Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 1982
Validità: 01.07.1981 - 31.01.1984
Parti: Faiat, Fipe, Fiavet, Faita, Asap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo

Sommario:

Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Titolo II Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale turistica e del lavoro
Art. 4
• Utilizzo degli impianti
• Piani di sviluppo
• Addestramento professionale
Titolo III Classificazione del personale

Art. 5
Titolo IV Passaggi di qualifica
Art. 6
Art. 7
Titolo V Assunzione del personale
Art. 8
Art. 9
Titolo VI Periodo di prova
Art. 10
Art. 11
Titolo VII Donne e minori
Art. 12
Titolo VIII Apprendistato
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Titolo IX Orario di lavoro
Capo I Orario normale

Art. 26
Capo II Distribuzione orario settimanale
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Capo III Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 33
Capo IV Lavoro notturno
Art. 34
Capo V Lavoro Straordinario
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Capo VI Determinazione della paga oraria
Art. 38
Titolo X Riposo settimanale
Art. 39
Titolo XI Ferie
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Titolo XII Festività
Art. 44
Art. 45
Titolo XIII Servizio di leva e richiamo alle armi
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Titolo XIV Congedi e permessi
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Titolo XVI Malattia e infortunio
Capo I Malattia

Art. 57
Art. 58
Art. 59
Capo II Infortuni
Art. 60
Capo III Conservazione del posto; Varie
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Titolo XVII Trattamento economico e sistemi di retribuzione
Capo I Elementi della retribuzione

Art. 68
Art. 69
Art. 70
Capo III Assorbimenti
Art. 71
Capo IV Indennità di contingenza
Art. 72
Capo V Corresponsione della retribuzione
Art. 73
Titolo XVIII Mensilità supplementari
Capo I 13a mensilità

Art. 74
Capo II 14a mensilità
Art. 75
Titolo XIX Personale extra e di surroga
Art. 76
Titolo XX Divieto di accettazione delle mance
Art. 77
Titolo XXI Consegne e rotture
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Titolo XXII Corredo; Abiti di servizio
Art. 81
Titolo XXIII Disciplina
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso

Art. 85
Capo II Licenziamento
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Capo IV Preavviso
Art. 95
Art. 96
Capo V Trattamento di fine rapporto
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Titolo XXV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 104
Art. 105
Titolo XXVI Commissioni interne
Art. 106
Titolo XXVII Delegato aziendale
Art. 107
Titolo XXVIII Diritti sindacali
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Titolo XXIX Diritto allo studio
Art. 117
Titolo XXX Conciliazione delle vertenze di lavoro
Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro
a) Vertenze individuali

Art. 118
Art. 119
b) Vertenze collettive
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
c) Licenziamenti individuali
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Capo II Commissione nazionale vertenze di lavoro
a) Composizione

Art. 127
b) Compiti
Art. 128
Art. 129
Capo III Funzionamento delle commissioni
Art. 130
Titolo XXXI Contrattazione integrativa aziendale
Art. 131
Titolo XXXII Contrattazione integrativa provinciale e regionale
Art. 132
Titolo XXXIII Decorrenza e durata
Art. 133
Parte speciale - Aziende alberghiere
Titolo XXXIV
Capo I Classificazione del personale

Art. 134
Capo II Classifica esercizi alberghieri
Art. 135
Capo III Apprendistato
Art. 136
Art. 137
Art. 138
Art. 139
Art. 140
Capo VI Lavoro notturno
Art. 141
Capo VII Lavoro straordinario
Art. 142
Capo VIII Ferie
Art. 143
Capo IX Festività
Art. 144
Capo X Malattia
Art. 145
Art. 146
Capo XI Infortuni
Art. 147
Capo XII Paga base nazionale degli apprendisti
Art. 148
Capo XIII Paga base aziende alberghiere minori
Art. 149
Capo XIV Trattamenti salariali integrativi
Art. 150
Art. 151
Capo XV Scatti di anzianità
Art. 152
Capo XVI Premio di anzianità
Art. 153
Capo XVII Trattamento di fine rapporto
Art. 154
Art. 155
Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Art. 165
Art. 166
Art. 167
Art. 168
Art. 169
Art. 170
Capo XIX Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
Art. 175
Art. 176
Art. 177
Art. 178
Art. 179
Capo XX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 180
Capo XXI Contrattazione integrativa provinciale
Art. 181
Parte speciale - Campeggi
Titolo XXXV
Capo I Classificazione del personale

