Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 1982
Validità: 01.07.1981 - 31.01.1984
Parti: Faiat, Fipe, Fiavet, Faita, Asap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo
Sommario:
Parte generale Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto Art. 1 Art. 2 Art. 3 Titolo II Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale turistica e del lavoro Art. 4 • Utilizzo degli impianti • Piani di sviluppo • Addestramento professionale Titolo III Classificazione del personale Art. 5 Titolo IV Passaggi di qualifica Art. 6 Art. 7 Titolo V Assunzione del personale Art. 8 Art. 9 Titolo VI Periodo di prova Art. 10 Art. 11 Titolo VII Donne e minori Art. 12 Titolo VIII Apprendistato Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Titolo IX Orario di lavoro Capo I Orario normale Art. 26 Capo II Distribuzione orario settimanale Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Capo III Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 33 Capo IV Lavoro notturno Art. 34 Capo V Lavoro Straordinario Art. 35 Art. 36 Art. 37 Capo VI Determinazione della paga oraria Art. 38 Titolo X Riposo settimanale Art. 39 Titolo XI Ferie Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Titolo XII Festività Art. 44 Art. 45 Titolo XIII Servizio di leva e richiamo alle armi Art. 46 Art. 47 Art. 48 Titolo XIV Congedi e permessi Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Titolo XV Gravidanza e puerperio Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Titolo XVI Malattia e infortunio Capo I Malattia Art. 57 Art. 58 Art. 59 Capo II Infortuni Art. 60 Capo III Conservazione del posto; Varie Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Titolo XVII Trattamento economico e sistemi di retribuzione Capo I Elementi della retribuzione Art. 68 Art. 69 Art. 70 Capo III Assorbimenti Art. 71 Capo IV Indennità di contingenza Art. 72 Capo V Corresponsione della retribuzione Art. 73 Titolo XVIII Mensilità supplementari Capo I 13a mensilità Art. 74 Capo II 14a mensilità Art. 75 Titolo XIX Personale extra e di surroga Art. 76 Titolo XX Divieto di accettazione delle mance Art. 77 Titolo XXI Consegne e rotture Art. 78 Art. 79 Art. 80 Titolo XXII Corredo; Abiti di servizio Art. 81 Titolo XXIII Disciplina Art. 82 Art. 83 Art. 84 Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro Capo I Recesso Art. 85 Capo II Licenziamento Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Capo IV Preavviso Art. 95 Art. 96 Capo V Trattamento di fine rapporto Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Titolo XXV Contratti a termine e aziende di stagione Art. 104 Art. 105 Titolo XXVI Commissioni interne Art. 106 Titolo XXVII Delegato aziendale Art. 107 Titolo XXVIII Diritti sindacali Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Titolo XXIX Diritto allo studio Art. 117 Titolo XXX Conciliazione delle vertenze di lavoro Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro a) Vertenze individuali Art. 118 Art. 119 b) Vertenze collettive Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 c) Licenziamenti individuali Art. 124 Art. 125 Art. 126 Capo II Commissione nazionale vertenze di lavoro a) Composizione Art. 127 b) Compiti Art. 128 Art. 129 Capo III Funzionamento delle commissioni Art. 130 Titolo XXXI Contrattazione integrativa aziendale Art. 131 Titolo XXXII Contrattazione integrativa provinciale e regionale Art. 132 Titolo XXXIII Decorrenza e durata Art. 133 Parte speciale - Aziende alberghiere Titolo XXXIV Capo I Classificazione del personale Art. 134 Capo II Classifica esercizi alberghieri Art. 135 Capo III Apprendistato Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Capo VI Lavoro notturno Art. 141 Capo VII Lavoro straordinario Art. 142 Capo VIII Ferie Art. 143 Capo IX Festività Art. 144 Capo X Malattia Art. 145 Art. 146 Capo XI Infortuni Art. 147 Capo XII Paga base nazionale degli apprendisti Art. 148 Capo XIII Paga base aziende alberghiere minori Art. 149 Capo XIV Trattamenti salariali integrativi Art. 150 Art. 151 Capo XV Scatti di anzianità Art. 152 Capo XVI Premio di anzianità Art. 153 Capo XVII Trattamento di fine rapporto Art. 154 Art. 155 Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Capo XIX Funzionamento delle Commissioni paritetiche Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Capo XX Contrattazione integrativa aziendale Art. 180 Capo XXI Contrattazione integrativa provinciale Art. 181 Parte speciale - Campeggi Titolo XXXV Capo I Classificazione del personale Art. 182 Capo II Apprendistato Art. 183 Art. 184 Capo III Orario di lavoro Art. 185 Capo IV Distribuzione orario settimanale Art. 186 Capo V Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 187 Capo VI Lavoro notturno Art. 188 Capo VII Lavoro straordinario Art. 189 Capo VIII Ferie Art. 190 Capo IX Festività Art. 191 Capo X Malattia Art. 192 Art. 193 Capo XI Infortuni Art. 194 Capo XII Paga base nazionale degli apprendisti Art. 195 Capo XIII Paga base aziende minori Art. 196 Capo XIV Trattamenti salariali integrativi Art. 197 Art. 198 Capo XV Scatti di anzianità Art. 199 Capo XVI Mensilità supplementari Art. 200 Capo XVII Trattamento di fine rapporto Art. 201 Art. 202 Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione Art. 203 Art. 204 Art. 205 |
Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Capo XIX Funzionamento delle Commissioni Paritetiche Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Capo XX Contrattazione integrativa aziendale Art. 227 Art. 228 Parte speciale - Pubblici esercizi Titolo XXXVI Capo I Classificazione del personale Art. 229 Art. 230 Capo II Apprendistato Art. 231 Art. 232 Capo III Distribuzione orario settimanale Art. 233 Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 234 Parte speciale - Campeggi Capo V Lavoro notturno Art. 235 Parte speciale - Pubblici esercizi Capo VI Lavoro straordinario Art. 236 Capo VII Ferie Art. 237 Capo VIII Festività Art. 238 Art. 239 Capo IX Permessi e congedi Art. 240 Capo X Malattia Art. 241 Art. 242 Capo XII Trattamenti salariali integrativi Art. 243 Capo XIII Paga base nazionale degli apprendisti Art. 244 Art. 245 Capo XV Percentuale di servizio Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Capo XVI Scatti di anzianità Art. 258 Capo XVII Mensilità supplementari Art. 259 Capo XVIII Pulizia dei locali Art. 260 Capo XIX Trattamento di fine rapporto Art. 261 Art. 262 Art. 263 Capo XX Locali notturni Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Capo XXI Ristoranti e buffets di stazioni Art. 269 Art. 270 Capo XXII Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti Art. 271 Capo XXIII Contratti a termine Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Capo XXIV Funzionamento delle Commissioni paritetiche Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Capo XXV Contrattazione integrativa aziendale Art. 286 Capo XXVI Accordi settoriali Art. 287 Capo XXVII Contrattazione integrativa provinciale Art. 288 Art. 289 Parte speciale - Stabilimenti balneari Titolo XXXVII Capo I Classificazione del personale Art. 290 Capo II Orario di lavoro Art. 291 Capo III Distribuzione orario settimanale Art. 292 Capo IV Lavoro straordinario Art. 293 Capo V Festività Art. 294 Capo VI Malattia Art. 295 Capo VII Infortuni Art. 296 Capo VIII Trattamenti salariali integrativi Art. 297 Capo IX Indennità di contingenza Art. 298 Capo X Scatti di anzianità Art. 299 Capo XI Trattamento di fine rapporto Art. 300 Art. 301 Capo XII Contratti a termine Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Capo XIII Funzionamento Commissioni paritetiche Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Capo XIV Contrattazione integrativa aziendale Art. 316 Art. 317 Parte speciale - Alberghi diurni Titolo XXXVIII Capo I Classificazione del personale Art. 318 Capo II Apprendistato Art. 319 Art. 320 Capo III Distribuzione orario settimanale Art. 321 Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 322 Capo V Lavoro notturno Art. 323 Capo VI Lavoro straordinario Art. 324 Art. 325 Capo VIII Malattia Art. 326 Capo IX Infortuni Art. 327 Capo X Trattamenti salariali integrativi Art. 328 Capo XI Paga base nazionale degli apprendisti Art. 329 Capo XII Indennità di contingenza Art. 330 Capo XIII Scatti di anzianità Art. 331 Capo XIV Trattamento di fine rapporto Art. 332 Art. 333 Capo XV Contratti a termine Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Capo XVI Funzionamento Commissioni paritetiche Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Capo XVII Contrattazione integrativa aziendale Art. 348 Parte speciale - Imprese di viaggi e di turismo Titolo XXXIX Capo I Classificazione del personale Art. 349 Capo II Apprendistato Art. 350 Art. 351 Capo III Orario di lavoro Art. 352 Capo IV Distribuzione orario settimanale Art. 353 Capo V Lavoro straordinario Art. 354 Capo VI Ferie Art. 355 Capo VII Festività Art. 356 Capo VIII Missioni e trasferimenti Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 361 Capo IX Malattia Art. 362 Capo X Infortuni Art. 363 Capo XI Trattamenti salariali integrativi Art. 364 Art. 365 Capo XII Paga base nazionale apprendisti Art. 366 Capo XIII Indennità di contingenza Art. 367 Capo XIV Provvigioni Art. 368 Capo XV Indennità di cassa Art. 369 Capo XVI Scatti di anzianità Art. 370 Art. 371 Capo XVII Anzianità convenzionale Art. 372 Capo XVIII Mensilità supplementari Art. 373 Art. 374 Capo XIX Sospensioni dal lavoro Art. 375 Capo XX Trattamento di fine rapporto Art. 376 Art. 377 Capo XXI Funzionamento delle commissioni paritetiche Art. 378 Art. 379 Art. 380 Art. 381 Art. 382 Art. 383 Art. 384 Art. 385 Art. 386 Capo XXII Contrattazione integrativa aziendale Art. 387 Capo XXIII Contratti e accordi integrativi