Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2011, n. 5013 - Responsabilità per infortunio: condanna di un datore di lavoro, di un dirigente e di un preposto


 

Responsabilità per infortunio: era accaduto che M.A., dipendente della 3C C. in qualità di autista, si era recato, con il camion della ditta, presso il reparto condizionamento dello stabilimento di una s.p.a., per effettuare un carico di barre d'acciaio; egli era affiancato dal giovane S., assunto da pochi giorni presso la 3C C., al quale doveva mostrare il lavoro affinchè in seguito potesse svolgere analoghe mansioni da solo.


Giunto presso il reparto in questione, M. aveva provveduto a posizionare il camion nella piazzola di carico, aveva atteso che il gruista col carro ponte collocasse il fascio di barre d'acciaio sul pianale del camion, era quindi salito sul pianale per staccare il gancio dal fascio di vergelle che teneva insieme le barre d'acciaio ed era stato a quel punto che, avendo il gruista sollevato le catene cui era collegato il gancio che era servito per la manovra di posizionamento del carico, quest'ultimo era andato ad impigliarsi in una delle spire che costituivano il fascio di contenimento delle barre d'acciaio, sicchè il fascio, poco prima posizionato sul pianale, aveva preso nuovamente a sollevarsi portando con sè S., che era salito sul camion per aiutare il collega; alle grida di S. il gruista, resosi conto di quanto stava avvenendo, aveva immediatamente arrestato la manovra di sollevamento con la conseguenza che, dato il peso delle barre d'acciaio ed il fatto che le stesse risultavano sostenute solo da una spira e solo da un lato del fascio, la spira si era spezzata e le barre erano ricadute a terra investendo S. e provocandone la morte per schiacciamento della cassa toracica.

 

Per tale evento furono condannati M., datore di lavoro della vittima, D.R. e I. S., rispettivamente dirigente responsabile dell'area laminatoio-condizionamento della ditta ABS e preposto del reparto di condizionamento della stessa.

 

Ricorrono tutti in Cassazione -  Rigetto.

 

"Prendendo in esame in primo luogo la questione posta da D. e I. relativamente alla individuazione delle rispettive posizioni di garanzia, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna "confusione" tra le stesse risultando ben chiaro dal testo della sentenza della Corte triestina che D., capo area del reparto laminatoio-condizionamento dove si è verificato l'incidente, svolgeva all'interno dello stabilimento funzioni inquadrabili nel ruolo di "dirigente" e I., suo diretto sottoposto in quanto capo-reparto, rivestiva la qualifica di "preposto" e che in tali rispettive qualità - troppo note nella materia di cui ci si occupa perchè si debba al riguardo fornire precisazioni - essi sono stati ritenuti responsabili per la violazione del dovere di vigilanza, in quanto entrambi destinatari, al pari del datore di lavoro e sia pure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alla normativa di sicurezza sul lavoro.
Non rileva neppure la circostanza che I. non fosse presente sul luogo di lavoro al momento dell'incidente, atteso che è stato accertato che il verificarsi dell'infortunio è stato il frutto di scorrette modalità operative, diventate prassi abituale all'interno dello stabilimento, prassi conosciute e tollerate da I. che dunque ne deve rispondere dal momento che il suo compito era proprio, anche e soprattutto, quello di controllare le modalità di svolgimento del lavoro."


Riprendendo un principio ormai consolidato la Corte afferma che "In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro, così come il dirigente, deve controllare acchè il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per se, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche".

 

E ancora, "in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. E proprio il momento del controllo è particolarmente importante essendo ad esso affidato il compito di "chiusura" del complessivo sistema delle garanzie che non devono essere soltanto astrattamente previste nei documenti dell'impresa ma concretamente attuate nella attività lavorativa di ogni giorno, potendosi anche a questo proposito richiamare un principio già affermato dalla Corte (sez . 4, 28.6.1994 n. 10021 rv 200146) secondo cui il controllo e la vigilanza perchè l'attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l'insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro."

