Cassazione Penale, Sez. 4, 04 gennaio 2011, n. 115 - Crollo del ponteggio e responsabilità del coordinatore per l'esecuzione e del datore di lavoro 

 

 

 

Responsabilità per il reato di omicidio colposo in danno di un operaio e per il reato di lesioni colpose gravi in danno di un altro operaio: entrambi stavano lavorando ad un'altezza di 27 metri quando, a causa del crollo del ponteggio in fase di smontaggio per il completamento delle opere di costruzione, precipitavano al suolo con le conseguenze descritte.


I giudici di merito hanno affermato la responsabilità di F. quale legale rappresentante della società appaltatrice, Po. quale capocantiere per conto della medesima società appaltatrice A., P. quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori per conto della soc. G. appaltante dei lavori e di J. titolare della ditta cui erano stati subappaltati i lavori di montaggio e smontaggio del ponteggio oltre che di datore di lavoro dell'operaio G. deceduto.


A tutti è stato contestato di aver consentito ai due lavoratori infortunati di operare su un ponteggio insicuro per l'insufficienza dei punti di ancoraggio così contribuendo alla sua caduta e agli eventi dannosi verificatisi.

 

Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso i soli P. e J. - Rigetto.

 

Afferma la Corte che "è da premettere che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 2 ha istituito due nuove figure che hanno rilevanti compiti in tema di salute dei lavoratori e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro: il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per la progettazione") e il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per l'esecuzione dei lavori").

Queste figure presentano anch'esse funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e quindi ben possono ritenersi ritenute persone investite di una posizione di garanzia.
Entrambi i coordinatori hanno rilevanti funzioni in materia di tutela della salute dei lavoratori. Basti pensare che il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (
art. 4 del D.Lgs. citato) mentre il coordinatore per l'esecuzione, tra l'altro, verifica sia l'applicazione che l'idoneità del piano di sicurezza, organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze proponendo la sospensione dei lavori e disponendola personalmente in caso di pericolo grave e imminente.


In particolare il testo normativo ha consentito, tra l'altro, di dare concreta attuazione, nel settore indicato, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2 che prevede un obbligo di cooperazione e coordinamento tra appaltante e appaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione la cui promozione, per il comma 3 di questa norma, incombe sul datore di lavoro committente (obbligo escluso soltanto nel caso previsto dall'art. 7, comma 3 u.p. ricordato che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi").


Per queste figure non hanno motivo di esistere i dubbi sorti sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al responsabile, e ai componenti, del servizio di prevenzione e protezione per i quali il D.Lgs. n. 626 del 1994 non prevede alcuna sanzione penale nel caso di inosservanza dei loro obblighi. Il D.Lgs. n. 494 del 1996 (art.
21) prevede infatti espressamente sanzioni penali per i coordinatori che siano venuti meno ai loro obblighi.
Queste funzioni sono rimaste sostanzialmente inalterate anche con l'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 81 del 2008 (artt. 91 e 92) che ha parimenti previsto sanzioni penali per la violazione degli obblighi dei coordinatori (art. 158)."

 

"Alla luce delle considerazioni che precedono non possono dunque sussistere dubbi sull'esistenza di un'autonoma posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori anche se è condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui non rientrava tra i suoi obblighi quello di una continua presenza in cantiere.
Ma non è questo l'addebito su cui i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità di P.: il crollo del ponteggio non è infatti avvenuto per un'improvvida e casuale condotta di una delle persone operanti nel cantiere ma per la totale inidoneità del ponteggio sia nella fase della progettazione che dell'esecuzione."



"Quanto alle condotte addebitate al ricorrente i giudici di merito hanno congruamente motivato sull'inadempimento da parte sua degli obblighi su di lui incombenti per non avere egli verificato la corretta applicazione del piano per la sicurezza, per non avere segnalato le palesi inadempienze (la cui esistenza nessuno dei ricorrenti contesta) e per non avere disposto la sospensione dei lavori in presenza di plateali violazione delle norme di prevenzione in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori che operavano in altezza."

 

Continua la Corte che "parimenti infondato, e ai limiti dell'ammissibilità, è il ricorso proposto da J.F..
Questi era infatti il datore di lavoro del lavoratore deceduto G. e dunque incombeva su di lui una posizione di garanzia diretta alla tutela della sua incolumità indipendentemente dalla forma del contratto (appalto o contratto d'opera). In secondo luogo era il ricorrente che aveva montato il ponteggio e che lo stava smontando; era dunque suo obbligo evitare che i suoi dipendenti ( G.) o terzi ( D.P. dipendente di C.) operassero su una struttura (originariamente o divenuta) insicura.
Nè alcun rilievo può avere la circostanza che in precedenza non erano stati rilevati segnali d'instabilità nè che il crollo sia stato determinato dall'urto tra il carico portato dalla gru e la struttura avendo i giudici di merito accertato incensurabilmente che il crollo non sarebbe avvenuto se il ponteggio fosse stato ancorato adeguatamente all'edificio."