regionali Art. 388 Allegati Allegato A - Accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) 9-4-1979 modificato con l’Accordo 13-10-1981 Allegato B - Anticipazione indennità di anzianità Allegato C - Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali Allegato D - Lavoro a tempo parziale Allegato E - Revisione degli Accordi e delle convenzioni per la somministrazione del vitto e dell’alloggio Allegato 1 - Accordo per l’indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni Allegato 2 - Classificazione del personale del CCNL 16-3-1972 per i dipendenti da alberghi e campeggi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 3 - Classificazione del personale del CCNL 19-10-1973, nota all’art. 3, per i dipendenti dai pubblici esercizi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 4 - Classificazione del personale del CCNL 26-6-1974, nota all’art. 3, per i dipendenti da stabilimenti balneari ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 5 - Classificazione del personale di cui all’Allegato A del CNL 10-4-1979, nota all’art. 3 per i dipendenti da alberghi diurni ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 6 - Artt. 6, 377 - Classificazione del personale del CCNL 1-7-1971 per i dipendenti da imprese viaggi e turismo ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 7 - Legge 29-5-1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica Appendice Legge 20-5-1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Legge 15-7-1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali Legge 9-12-1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro Legge 18-4-1962, n. 230 - Disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato DL 3-12-1977, n. 876 - Disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Legge 3-2-1978, n. 18 - Conversione in legge con modificazioni del DL 3-12-1977, n. 876, concernente la disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Legge 24-11-1978, n. 737 - Proroga dell’efficacia delle norme sulla disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Legge 26-11-1979, n. 598 - Ulteriore proroga dell’efficacia delle norme sulla disciplina del Contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Circolare n. 143/78/80 del 2-9-1980 - Legge 26-11-1979, n. 598 sull’avviamento dei lavoratori stagionali nel settore turistico |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo (alberghi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese viaggi e turismo, campeggi)
L’anno 1982 addì 8 del mese di luglio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (Faiat), la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), la Federazione italiana delle associazioni imprese di viaggio e turismo (Fiavet), la Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta (Faita), con la partecipazione della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Cgict), la Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale (Asap) da una parte e dall’altra la Federazione italiana lavoratori commercio albergo mensa e servizi (Filcams-Cgil), con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl), con l’intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil), visti il CCNL 10-4-1979 per i dipendenti da Aziende del settore turismo e gli Accordi di massima del 13-10-1981 e del 19-10-1981 si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, di cui all’art. 1, composta da 39 titoli, 388 articoli e 12 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meubles, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizi di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi, in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari
II) Campeggi
- campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
Le norme dell’Accordo 27-3-1979 con il quale è stata convenuta l’applicazione del presente Contratto al settore Campeggi, hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack-bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell’art. 86 della legge di PS;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticcerie e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari;
- sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) Stabilimenti balneari
- stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo
- imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui agli artt. 2 e 3 del RDL 23-11-1936, n. 2523;
- operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche, giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Nota a verbale
Il Contratto nazionale si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I) dell’art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende pubblici esercizi" di cui al punto II) dell’art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale od a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto V) dell’art. 1.
