LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (11G0052)

(GU n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n.53)

 

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 8419/2018;


 


note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2011

 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  recante  proroga  di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  all presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2518):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremoliti) il 29 dicembre 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite 1" (Affari costituzionali) e 5" (Bilancio), in sede referente, il 7 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14" e questioni regionali.
Esaminato dalla 1" Commissione (Affari costituzionali),  in  sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di  costituzionalità,  il 12 e 18 gennaio 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 19, 26, 27 gennaio; 1, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2011.
Esaminato in aula l'I, 3, 10, 14 e 15 febbraio 2011 ed  approvato il 16 febbraio 2011. Camera dei deputati (atto n. 4086):
 
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 16 febbraio 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 17 e 18 febbraio 2011.
Esaminato in aula il 22, 23 e 24 febbraio 2011 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2518-B):
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), in sede referente, il 25 febbraio 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente il 25 febbraio 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2011.
 

Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -n. 303 del 29 dicembre 2010.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è qui di seguito pubblicato.


 

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

 

All'art. 1:

al comma 2, le parole; «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte pre­vio parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e suc­cessive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono es­sere comunque adottati.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 feb­braio 1998, n. 5.1, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)       le parole: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010"; 

b)       le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011"; 

e) le parole: "a far data dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2011";

d) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 201 Y\

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 al­legata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, conver­tito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la pre­visione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui al­l'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modi­ficato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.

2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle me­desime disposizioni.

2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato».

 

 


 

 

All'art. 2

Omissis

c. 51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

Omissis