Art. 182
Capo II Apprendistato
Art. 183
Art. 184
Capo III Orario di lavoro
Art. 185
Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 186
Capo V Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 187
Capo VI Lavoro notturno
Art. 188
Capo VII Lavoro straordinario
Art. 189
Capo VIII Ferie
Art. 190
Capo IX Festività
Art. 191
Capo X Malattia
Art. 192
Art. 193
Capo XI Infortuni
Art. 194
Capo XII Paga base nazionale degli apprendisti
Art. 195
Capo XIII Paga base aziende minori
Art. 196
Capo XIV Trattamenti salariali integrativi
Art. 197
Art. 198
Capo XV Scatti di anzianità
Art. 199
Capo XVI Mensilità supplementari
Art. 200
Capo XVII Trattamento di fine rapporto
Art. 201
Art. 202
Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 203
Art. 204
Art. 205
Art. 206
Art. 207
Art. 208
Art. 209
Art. 210
Art. 211
Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art. 215
Art. 216
Art. 217
Capo XIX Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
Art. 218
Art. 219
Art. 220
Art. 221
Art. 222
Art. 223
Art. 224
Art. 225
Art. 226
Capo XX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 227
Art. 228
Parte speciale - Pubblici esercizi
Titolo XXXVI
Capo I Classificazione del personale

Art. 229
Art. 230
Capo II Apprendistato
Art. 231
Art. 232
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 233
Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 234
Parte speciale - Campeggi
Capo V Lavoro notturno

Art. 235
Parte speciale - Pubblici esercizi
Capo VI Lavoro straordinario

Art. 236
Capo VII Ferie
Art. 237
Capo VIII Festività
Art. 238
Art. 239
Capo IX Permessi e congedi
Art. 240
Capo X Malattia
Art. 241
Art. 242
Capo XII Trattamenti salariali integrativi
Art. 243
Capo XIII Paga base nazionale degli apprendisti
Art. 244
Art. 245
Capo XV Percentuale di servizio
Art. 246
Art. 247
Art. 248
Art. 249
Art. 250
Art. 251
Art. 252
Art. 253
Art. 254
Art. 255
Art. 256
Art. 257
Capo XVI Scatti di anzianità
Art. 258
Capo XVII Mensilità supplementari
Art. 259
Capo XVIII Pulizia dei locali
Art. 260
Capo XIX Trattamento di fine rapporto
Art. 261
Art. 262
Art. 263
Capo XX Locali notturni
Art. 264
Art. 265
Art. 266
Art. 267
Art. 268
Capo XXI Ristoranti e buffets di stazioni
Art. 269
Art. 270
Capo XXII Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Art. 271
Capo XXIII Contratti a termine
Art. 272
Art. 273
Art. 274
Art. 275
Art. 276
Art. 277
Art. 278
Art. 279
Capo XXIV Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 280
Art. 281
Art. 282
Art. 283
Art. 284
Art. 285
Capo XXV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 286
Capo XXVI Accordi settoriali
Art. 287
Capo XXVII Contrattazione integrativa provinciale
Art. 288
Art. 289
Parte speciale - Stabilimenti balneari
Titolo XXXVII
Capo I Classificazione del personale

Art. 290
Capo II Orario di lavoro
Art. 291
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 292
Capo IV Lavoro straordinario
Art. 293
Capo V Festività
Art. 294
Capo VI Malattia
Art. 295
Capo VII Infortuni
Art. 296
Capo VIII Trattamenti salariali integrativi
Art. 297
Capo IX Indennità di contingenza
Art. 298
Capo X Scatti di anzianità
Art. 299
Capo XI Trattamento di fine rapporto
Art. 300
Art. 301
Capo XII Contratti a termine
Art. 302
Art. 303
Art. 304
Art. 305
Art. 306
Art. 307
Art. 308
Art. 309
Capo XIII Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 310
Art. 311
Art. 312
Art. 313
Art. 314
Art. 315
Capo XIV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 316
Art. 317
Parte speciale - Alberghi diurni
Titolo XXXVIII
Capo I Classificazione del personale