Art. 2
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, e costituisce in ogni sua norma trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente art. 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 5-8-1978, n. 502.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]
Art. 3
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od un’unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Titolo II Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale turistica e del lavoro
Art. 4
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi con lo strumento della programmazione e di una correlativa legge-quadro.
In questa ottica convengono altresì quanto segue in materia di politica turistica e del lavoro:
1) annualmente, in uno specifico incontro, da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dati conoscitivi concernenti le prospettive del settore;
- periodicamente in successivi incontri, le parti si incontreranno per verificare l’attuazione del programma di politica turistica.
In tali incontri le parti potranno adottare, nei confronti dei competenti organi istituzionali, iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possano condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione.
2) Annualmente, a richiesta delle OOSS in apposito incontro a livello regionale, da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e riorganizzazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
Le parti convengono sulla utilità di ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l’intero comparto, soluzioni capaci di:
A) definire:
- la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione;
- la promozione e gestione di programmi di formazione professionale;
[…]
- il perfezionamento e la gestione delle procedure di conciliazione delle controversie previste dal presente contratto.
B) Promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.
Le parti convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
[…]
Piani di sviluppo
Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti forniranno a richiesta delle parti di norma annualmente, in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Titolo V Assunzione del personale
Art. 9
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l’indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
Titolo VII Donne e minori
Art. 12
Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni (legge 26-4-1934, n. 653, legge n. 977 del 17-10-1967 e legge n. 903 del 9-12-1977).
Titolo VIII Apprendistato
Art. 13
Nei casi in cui l’apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge (DPR 4-1-1971, n. 36) sull’età minima per l’ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri.
Restano ferme le limitazioni e i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
L’aspirante apprendista deve essere in possesso:
- del certificato comprovante l’adempimento dell’obbligo scolastico;
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell’apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
- del certificato di iscrizione alle liste di collocamento.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Art. 14
La durata e le qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato sono stabilite per ciascun comparto dalle apposite norme contenute nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 15
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini della idoneità o meno dell’apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 17
Il numero degli apprendisti nelle singole imprese, salvo quanto eventualmente sia stabilito da Accordi territoriali, non può superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle imprese che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.
Art. 18
Agli apprendisti si applicano i limiti di orario settimanali stabiliti dal presente contratto per il personale qualificato, fermi restando i limiti di orario giornalieri previsti dalla legge in otto ore per gli apprendisti di età superiore a 15 anni ed in sette ore per gli apprendisti di età compresa fra i 14 e i 15 anni.
È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, secondo e terzo comma della legge 19-1-1955, n. 25, viene stabilito in 96 ore annue, ripartite in 3 ore settimanali, il numero delle ore destinate all’insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retributivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Art. 19
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione od al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.
Art. 20
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente titolo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni del presente Contratto nonché quelle di legge e di regolamento vigenti in materia.
Titolo IX Orario di lavoro
Capo I Orario normale
Art. 26
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i campeggi.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’art. 1 del RD 15-3-1923, n. 692 in relazione all’art. 3 del RD 10-9-1923, n. 1955 e cioè ai capi agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Capo II Distribuzione orario settimanale
Art. 27
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 28
In relazione a particolari esigenze dei lavoratori e delle aziende, le parti potranno, esclusivamente previa intesa in sede aziendale, articolare l’orario di lavoro in periodi plurisettimanali con la conseguente concessione di congedi prefissati di conguaglio.