 

Conclude la Corte che del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la eventuale imprudenza del S., pacificamente intento allo svolgimento del proprio lavoro non potesse qualificarsi quale abnorme e che pur essendo la manovra errata del gruista la causa principale dell'infortunio, tale condotta non assorbiva l'intero nesso di causalità, dovendo la eziologia dell'infortunio ricondursi anche a M. da un lato e a D. e I. dall'altro.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere ù

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:
1) M. R. , N . I L (O MI SSI S);
2) D.R., N. IL (OMISSIS);
3) I.S., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 740/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 25/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2010 la relazione fatta dal Cons. Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Campeis Giuseppe di Udine per D.R. e I. S., gli avv.ti Lavat Bernardo di Udine e Grasso Peroni Rosario di Roma per M.R.;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Mondì Carlo del Foro di Udine.

 

Fatto

 

1. Con sentenza in data 21 febbraio 2008 il Tribunale di Udine ha affermato la penale responsabilità di M.R., D. R. e I.S. per il reato di cui all'art. 589 c.p. in riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 7, 35 e 38 e, previa concessione delle attenuanti generiche, li ha condannati ciascuno alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili, accordando a tutti i prevenuti il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La ricostruzione del fatto cui è pervenuto il giudicante, sulla base delle testimonianze assunte e della documentazione acquisita, è la seguente: M.A., dipendente della 3C C. in qualità di autista, la mattina del ( OMISSIS) si era recato , con il camion della ditta, a (OMISSIS), presso il reparto condizionamento dello stabilimento della ABS s.p.a., per effettuare un carico di barre d'acciaio; egli era affiancato dal giovane S.D., assunto da pochi giorni presso la 3C C., al quale doveva mostrare il lavoro affinchè in seguito potesse svolgere analoghe mansioni da solo.
Giunto presso il reparto in questione, M. aveva provveduto a posizionare il camion nella piazzola di carico, aveva atteso che il gruista col carro ponte collocasse il fascio di barre d'acciaio sul pianale del camion, era quindi salito sul pianale per staccare il gancio dal fascio di vergelle che teneva insieme le barre d'acciaio ed era stato a quel punto che, avendo il gruista sollevato le catene cui era collegato il gancio che era servito per la manovra di posizionamento del carico, quest'ultimo era andato ad impigliarsi in una delle spire che costituivano il fascio di contenimento delle barre d'acciaio, sicchè il fascio, poco prima posizionato sul pianale, aveva preso nuovamente a sollevarsi portando con sè S., che era salito sul camion per aiutare il collega; alle grida di S. il gruista, resosi conto di quanto stava avvenendo, aveva immediatamente arrestato la manovra di sollevamento con la conseguenza che, dato il peso delle barre d'acciaio ed il fatto che le stesse risultavano sostenute solo da una spira e solo da un lato del fascio, la spira si era spezzata e le barre erano ricadute a terra investendo S. e provocandone la morte per schiacciamento della cassa toracica.


I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto causa principale dell'incidente l'errore compiuto dal gruista, per avere effettuato una manovra scorretta, quella che in gergo veniva chiamato "tiro obliquo" consistente nel sollevamento e contemporanea traslazione del carico, ma hanno altresì ritenuto che allo stesso avesse concorso, per quanto qui rileva, anche il comportamento di M.R., datore di lavoro del S., nonchè di D.R. e I. S., rispettivamente dirigente responsabile dell'area laminatoio-condizionamento della ditta ABS e preposto del reparto di condizionamento della stessa, essendo stato accertato che le manovre di carico e scarico dei camion ed in particolare quelle di sganciamento delle merci, venivano svolte sistematicamente anche dagli autisti della 3C C., nonostante le diverse previsioni contrattuali e di sicurezza esistenti; in particolare D.R. e I.S. per non aver adeguatamente vigilato affinchè fosse seguita la corretta procedura che l'azienda aveva stabilito, vietando agli autisti di salire sul camion e al gruista di effettuare la manovra del tiro obliquo della quale, per la accertata ripetititività, essi dovevano ritenersi consapevoli; M. per mancata formazione e sorveglianza del suo dipendente.