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

  

 

sul ricorso proposto da:
1) P.D. N. IL (OMISSIS);
2) J.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 10243/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 14/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente P. l'avv. Trinchero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del suo assistito.
La Corte:

 

 

FattoDiritto

 

 

 

1) La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 14 gennaio 2010, ha parzialmente confermato la sentenza 6 marzo 2006 del Tribunale della medesima Città - che aveva condannato F.B., PO. A., P.D. e J.F. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione i primi tre e alla pena di anni uno e mesi due il solo J. per il delitto di omicidio colposo in danno di G.M. e per quello di lesioni colpose gravi in danno di D.P.A. e aveva assolto C.F. dai medesimi reati - e ha riconosciuto ai soli P. e F. le attenuanti generiche (già riconosciute a tutti gli imputati dal giudice di primo grado) con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante.


L'incidente si era verificato per il crollo del ponteggio sistemato per la costruzione di un edificio; ponteggio che era in fase di smontaggio per il completamento delle opere di costruzione. I due operai si trovavano ad un'altezza di 27 metri dal suolo e precipitavano al suolo con le conseguenze descritte.
I giudici di merito hanno affermato la responsabilità di F. quale legale rappresentante della società appaltatrice (A.), PO. quale capocantiere per conto della medesima società appaltatrice A., P. quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori per conto della soc. G. appaltante dei lavori e di J. titolare della ditta cui erano stati subappaltati i lavori di montaggio e smontaggio del ponteggio oltre che di datore di lavoro dell'operaio G. deceduto.
A tutti è stato contestato di aver consentito ai due lavoratori infortunati di operare su un ponteggio insicuro per l'insufficienza dei punti di ancoraggio così contribuendo alla sua caduta e agli eventi dannosi verificatisi.

 

2) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso i soli P. e J..


Con il ricorso da lui proposto P.D. deduce un unico motivo di ricorso con il quale denunzia il vizio di motivazione e la violazione di legge (in particolare del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5). In particolare si sottolinea nel ricorso che tra i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non rientra quello di una continua presenza in cantiere e come i suoi interlocutori non siano i singoli lavoratori ma le imprese che operano nel cantiere alle quali, peraltro, il coordinatore non può sostituirsi.
D'altro canto gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione non possono sovrapporsi a quelli degli altri garanti ed in particolare al responsabile del cantiere cui il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 37 attribuisce i controlli nel caso di specie omessi.

 

3) Con il ricorso di J.F. si deducono invece il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere, la sentenza impugnata, considerato che il ricorrente era un mero esecutore materiale di un'opera svolta sotto le direttive del responsabile di cantiere. J. e i suoi dipendenti, nel montaggio e nello smontaggio del ponteggio, si sono infatti limitati a seguire "esclusivamente le indicazioni del responsabile dei lavori e del responsabile del cantiere" che mai avevano contestato alcuna difformità dell'opera eseguita rispetto al progetto.
D'altro canto, prosegue il ricorrente, il ponteggio non aveva manifestato alcun segno d'instabilità e in ogni caso il crollo è stato determinato dall'urto tra il carico manovrato da una gru e la struttura poi crollata.
Con il secondo motivo di ricorso J. si duole che il giudice di appello abbia negato le prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante pur concessa ad altri coimputati.

 

4) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.


Sul tema dell'ambito dei poteri impeditivi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposto con il ricorso P., è da premettere che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 2 ha istituito due nuove figure che hanno rilevanti compiti in tema di salute dei lavoratori e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro: il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per la progettazione") e il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per l'esecuzione dei lavori").

