Prefettura di Roma

Prot. n. 22555

PREMESSO CHE
il lavoro nero e l'evasione contributiva rischiano di diventare elemento strutturale del mercato delle costruzioni, tanto da essere ormai fenomeni di discriminazione e di selezione nelle gare d'appalto;
questo altera le regole di mercato introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali, inficiando la realizzazione e la qualità dell'opera in appalto, producendo pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza e sull'occupazione con riflessi preoccupanti sul piano sociale, sconfinando a volte in fenomeni malavitosi;
anche l'amministrazione pubblica ha la necessità di aggiornare strumenti, procedure e uffici al fine di svolgere un ruolo più incisivo in materia di trasparenza nelle gare d'appalto e di rispondenza delle opere realizzate ad oggettivi criteri di qualità.

RITENUTO NECESSARIO
promuovere azioni positive ed adottare intese dirette a:
consentire condizioni efficaci e snelle di verifica della regolarità, della sicurezza, della qualità del lavoro e delle prestazioni effettuate nell'ambito degli appalti pubblici;
attuare una collaborazione fattiva tra gli Enti e le imprese esecutrici, al fine di permettere lo svolgersi delle lavorazioni previste in contratto mettendo in atto tutte quelle procedure, opere ed accorgimenti che si rendano necessari per tutelare l'incolumità del lavoratore e prevenire gli infortuni;
determinare condizioni ambientali positive, a partire dalle prassi seguite dai pubblici uffici, per la diffusione della regolarità e della qualità del lavoro, attivando procedure e azioni utili alla prevenzione e al controllo sulle prestazioni negli appalti pubblici;
rafforzare i processi di concertazione e condivisione interistituzionale come strumento e prassi di governo e di coesione sociale del territorio;
definire il ruolo e i compiti delle figure chiamate a dirigere i lavori o a sovrintendere alla loro esecuzione per la realizzazione delle opere pubbliche;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE:

di dare vita al Protocollo d'intesa, col quale le parti intendono contribuire all'intensificazione delle iniziative per prevenire e contrastare il lavoro nero, l'evasione contributiva e la presenza d'imprese irregolari negli appalti d'opere o lavori pubblici che si realizzano nel territorio della provincia di Roma, attraverso la definizione dei contenuti minimi di uno schema di capitolato tipo per appalti di opere pubbliche, che contenga criteri uniformi a garanzia della qualità, della trasparenza, della professionalità e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano formalmente a favorire la massima diffusione e conoscenza del Protocollo e di tutte le modalità operative in esso previste.

CONTENUTI MINIMI



1) INFORMAZIONI
Per ogni aggiudicazione di appalto la Stazione Appaltante invierà una specifica comunicazione alla D.P.L. (Direzione Provinciale del Lavoro), alle OO.SS. ed all'ufficio S.Pre.S.A.L. della ASL di competenza territoriale ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, indicando:
- tipologia dell'opera o dei lavori;
- modalità di affidamento dell'appalto;
- denominazione, ragione sociale e codice fiscale della ditta aggiudicataria;
- nominativo dell'amministratore delegato;
- nominativo del coordinatore in fase di progettazione;
- nominativo del coordinatore in fase di esecuzione;
- nominativo del direttore dei lavori;
- importi dei costi per la sicurezza;
- importo complessivo ed incidenza presunta della mano d'opera che non potrà essere inferiore all'incidenza stabilita, per la stessa categoria, nell'AVVISO COMUNE sulla CONGRUITà firmato il 28 ottobre 2010;
- localizzazione dell'opera o dei lavori;
- data prevista inizio e fine lavori;
- lavori previsti in subappalto, nolo a caldo, fornitura con posa in opera;
- importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
- elenco nominativo delle imprese presunte subappaltatrici e affidatarie di noli a caldo e fornitura con posa in opera;
- dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili e relativa applicazione CCNL.
Per le imprese a cui venisse autorizzato il subappalto in un secondo momento, si darà luogo ad una specifica comunicazione integrativa.

