Cassazione Penale, Sez. 3, 17 febbraio 2011, n. 5864 - Organo di vigilanza e prescrizione di regolarizzazione non obbligatoria
Responsabilità del socio amministratore di una s.n.c. perchè non sottoponeva i lavoratori notturni, B.G. e M.G., alle prescritte visite mediche iniziali e periodiche nel periodo in cui essi erano in forza presso un hotel come portieri di notte.
Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.
"Con il primo motivo il ricorrente, citando a sostegno della sua tesi un precedente di questa Corte (Cass., sez. 3^, 6 giugno 2007 - 17 settembre 2007, n. 34900), deduce la mancata attivazione della procedura di regolarizzazione, come previsto dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20, comma 1, applicabile D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, ex art. 15; ciò che comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
Questo orientamento giurisprudenziale è stato però, recentemente, sottoposto a revisione da Cass., sez. 3^, 5 maggio 2010 - 12 luglio 2010, n. 26758. "
La Corte, seguendo un iter preciso e aderendo a quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale, afferma che "la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve - essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, vuoi inizialmente (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), vuoi successivamente (ove sia il P.M., che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), può determinarsi a non impartirne alcuna (perchè, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perchè la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua)"..."la sospensione del processo penale di cui all'art. 23 cit., nell'ipotesi in cui la prescrizione di regolarizzazione sia stata impartita dall'organo di vigilanza (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), ovvero possa ancora essere impartita (ove sia il P.M., che abbia ricevuto al notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), non è mai sine die, ma ha comunque un limite temporale massimo" ... "non c'è alcun "diritto" del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere; egli è comunque tenuto a "regolarizzare" - ossia a rispettare le norme di prevenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro -anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell'organo di vigilanza di rispettarla adottando in particolare "specifiche misure"; ma in ogni caso egli, ove abbia "regolarizzato" adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli con la prescrizione di regolarizzazione, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall'organo di vigilanza"
"Ed allora l'ulteriore conclusione che può formularsi è che la circostanza che l'organo di vigilanza, nel comunicare al P.M. la notizia di reato, non abbia impartito alcuna prescrizione di regolarizzazione all'imputato, mostrando così di determinarsi a non impartirne alcuna (ciò che può legittimamente fare, come sopra argomentato), non impedisce, nell'immediato, al trasgressore, proprio in ragione della constatazione dell'avvenuta regolarizzazione, di chiedere all'organo di vigilanza di essere comunque ammesso all'oblazione in sede amministrativa (ex art. 21, comma 2, cit.) ovvero non impedisce, successivamente, all'imputato di chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione ordinaria in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata dell'oblazione in sede amministrativa. "
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.A., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24.3.2009 del tribunale di Parma;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto alla condotta relativa al dipendente M.; rigetto nel resto;
Udito l'avv. Massimo Lauro per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito l'avv. Paolo Moretti per la parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso. la Corte osserva:
Fatto
1. Z.A. era imputato reato p. e p. dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14, comma 1, art. 18 bis, comma 2, perchè, in qualità di socio amministratore della ditta "G. di Z. Andrea e C." s.n.c., non sottoponeva i lavoratori notturni, B.G. e M.G. alle prescritte visite mediche iniziali e periodiche nel periodo in cui essi erano in forza presso l'hotel (OMISSIS) come portieri di notte (in (OMISSIS)).
Con atto del 17.4.2008 Z.A. ha promosso opposizione avverso il decreto penale n. 1299/07 con cui era stato condannato per la contravvenzione suddetta.
All'esito del dibattimento, il tribunale di Parma con sentenza del 24.03.2009 dichiarava lo Z. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., lo condannava alla pena di Euro 2.100,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; con pena sospesa, subordinata all'adempimento dell'obbligo del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Condannava poi lo Z. al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, B.G., liquidandoli nella misura complessiva di Euro 5.000,00. Condannava altresì l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.500,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e Cassa Avvocati come per legge.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con sette motivi.
Ha resistito la parte civile costituita B.G..
Diritto
1. Il ricorso - articolato in sette motivi - è infondato.
2. Con il primo motivo il ricorrente, citando a sostegno della sua tesi un precedente di questa Corte (Cass., sez. 3^, 6 giugno 2007 - 17 settembre 2007, n. 34900), deduce la mancata attivazione della procedura di regolarizzazione, come previsto dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20, comma 1, applicabile D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, ex art. 15; ciò che comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
Questo orientamento giurisprudenziale è stato però, recentemente, sottoposto a revisione da Cass., sez. 3^, 5 maggio 2010 - 12 luglio 2010,
n. 26758.
