Cassazione Penale, Sez. 4, 22 febbraio 2011, n. 6828 - Protezione delle macchine


 

 

 

Responsabilità del direttore di uno stabilimento, delegato all'infortunistica, della ditta " Ca. de. Fi. S.p.a.", per infortunio sul lavoro occorso ad una dipendente della medesima ditta, per colpa consistita in negligenza, imperizia, inosservanza delle norme prevenzionali. 
 


In particolare la dipendente, nel tentativo di recuperare un panetto di burro caduto sul nastro trasportatore, privo di protezione, veniva presa dagli ingranaggi che le causavano ampie lesioni  alla mano sinistra (in particolare "perdita anatomica di metà falange ungueale della mano sinistra con moncone mal staffato che presenta cicatrice aderente con alterata sensibilità, ipodisestesia, sub anchilosi falange ungueale del terzo dito, deficit flessorio delle restanti articolazioni delle stesse dita pari a circa il 50%, normale funzione articolare delle restanti dita"), in violazione del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 55.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

 

Nella fattispecie di cui è processo, afferma la Suprema Corte, è stato contestato all'odierno ricorrente, nella sua qualità di Direttore di Stabilimento, delegato all'infortunistica della Ditta " Ca. de. Fi. S.p.a.", di avere violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 55, che stabilisce che tutti gli organi o elementi di trasmissione delle macchine (alberi, pulegge, cinghie) debbano essere protetti ogni volta che possano costituire un pericolo. "Nella fattispecie di cui è processo il nastro trasportatore delle scatole di burro era privo delle necessarie protezioni e pertanto il lavoratore era esposto al rischio di restare impigliato negli ingranaggi, del tutto scoperti, con le mani o con altra parte del corpo, come appunto è capitato alla lavoratrice Ia. Gr..
Nè può ritenersi condivisibile la tesi della difesa secondo cui, nella fattispecie de qua, gli ingranaggi della macchina non avrebbero costituito un pericolo e quindi non sarebbe sorto l'obbligo di protezione, dal momento che la postazione di lavoro della dipendente era distinta e staccata dalle zone del nastro trasportatore. Non può infatti essere considerato abnorme e tale quindi da interrompere il nesso causale, il comportamento della Ia., che si è allontanata di poco dalla sua postazione di lavoro, si è avvicinata al nastro e ha cercato di recuperare dei panetti di burro, che erano caduti accidentalmente, nell'ambito del ciclo normale della lavorazione, senza azionare il pulsante che avrebbe determinato il blocco della macchina."


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

1) VE. VI. , N. IL (OMESSO); avverso la sentenza n. 1717/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/10/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 

Ve. Vi. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Varese per rispondere del reato di cui all'articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all'articolo 583 c.p., comma 1, numero due, perchè, quale direttore di stabilimento delegato all'infortunistica della ditta " Ca. de. Fi. S.p.a.", sita in (OMESSO), cagionava in data (OMESSO) a Ia. Gr. , alle dipendenze della medesima ditta, lesioni personali gravi consistite in "perdita anatomica di metà falange ungueale della mano sinistra con moncone mal staffato che presenta cicatrice aderente con alterata sensibilità, ipodisestesia, sub anchilosi falange ungueale del terzo dito, deficit flessorio delle restanti articolazioni delle stesse dita pari a circa il 50%, normale funzione articolare delle restanti dita", lesioni dalle quali derivava una malattia guaribile in giorni 156, con conseguente incapacità di attendere alle normali occupazioni per analogo periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imperizia, inosservanza delle norme prevenzionali.
 
In particolare la Ia. , nel tentativo di recuperare un panetto di burro caduto sul nastro trasportatore, privo di protezione, veniva presa dagli ingranaggi, che le causavano le lesioni descritte alla mano sinistra, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 55.

 

 
Con sentenza del 13.06.06 il Tribunale di Varese in composizione monocratica aveva dichiarato Ve. Vi. responsabile del reato di cui sopra e lo aveva condannato alla pena di euro 200,00 di multa con il beneficio della non menzione.
Avverso la decisione del Tribunale di Varese ha proposto appello il difensore dell'imputato.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 2.10.2009, confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano Ve. Vi. proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento.

All'udienza pubblica del 25/01/2011 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

Diritto

 

 

Ve. Vi. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:
violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) - erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto.

Secondo il ricorrente le risultanze istruttorie non supportano le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici della Corte di appello di Milano, che hanno ritenuto sussistente la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 55.

La norma in questione infatti prevede l'obbligo di copertura degli ingranaggi della macchina ogniqualvolta gli stessi potessero costituire un pericolo.
Secondo la difesa del ricorrente invece il tipo di operazione non comportava alcun pericolo per il lavoratore, dal momento che la zona di lavorazione era staccata dal luogo ove operava il nastro trasportatore. La macchina poi era dotata di un pulsante di arresto e l'eventuale blocco della macchina non comportava alcuna conseguenza sul ciclo lavorativo. Pertanto nella fattispecie di cui è causa l'infortunio sarebbe stato determinato dalla condotta abnorme posta in essere dalla Ia. , che non solo non aveva fermato la macchina, ma addirittura era andata ad inserire la mano sotto i nastri, fino ad attingere gli ingranaggi.

 

Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato.

Nella fattispecie di cui è processo, infatti, è stato contestato all'odierno ricorrente, nella sua qualità di Direttore di Stabilimento, delegato all'infortunistica della Ditta " Ca. de. Fi. S.p.a.", di avere violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 55, che stabilisce che tutti gli organi o elementi di trasmissione delle macchine (alberi, pulegge, cinghie) debbano essere protetti ogni volta che possano costituire un pericolo. Nella fattispecie di cui è processo il nastro trasportatore delle scatole di burro era privo delle necessarie protezioni e pertanto il lavoratore era esposto al rischio di restare impigliato negli ingranaggi, del tutto scoperti, con le mani o con altra parte del corpo, come appunto è capitato alla lavoratrice Ia. Gr. .
Nè può ritenersi condivisibile la tesi della difesa secondo cui, nella fattispecie de qua, gli ingranaggi della macchina non avrebbero costituito un pericolo e quindi non sarebbe sorto l'obbligo di protezione, dal momento che la postazione di lavoro della dipendente era distinta e staccata dalle zone del nastro trasportatore. Non può infatti essere considerato abnorme e tale quindi da interrompere il nesso causale, il comportamento della Ia. , che si è allontanata di poco dalla sua postazione di lavoro, si è avvicinata al nastro e ha cercato di recuperare dei panetti di burro, che erano caduti accidentalmente, nell'ambito del ciclo normale della lavorazione, senza azionare il pulsante che avrebbe determinato il blocco della macchina.
Come correttamente osservato sia dalla sentenza di primo grado, che da quella di appello, la condotta della persona offesa poteva ritenersi connotata da superficialità, in quanto la stessa aveva omesso di bloccare la macchina, ma l'eventuale suo concorso di colpa non poteva certo esimere da responsabilità l'imputato che aveva l'obbligo di proteggere i macchinari, quali quello in cui la Ia. si è infortunata, con le idonee coperture, in quanto gli stessi altrimenti avrebbero costituito un pericolo, e ciò appunto proprio al fine di prevenire infortuni del genere di quello di cui è processo.
 


Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.