2) SOPRALLUOGHI PRELIMINARI
L'Impresa concorrente dovrà effettuare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tramite il legale rappresentante o tecnico munito di delega del legale rappresentante con atto specifico sottoscritto in originale, la visita al luogo dove devono svolgersi i lavori e visionare gli elaborati tecnici alla presenza di un funzionario o incaricato della Stazione Appaltante che rilascerà apposita attestazione. La dichiarazione di avvenuto sopralluogo comprensiva di tale attestazione dovrà essere allegata fra i documenti richiesti a corredo dell'offerta. In ogni caso nessun soggetto può svolgere il medesimo sopralluogo per più di un'impresa.
La verifica preliminare sarà inviata per conoscenza alle OO.SS.
Ciò al fine di garantire alla stazione appaltante che le imprese concorrenti siano effettivamente consapevoli della natura della prestazione che sarà richiesta all'aggiudicatario.

3) MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.
1. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa - se dovuta ai sensi del CCNL applicato - l'iscrizione ad una cassa edile - alla Cassa Edile di Roma e provincia e all'Edilcassa di Roma e Lazio (espressioni della bilateralità tra le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le associazioni imprenditoriali delle costruzioni);
2. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore o subappaltatore presenta l'elenco nominativo dei lavoratori da impiegare al cantiere, con evidenziazione dei trasfertisti, dei contratti part time, dei contratti a termine e dei contratti di lavoro parasubordinato, con aggiornamento per ogni nuovo assunzione.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria redige il proprio PSC (Piano di sicurezza e di Coordinamento), tale piano deve essere consegnato alle imprese subappaltatrici affinché le stesse possano a loro volta redigere il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza);
4. Nei cantieri relativi a lavori pubblici e privati il responsabile del procedimento trasmette per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato territoriale paritetico (CTP), alla Azienda sanitaria locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti ed organismi che ne facciano richiesta la notifica preliminare indicando, sentita l'impresa esecutrice, il costo della mano d'opera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori.
Una commissione costituita da tutti i soggetti interessati approverà lo schema tipo di notifica preliminare.

4) ATTIVITà DI CONTROLLO
1. il responsabile del procedimento si reca in cantiere almeno una volta al mese e fa rilevare la sua presenza sul giornale dei lavori.
2. il Direttore dei lavori effettua controlli, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo verranno annotate sul libro giornale. Il D. L. comunica, altresì, al committente e/o al responsabile del procedimento, agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla Cassa edile, al servizio ispettivo della DPL di Roma e al Coordinatore della sicurezza eventuali irregolarità.
Il D. L. deve garantire la presenza in cantiere ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
3. il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione deve assicurare la sua presenza con cadenza settimanale; redige il verbale di coordinamento e lo trasmette al D. L. e al responsabile del procedimento.
4. tutte le Amministrazioni aggiudicatrici stipuleranno convenzioni con i soggetti istituzionalmente preposti all'attività di controllo che contempleranno le modalità di attività e di verifica. Particolare attenzione sarà rivolta ai lavori aggiudicati con ribassi che superano la media aritmetica risultante dalle offerte valide presentate nella singola gara.

5) RESPONSABILIZZAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
1. Ogni impresa presso la sede legale, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell'appaltatore, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:
a - il Libro Unico del lavoro (introdotto dal D. L. 112/2008 - convertito con L. 133/2008) che deve essere tenuto presso la Sede legale dell'azienda o presso la Sede stabile della stessa (intesa come Ufficio Amministrativo) o ancora presso lo studio del consulente del lavoro (previa idonea delega) come previsto dalla citata norma;
b - verbale di elezione del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), in mancanza di detta figura, l'impresa è obbligata ad avvalersi, per l'espletamento delle funzioni di RLS, del RLST di Roma e provincia;
c - fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
d - copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
e - estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
f - attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
g - copia dei contratti di subappalto, fornitura con posa in opera e noli a freddo.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P. (Responsabile dei Lavori) che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.
Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti dei S.A.L. o dello Stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U. 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09, tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, devono essere dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- fotografia;
- impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa;
3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera "e" del T.U. 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09.

DURC
Le imprese prima dell'inizio dei lavori dovranno esibire il DURC e ripresentarlo trimestralmente, così come sancito dalla regolamentazione vigente.
Prima dell'emissione dello stato finale dei lavori e dell'emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione; se si tratta di stazione appaltante pubblica, la richiesta del DURC deve essere effettuata per via telematica agli enti previdenziali direttamente dalla stazione appaltante stessa. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l'impresa o le imprese irregolari.
Sarà compito del Coordinatore per la sicurezza indire assemblee per le maestranze con cadenza programmata (almeno 4 volte l'anno) al fine di portare a conoscenza tutti i lavoratori di nuovi rischi e pericoli (sovrapposizione di manodopera, entrata di nuove aziende).