Si è osservato -e qui si ribadisce -che la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, che trova effettivamente conforto nel citato precedente di questa Corte, è formulata in termini radicali, nel senso che, ove sia mancata la prescrizione di regolarizzazione da parte dell'organo di vigilanza con l'assegnazione al trasgressore di un termine per adempiere, l'azione penale è improcedibile ed è definitivamente tale perchè neppure il giudice può porvi rimedio, come invece ritenuto da Cass., sez. 3^, 20 gennaio 2006 - 17 febbraio 2006, n. 6331; precedente questo rispetto al quale Cass., sez. 3^, 6 giugno 2007 - 17 settembre 2007, n. 34900, cit, si pone in dichiarato contrasto, ritenendo invece che legittimamente il giudice di merito dichiari non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità costituita dal previo espletamento della procedura di prescrizione della regolarizzazione.
L'improcedibilità quindi sussiste e non è emendabile; ciò con la grave conseguenza che in tutti i casi in cui nessuna prescrizione di regolarizzazione possa essere data dall'organo di vigilanza (l'ipotesi più evidente è quella del datore di lavoro che non sia più tale per cessazione dell'azienda) vi sarebbe una situazione di "blocco", in termini di non emendabile improcedibilità dell'azione penale; sicchè si predicherebbe in sostanza una situazione di irrimediabile paralisi dell'azione penale con il conseguente non manifesto dubbio di legittimità costituzionale di un tale assetto normativo per violazione dell'art. 112 Cost. che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale.
La delicata questione di diritto così posta, in un contesto giurisprudenziale che vede il sostanziale contrasto dei due citati precedenti, richiede una rimeditazione del complessivo quadro normativo di riferimento.
2.1. Per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda il legislatore ha previsto - al D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, artt. 19-24 (in tema di disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) - un particolare procedimento ad opera dell'organo di vigilanza, quale attività di polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), che precede quello penale ovvero si innesta in esso come una parentesi incidentale che comporta la sospensione del procedimento penale stesso; ciò al fine di perseguire una specifica conformazione alle prescrizioni antinfortunistiche impartite dall'organo di vigilanza a chi le abbia violate; il quale, ove adempia a tali prescrizioni, beneficia di una particolare misura premiale consistente nell'oblazione in via amministrativa (pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) in misura più favorevole di quella dell'oblazione prevista in generale per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda (art. 162 c.p.: terza parte del massimo della pena dell'ammenda) o per le contravvenzioni punite con pena alternativa (art. 162 bis c.p.: metà del massimo della pena dell'ammenda).
Ed infatti l'organo di vigilanza, nel comunicare al P.M. la notizia di reato, impartisce (o meglio - come si viene ora a precisare - può impartire) al contravventore un'apposita prescrizione per eliminare l'infrazione accertata e, verificata la conformazione ad essa, ammette il contravventore all'oblazione in sede amministrativa mediante il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Se però la notizia della contravvenzione arriva immediatamente, da altra fonte, al P.M., è quest'ultimo che investe l'organo di vigilanza perchè possa dettare le sue prescrizioni per eliminare l'infrazione accertata.
Nell'uno e nell'altro caso il procedimento penale è sospeso (l'art. 23 disciplina appunto questa speciale ipotesi di "sospensione del procedimento penale") in attesa che si compia questa fase incidentale diretta a far sì che innanzi tutto siano poste in essere (da parte del contravventore) le specifiche misure di sicurezza e di igiene del lavoro, prescritte dall'organo di vigilanza, con possibilità di oblazione del reato in caso di adempimento.
Questa fase incidentale comporta appunto la sospensione del procedimento penale, peraltro non assoluta perchè non preclude la richiesta di archiviazione, nè impedisce l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo (art. 23, comma 3); solo in tal senso, molto particolare, essa costituisce "condizione di procedibilità" dell'azione penale e si connota come una parentesi finalizzata alla regolarizzazione e all'eventuale oblazione del reato.
