Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2011, n. 8257 - Nuova assunzione e obbligo di formazione e informazione


Responsabilità del titolare di una ditta individuale che aveva appaltato i lavori di sostituzione dei serramenti di una scuola media e del direttore del relativo cantiere per il delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di D.A. I.V., dipendente della ditta, cittadino extracomunitario clandestino.

In particolare, è stata attribuita ad A.S. la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 (per non avere messo a disposizione del dipendente attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e per avere omesso di attuare le misure tecniche ed organizzative idonee all'ottimale riduzione del rischio), D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 3 (per non aver dato corso a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di sicurezza operativo), D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 (per avere omesso di predisporre idonei ponteggi o impalcature o altre precauzioni tese ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto), D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22 (per non avere adempiuto all'obbligo di assicurare al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte).
Ad A.V. è stato addebitato di avere cooperato nella determinazione dell'evento, avendo consentito ai dipendenti della ditta di lavorare in completa autonomia, senza vigilare sulla loro attività, ed avendo omesso di attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, in violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 3.


Secondo la ricostruzione dei fatti proposta dal giudice del merito, non contestata dagli imputati, il giorno dell'infortunio, il D. A. ed un suo compagno di lavoro, H.A.E.D., erano intenti ad installare un infisso in alluminio su una delle aperture poste nella parte superiore della palestra ad un'altezza dal suolo di circa sei metri. Per giungere a tale altezza, il  D.A. ed il suo compagno si erano serviti di un trabattello innalzato all'interno della palestra. Per avvitare le viti di ancoraggio al muro del telaio della finestra, il brasiliano era salito in piedi sulla muratura che costituiva la base inferiore dell'apertura; mentre era intento a tale compito, però, egli aveva ad un certo punto perso l'equilibrio ed era precipitato verso l'esterno dell'edificio e, dopo avere urtato contro il solaio di una sottostante costruzione, era precipitato per terra rimanendo ucciso.

 

Condannati, ricorrono in Cassazione - Inammissibilità.

 

La Corte di Cassazione, Sez. 4, nel ribadire la condanna afferma che i giudici di merito, partendo da elementi fattuali inoppugnabili ed incontestabili, e cioè:
"a) che il D.A. era precipitato al suolo, da un'altezza di circa sei metri, mentre era impegnato, con un compagno di lavoro, l'egiziano H.A.E.D., nei lavori di installazione di un infisso in alluminio in una delle aperture superiori di una palestra scolastica, stando in piedi, in bilico, sul piano inferiore dell'apertura;
b) che lo stesso D.A., cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, era stato appena assunto ed era stato, quello dell'incidente, il suo primo giorno di lavoro alle dipendenze della ditta A., in relazione al quale, visti i ristretti tempi di assunzione e di avvio al lavoro, era stato certamente omesso qualsiasi intervento formativo ed informativo;

partendo da tali elementi accertati, dunque, la corte territoriale è legittimamente pervenuta alla decisione di conferma della condanna inflitta ai due imputati dal Tribunale di Brescia, per avere essi consentito l'esecuzione di lavori ad alto rischio, nella più assoluta assenza di dispositivi di sicurezza (ponteggi, impalcature), pur previsti nel relativo piano, idonei a scongiurare il pericolo di cadute, peraltro facilmente prevedibili anche a causa del peso degli infissi e della loro scarsa maneggevolezza, e senza curare la formazione del lavoratore, e dunque in violazione di precise disposizioni di legge."


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:


1) A.V. N. IL (OMISSIS);
2) A.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1213/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 29/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa DE SANDRO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Mariani che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. ATRAGNO che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;



FattoDiritto

 

-1- A.S. ed A.V., nelle rispettive qualità, il primo, di titolare della ditta individuale che aveva appaltato i lavori di sostituzione dei serramenti della scuola media di (OMISSIS), il secondo, di direttore del relativo cantiere, con sentenza del tribunale di Brescia, in composizione monocratica, del 2 febbraio 2009, sono stati ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di D.A. I.V., dipendente della ditta, cittadino extracomunitario clandestino, e sono stati condannati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, alla pena -sospesa alle condizioni di legge -di un anno e sei mesi di reclusione ciascuno.