Di norma i congedi di conguaglio non sono cumulabili in numero superiore a due e dovranno comunque essere goduti entro un mese dalla data a cui si riferiscono, salvo quanto previsto per i campeggi nella parte speciale all’art. 186.
In ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere e resta fermo il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
La concessione di congedi di conguaglio non comporta recuperi mentre la retribuzione dovrà rimanere immutata.
Chiarimento a verbale
Per articolazioni dell’orario di lavoro in periodi plurisettimanali si intende quel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro che comporta per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 26 e per altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
Art. 29
L’orario di lavoro dei minori di età inferiore a 15 anni (fanciulli), che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non potrà superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L’orario di lavoro dei minori di età compresa fra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti (adolescenti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Art. 30
I minori di cui al precedente articolo hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nei pubblici esercizi e nei campeggi, nonché l’interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all’art. 9.
Art. 31
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Art. 32
È demandato ai contratti integrativi provinciali od agli accordi aziendali dei settori: alberghi, pubblici esercizi e campeggi, stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.
Capo III Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 33
La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Capo IV Lavoro notturno
Art. 34
Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Capo V Lavoro Straordinario
Art. 35
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 26 e 28 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 36
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[…]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolte è effettuata con mezzi meccanici.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.
Titolo X Riposo settimanale
Art. 39
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 53
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Art. 55
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall’azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste di cui agli artt. 30 e 32 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[…]
Art. 56
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Titolo XVI Malattia e infortunio
Capo I Malattia
Art. 58
[…]
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Capo II Infortuni
Art. 60
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato con DPR 30-6-1965, n. 1124.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Capo III Conservazione del posto; Varie
Art. 62
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, od a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Ai sensi dell’art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]
Art. 65
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia ed infortunio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Titolo XIX Personale extra e di surroga
Art. 76
Il personale assunto per temporanea sostituzione avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata della surroga.
[…]
Titolo XXII Corredo; Abiti di servizio
Art. 81
[…]
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
Titolo XXIII Disciplina
Art. 82
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[…]
f) non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Art. 83
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai giorni 5.
[…]
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose e impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizi alla disciplina, alla morale, all’igiene, ed alla sicurezza dell’azienda.
Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]
Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo II Licenziamento
Art. 87
Ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal Contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
[…]
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 83;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d’inquadramento, ferma restando la norma dell’art. 13 della legge 300/1970, dopo l’applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 dell’art. 83;
l) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del personale; e se per tali fatti il personale ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 96 e 97 salvo ogni maggior diritto per risarcimento di danni morali e materiali.
Titolo XXV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 104
Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita l’assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi e nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
Titolo XXVI Commissioni interne
Art. 106
Valgono le norme in materia stabilite dai precedenti Contratti collettivi di categoria.
Titolo XXVII Delegato aziendale
Art. 107
Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
[…]
Titolo XXVIII Diritti sindacali
Art. 113
È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’esercizio.
Art. 115
Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni.
[…]
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a 10 ore all’anno normalmente retribuite.
[…]
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature ed il servizio di vendita al pubblico.
Titolo XXX Conciliazione delle vertenze di lavoro
Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro
a) Vertenze individuali
Art. 118
Tutte le vertenze individuali relative all’applicazione del presente Contratto nazionale di lavoro e dei relativi eventuali Accordi integrativi provinciali e di altri contratti e accordi riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto dovranno essere demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una commissione composta da un rappresentante dell’associazione locale imprenditoriale (Faiat o Fipe o Fiavet o Faita) e da un rappresentante dell’associazione locale dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato.
[…]
Art. 119
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione mediante l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta od abbia conferito mandato, la quale deve a sua volta denunciare la controversia all’organizzazione locale che rappresenta la controparte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi essenziali della controversia stessa.
Qualora il tentativo di conciliazione sia richiesto da un datore di lavoro, l’associazione locale imprenditoriale ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore di lavoro invitandolo a designare, entro otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la richiesta o la segnalazione, l’associazione locale imprenditoriale provvederà a convocare presso la propria sede la commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà esaurirsi entro il termine di trenta giorni e comunque senza pregiudicare i termini di prescrizione previsti dal Codice civile.
Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo facendo risultare gli estremi della conciliazione o del mancato accordo.
Il verbale sarà redatto in cinque copie, una per ciascuna delle parti in causa e delle rispettive Associazioni sindacali, che dovranno sottoscriverlo.
Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali, di cui alla legge 15-7-1966, n. 604, dovrà essere inviata all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla locale Associazione imprenditoriale all’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 12 della legge 22-7-1961, n. 628, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
b) Vertenze collettive
Art. 120
Le vertenze che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed all’applicazione degli eventuali Accordi integrativi provinciali e/o aziendali dovranno essere esaminate da una apposita Commissione paritetica composta da un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori aderente o facente capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e da tanti rappresentanti dell’associazione locale imprenditoriale aderente alla Faiat od alla Fipe od alla Fiavet od alla Faita quanti sono i rappresentanti delle predette organizzazioni dei lavoratori.
La Commissione è convocata dall’associazione locale imprenditoriale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia.
La Commissione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della vertenza, sia in caso di mancato accordo.
Art. 121
Le associazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla commissione locale per le vertenze individuali di cui all’art. 118 ed alla Commissione territoriale per le vertenze collettive di cui all’art. 120 entro il 30-10-1982.
La mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle associazioni locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della commissione locale per le vertenze collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della commissione vertenze individuali di cui all’art. 118.
È tuttavia consentita la designazione di rappresentanti delle Organizzazioni locali dei lavoratori oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente articolo, qualora la mancata osservanza di tale termine sia imputabile a ragioni di carattere organizzativo.
Art. 122
Le Commissioni di cui agli artt. 118 e 120 avranno sede presso l’associazione locale degli alberghi o dei pubblici esercizi o delle imprese di viaggi e turismo o dei campeggi.
Art. 123
Qualora il tentativo di conciliazione previsto nell’art. 120 abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo presso la Commissione nazionale per le vertenze di lavoro con l’intervento delle Organizzazioni che hanno espletato il primo esperimento.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione nazionale.
Ai fini suddetti le organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione nazionale vertenze di lavoro corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
Capo II Commissione nazionale vertenze di lavoro
a) Composizione
Art. 127
La Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori contraenti e da tre rappresentanti della Faiat, da tre della Fipe, da tre della Fiavet e da tre della Faita.
La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggio e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
b) Compiti
Art. 128
Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente Contratto nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro di cui all’articolo precedente, per il tentativo di amichevole componimento.
L’Organizzazione nazionale che ha promosso od intende promuovere vertenze di cui al precedente capoverso, dovrà investirne la Commissione nazionale vertenze di lavoro con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all’oggetto della vertenza.
La Commissione sarà convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
Dovranno essere redatti in sei copie e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza.
Le funzioni di segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
In caso di mancato accordo la commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l’intervento del Ministero del lavoro.
Art. 129
Le vertenze collettive concernenti l’applicazione, l’interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali Accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle organizzazioni locali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, il secondo tentativo di conciliazione, dovranno essere esaminate dalla Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro di cui all’art. 127 unitamente ai rappresentanti delle predette associazioni locali.
La Commissione nazionale dovrà decidere entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta da parte delle Organizzazioni territoriali.
Delle decisioni cui perverrà la Commissione nazionale sarà redatto e sottoscritto apposito verbale in sei copie.
Copia autentica del verbale dovrà altresì essere notificata alle organizzazioni locali interessate.
Capo III Funzionamento delle commissioni
Art. 130
Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Nota a verbale
L’Asap dichiara che continuerà ad assicurare direttamente attraverso i suoi Uffici centrali la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nelle aziende ad essa associate.
Titolo XXXI Contrattazione integrativa aziendale
Art. 131
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti limitatamente per le materie previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 132
Per la contrattazione integrativa provinciale o regionale si fa rinvio alle normative specifiche di ciascun comparto previste nella parte speciale del presente Contratto.