2.2. La modulazione di tale condizione di procedibilità segue una scansione temporale secondo varie evenienze possibili:
a) l'organo di vigilanza -che comunque è tenuto a riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione (art. 20, comma 4) - può, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine (di ciò l'organo di vigilanza, in quanto operante nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, è tenuto a dare immediata comunicazione al P.M. e quindi di norma contestualmente alla stessa comunicazione della notizia di reato): il processo penale allora rimane sospeso fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3 (art. 23, comma 1), per le quali vi è un termine variamente modulato dall'art. 20, comma 1, e art. 21, commi 2 e 3, ma che comunque non può superare un limite temporale massimo (risultante dalla sommatoria di vari termini: fino a sei mesi ¬prorogabili una sola volta - per la regolarizzazione; fino a trenta giorni per l'oblazione; fino a centoventi o novanta giorni per la comunicazione al P.M. dell'adempimento o dell'inadempimento della prescrizione) entro il quale l'organo di vigilanza deve comunicare al P.M. l'adempimento alla prescrizione (con l'eventuale pagamento della somma determinata ai fini dell'oblazione) ovvero l'inadempimento alla stessa. b) la notizia di reato perviene direttamente al P.M.; è allora quest'ultimo ad investire l'organo di vigilanza "per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione" (art. 22, comma 1). In questa evenienza l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione da quest'ultimo (art. 22, comma 2): il processo è sospeso fino a quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire alcuna prescrizione (perchè ad es. si tratta di contravvenzioni a condotta esaurita ovvero perchè l'indagato ha già provveduto spontaneamente ad eliminare la violazione), e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, ossia sessanta giorni dalla comunicazione del P.M., se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione (art. 23, comma 2).
In questa seconda evenienza (sub b) - in cui è il P.M. che informa l'organo di vigilanza e non viceversa - è indubitabile che una determinazione dell'organo di vigilanza possa essere quella di non adottare alcuna prescrizione perchè ciò è espressamente contemplato dall'art. 23, comma 2, nella parte in cui prevede: "il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione. Analogamente - no n potendo certo ipotizzarsi, per l'evidente irragionevolezza intrinseca che altrimenti ne conseguirebbe, che l'organo di vigilanza possa non adottare alcuna prescrizione quando è investito dal P.M. e debba invece farlo quando è lui a comunicare al P.M. la notizia di reato - deve ritenersi che l'organo di vigilanza, ove sia quest'ultimo ad informare il P.M. (ipotesi sub a), possa fin dall'inizio determinarsi a non adottare alcuna prescrizione (perchè, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perchè la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua) e quindi possa limitarsi a comunicare la notizia di reato al P.M. vuoi con l'indicazione espressa di non aver impartito alcuna prescrizione al contravventore, vuoi meramente senza alcuna indicazione di prescrizioni impartite al contravventore; ciò che parimenti implica la determinazione dell'organo di vigilanza di non impartire alcuna prescrizione.
Ed allora, in disparte l'ipotesi (che è quella normale) in cui l'organo di vigilanza comunichi tempestivamente (ossia nel prescritto termine) al P.M. l'adempimento della prescrizione impartita (con o senza l'oblazione) ovvero l'inadempimento alla stessa da parte del contravventore ovvero ancora, ove investito dalla comunicazione del P.M., la determinazione di non adottare alcuna prescrizione, c'è comunque un termine finale massimo che in ogni caso fa cessare la sospensione del procedimento penale qualunque sia stata (o non sia stata) l'attività dell'organo di vigilanza. Inoltre è ben possibile che questa sospensione non scatti mai ove inizialmente l'organo di vigilanza comunichi al P.M. la notizia di reato con l'indicazione espressa di non aver impartito alcuna prescrizione al contravventore ovvero senza l'indicazione di alcuna prescrizione impartita; ciò che è parimenti indicativo della determinazione dell'organo di vigilanza di non impartirne alcuna.
In altre parole il fatto che l'organo di vigilanza non impartisca alcuna prescrizione di regolarizzazione è un'ipotesi possibile e legittima e non condiziona affatto l'esercizio dell'azione penale, che è invece condizionato, per un limitato periodo di tempo, solo nel caso in cui, all'opposto, l'organo di vigilanza impartisca al trasgressore una prescrizione di regolarizzazione; condizionamento questo che, così costruito, appare compatibile con il precetto costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione stessa (art. 112 Cost.).
