Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001

Criteri per la corresponsione dell’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(G.U. 26 marzo, n. 71)


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed a carico dei predetti lavoratori, per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare;
Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, nei limiti delle risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al reddito individuale;
Ritenuto di dare attuazione a tale disposizione legislativa parametrando la misura dell'indennità in parola all'entità dei contributi accreditati presso la gestione di cui trattasi, nonché escludendo dalla prestazione i soggetti che abbiano dichiarato un reddito individuale superiore al settanta per cento del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Preso atto della previsione di gettito per l'anno 2000;

Decreta:


Articolo 1
Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le degenze iniziate prima di tale data, l'indennità spetta a decorrere dalla data stessa.
2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.

Articolo 2
Misura dell'indennità

1. La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:
8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.
2. L'indennità è erogata dall'INPS, a carico della gestione separata di cui all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte dell'interessato, con le modalità stabilite dall'INPS ed entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione da cui risultino i redditi dell'anno precedente assoggettati a contributo alla predetta gestione separata.
3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. L'indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.