 

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per Cassazione gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.

 

2.1 M.R., con un primo motivo denuncia difetto di motivazione e non corretta a applicazione di legge con riferimento all'art. 41 c.p., comma 2. Sostiene il ricorrente che cause uniche dell'incidente sono state la negligente manovra del gruista e la inidoneità del materiale usato (legacci di vergella), che hanno interrotto il nesso di causalità, quand'anche si potesse ritenere esistente, tra il comportamento ascritto al M. e l'incidente avvenuto. Con un secondo motivo deduce che erroneamente è stata ritenuta la sua responsabilità per difetto di formazione e informazione del proprio dipendente, senza considerare che l'attività della 3C C. era solo quella di trasporto, tale essendo l'attività contrattualmente concordata con la ABS, quest'ultima essendo l'unica responsabile del carico e scarico; e ciò era tanto vero che, avuta notizia che gli autisti collaboravano alle operazioni di carico, vi era stata una apposita riunione alla 3C, nella quale era stato loro proibito di partecipare a tali operazioni ed erano stati autorizzati  solo a controllare che il carico (i fasci) fosse correttamente posato sul camion e ad assicurarne la stabilità, per questo fornendo agli autisti appositi rampini; la 3C C. ignorava che invece gli autisti avevano continuato a partecipare al carico per evitare, come dagli stessi riferito, lunghe attese. Con il terzo motivo sostiene che il comportamento del S., che aveva disobbedito alle direttive impartite, avrebbe dovuto essere considerato abnorme, assolutamente imprevedibile dal datore di lavoro, e come tale interruttivo del nesso di causalità.

 

2.2. D. e I., con un comune ricorso, lamentano violazione di legge e difetto di motivazione circa le rispettive posizioni che la Corte territoriale non avrebbe distinto, ritenendoli titolari della medesima posizione di garanzia nonostante l'uno fosse dirigente e l'altro preposto; la Corte li ha ritenuti entrambi responsabili di una omessa vigilanza che invece - secondo i ricorrenti - a nessuno dei due era addebitabile, in quanto D., che rivestiva la qualifica di capo area, non aveva competenze in merito alla vigilanza e I. che era capo reparto, aveva adempiuto all'obbligo di vigilanza delegando i subalterni presenti quel giorno e cioè V. e G.; I. non poteva certamente essere presente 24 ore su 24, il suo turno non era ancora iniziato e la vigilanza avrebbe dovuto essere esercitata da V. e G.;
viene contestata la posizione di garanzia di D. e di I. atteso che nessuno dei due rivestiva la qualifica di datore di lavoro o di preposto, compiti che erano attribuiti ad altri ed in particolare la delega in materia di sicurezza era stata data all'ing. O. e al sig. B., mentre in qualità di preposti erano presenti sul posto al momento dell'incidente V. e G.;
non si è tenuto conto dell'esperienza del gruista F. di cui I., capo area del servizio laminatoio, era ben consapevole.
Con ulteriori motivi si rappresenta che causa dell'incidente sono state la manovra scorretta effettuata dal gruista F. e la mancata sorveglianza del giovane S. da parte di M., cioè la non corretta esecuzione di procedure corrette di cui non poteva farsi carico ai due imputati; si sostiene che non si era trattato di una prassi invalsa (quella del tiro obliquo,) e tantomeno di una prassi ben conosciuta da D. e I., ma soltanto della concomitanza di due comportamenti scorretti, quello del gruista e quello della giovane vittima; si lamenta il difetto di motivazione nell'accertamento del nesso di causalità nel reato omissivo, la mancanza della verifica controfattuale e la mancata indicazione del comportamento concreto che avrebbero dovuto porre in essere gli imputati. Si ribadisce la eccezione di violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto, con violazione del diritto di difesa e di mancata assunzione di prove decisive per difendersi in ordine ai non contestati profili di colpa.