2.3. Un chiarimento a questo punto si impone sulla nozione di "prescrizione di regolarizzazione" che l'organo di vigilanza può - come si è appena precisato - (e non già deve) adottare.
La "regolarizzazione" di cui si è detto finora non consiste semplicemente nell'eliminazione della condotta penalmente rilevante, ove a carattere permanente, accertata dall'organo di vigilanza in sede ispettiva ovvero nella non reiterazione della stessa ove si tratti di una condotta ad effetto istantaneo o esaurita. Ciò è dovuto in ogni caso dal datore di lavoro (e da chi sia soggetto alla disciplina in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e più in generale in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro). Non occorre alcuna prescrizione da parte dell'organo di vigilanza; va da sè che il contravventore deve far cessare la permanenza della sua condotta illecita ovvero non deve più reiterarla. Si tratta null'altro che della prescrizione di legge che il contravventore ha violato e che deve non più violare provvedendo a "regolarizzare" la sua condotta senza necessità di alcuna specifica prescrizione (alcuna sorta di ammonimento) a non violare la legge penale.
Insomma, non c'è alcun meccanismo di previa messa in mora che, ove inadempiuta, faccia scattare il reato; questo comunque è già stato commesso dal contravventore (e semmai è oblazionabile), mentre la prescrizione di legge penale, che è stata violata, non deve comunque essere più - o essere ancora - violata dall'originario contravventore senza necessità che essa sia, per così dire, "rinforzata" dalla prescrizione dell'organo di vigilanza.
La "regolarizzazione" alla quale fa riferimento il complesso normativo sopra citato è qualcosa di più; si tratta di prescrizioni di dettaglio - che possono consistere anche in "specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" (art. 20, comma 3)
- che rappresentano una modalità particolare di adempimento della prescrizione di legge, sanzionata penalmente. L'organo di vigilanza, in riferimento al caso che è stato oggetto dell'attività di vigilanza, può ritenere che le esigenze di sicurezza e di igiene del lavoro siano meglio soddisfatte con l'adozione di determinati accorgimenti che costituiscono una modalità specifica di adempimento della prescrizione di legge, ritenuta dall'organo di vigilanza più confacente al caso di specie.
Il contravventore allora, che comunque deve adempiere alla generale prescrizione di legge, è chiamato ad adempiere ad una prescrizione ulteriore - quella singulatim impartitagli dall'organo di vigilanza - e questo aggravio della sua posizione, quale possibile conseguenza ulteriore del reato commesso, è bilanciato dalla misura premiale dell'oblazione in sede amministrativa del reato a condizioni più favorevoli dell'oblazione di cui agli artt. 162 e 162 bis c.p..
E' ben possibile però che, secondo una valutazione rimessa all'organo di vigilanza, condizionata dalle particolarità del caso concreto, non ci siano misure specifiche da prescrivere e che quindi rimanga per il contravventore (egualmente da osservare) solo la prescrizione generale, quella prevista dalla legge e sanzionata penalmente.
Come è anche possibile - secondo l'espressa previsione dell'art. 24, comma 3 - che l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione sia stata realizzata dal trasgressore con "modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza", ma parimenti congrue e quindi equiparabili; in tal caso rimane non di meno la misura premiale dell'oblazione nell'importo ridotto al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
2.4. Questo quadro normativo ha poi trovato conferma nel D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15 (recante norme di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) che da una parte ne ha ampliato l'ambito di applicazione a tutte le violazioni di carattere penale previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro;
d'altra parte -ed è ciò che maggiormente interessa -ha previsto che la procedura di regolarizzazione di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20-24 si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione".
Invece secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 3^, 13 giugno 2001 - 29 agosto 2001, n. 32418; in questa parte non massimata) - l'espletamento della procedura prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 ss., volta ad eliminare la situazione di pericolo o di disagio per i lavoratori mediante l'adozione delle misure all'uopo prescritte dagli organi di controllo competenti, era inapplicabile alle contravvenzioni istantanee e a quelle a condotta esaurita, in quanto incompatibile con la natura di detti reati; giurisprudenza questa da ritenersi superata dalla nuova normativa. Cfr. anche Cass., sez. 3^, 1 aprile 2009 - 16 giugno 2009, n. 24791, che ha appunto affermato che "è superata la giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto non applicabili il D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 ss. nell'ipotesi di mancanza di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza".