Art. 318
Capo II Apprendistato
Art. 319
Art. 320
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 321
Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 322
Capo V Lavoro notturno
Art. 323
Capo VI Lavoro straordinario
Art. 324
Art. 325
Capo VIII Malattia
Art. 326
Capo IX Infortuni
Art. 327
Capo X Trattamenti salariali integrativi
Art. 328
Capo XI Paga base nazionale degli apprendisti
Art. 329
Capo XII Indennità di contingenza
Art. 330
Capo XIII Scatti di anzianità
Art. 331
Capo XIV Trattamento di fine rapporto
Art. 332
Art. 333
Capo XV Contratti a termine
Art. 334
Art. 335
Art. 336
Art. 337
Art. 338
Art. 339
Art. 340
Art. 341
Capo XVI Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 342
Art. 343
Art. 344
Art. 345
Art. 346
Art. 347
Capo XVII Contrattazione integrativa aziendale
Art. 348
Parte speciale - Imprese di viaggi e di turismo
Titolo XXXIX
Capo I Classificazione del personale

Art. 349
Capo II Apprendistato
Art. 350
Art. 351
Capo III Orario di lavoro
Art. 352
Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 353
Capo V Lavoro straordinario
Art. 354
Capo VI Ferie
Art. 355
Capo VII Festività
Art. 356
Capo VIII Missioni e trasferimenti
Art. 357
Art. 358
Art. 359
Art. 360
Art. 361
Capo IX Malattia
Art. 362
Capo X Infortuni
Art. 363
Capo XI Trattamenti salariali integrativi
Art. 364
Art. 365
Capo XII Paga base nazionale apprendisti
Art. 366
Capo XIII Indennità di contingenza
Art. 367
Capo XIV Provvigioni
Art. 368
Capo XV Indennità di cassa
Art. 369
Capo XVI Scatti di anzianità
Art. 370
Art. 371
Capo XVII Anzianità convenzionale
Art. 372
Capo XVIII Mensilità supplementari
Art. 373
Art. 374
Capo XIX Sospensioni dal lavoro
Art. 375
Capo XX Trattamento di fine rapporto
Art. 376
Art. 377
Capo XXI Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 378
Art. 379
Art. 380
Art. 381
Art. 382
Art. 383
Art. 384
Art. 385
Art. 386
Capo XXII Contrattazione integrativa aziendale
Art. 387
Capo XXIII Contratti e accordi integrativi regionali
Art. 388
Allegati
Allegato A - Accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) 9-4-1979 modificato con l’Accordo 13-10-1981
Allegato B - Anticipazione indennità di anzianità
Allegato C - Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali
Allegato D - Lavoro a tempo parziale
Allegato E - Revisione degli Accordi e delle convenzioni per la somministrazione del vitto e dell’alloggio
Allegato 1 - Accordo per l’indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni
Allegato 2 - Classificazione del personale del CCNL 16-3-1972 per i dipendenti da alberghi e campeggi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Allegato 3 - Classificazione del personale del CCNL 19-10-1973, nota all’art. 3, per i dipendenti dai pubblici esercizi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Allegato 4 - Classificazione del personale del CCNL 26-6-1974, nota all’art. 3, per i dipendenti da stabilimenti balneari ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Allegato 5 - Classificazione del personale di cui all’Allegato A del CNL 10-4-1979, nota all’art. 3 per i dipendenti da alberghi diurni ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Allegato 6 - Artt. 6, 377 - Classificazione del personale del CCNL 1-7-1971 per i dipendenti da imprese viaggi e turismo ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Allegato 7 - Legge 29-5-1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Appendice
Legge 20-5-1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 15-7-1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
Legge 9-12-1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 18-4-1962, n. 230 - Disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato
DL 3-12-1977, n. 876 - Disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Legge 3-2-1978, n. 18 - Conversione in legge con modificazioni del DL 3-12-1977, n. 876, concernente la disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Legge 24-11-1978, n. 737 - Proroga dell’efficacia delle norme sulla disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Legge 26-11-1979, n. 598 - Ulteriore proroga dell’efficacia delle norme sulla disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Circolare n. 143/78/80 del 2-9-1980 - Legge 26-11-1979, n. 598 sull’avviamento dei lavoratori stagionali nel settore turistico