Sono stati, altresì, condannati, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili, alle quali è stata complessivamente assegnata una provvisionale di 600.000,00 Euro.


Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, i due imputati, nelle rispettive qualità, per colpa consistita in negligenza e nella violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, hanno cagionato la morte del D.A..

In particolare, è stata attribuita ad A.S. la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 (per non avere messo a disposizione del dipendente attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e per avere omesso di attuare le misure tecniche ed organizzative idonee all'ottimale riduzione del rischio), D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 3 (per non aver dato corso a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di sicurezza operativo), D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 (per avere omesso di predisporre idonei ponteggi o impalcature o altre precauzioni tese ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto), D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22 (per non avere adempiuto all'obbligo di assicurare al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte).
Ad A.V. è stato addebitato di avere cooperato nella determinazione dell'evento, avendo consentito ai dipendenti della ditta di lavorare in completa autonomia, senza vigilare sulla loro attività, ed avendo omesso di attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, in violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 3.


Secondo la ricostruzione dei fatti proposta dal giudice del merito, non contestata dagli imputati, il giorno dell'infortunio, il D. A. ed un suo compagno di lavoro, H.A.E.D., erano intenti ad installare un infisso in alluminio su una delle aperture poste nella parte superiore della palestra ad un'altezza dal suolo di circa sei metri. Per giungere a tale altezza, il  D.A. ed il suo compagno si erano serviti di un trabattello innalzato all'interno della palestra. Per avvitare le viti di ancoraggio al muro del telaio della finestra, il brasiliano era salito in piedi sulla muratura che costituiva la base inferiore dell'apertura; mentre era intento a tale compito, però, egli aveva ad un certo punto perso l'equilibrio ed era precipitato verso l'esterno dell'edificio e, dopo avere urtato contro il solaio di una sottostante costruzione, era precipitato per terra rimanendo ucciso.

 


Accertato, dunque, che il D.A. si è trovato ad operare, al momento del fatto, a notevole altezza da terra, con evidente rischio di caduta, all'interno o all'esterno della palestra, il primo giudice ha ravvisato a carico dei due imputati i diversi profili di responsabilità descritti nel capo d'imputazione, per la mancata predisposizione di validi dispositivi di sicurezza, idonei ad evitare il rischio di caduta dall'alto -dispositivi pur previsti nel piano di sicurezza operativo- e per non avere adeguatamente informato e formato il lavoratore deceduto che, peraltro, era al suo primo giorno di lavoro.
Lo stesso giudice ha quindi ritenuto di respingere la tesi difensiva dei due imputati, secondo i quali i lavoratori, quel giorno, non avrebbero dovuto eseguire quelle lavorazioni, avendone ricevuto espresso divieto da parte di  A.V. che, per dare il via ai lavori, attendeva che il direttore degli stessi, geom.  Bo., tecnico del comune, desse precise disposizioni anche in ordine alle misure di sicurezza da adottare. Nè è stata ritenuta credibile la difesa degli imputati, laddove si è sostenuto che il D.A. era presente quel giorno in cantiere non per iniziare a lavorare, ma solo per consegnare i documenti necessari per l'assunzione, ancora non avvenuta. Difesa ritenuta smentita dalle dichiarazioni rese dal lavoratore superstite, l'(OMISSIS) H. A.E.D., e da altri testi che avevano concordemente affermato che i lavori avrebbero dovuto iniziare proprio il giorno dell'incidente.
Quanto alla riferibilità soggettiva del fatto, il primo giudice ha rilevato che di questo avrebbero dovuto esser chiamati a rispondere ambedue gli imputati; e dunque A.S., quale titolare della ditta e datore di lavoro, che non aveva operato affinchè i lavori si svolgessero in sicurezza, che aveva redatto il piano operativo di sicurezza senza alcuna valutazione del rischio in cantiere e che aveva consentito l'avvio dei lavori pur in assenza dei presidi di sicurezza. Ed ancora A.V., direttore del cantiere, che aveva consentito l'avvio dei lavori in altezza pur in assenza delle misure di sicurezza previste nel piano.