Queste figure presentano anch'esse funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e quindi ben possono ritenersi ritenute persone investite di una posizione di garanzia.
Entrambi i coordinatori hanno rilevanti funzioni in materia di tutela della salute dei lavoratori. Basti pensare che il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (art. 4 del D.Lgs. citato) mentre il coordinatore per l'esecuzione, tra l'altro, verifica sia l'applicazione che l'idoneità del piano di sicurezza, organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze proponendo la sospensione dei lavori e disponendola personalmente in caso di pericolo grave e imminente.
In particolare il testo normativo ha consentito, tra l'altro, di dare concreta attuazione, nel settore indicato, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2 che prevede un obbligo di cooperazione e coordinamento tra appaltante e appaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione la cui promozione, per il comma 3 di questa norma, incombe sul datore di lavoro committente (obbligo escluso soltanto nel caso previsto dall'art. 7, comma 3 u.p. ricordato che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi").
Per queste figure non hanno motivo di esistere i dubbi sorti sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al responsabile, e ai componenti, del servizio di prevenzione e protezione per i quali il D.Lgs. n. 626 del 1994 non prevede alcuna sanzione penale nel caso di inosservanza dei loro obblighi. Il D.Lgs. n. 494 del 1996 (art. 21) prevede infatti espressamente sanzioni penali per i coordinatori che siano venuti meno ai loro obblighi.
Queste funzioni sono rimaste sostanzialmente inalterate anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 (artt. 91 e 92) che ha parimenti previsto sanzioni penali per la violazione degli obblighi dei coordinatori (art. 158).
L'affermazione, anche implicita, sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è del resto costante nella giurisprudenza di legittimità.

Si vedano, in questo senso, Cass., sez. 4, 9 luglio 2008 n. 38002, Abbate, rv. 241217; 4 giugno 2008 n. 27442, Garbacelo, rv. 240961; 3 giugno 2008 n. 28525, Frutterò, non massimata; 13 marzo 2008 n. 17502, Manco, rv. 239524; 4 marzo 2008 n. 18472, Bongiascia, rv. 240393; 4 aprile 2007 n. 19389, Piatto, non massimata; 25 ottobre 2006 n. 2604, Cazzarolli, rv. 235780; 3 aprile 2003 24010, Cunial, rv. 228565.

Alla luce delle considerazioni che precedono non possono dunque sussistere dubbi sull'esistenza di un'autonoma posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori anche se è condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui non rientrava tra i suoi obblighi quello di una continua presenza in cantiere.
Ma non è questo l'addebito su cui i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità di P.: il crollo del ponteggio non è infatti avvenuto per un'improvvida e casuale condotta di una delle persone operanti nel cantiere ma per la totale inidoneità del ponteggio sia nella fase della progettazione che dell'esecuzione. Basti pensare (si veda su questo punto la sentenza di primo grado a p. 6 ss.) che dei 90 punti di ancoraggio ritenuti necessari ne vennero rinvenuti, dopo l'incidente, a seconda delle diverse ricostruzioni, 28 o 54.
Può dunque escludersi che sia affetta dai vizi denunziati la sentenza impugnata laddove ha affermato che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori era venuto meno ai suoi obblighi omettendo di verificare sia l'idoneità che l'applicazione del piano di sicurezza in presenza di palesi violazioni dei criteri di costruzione del ponteggio; violazioni cui è direttamente riconducibile il crollo del ponteggio.
Quanto alle condotte addebitate al ricorrente i giudici di merito hanno congruamente motivato sull'inadempimento da parte sua degli obblighi su di lui incombenti per non avere egli verificato la corretta applicazione del piano per la sicurezza, per non avere segnalato le palesi inadempienze (la cui esistenza nessuno dei ricorrenti contesta) e per non avere disposto la sospensione dei lavori in presenza di plateali violazione delle norme di prevenzione in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori che operavano in altezza.

 

5) Parimenti infondato, e ai limiti dell'ammissibilità, è il ricorso proposto da J.F..
Questi era infatti il datore di lavoro del lavoratore deceduto G. e dunque incombeva su di lui una posizione di garanzia diretta alla tutela della sua incolumità indipendentemente dalla forma del contratto (appalto o contratto d'opera). In secondo luogo era il ricorrente che aveva montato il ponteggio e che lo stava smontando; era dunque suo obbligo evitare che i suoi dipendenti ( G.) o terzi ( D.P. dipendente di C.) operassero su una struttura (originariamente o divenuta) insicura.
Nè alcun rilievo può avere la circostanza che in precedenza non erano stati rilevati segnali d'instabilità nè che il crollo sia stato determinato dall'urto tra il carico portato dalla gru e la struttura avendo i giudici di merito accertato incensurabilmente che il crollo non sarebbe avvenuto se il ponteggio fosse stato ancorato adeguatamente all'edificio.

 

6) Inammissibile è infine il secondo motivo del ricorso di J..
Il trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra infatti nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l'art. 132 cod. pen., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere.
In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego sulla richiesta formulata, ad un recente precedente specifico (omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro). Questa valutazione, essendo congruamente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

 

7) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 


la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011