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo (alberghi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese viaggi e turismo, campeggi)

L’anno 1982 addì 8 del mese di luglio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (Faiat), la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), la Federazione italiana delle associazioni imprese di viaggio e turismo (Fiavet), la Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta (Faita), con la partecipazione della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Cgict), la Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale (Asap) da una parte e dall’altra la Federazione italiana lavoratori commercio albergo mensa e servizi (Filcams-Cgil), con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl), con l’intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil), visti il CCNL 10-4-1979 per i dipendenti da Aziende del settore turismo e gli Accordi di massima del 13-10-1981 e del 19-10-1981 si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, di cui all’art. 1, composta da 39 titoli, 388 articoli e 12 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto

Art. 1
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meubles, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizi di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi, in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari
II) Campeggi
- campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
Le norme dell’Accordo 27-3-1979 con il quale è stata convenuta l’applicazione del presente Contratto al settore Campeggi, hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack-bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell’art. 86 della legge di PS;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticcerie e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari;
- sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) Stabilimenti balneari
- stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo

- imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui agli artt. 2 e 3 del RDL 23-11-1936, n. 2523;
- operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche, giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Nota a verbale
Il Contratto nazionale si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I) dell’art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende pubblici esercizi" di cui al punto II) dell’art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto V) dell’art. 1.

Art. 2
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, e costituisce in ogni sua norma trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente art. 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 5-8-1978, n. 502.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Art. 3
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od un’unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.

Titolo II Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale turistica e del lavoro
Art. 4

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi con lo strumento della programmazione e di una correlativa legge-quadro.
In questa ottica convengono altresì quanto segue in materia di politica turistica e del lavoro:
1) annualmente, in uno specifico incontro, da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dati conoscitivi concernenti le prospettive del settore;
- periodicamente in successivi incontri, le parti si incontreranno per verificare l’attuazione del programma di politica turistica.
In tali incontri le parti potranno adottare, nei confronti dei competenti organi istituzionali, iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possano condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione.
2) Annualmente, a richiesta delle OOSS in apposito incontro a livello regionale, da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e riorganizzazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
Le parti convengono sulla utilità di ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l’intero comparto, soluzioni capaci di:
A) definire:
- la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione;
- la promozione e gestione di programmi di formazione professionale;
[…]
- il perfezionamento e la gestione delle procedure di conciliazione delle controversie previste dal presente contratto.
B) Promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.
Le parti convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
[…]

Piani di sviluppo
Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti forniranno a richiesta delle parti di norma annualmente, in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Titolo V Assunzione del personale
Art. 9

In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l’indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.

Titolo VII Donne e minori
Art. 12

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni (legge 26-4-1934, n. 653, legge n. 977 del 17-10-1967 e legge n. 903 del 9-12-1977).

Titolo VIII Apprendistato
Art. 13

Nei casi in cui l’apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge (DPR 4-1-1971, n. 36) sull’età minima per l’ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri.
Restano ferme le limitazioni e i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
L’aspirante apprendista deve essere in possesso:
- del certificato comprovante l’adempimento dell’obbligo scolastico;
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell’apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
- del certificato di iscrizione alle liste di collocamento.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 14
La durata e le qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato sono stabilite per ciascun comparto dalle apposite norme contenute nella parte speciale del presente Contratto.

Art. 15
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini della idoneità o meno dell’apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 17
Il numero degli apprendisti nelle singole imprese, salvo quanto eventualmente sia stabilito da Accordi territoriali, non può superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle imprese che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 18
Agli apprendisti si applicano i limiti di orario settimanali stabiliti dal presente contratto per il personale qualificato, fermi restando i limiti di orario giornalieri previsti dalla legge in otto ore per gli apprendisti di età superiore a 15 anni ed in sette ore per gli apprendisti di età compresa fra i 14 e i 15 anni.
È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, secondo e terzo comma della legge 19-1-1955, n. 25, viene stabilito in 96 ore annue, ripartite in 3 ore settimanali, il numero delle ore destinate all’insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retributivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 19
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione od al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 20
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 25
Per quanto non previsto dal presente titolo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni del presente Contratto nonché quelle di legge e di regolamento vigenti in materia.