Con sentenza del 29 settembre 2009, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, anche con riguardo alle statuizioni civili.

I giudici del gravame, quindi, hanno respinto tutte le deduzioni difensive e ribadito la responsabilità dei due imputati, respingendo le deduzioni difensive con riguardo sia al tema dell'attendibilità del teste A.E.D., sia alle ragioni della presenza in cantiere del D.A., sia al tipo di lavori che avrebbero dovuto svolgersi, sia all'espresso divieto opposto da A.V. all'avvio dei lavori di installazione dei nuovi infissi, e dunque alla riferibilità dell'evento alla sola condotta imprudente della vittima, sia alla riferibilità anche ad A.S. della condotta colposa che ha cagionato il mortale incidente.

 

-2-Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati che, congiuntamente, deducono:

 

a) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione:

all'art. 589 cod. pen. e al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 3, quanto ad A.V.;
all'art. 589 cod. pen., al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21, 22, 35, al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 3 e al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 quanto ad A.S..

Dopo avere specificato che le ragioni della presenza del lavoratore brasiliano in cantiere -contattato da A.V. il 6, 7 ottobre 2005 per invitarlo a presentarsi con i documenti di lavoro-erano dovute all'esigenza di sostituire altro lavoratore, assente per motivi personali, e che le disposizioni allo stesso impartite da A.V. erano state quelle di attenderlo prima di iniziare a lavorare, i due ricorrenti denunciano il travisamento della prova e la mancata valutazione di altra prova, ritenuta significativa ai fini della decisione.
Contestano, in particolare, i ricorrenti il giudizio di attendibilità del teste H.A.E.D., ribadito dal giudice del gravame malgrado le vistose contraddizioni ed evidenti falsità che, a giudizio degli stessi, avrebbero costellato la sua deposizione ed il contrasto della stessa con altre dichiarazioni testimoniali, in parte riportate nel ricorso, dalle quali era, tra l'altro, emerso:
- che A.S. era sostanzialmente sconosciuto nell'ambiente della scuola ove si svolgevano i lavori e che egli aveva delegato al fratello A.V. le funzioni di sicurezza in cantiere;
- che la presenza dello stesso in cantiere era stata occasionale e legata solo al trasporto delle finestre dalla (OMISSIS), luogo di produzione delle stesse; 
- che prima di provvedere alla sostituzione degli infissi della palestra avrebbero dovuto eseguirsi lavori di piccola manutenzione, residuati dai lavori completati prima della sospensione feriale; 
- che nessuna irregolarità era stata ravvisata, fino al giorno dell'incidente, nell'operato della ditta.

Inesistente sarebbe anche il nesso causale tra le condotte contestate e l'evento, in realtà realizzatosi, secondo i ricorrenti, solo a causa della condotta imprudente della vittima che aveva anche ignorato i precisi ordini impartitigli da A.V.. Il tema della sicurezza, peraltro, sostengono ancora i ricorrenti, e quindi della responsabilità per quanto accaduto, avrebbe dovuto riguardare il tecnico del comune, direttore dei lavori, Bo.Ma., viceversa ignorato dagli inquirenti.

 

b) Violazione degli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio in considerazione della eccessività della pena inflitta ed al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti rispetto all'aggravante contestata;

c) Con ultimo motivo si censura anche l'importo, ritenuto spropositato, della provvisionale.

 

-3- Ambedue i ricorsi sono inammissibili in ragione della prospettazione di censure manifestamente infondate ovvero non consentite nel giudizio di
legittimità; quello proposto da A. V. anche per tardività dello stesso.