 

Diritto

 

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

 

1.1. Occorre in primo luogo ricordare che nell'attuale codice di procedura penale la valutazione delle risultanze processuali è rimessa unicamente al giudice di merito e che, per espresso dettato normativo, è consentito alla Corte di Cassazione effettuare il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti di quanto risulta dal testo di esso, sempre che la motivazione risulti mancante o manifestamente illogica; è esclusa invece ogni possibilità di censurare il contenuto di tale decisione con diretto riferimento alle risultanze processuali. E' infatti pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter logico- argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione (S.U. 29.1.96, n.22 Clarke); altrettanto autorevolmente essendosi altresì affermato (S. U. 2.7.97, n.6402 Dessimone rv. 207944) che "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore -a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali".
Da tali principi deriva l'inammissibilità delle censure proposte nella misura in cui le medesime riguardano l'accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione ed in particolare la circostanza che l'incidente è avvenuto mentre si procedeva alle operazioni di carico e non già nella fase di controllo del carico stesso, che gli autisti della 3 C partecipavano abitualmente alle operazioni di carico e scarico, salendo sul pianale del camion e collaborando anche alla manovra del tiro obliquo, del tutto usuale da arte del gruista, circostanze che sono state riferite, come puntualmente risulta dalla sentenza impugnata, dagli autisti della 3 C e dai gruisti della ABS e che devono ritenersi pacificamente accertate, essendo stato tra l'altro generalmente dichiarato dai testi assunti che, diversamente, non essendovi personale della ABS appositamente destinato a tale incarico, le operazioni di carico e scarico sarebbero state molto più lente e si sarebbero formate lunghe code; e da ultimo altresì accertato che di tale situazione ben erano a conoscenza tutti gli attuali ricorrenti, come dimostrato anche dal fatto che il problema era stato sollevato dai dipendenti della 3 C C. non solo presso questa società ma anche presso la ABS.. Parimenti indiscutibile, a fronte del documentato accertamento da parte della sentenza qui impugnata fondato sul testo delle previsioni contrattuali e sulle prassi accertate, è che nonostante formalmente la 3C Cargo fosse legata alla ABS con un contratto di trasporto, l'attività svolta non si limitasse al mero trasporto ma comprendesse tutte quelle operazioni funzionali al "ritiro", contrattualmente previsto delle merci, dunque alle operazioni di carico e scarico delle stesse.

 

1.2 Sulla base di tali circostanze, sicuramente non censurabile risulta l'affermazione di responsabilità di tutti i ricorrenti essendo la stessa rispondente a consolidati principi giuridici.
Prendendo in esame in primo luogo la questione posta da D. e I. relativamente alla individuazione delle rispettive posizioni di garanzia, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna "confusione" tra le stesse risultando ben chiaro dal testo della sentenza della Corte triestina che D., capo area del reparto laminatoio-condizionamento dove si è verificato l'incidente, svolgeva all'interno dello stabilimento funzioni inquadrabili nel ruolo di "dirigente" e I., suo diretto sottoposto in quanto capo-reparto, rivestiva la qualifica di "preposto" e che in tali rispettive qualità - troppo note nella materia di cui ci si occupa perchè si debba al riguardo fornire precisazioni - essi sono stati ritenuti responsabili per la violazione del dovere di vigilanza, in quanto entrambi destinatari, al pari del datore di lavoro e sia pure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alla normativa di sicurezza sul lavoro.
Non rileva neppure la circostanza che I. non fosse presente sul luogo di lavoro al momento dell'incidente, atteso che è stato accertato che il verificarsi dell'infortunio è stato il frutto di scorrette modalità operative, diventate prassi abituale all'interno dello stabilimento, prassi conosciute e tollerate da I. che dunque ne deve rispondere dal momento che il suo compito era proprio, anche e soprattutto, quello di controllare le modalità di svolgimento del lavoro.
Per quanto riguarda la eccezione di mancata conoscenza della situazione da parte di D., rileva il Collegio che l'affermazione contrasta con quanto accertato dai giudici di merito e che in ogni caso la sua responsabilità è incontestabile alla luce del principio espresso da questa sezione (sez. 4, 16.11.1998 n.17491, Raho m.u.182857; sez. 4, 16.1.2004 n. 18638 rv 228344) secondo cui "In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro, così come il dirigente, deve controllare acchè il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per se, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche".