Titolo IX Orario di lavoro
Capo I Orario normale
Art. 26

La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i campeggi.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’art. 1 del RD 15-3-1923, n. 692 in relazione all’art. 3 del RD 10-9-1923, n. 1955 e cioè ai capi agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Capo II Distribuzione orario settimanale
Art. 27

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.

Art. 28
In relazione a particolari esigenze dei lavoratori e delle aziende, le parti potranno, esclusivamente previa intesa in sede aziendale, articolare l’orario di lavoro in periodi plurisettimanali con la conseguente concessione di congedi prefissati di conguaglio.
Di norma i congedi di conguaglio non sono cumulabili in numero superiore a due e dovranno comunque essere goduti entro un mese dalla data a cui si riferiscono, salvo quanto previsto per i campeggi nella parte speciale all’art. 186.
In ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere e resta fermo il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
La concessione di congedi di conguaglio non comporta recuperi mentre la retribuzione dovrà rimanere immutata.
Chiarimento a verbale
Per articolazioni dell’orario di lavoro in periodi plurisettimanali si intende quel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro che comporta per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 26 e per altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]

Art. 29
L’orario di lavoro dei minori di età inferiore a 15 anni (fanciulli), che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non potrà superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L’orario di lavoro dei minori di età compresa fra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti (adolescenti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 30
I minori di cui al precedente articolo hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nei pubblici esercizi e nei campeggi, nonché l’interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all’art. 9.

Art. 31
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 32
È demandato ai contratti integrativi provinciali od agli accordi aziendali dei settori: alberghi, pubblici esercizi e campeggi, stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.

Capo III Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 33

La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.

Capo IV Lavoro notturno
Art. 34

Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.

Capo V Lavoro Straordinario
Art. 35

Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 26 e 28 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 36
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[…]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolte è effettuata con mezzi meccanici.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

Titolo X Riposo settimanale
Art. 39

Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 53

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 55
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall’azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste di cui agli artt. 30 e 32 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[…]

Art. 56
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XVI Malattia e infortunio
Capo I Malattia
Art. 58

[…]
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Capo II Infortuni
Art. 60

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato con DPR 30-6-1965, n. 1124.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Capo III Conservazione del posto; Varie
Art. 62

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, od a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Ai sensi dell’art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 65
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia ed infortunio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XIX Personale extra e di surroga
Art. 76

Il personale assunto per temporanea sostituzione avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata della surroga.
[…]

Titolo XXII Corredo; Abiti di servizio
Art. 81

[…]
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.

Titolo XXIII Disciplina
Art. 82

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[…]
f) non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 83
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai giorni 5.
[…]
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose e impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizi alla disciplina, alla morale, all’igiene, ed alla sicurezza dell’azienda.
Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo II Licenziamento
Art. 87

Ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal Contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
[…]
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 83;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d’inquadramento, ferma restando la norma dell’art. 13 della legge 300/1970, dopo l’applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 dell’art. 83;
l) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del personale; e se per tali fatti il personale ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 96 e 97 salvo ogni maggior diritto per risarcimento di danni morali e materiali.

Titolo XXV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 104

Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita l’assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi e nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.

Titolo XXVI Commissioni interne
Art. 106

Valgono le norme in materia stabilite dai precedenti Contratti collettivi di categoria.

Titolo XXVII Delegato aziendale
Art. 107

Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
[…]

Titolo XXVIII Diritti sindacali
Art. 113

È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’esercizio.

Art. 115
Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni.
[…]
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a 10 ore all’anno normalmente retribuite.
[…]
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature ed il servizio di vendita al pubblico.

Titolo XXX Conciliazione delle vertenze di lavoro
Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro
a) Vertenze individuali
Art. 118

Tutte le vertenze individuali relative all’applicazione del presente Contratto nazionale di lavoro e dei relativi eventuali Accordi integrativi provinciali e di altri contratti e accordi riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto dovranno essere demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una commissione composta da un rappresentante dell’associazione locale imprenditoriale (Faiat o Fipe o Fiavet o Faita) e da un rappresentante dell’associazione locale dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato.
[…]