A) In punto di responsabilità, i ricorrenti, in realtà, attraverso la formale denuncia della violazione di legge e del vizio motivazionale, in sostanza altro non fanno che proporre all'esame di questa Corte una rilettura del materiale probatorio posto dai giudici territoriali a sostegno della loro decisione, e dunque una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella accolta nella sentenza impugnata, attraverso considerazioni di merito che sono del tutto estranee al giudizio di legittimità.
In proposito, questa Corte ha costantemente affermato che esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato, in via esclusiva, al giudice del merito, e che non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, allorchè la decisione impugnata sia confortata da adeguata e logica motivazione.
Come deve ritenersi nel caso di specie, ove si consideri che la corte territoriale ha, in piena sintonia con gli elementi probatori acquisiti, adeguatamente e congruamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle proposizioni difensive.

In particolare, la stessa corte, partendo da elementi fattuali inoppugnabili ed incontestabili, e cioè:
a) che il D.A. era precipitato al suolo, da un'altezza di circa sei metri, mentre era impegnato, con un compagno di lavoro, l'egiziano H.A.E.D., nei lavori di installazione di un infisso in alluminio in una delle aperture superiori di una palestra scolastica, stando in piedi, in bilico, sul piano inferiore dell'apertura;
b) che lo stesso D.A., cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, era stato appena assunto ed era stato, quello dell'incidente, il suo primo giorno di lavoro alle dipendenze della ditta A., in relazione al quale, visti i ristretti tempi di assunzione e di avvio al lavoro, era stato certamente omesso qualsiasi intervento formativo ed informativo;

partendo da tali elementi accertati, dunque, la corte territoriale è legittimamente pervenuta alla decisione di conferma della condanna inflitta ai due imputati dal Tribunale di Brescia, per avere essi consentito l'esecuzione di lavori ad alto rischio, nella più assoluta assenza di dispositivi di sicurezza (ponteggi, impalcature), pur previsti nel relativo piano, idonei a scongiurare il pericolo di cadute, peraltro facilmente prevedibili anche a causa del peso degli infissi e della loro scarsa maneggevolezza, e senza curare la formazione del lavoratore, e dunque in violazione di precise disposizioni di legge.

Non hanno omesso, peraltro, i giudici del gravame di esaminare le tesi difensive proposte dai due A. e relative:

a) all'attendibilità del teste A.E.D., caduto in gravi contraddizioni,

b) al divieto asseritamente posto ai dipendenti da A.V. di iniziare i lavori prima di ottenere l'autorizzazione dal direttore degli stessi, geom. Bo.,

c) alla riconducibilità ai due lavoratori,  D.A. e A.E.D., della decisione di iniziare i lavori, malgrado l'espresso divieto proveniente da A.V., e dunque dell'assenza di nesso causale tra le condotte contestate e l'evento determinatosi, dovuto solo all'imprudenza della vittima;

d) alla occasionalità della presenza in cantiere del D.A., invitato solo a presentare i documenti di lavoro;

e) al rilievo di altre testimonianze, non considerate dai giudici del merito;

f) all'estraneità ai fatti di A.S., sostanzialmente sconosciuto sul cantiere di lavoro, che aveva delegato al fratello le relative funzioni di sicurezza, e che era stato presente sul luogo dell'incidente il giorno precedente l'infortunio solo in occasione del trasporto delle finestre dalla (OMISSIS).