L'espressa previsione, da parte del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15, di quest'ultima fattispecie in particolare (quella del trasgressore che abbia già adempiuto alla prescrizione, in materia di lavoro e legislazione sociale, in precedenza violata e che quindi abbia già "regolarizzato" la sua posizione rispetto alla prescrizione di legge) mostra ulteriormente -a conferma di quanto sopra argomentato -che la prescrizione dell'organo di vigilanza, ora certamente possibile in ragione dell'inequivoco dettato normativo, è qualcosa di ulteriore e più specifico rispetto all'adempimento della prescrizione di legge (è stato ritenuto legittimo, ad es., l'ordine di cessazione dell'attività dell'imprenditore datore di lavoro: Cass., sez. 3^, 1 aprile 2009 - 16 giugno 2009, n. 24791, cit.).
2.5. La conclusione di questo argomentare può quindi così sintetizzarsi: a) la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve ¬essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, vuoi inizialmente (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), vuoi successivamente (ove sia il P.M., che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), può determinarsi a non impartirne alcuna (perchè, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perchè la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua); b) la sospensione del processo penale di cui all'art. 23 cit., nell'ipotesi in cui la prescrizione di regolarizzazione sia stata impartita dall'organo di vigilanza (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), ovvero possa ancora essere impartita (ove sia il P.M., che abbia ricevuto al notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), non è mai sine die, ma ha comunque un limite temporale massimo (di cui si è detto sopra) che chiude la parentesi mirata alla conformazione da parte del trasgressore alla prescrizione di regolarizzazione, nel senso sopra chiarito, impartita dall'organo di vigilanza; c) non c'è alcun "diritto" del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere; egli è comunque tenuto a "regolarizzare" - ossia a rispettare le norme di prevenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro -anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell'organo di vigilanza di rispettarla adottando in particolare "specifiche misure"; ma in ogni caso egli, ove abbia "regolarizzato" adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli con la prescrizione di regolarizzazione, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall'organo di vigilanza (ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 24, comma 3, di cui ora si viene a dire: v. in sintesi infra sub 2.7.).
2.6. C'è infatti da considerare l'interpretazione adeguatrice indicata dalla giurisprudenza costituzionale in materia.
La previsione del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15 - nella parte in cui prescrive che la procedura di regolarizzazione di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20-24 si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione - ben si raccorda alla giurisprudenza costituzionale in materia che ha preso in considerazione l'ipotesi in cui il trasgressore abbia immediatamente (o comunque tempestivamente) regolarizzato la sua posizione adottando misure tali da rendere superflua la prescrizione di regolarizzazione da parte dell'organo di vigilanza.
Il D.Lgs. n. 758 del 1994 cit., art. 24, comma 3, prevede - come già ricordato - l'ipotesi del trasgressore che regolarizzi la sua posizione con "modalità diverse" da quelle prescritte dall'organo di vigilanza: il giudice è chiamato a valutarne l'equipollenza al fine di ammettere il trasgressore all'oblazione nella stessa misura agevolata dell'oblazione in via amministrativa. Come anche prevede l'adempimento non tempestivo, ossia in un tempo superiore a quello assegnato dall'organo di vigilanza, ma che comunque il giudice può apprezzare come congruo: anche in tal caso rimane il beneficio dell'oblazione in misura ridotta.
Secondo poi l'interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte costituzionale ciò avviene anche nel caso in cui questa regolarizzazione da parte del trasgressore sia spontanea e preceda la possibile determinazione da parte dell'organo di vigilanza; il quale quindi, in tale evenienza, nessuna prescrizione impartisce non già perchè non abbia il potere di farlo (D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15 ora espressamente prevede -come già ricordato - che la procedura di regolarizzazione possa essere attivata anche "nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione"), ma perchè la regolarizzazione già operata dal trasgressore è adeguata e conforme alle "specifiche misure" che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartire ove non fosse stato "preceduto" dallo stesso trasgressore.
