Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza
Responsabilità della amministratrice unica di una s.r.l. per infortunio sul lavoro: l'imputata, che gestiva un ristorante, metteva infatti a disposizione dei lavoratori un'impastatrice non idonea ai fini della sicurezza e della salute in quanto era dotata di un microinterruttore di sicurezza non adeguato.
Condannata, ricorre in Cassazione - Inammissibile.
Quanto alla doglianza del mancato rilievo dell'estinzione del reato per oblazione fatta da G., legale rappresentante della società cessionaria che aveva rilevato la gestione del ristorante, la Corte afferma che "l'imputata, per il tramite della società di cui era legale rappresentante, ha gestito fino al 12 dicembre 2006 il ristorante, dove è avvenuto l'infortunio sul lavoro con violazione della citata disposizione di prevenzione; mentre il G., cessionario dell'esercizio di ristorazione, risponde della stessa contravvenzione per il periodo successivo. Ciò incide solo sulla prescrizione del reato che però non è interamente decorsa perchè, pur retrodatando la condotta dell'imputata, il termine finale di prescrizione va fissato al 12 dicembre 2011."
Infine "l'eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio sul lavoro non esonera l'imputata dalla responsabilità in ordine al contestato reato contravvenzionale."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.A.M., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22.10.2009 del tribunale di Como, sez. distaccata di Cantù;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso; Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Volpe Giuseppe
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. la Corte osserva:
Fatto
1. T.A.M. era imputata del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1, perchè, nella sua qualità di amministratrice unica della società T. s.r.l., che gestiva un ristorante, metteva a disposizione dei lavoratori un'impastatrice non idonea ai fini della sicurezza e della salute in quanto era dotata di un microinterruttore di sicurezza non adeguato (acc. in (OMISSIS)).
Con decreto emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Como in data 18.8.2008 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna è stato disposto il giudizio immediato nei confronti della T. in relazione al reato previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1.
L'imputata è stata dichiarata contumace.
Il tribunale di Como, sez. dist. di Cantù, con sentenza del 22.10.2009 dichiarava la T. colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., la condannava alla pena di Euro 1.400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso questa pronuncia l'imputata propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
Diritto
1. Il ricorso - articolato in quattro motivi, con cui la ricorrente si duole della violazione del principio del ne bis in idem, del mancato rilievo dell'estinzione del reato per oblazione fatta da G., legale rappresentante della società cessionaria che aveva rilevato la gestione del ristorante, della omessa autorizzazione all'oblazione, e della mancata considerazione della colpa del lavoratore - è inammissibile perchè manifestamente infondato.
2. Innanzi tutto va ribadito, quanto al primo motivo, che possono concorrere il reato di lesioni personale colpose e la violazione della contestata norma antinfortunistica atteso che in tal caso non c'è reato complesso ex art. 84 c.p. - come già affermato da questa Corte (Cass., sez. 4^, 29 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010, n. 3559) - bensì si ha concorso di reati distinti sicchè, ove vi siano in ipotesi, come nella specie, due distinti procedimenti penali, manca il presupposto perchè possa operare il principio del ne bis in idem.
3. Deve poi considerarsi, quanto al secondo motivo, che l'imputata, per il tramite della società di cui era legale rappresentante, ha gestito fino al 12 dicembre 2006 il ristorante, dove è avvenuto l'infortunio sul lavoro con violazione della citata disposizione di prevenzione; mentre il G., cessionario dell'esercizio di ristorazione, risponde della stessa contravvenzione per il periodo successivo. Ciò incide solo sulla prescrizione del reato che però non è interamente decorsa perchè, pur retrodatando la condotta dell'imputata, il termine finale di prescrizione va fissato al 12 dicembre 2011.
4. Va inoltre rilevato che la ricorrente non censura le ragioni dell'ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione all'oblazione ex art. 162 bis sicchè il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
5. Parimenti inammissibile è anche il quarto motivo atteso che l'eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio sul lavoro non esonera l'imputata dalla responsabilità in ordine al contestato reato contravvenzionale.
6. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.