Cassazione Penale, Sez. 4, 24 gennaio 2011, n. 2305 - Continuità normativa di fattispecie penali
Responsabilità di un datore di lavoro committente per infortunio sul lavoro.
Ricorre in Cassazione - Inammissibile.
La Corte afferma infatti che, a parte l'irrilevanza ai fini del decidere della doglianza del ricorrente che concerne solo la configurabilità della condotta colposa non venendo meno in ogni caso la posizione di garanzia incombente sul ricorrente e non incidendo sull'integrazione dell'unico reato quale contestato, "va comunque osservato che la violazione dell'art. 93 comma 2, che - come osservato dal Giudice a quo- riproduce l'abrogato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, è sanzionata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 157, comma 1, lett. b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 1.000 a Euro 4.800.
Quindi, anche sotto questo profilo sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in questione, già riscontrata da questa Corte in relazione ad altre disposizioni normative in materia di luoghi di lavoro (prima previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 32, comma 1, lett. b), dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 13, comma 10, e dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 20 e 21) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 68, comma 1, lett. b) (recante "Attuazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro")".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.B.M., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2139/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZA, del 28/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FattoDiritto
Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di C.B. M. avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Monza in data 28.10.2008 che applicava, tra gli altri, al C., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6 prevalenti sull'aggravante contestata, la pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 113 c.p., e art. 589 c.p., commi 2 e 3 (cooperazione in omicidio colposo con violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, e segnatamente per il C. per violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, in danno di M.N. e Q.V., commesso il (OMISSIS)).
Deduce l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p.; l'erronea applicazione del disposto dell'art. 43 c.p., comma 2 e il vizio motivazionale; l'erronea applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 91, 93 e 157 quale causa sopravvenuta di non punibilità e il vizio motivazionale.
Assume che il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6 non era più in vigore essendo stato sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 93, comma 2 la cui prescrizione non è più sanzionata penalmente come stabilito dall'art. 157 che non prevede alcun tipo di sanzione penale.
Non era nemmeno corretta l'affermazione del Giudice a quo circa l'applicabilità dell'art. 43 c.p., comma 2, relativo alla colpa generica.
Il Procuratore Generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
A parte l'irrilevanza ai fini del decidere della doglianza in questione che concerne solo la configurabilità della condotta colposa non venendo meno in ogni caso la posizione di garanzia incombente sul ricorrente e non incidendo sull'integrazione dell'unico reato quale contestato, va comunque osservato che la violazione dell'art. 93 comma 2, che - come osservato dal Giudice a quo- riproduce l'abrogato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, è sanzionata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 157, comma 1, lett. b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 1.000 a Euro 4.800.
Quindi, anche sotto questo profilo sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in questione, già riscontrata da questa Corte in relazione ad altre disposizioni normative in materia di luoghi di lavoro (prima previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 32, comma 1, lett. b), dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 13, comma 10, e dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 20 e 21) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 68, comma 1, lett. b) (recante "Attuazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") (Sez. 3, n. 41367 del 10.10/.2008, Rv. 241536).
Sono assorbite le ulteriori censure, peraltro del tutto inconferenti in tema di sentenza ex art. 444 c.p.p. laddove tendono a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena oggetto del "patteggiamento" invocando genericamente una motivazione in ordine alla responsabilità. Infatti, è stato affermato che "in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost." (Cass. pen., Sez. 4, 13.7.2006, n. 34494).
Consegue l'inammissibilità del ricorso e, con essa ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.