Parte speciale - Aziende alberghiere
Titolo XXXIV
Capo III Apprendistato
Art. 136
L’apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta a mesi 3 per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o Scuole alberghiere legalmente riconosciuti.
Art. 137
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio:
- segretario, portiere, chef de rang, barman, 2a governante, operaio specializzato, centralinista; addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine, cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato ecc.
Art. 138
Per il periodo di esercitazione, nell’intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
Art. 139
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Art. 140
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 156
La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto all’art. 104.
Art. 158
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
[…]
Art. 159
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
Art. 160
[…]
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate.
Capo XIX Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 171
I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Art. 172
Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’art. 171 del presente Contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro delle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7-11-1972, che forma parte integrante del presente Contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4-6-1973, n. 311 e successive integrazioni.
Art. 179
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - Alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore alberghiero.
Capo XX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 180
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
[…]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.
Capo XXI Contrattazione integrativa provinciale
Art. 181
La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente Contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.
Parte speciale - Campeggi
Titolo XXXV
Capo II Apprendistato
Art. 183
L’apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta a mesi 3 per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o Scuole alberghiere legalmente riconosciuti.
Art. 184
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio:
- Segretario (corrispondente), portiere, chef de rang, barman, 2a governante, operaio specializzato, centralinista; addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato ecc.
Capo III Orario di lavoro
Art. 185
In deroga di quanto previsto dall’art. 26 la durata normale del lavoro settimanale effettivo per le seguenti qualifiche:
- Custodi
- Guardiani diurni e notturni
- Sorveglianti di ingresso
- Bagnini
è la seguente:
- 42 ore dal 1-11-1981
- 40 ore dal 1-11-1982.
Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 186
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
La norma di cui al secondo comma dell’art. 28 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.
Capo V Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 187
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 203
La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall’art. 104.
Art. 204
Si considerano aziende di stagione quelle previste dall’art. 1 del presente Contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno.
Art. 205
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
[…]
Art. 206
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
Capo XIX Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
Art. 218
I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni Provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Art. 219
Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’art. 218 del presente CNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo Nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7-11-1972, che forma parte integrante del presente Contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4-6-1973, n. 311.
Art. 226
In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - Campeggi" mentre la Commissione Nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale Covelco del settore campeggi.
Capo XX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 227
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
[…]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.
Art. 228
La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente Contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.
Parte speciale - Pubblici esercizi
Titolo XXXVI
Capo II Apprendistato
Art. 231
L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno di età e di due anni per quelli assunti dal 17° anno.
L’apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita avrà la durata massima di tre anni indipendentemente dall’età di inizio dell’apprendistato stesso.
Per i giovani in possesso di diploma rilasciato dalle scuole professionali di categoria legalmente riconosciute il periodo di apprendistato è fissato in sei mesi.
Art. 232
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: contabile d’ordine, cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista, cuoco capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere tavola calda e fredda, operaio qualificato, 3o pasticciere ecc.
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 233
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 234
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.
Capo XVIII Pulizia dei locali
Art. 260
Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
Capo XX Locali notturni
Art. 264
Sono considerati locali notturni tutti quegli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.
Art. 267
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
Art. 268
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme di questo contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi integrativi provinciali.
Capo XXI Ristoranti e buffets di stazioni
Art. 269
Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie.
Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l’Ispettorato del lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10-9-1923, n. 1955.
Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi integrativi provinciali in vigore.
Capo XXIII Contratti a termine
Art. 272
La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall’art. 104.
Capo XXIV Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 280
I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.
Art. 281
Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall’art. 280 del presente Contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro dei pubblici esercizi, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza contrattuale denominato Covelco - Pe a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti, di cui all’Accordo nazionale stipulato in data 30-1-1970, modificato con Accordi 19-10-1973 e 3-5-1974.
La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione italiana pubblici esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
Capo XXV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 286
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
2) ambiente di lavoro;
[...]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanali nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Per la contrattazione dei trattamenti integrativi salariali comunque denominati, di cui al precedente n. 3, per i dipendenti da aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili) valgono le norme di cui all’art. 9 dell’Accordo nazionale 9-4-1979 per i cambi di gestione delle stesse aziende per la ristorazione collettiva.
