Corte Suprema di Cassazione
Ufficio del Massimario

La giurisprudenza delle Sezioni Unite e le principali linee di tendenza della Corte di Cassazione
Giurisprudenza penale

Anno 2010


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1.2. La tutela penale del lavoro.
La giurisprudenza delle sezioni ha ribadito che non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo1.
La IV sezione2, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), ad una sostanza oggettivamente nociva come l’amianto, ha affermato che, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro imputati e l’evento predetto, il giudice di merito deve accertare:
(a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico;
(b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico;
(c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali;
(d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all’arco di tempo compreso tra inizio dell’attività dannosa e l’iniziazione della stessa, si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico.
Con riguardo all’elemento psicologico, si è evidenziato che la pericolosità dell’esposizione all’amianto per il rischio di mesotelioma risale – con riferimento al settore ferroviario - almeno agli anni sessanta, e che gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di igiene e sicurezza, e si è conseguentemente ritenuto che si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele possibili all’epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia.
Esaminando il problema dell’individuazione del «datore di lavoro», ovvero del soggetto sul quale incombono gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro nell’ambito degli Istituti di prevenzione e pena, premesso che il rispetto della normativa antinfortunistica deve pretendersi anche e soprattutto all'interno di una struttura carceraria, a tutela di lavoratori che, a cagione della propria concomitante condizione di detenuti, si trovano in particolare condizione di subalternità e soggezione, si è ritenuto che il direttore di un istituto di pena è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di assicurare la sicurezza del lavoro che ivi si svolga, sia in luoghi interni che esterni, con riguardo a chiunque vi svolga attività lavorativa, poiché egli assume, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 18 aprile 1996, la qualifica di datore di lavoro3.

1 Sez. 4, n. 4917 del 1°/12/2009, dep. 4/2/2010, Filiasi, rv. 246643.
2 Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini.
3 Sez. 4, n. 6694 del 25/11/2009, dep. 18/2/2010, P.C. in proc. D’Andria, rv. 246642.


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Fonte: Corte di Cassazione