In particolare la Corte costituzionale (sent. n. 19 del 1998; cfr. anche ord. n. 192 del 2003), nel dichiarare non fondate le questioni di costituzionalità del D.Lgs. n. 758 del 1994 cit., art. 24, comma 1, ha offerto un'interpretazione adeguatrice del plesso normativo in esame per evitare un ingiustificato trattamento deteriore al contravventore che, spontaneamente ed autonomamente, abbia regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza si sia determinato ad impartire la prescrizione di cui all'art. 20 cit. rispetto a quello riservato al contravventore che regolarizzi a seguito di prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, il quale ultimo (l'organo di vigilanza) infatti - ha ritenuto la Corte - può parimenti impartire la prescrizione dell'art. 20 cit. "ora per allora" oppure può limitarsi a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, talchè in entrambe le ipotesi il contravventore può essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa (con il rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 21, comma 2, cit.: Cass., Sez. 3^, 27 marzo 2003 - 30 maggio 2003, n. 23921).
Inoltre (cfr. Cass., sez. Ili, 1 febbraio 2005 - 10 marzo 2005, n. 9478) il contravventore, che non abbia avuto l'opportunità di essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa per il fatto di non aver ricevuto alcuna prescrizione da parte dell'organo di vigilanza, ma che non di meno abbia eliminato la violazione conformandosi agli obblighi di legge in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, può successivamente chiedere al giudice -deducendo la congruità della regolarizzazione per aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità analoghe a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto indicare -di avvalersi dell'oblazione ordinaria, ma nella misura ridotta di cui all'art. 24 cit., comma 3, che la prevede con il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
ipotesi questa che, proprio in ragione di quell'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata sottesa alla cit. sent. n. 19 del 1998, non può ritenersi limitata ai soli casi di adempimento spontaneo od effettuato con modalità diverse da quelle prescritte (espressamente C. cost. n. 192 del 2003, da ultimo, ha ribadito la possibilità per il giudice di ricondurre tutte le "situazioni sostanzialmente omogenee" nell'alveo della procedura prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994 cit., artt. 20 ss.).
1 Ed allora l'ulteriore conclusione che può formularsi è che la circostanza che l'organo di vigilanza, nel comunicare al P.M. la notizia di reato, non abbia impartito alcuna prescrizione di regolarizzazione all'imputato, mostrando così di determinarsi a non impartirne alcuna (ciò che può legittimamente fare, come sopra argomentato), non impedisce, nell'immediato, al trasgressore, proprio in ragione della constatazione dell'avvenuta regolarizzazione, di chiedere all'organo di vigilanza di essere comunque ammesso all'oblazione in sede amministrativa (ex art. 21, comma 2, cit.) ovvero non impedisce, successivamente, all'imputato di chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione ordinaria in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata dell'oblazione in sede amministrativa.
2 Anche gli altri motivi del ricorso sono infondati.
3.1. E' nella specie priva di rilievo la tesi difensiva secondo cui l'introduzione della sanzione penale della violazione del disposto del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 14, comma 1, (di attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro)- che prescrive che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi-sarebbe avvenuta soltanto con il D.Lgs. n. 213 del 2004 che ha inserito, nel cit. D.Lgs. n. 66 del 2003, l'art. 18 bis; norma questa che ha previsto che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 Euro a 4.131 Euro.
La condotta dell'imputato - a carattere permanente essendo perdurata nel tempo l'omissione delle prescritte visite mediche per i lavoratori adibiti a lavoro notturno ( B.G. e M. G.) - è infatti contestata a tutto il mese di agosto 2006 ed è risultata fino a tale epoca per il B. e a tutto il 2005 per il M., ossia fino ad epoca ampiamente successiva all'introduzione del cit. art. 18 bis.
3.2. Inammissibili sono poi le censure afferenti alla mancata assunzione di prova decisiva e alla mancata autorizzazione a sostituire un teste non risultando la decisività dell'assunto difensivo e comunque essendo rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione delle risultanze probatorie.
Nè rileva la dedotta nullità della notifica della sentenza all'imputato contumace; censura appunto irrilevante una volta che il ricorrente abbia comunque proposto tempestivo ricorso per cassazione.
Anche la dedotta irritualità del capo di imputazione è destituita di fondamento essendo l'imputazione (omissione delle prescritte visite mediche) precisa e puntuale.
Il carattere permanente del reato comporta anche che il termine prescrizionale, il cui decorso è stato interrotto dal decreto di condanna, viene a scadenza al 31 agosto 2011 per il B. (rimasto in servizio fino a tutto il mese di agosto 2006) e al 31 dicembre 2010 per il M. (rimasto in servizio fino a tutto il 2005).
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle di parte civile.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili liquidate in complessivi Euro 2.166,40, oltre accessori di legge.