Art. 119
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione mediante l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta od abbia conferito mandato, la quale deve a sua volta denunciare la controversia all’organizzazione locale che rappresenta la controparte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi essenziali della controversia stessa.
Qualora il tentativo di conciliazione sia richiesto da un datore di lavoro, l’associazione locale imprenditoriale ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore di lavoro invitandolo a designare, entro otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la richiesta o la segnalazione, l’associazione locale imprenditoriale provvederà a convocare presso la propria sede la commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà esaurirsi entro il termine di trenta giorni e comunque senza pregiudicare i termini di prescrizione previsti dal Codice civile.
Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo facendo risultare gli estremi della conciliazione o del mancato accordo.
Il verbale sarà redatto in cinque copie, una per ciascuna delle parti in causa e delle rispettive Associazioni sindacali, che dovranno sottoscriverlo.
Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali, di cui alla legge 15-7-1966, n. 604, dovrà essere inviata all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla locale Associazione imprenditoriale all’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 12 della legge 22-7-1961, n. 628, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.

b) Vertenze collettive
Art. 120

Le vertenze che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed all’applicazione degli eventuali Accordi integrativi provinciali e/o aziendali dovranno essere esaminate da una apposita Commissione paritetica composta da un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori aderente o facente capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e da tanti rappresentanti dell’associazione locale imprenditoriale aderente alla Faiat od alla Fipe od alla Fiavet od alla Faita quanti sono i rappresentanti delle predette organizzazioni dei lavoratori.
La Commissione è convocata dall’associazione locale imprenditoriale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia.
La Commissione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della vertenza, sia in caso di mancato accordo.

Art. 121
Le associazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla commissione locale per le vertenze individuali di cui all’art. 118 ed alla Commissione territoriale per le vertenze collettive di cui all’art. 120 entro il 30-10-1982.
La mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle associazioni locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della commissione locale per le vertenze collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della commissione vertenze individuali di cui all’art. 118.
È tuttavia consentita la designazione di rappresentanti delle Organizzazioni locali dei lavoratori oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente articolo, qualora la mancata osservanza di tale termine sia imputabile a ragioni di carattere organizzativo.

Art. 122
Le Commissioni di cui agli artt. 118 e 120 avranno sede presso l’associazione locale degli alberghi o dei pubblici esercizi o delle imprese di viaggi e turismo o dei campeggi.

Art. 123
Qualora il tentativo di conciliazione previsto nell’art. 120 abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo presso la Commissione nazionale per le vertenze di lavoro con l’intervento delle Organizzazioni che hanno espletato il primo esperimento.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione nazionale.
Ai fini suddetti le organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione nazionale vertenze di lavoro corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.

Capo II Commissione nazionale vertenze di lavoro
a) Composizione
Art. 127

La Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori contraenti e da tre rappresentanti della Faiat, da tre della Fipe, da tre della Fiavet e da tre della Faita.
La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggio e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.

b) Compiti
Art. 128

Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente Contratto nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro di cui all’articolo precedente, per il tentativo di amichevole componimento.
L’Organizzazione nazionale che ha promosso od intende promuovere vertenze di cui al precedente capoverso, dovrà investirne la Commissione nazionale vertenze di lavoro con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all’oggetto della vertenza.
La Commissione sarà convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
Dovranno essere redatti in sei copie e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza.
Le funzioni di segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
In caso di mancato accordo la commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l’intervento del Ministero del lavoro.

Art. 129
Le vertenze collettive concernenti l’applicazione, l’interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali Accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle organizzazioni locali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, il secondo tentativo di conciliazione, dovranno essere esaminate dalla Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro di cui all’art. 127 unitamente ai rappresentanti delle predette associazioni locali.
La Commissione nazionale dovrà decidere entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta da parte delle Organizzazioni territoriali.
Delle decisioni cui perverrà la Commissione nazionale sarà redatto e sottoscritto apposito verbale in sei copie.
Copia autentica del verbale dovrà altresì essere notificata alle organizzazioni locali interessate.

Capo III Funzionamento delle commissioni
Art. 130

Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Nota a verbale
L’Asap dichiara che continuerà ad assicurare direttamente attraverso i suoi Uffici centrali la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nelle aziende ad essa associate.

Titolo XXXI Contrattazione integrativa aziendale
Art. 131

La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti limitatamente per le materie previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.