 

1.3 Infondata è la eccezione di violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto, con violazione del diritto di difesa e quella, ad essa correlata, di mancata assunzione di prove decisive per difendersi in ordine ai non contestati profili di colpa. I ricorrenti si dolgono che mentre il capo di imputazione contestava loro la mancata valutazione dei rischi e la mancata adozione di misure organizzative e tecniche, essi sono stati invece ritenuti responsabili per un fatto del tutto diverso e non contestato, e cioè per non aver vigilato sulla osservanza di misure esistenti, attestate dall'istruttoria svolta che aveva dimostrato che il prospetto delle misure di sicurezza per le operazioni di movimentazione e accatastamento dei materiali escludeva l'uso del c.d. tiro obliquo e prevedeva che gli autisti dovessero restare all'interno dei loro mezzi nelle aree appositamente riservate.
La questione è già stata presa in considerazione con la sentenza impugnata che del tutto opportunamente ha messo in luce come il non vigilare sull'attuazione in concreto delle procedure esistenti si inscrive, senza alcuna mutazione del fatto e conseguente nocumento del diritto di difesa, nella mancata adozione delle necessarie misure organizzative, tecniche o procedurali e nelle modalità di svolgimento delle prefate operazioni.

Ed invero è pacifico che la rispettiva posizione di garanzia degli imputati - datore di lavoro e preposto - comprende non solo gli obblighi positivi richiamati in imputazione, di valutazione dei rischi e adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, ma altresì quello del continuo adeguamento di tali misure e specialmente della continua vigilanza circa il loro rispetto, essendosi già precisato (sez. 4, 10.2.2005 n. 13251 rv 231156) che in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. E proprio il momento del controllo è particolarmente importante essendo ad esso affidato il compito di "chiusura" del complessivo sistema delle garanzie che non devono essere soltanto astrattamente previste nei documenti dell'impresa ma concretamente attuate nella attività lavorativa di ogni giorno, potendosi anche a questo proposito richiamare un principio già affermato dalla Corte (sez . 4, 28.6.1994 n. 10021 rv 200146) secondo cui il controllo e la vigilanza perchè l'attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l'insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro.

E' dunque evidente che nel momento in cui viene contestato una specifica violazione di una norma di prevenzione, la contestazione contiene anche la implicita contestazione di mancato controllo sulla osservanza di quella norma.
Tanto precisato, occorre altresì ricordare un altro principio pacifico, ripetutamente espresso da questa Corte (16.5.96 n.4968, Sonetti; 10.7.2001 n.35820, Barbieri; 31.7.1997 n.7704, PM in proc. Crosara ed altro) secondo cui nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo di imputazione siano stati contestati - come nella specie - elementi generici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata nel caso in cui il giudice abbia ritenuto la responsabilità per una ipotesi di colpa diversa da quella contestata; è infatti consentito al giudice specificare l'addebito di colpa generica con riferimento a specifici profili di responsabilità emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al diritto di difesa, il cui esercizio deve essere rapportato ai fatti oggetto del procedimento sui quali si è svolto, come nella specie è avvenuto, il contraddicono tra le parti. Nel caso in esame non solo il capo di imputazione comprendeva, come si è detto il riferimento alla colpa generica, ma lo stesso era altresì espresso in termini assai ampi e comprensivi contenendo l'espresso riferimento alla necessità che gli imputati "assicurassero lo svolgimento" delle manovre di carico e scarico delle merci in condizioni di assoluta sicurezza.