CONGRUITà

Nei bandi di gara e nel corso dei lavori, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori, è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali, firmato in data 28 ottobre 2010, nel quale sono stati concordati gli indici minimi di congruità elencati nella tabella allegata "A".

6) VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE SULLA REGOLARITà
Le committenti stipuleranno in fase di avvio convenzioni operative preposte alla attività di prevenzione e sicurezza costituite dalle parti sociali di settore (Comitato territoriale paritetico (CTP), Prevenzione formazione Lazio (PFL), Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
La Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera.
La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, a verificare la congruità dei piani di sicurezza sostitutivi ed operativi, con le indicazioni della legislazione vigente.
Le riunioni tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate immediatamente e trasmesse entro 5 giorni lavorativi, alla Stazione Appaltante attraverso il Direttore dei Lavori, o il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione o altro tecnico incaricato. La Stazione Appaltante potrà, così, verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, attuando quindi anche quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Nel caso di più imprese presenti in cantiere, saranno effettuate riunioni anche con i lavoratori per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) per la fase in attuazione e delle eventuali variazioni significative subentrate.
Nella stesura di detti piani, dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente presenti.
Nel caso di lavori da eseguirsi in strutture nelle quali continui lo svolgimento di tutte o di parte delle attività caratteristiche, la stazione appaltante organizza - ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 - attraverso il Coordinatore per l'Esecuzione o altro tecnico incaricato o il Direttore Lavori, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i responsabili della sicurezza delle stesse attività caratteristiche.
Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato trasmetterà, con cadenza mensile, al Responsabile Unico del Procedimento una relazione, redatta mediante apposita modulistica, relativa all'osservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008. Nei casi in cui i lavori oggetto dell'appalto abbiano durata inferiore al mese, tale relazione verrà inviata alla fine dei lavori stessi.

7) SUBAPPALTO
Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e comunicato alle locali casse edili a cura dell'appaltatore stesso. Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.
L'impresa aggiudicataria dell'appalto, all'atto del deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre il DURC della subappaltatrice, anche se lavoratore autonomo.
è obbligo della Stazione Appaltante, all'atto dei SAL e del SFL, richiedere il DURC delle imprese subappaltatrici, anche se lavoratori autonomi.
Allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza delle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto imprenditoriale del nostro territorio, le Stazioni Appaltanti privilegeranno con la necessaria indicazione nel bando di gara il pagamento diretto al subappaltatore in base alla specificazione dell'importo delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore fornita dall'appaltatore. Lo stesso pagamento è comunque subordinato ad un nulla osta del Direttore dei Lavori.

8) RLST - Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
L'impresa aggiudicataria dell'opera si farà promotrice di sensibilizzare le aziende presenti in cantiere ad avvalersi del RLST per una migliore gestione della sicurezza nel cantiere, interfacciandosi con i lavoratori e la direzione lavori al fine di tutelare tutte le maestranze.

9) QUALITà DEL LAVORO E DELLE IMPRESE
Nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono di preferenza tra gli elementi di valutazione quelli attinenti ad aspetti tecnici, progettuali e di cantierizzazione dell'intervento. Possono, inoltre, rappresentare elementi per l'assegnazione di punteggi anche i seguenti:
a) soluzioni oggettivamente valutabili e verificabili che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto e che aumentino la sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente e risparmio energetico;
c) impegno ad impiegare prevalentemente lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
d) avere alle proprie dipendenze lavoratori con contratti a T. D. e di apprendistato trasformati in contratti a tempo indeterminato;
e) avere alle proprie dipendenze lavoratori da un numero di anni da valutare in relazione allo specifico intervento da eseguire.

Roma, 2 febbraio 2011

PREFETTO
DIRETTORE REGIONALE INAIL
DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DIRETTORE PROVINCIALE INPS
SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL DI ROMA E DEL LAZIO
SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL DI ROMA
SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL DI ROMA E DEL LAZIO
SEGRETARIO GENERALE FILLEA CGIL DI ROMA E DEL LAZIO
SEGRETARIO GENERALE FILCA CISL DI ROMA
SEGRETARIO GENERALE FENEAL UIL DI ROMA E DEL LAZIO

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Fonte: prefettura.it