Art. 132
Per la contrattazione integrativa provinciale o regionale si fa rinvio alle normative specifiche di ciascun comparto previste nella parte speciale del presente Contratto.

Parte speciale - Aziende alberghiere
Titolo XXXIV
Capo III Apprendistato
Art. 136

L’apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta a mesi 3 per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o Scuole alberghiere legalmente riconosciuti.

Art. 137
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio:
- segretario, portiere, chef de rang, barman, 2a governante, operaio specializzato, centralinista; addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine, cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato ecc.

Art. 138
Per il periodo di esercitazione, nell’intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Art. 139
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

Art. 140
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 156

La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto all’art. 104.

Art. 158
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
[…]

Art. 159
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Art. 160
[…]
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate.

Capo XIX Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 171

I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

Art. 172
Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’art. 171 del presente Contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro delle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7-11-1972, che forma parte integrante del presente Contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4-6-1973, n. 311 e successive integrazioni.

Art. 179
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - Alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore alberghiero.

Capo XX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 180

La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
[…]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.

Capo XXI Contrattazione integrativa provinciale
Art. 181

La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente Contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.

Parte speciale - Campeggi
Titolo XXXV
Capo II Apprendistato
Art. 183

L’apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta a mesi 3 per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o Scuole alberghiere legalmente riconosciuti.

Art. 184
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio:
- Segretario (corrispondente), portiere, chef de rang, barman, 2a governante, operaio specializzato, centralinista; addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato ecc.

Capo III Orario di lavoro
Art. 185

In deroga di quanto previsto dall’art. 26 la durata normale del lavoro settimanale effettivo per le seguenti qualifiche:
- Custodi
- Guardiani diurni e notturni
- Sorveglianti di ingresso
- Bagnini
è la seguente:
- 42 ore dal 1-11-1981
- 40 ore dal 1-11-1982.

Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 186

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
La norma di cui al secondo comma dell’art. 28 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.

Capo V Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 187

Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 203

La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall’art. 104.

Art. 204
Si considerano aziende di stagione quelle previste dall’art. 1 del presente Contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno.

Art. 205
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
[…]

Art. 206
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Capo XIX Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
Art. 218

I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni Provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

Art. 219
Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’art. 218 del presente CNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo Nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7-11-1972, che forma parte integrante del presente Contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4-6-1973, n. 311.

Art. 226
In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - Campeggi" mentre la Commissione Nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale Covelco del settore campeggi.

Capo XX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 227

La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
[…]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.

Art. 228
La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente Contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.

Parte speciale - Pubblici esercizi
Titolo XXXVI
Capo II Apprendistato
Art. 231

L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno di età e di due anni per quelli assunti dal 17° anno.
L’apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita avrà la durata massima di tre anni indipendentemente dall’età di inizio dell’apprendistato stesso.
Per i giovani in possesso di diploma rilasciato dalle scuole professionali di categoria legalmente riconosciute il periodo di apprendistato è fissato in sei mesi.

Art. 232
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: contabile d’ordine, cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista, cuoco capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere tavola calda e fredda, operaio qualificato, 3o pasticciere ecc.

Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 233

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 234

L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.

Capo XVIII Pulizia dei locali
Art. 260

Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo XX Locali notturni
Art. 264

Sono considerati locali notturni tutti quegli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Art. 267
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Art. 268
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme di questo contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi integrativi provinciali.

Capo XXI Ristoranti e buffets di stazioni
Art. 269

Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie.
Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l’Ispettorato del lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10-9-1923, n. 1955.
Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi integrativi provinciali in vigore.

Capo XXIII Contratti a termine
Art. 272

La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall’art. 104.

Capo XXIV Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 280

I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.

Art. 281
Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall’art. 280 del presente Contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro dei pubblici esercizi, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza contrattuale denominato Covelco - Pe a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti, di cui all’Accordo nazionale stipulato in data 30-1-1970, modificato con Accordi 19-10-1973 e 3-5-1974.
La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione italiana pubblici esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.

Capo XXV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 286

La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
2) ambiente di lavoro;
[...]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanali nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Per la contrattazione dei trattamenti integrativi salariali comunque denominati, di cui al precedente n. 3, per i dipendenti da aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili) valgono le norme di cui all’art. 9 dell’Accordo nazionale 9-4-1979 per i cambi di gestione delle stesse aziende per la ristorazione collettiva.