 

1.4 Possono essere unitamente esaminate le questioni poste in tema di accertamento del nesso di causalità, nella misura in cui pongono una identica problematica. L'imputato M. sostiene al riguardo che il nesso di causalità doveva essere escluso atteso che l'incidente si è verificato a causa della sbagliata manovra del gruista e della inidoneità dei legami di vergella a sostenere il carico; inoltre il comportamento del S., che aveva disobbedito agli ordini impartiti a seguito di una apposita riunione del febbraio 2003, e di propria iniziativa aveva partecipato alle operazioni di carico, era causa sopravvenuta interruttiva del nesso di causalità; anche gli imputati D. e I. si richiamano al comportamento del gruista, a quello del S., di cui sottolineano comunque l'imprudenza, ed altresì alla mancata sorveglianza di quest'ultimo da parte del compagno di lavoro Mu. cui era stato affidato e che aveva il compito di istruirlo.
Viene dunque evocato da entrambi i ricorrenti la esistenza di un comportamento abnorme (del gruista o dello stesso infortunato) tale da escludere il nesso di causalità. Ora non è evidentemente qui in discussione l'eventuale presenza di una colpa concorrente di tali soggetti ma solo la rilevanza di tale condotte a interrompere il nesso di causalità. Al riguardo è pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo è interrotto, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, solo nel caso in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, (sez. 4, 26.10.2006 n.2614 rv.236009).
Del tutto correttamente pertanto i giudici di merito hanno ritenuto che la eventuale imprudenza del S., pacificamente intento allo svolgimento del proprio lavoro non potesse qualificarsi quale abnorme e che pur essendo la manovra errata del gruista la causa principale dell'infortunio, tale condotta non assorbiva l'intero nesso di causalità, dovendo la eziologia dell'infortunio ricondursi anche a M. da un lato e a D. e I. dall'altro atteso che costoro erano a conoscenza (o dovevano essere a conoscenza, quanto a D.) del fatto che, nonostante e in violazione delle prescrizioni esistenti, veniva abitualmente eseguita la manovra del tiro obliquo e che i trasportatori partecipavano alle operazioni di carico, il che esclude, evidentemente, che possa parlarsi a tali riguardi, di comportamenti abnormi o imprevedibili.


Quanto alla contestazione relativa ai legacci utilizzati per l'imbracatura, il ricorrente M. precisa che la contestazione è volta non tanto al difetto di tenuta degli stessi quanto piuttosto alla loro inidoneità ad essere utilizzati per l'imbracatura del carico perchè, data la loro conformazione, potevano allentarsi e consentire che il gancio, come difatti è avvenuto, vi si impigliasse.

Al riguardo è sufficiente osservare che anche ammessa la rilevanza di tale particolare, si tratta di circostanza che non fa venire meno la responsabilità di M., datore di lavoro dell'infortunato che si limitava a formulare divieti formali che i suoi dipendenti partecipassero alla attività di carico e scarico dei camion, senza invece preoccuparsi di accertare, come avrebbe dovuto, che la pericolosa attività che essi svolgevano presso la ABS avvenisse in condizioni di sicurezza. Per la stessa ragione va esclusa la pretesa di interrompere il nesso di causalità addossando al Mu. la colpa esclusiva per difetto di sorveglianza del giovane collega, atteso che anche ammesso che vi sia stata colpa del Mu., si tratta ancora una volta di circostanza che non elide la responsabilità del ricorrente tenuto, per la già evidenziata posizione di datore di lavoro, alla istruzione dei propri dipendenti, nella specie del tutto omessa.

 

Al rigetto dei ricorsi segue, per legge, la condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè quella al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione in favore delle costituite parti civili, risultate vittoriose, che si liquidano in Euro 4500,00, oltre accessori come per legge.

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione in favore delle costituite parti civili liquidate in Euro 4500,00, oltre accessori come per legge.