidanza e puerperio
Art. 25

Con riferimento alle norme vigenti in materia, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 26
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 27
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XVI Interinato in sede e fuori sede
Art. 34

La normativa relativa all’interinato, laddove tale forma di rapporto esistesse, verrà definita in sede provinciale.

Titolo XVII Malattia ed infortunio
Art. 40

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province o dei comuni, o a proprie spese hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in casi di contestazione l’inidoneità stessa viene decisa in via definitiva dal direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 41
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattie e infortuni valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 75

È vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto di alcuna maggiorazione.

Art. 77
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dal titolare per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale.

Titolo XXIV Diritti sindacali
Art. 81

Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 82 - Delegato aziendale
In relazione alle disposizioni di legge n. 300 del 20-5-1970 nelle farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l’esercizio di tali funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.
Nella fase di applicazione sia del presente contratto sia del contratto per il personale ausiliario, resta inteso che potrà essere nominato un unico delegato aziendale quale rappresentante di ambedue le categorie di prestatori di lavoro.

Titolo XXV Contrattazione integrativa provinciale
Art. 84

Oltre quanto specificamente previsto dal presente contratto, alla contrattazione integrativa provinciale sono demandate le seguenti materie:
1) determinazione di eventuali indennità (camici ecc.) e premi;
2) turni e nastri orari;
[…]