Capo XXVI Accordi settoriali
Art. 287
Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che, diffuse in più regioni o nell’intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Capo XXVII Contrattazione integrativa provinciale
Art. 288
La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.
Art. 289
Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l’obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
Parte speciale - Stabilimenti balneari
Titolo XXXVII
Capo II Orario di lavoro
Art. 291
In deroga a quanto previsto dall’art. 26 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
Nell’orario di lavoro giornaliero non è compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 292
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
Capo XII Contratti a termine
Art. 302
La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall’art. 104.
Capo XIII Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 310
I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.
Art. 311
Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall’art. 310 del presente Contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza contrattuale denominato Covelco - Pe a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti, di cui all’Accordo nazionale stipulato in data 30-1-1970, modificato con Accordi 19-10-1973 e 3-5-1974.
La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione italiana pubblici esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
Capo XIV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 316
Nelle aziende che abbiano più di 15 dipendenti è ammessa la contrattazione integrativa per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del personale prevista dal presente contratto;
2) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, dei turni di servizio e dei turni di riposo settimanale;
3) ambiente di lavoro.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
Art. 317
Alla contrattazione integrativa provinciale per le rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
- integrazione delle qualifiche del personale (art. 290);
- interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 26, 30 e 291);
Pubblici esercizi
In caso di mancato accordo, le Associazioni locali demanderanno la definizione degli Accordi integrativi alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 127.
Parte speciale - Alberghi diurni
Titolo XXXVIII
Capo II Apprendistato
Art. 319
L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno di età e di due anni per quelli assunti dal 17° anno.
Per i giovani in possesso di diploma rilasciato dalle scuole professionali di categorie legalmente riconosciute il periodo di apprendistato è fissato in sei mesi.
Art. 320
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19-1-1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: parrucchiere, visagista, barbiere, manicure, pedicure ecc.
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 321
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 322
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.
Capo XV Contratti a termine
Art. 334
La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall’art. 104.
Capo XVI Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 342
I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.
Art. 343
Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall’art. 342 del presente Contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza contrattuale denominato Covelco-Pe a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti, di cui all’Accordo nazionale stipulato in data 30-1-1970, modificato con Accordi 19-10-1973 e 3-5-1974.
La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione italiana pubblici esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
Capo XVII Contrattazione integrativa aziendale
Art. 348
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
[…]
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
Parte speciale - Imprese di viaggi e di turismo
Titolo XXXIX
Capo II Apprendistato
Art. 350
L’apprendistato non potrà superare la durata massima di 18 mesi.
Art. 351
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV e V livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura e archivio (corrispondenti alla qualifica di "archivista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21-9-1938, n. 2038, convertito nella legge 2-6-1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18-1-1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
Capo III Orario di lavoro
Art. 352
In deroga a quanto previsto dall’art. 26, la durata normale del lavoro per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia:
1) custodi
2) guardiani diurni e notturni
3) portieri
4) telefonisti
5) uscieri ed inservienti
6) addetti ai transferts
7) autisti
8) ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657 e successive modificazioni o aggiunte,
è fissata con decorrenza 1-7-1974 nella misura di 45 ore settimanali.
Il personale telefonista e addetto ai transferts non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.
Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 353
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.
Capo XXI Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 378
I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 127 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 118 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Art. 379
Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’art. 378 del presente CNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7-11-1972, che forma parte integrante del presente Contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4-6-1973, n. 311.
Art. 386
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - Imprese di viaggi e turismo" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore Imprese di viaggi e turismo.
Capo XXII Contrattazione integrativa aziendale
Art. 387
Nelle imprese che - escluso dal computo il personale assunto a termine - abbiano complessivamente 15 dipendenti, anche se dislocati in più agenzie o Uffici, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) qualifiche specifiche eventualmente esistenti nell’impresa non equiparabili con quelle comprese nella classificazione generale.
2) Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.
[…]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento dei competenti Organi sindacali.
[…]
Capo XXIII Contratti e accordi integrativi regionali
Art. 388
I contratti e accordi integrativi regionali o provinciali non potranno essere rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Le norme contenute nei suddetti contratti e accordi vigenti che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza del presente contratto.