Capo XXVI Accordi settoriali
Art. 287

Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che, diffuse in più regioni o nell’intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.

Capo XXVII Contrattazione integrativa provinciale
Art. 288

La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.

Art. 289
Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l’obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Parte speciale - Stabilimenti balneari
Titolo XXXVII
Capo II Orario di lavoro
Art. 291

In deroga a quanto previsto dall’art. 26 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
Nell’orario di lavoro giornaliero non è compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.

Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 292

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.

Capo XII Contratti a termine
Art. 302

La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall’art. 104.

Capo XIII Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 310

I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.

Art. 311
Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall’art. 310 del presente Contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza contrattuale denominato Covelco - Pe a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti, di cui all’Accordo nazionale stipulato in data 30-1-1970, modificato con Accordi 19-10-1973 e 3-5-1974.
La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione italiana pubblici esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.

Capo XIV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 316

Nelle aziende che abbiano più di 15 dipendenti è ammessa la contrattazione integrativa per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del personale prevista dal presente contratto;
2) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, dei turni di servizio e dei turni di riposo settimanale;
3) ambiente di lavoro.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

Art. 317
Alla contrattazione integrativa provinciale per le rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
- integrazione delle qualifiche del personale (art. 290);
- interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 26, 30 e 291);
Pubblici esercizi
In caso di mancato accordo, le Associazioni locali demanderanno la definizione degli Accordi integrativi alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 127.

Parte speciale - Alberghi diurni
Titolo XXXVIII
Capo II Apprendistato
Art. 319

L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno di età e di due anni per quelli assunti dal 17° anno.
Per i giovani in possesso di diploma rilasciato dalle scuole professionali di categorie legalmente riconosciute il periodo di apprendistato è fissato in sei mesi.

Art. 320
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: parrucchiere, visagista, barbiere, manicure, pedicure ecc.

Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 321

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 322

L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.

Capo XV Contratti a termine
Art. 334

La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall’art. 104.

Capo XVI Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 342

I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.

Art. 343
Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall’art. 342 del presente Contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza contrattuale denominato Covelco-Pe a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti, di cui all’Accordo nazionale stipulato in data 30-1-1970, modificato con Accordi 19-10-1973 e 3-5-1974.
La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione italiana pubblici esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.

Capo XVII Contrattazione integrativa aziendale
Art. 348

La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
[…]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

Parte speciale - Imprese di viaggi e di turismo
Titolo XXXIX
Capo II Apprendistato
Art. 350

L’apprendistato non potrà superare la durata massima di 18 mesi.

Art. 351
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV e V livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura e archivio (corrispondenti alla qualifica di "archivista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21-9-1938, n. 2038, convertito nella legge 2-6-1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18-1-1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Capo III Orario di lavoro
Art. 352

In deroga a quanto previsto dall’art. 26, la durata normale del lavoro per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia:
1) custodi
2) guardiani diurni e notturni
3) portieri
4) telefonisti
5) uscieri ed inservienti
6) addetti ai transferts
7) autisti
8) ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657 e successive modificazioni o aggiunte,
è fissata con decorrenza 1-7-1974 nella misura di 45 ore settimanali.
Il personale telefonista e addetto ai transferts non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 353

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.

Capo XXI Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 378

I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

Art. 379
Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’art. 378 del presente CNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7-11-1972, che forma parte integrante del presente Contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4-6-1973, n. 311.

Art. 386
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - Imprese di viaggi e turismo" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore Imprese di viaggi e turismo.

Capo XXII Contrattazione integrativa aziendale
Art. 387

Nelle imprese che - escluso dal computo il personale assunto a termine - abbiano complessivamente 15 dipendenti, anche se dislocati in più agenzie o Uffici, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) qualifiche specifiche eventualmente esistenti nell’impresa non equiparabili con quelle comprese nella classificazione generale.
2) Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.
[…]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento dei competenti Organi sindacali.
[…]

Capo XXIII Contratti e accordi integrativi regionali
Art. 388

I contratti e accordi integrativi regionali o provinciali non potranno essere rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Le norme contenute nei suddetti contratti e accordi vigenti che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza del presente contratto.