 

Osservazioni alle quali gli stessi giudici hanno obiettato:

a) Che l'(OMISSIS), compagno di lavoro, sia pure per meno di una giornata, del D.A., seppur non lineare nella sua deposizione, anche a causa dell'approssimativa conoscenza della lingua italiana, sui punti oggetto d'interesse ai fini della decisione era stato del tutto convincente e credibile.
In particolare, era pacificamente certo che i lavori di sostituzione dei serramenti, interrotti per la pausa estiva, dovevano essere ripresi il 12 ottobre, giorno dell'incidente, tanto che il giorno precedente era stato trasportato il materiale necessario ed erano state date disposizioni per rendere non fruibile la palestra nelle giornate del 12, 13 e 14 ottobre. Era altresì certo, anche perchè non contestato da alcuno, che al momento dell'incidente gli operai avevano già provveduto a realizzare il trabattello (che, peraltro, non aveva il piano di calpestio completo, nè la scala interna) utilizzato per salire in quota, avevano sostituito la prima finestra ed avevano asportato dalla seconda finestra il vecchio serramento.
Di guisa che l'assunto difensivo, secondo cui i lavori avrebbero dovuto iniziare solo dopo il nulla osta del geom. Bo., è legittimamente apparso ai giudici del merito non veritiero e strumentale alla linea di difesa degli imputati, sostanzialmente smentita dai fatti, ed incoerente rispetto alla prolungata presenza sul cantiere dei due operai, colà giunti intorno alle ore 8,20, ed al prolungarsi del loro impegno lavorativo fino al momento dell'incidente, avvenuto, dopo la pausa pranzo, alla ripresa dei lavori, intorno alle ore 13,40;

b) Che, diversamente opinando, del tutto illogico dovrebbe ritenersi il comportamento di A.V. che, dopo avere convocato sul cantiere due operai, dopo avere provveduto al trasporto del materiale, dopo avere chiesto ed ottenuto la libera disponibilità della palestra, aveva poi vietato ai due dipendenti di avviare il lavoro, ed altrettanto illogico il comportamento di questi ultimi che, davanti ad un preciso divieto dell' A., incuranti della difficoltà e della pericolosità dei lavori programmati, avrebbero disatteso l'ordine e di propria iniziativa vi avrebbero dato avvio;

c) Che le testimonianze a favore invocate dagli imputati erano, in realtà, irrilevanti in tesi difensiva; in particolare quelle della direttrice della scuola, De.Mi., e della preside, P.B., dalle cui dichiarazioni non era in effetti emerso, secondo l'argomentato giudizio espresso dai giudici del gravame, alcun riferimento alla decisione dell' A. di non avviare i lavori prima dell'arrivo del geom. Bo.; in realtà, dalle testi si è avuta conferma del fatto che i lavori all'interno della palestra dovevano riprendere proprio il 12 ottobre;

d) Che il D.A. era stato accompagnato da A.E.D. in cantiere, quel 12 ottobre, in concomitanza con la ripresa dei lavori, non certo, come si sostiene in tesi difensiva, per consegnare al datore di lavoro i propri documenti; tesi giustamente ritenuta improponibile dagli stessi giudici in considerazione del fatto che il D.A., essendo clandestino, ne era privo; coerente con tale premessa è poi la conclusione, secondo cui l'operaio era stato accompagnato in cantiere per iniziare il lavoro;

e) Che del tutto evidente si presentava il nesso causale tra le condotte dei due imputati, apertamente in contrasto con precise disposizioni di legge, ed il mortale infortunio;

f) Che la responsabilità per il tragico evento non poteva non estendersi ad A.S. che, in quanto titolare della ditta e datore di lavoro della vittima, aveva il dovere, anzitutto, di fornire ai dipendenti adeguati presidi di sicurezza, nel caso di specie del tutto assenti, e che, essendo giunto in cantiere il giorno prima dell'incidente, aveva potuto rendersi conto della mancata realizzazione dei ponteggi, indispensabili per eseguire in sicurezza i lavori programmati per il giorno successivo, ed avrebbe dovuto intervenire dando le più opportune disposizioni.

A lui spettava, inoltre, nella richiamata qualità, di curare la formazione professionale dei dipendenti e di fornire le necessarie informazioni circa le modalità di esecuzione dei lavori ed i rischi che ne erano connessi; obbligo ancor più pressante nel caso del D. A., cittadino extracomunitario e privo dei documenti di soggiorno, appena assunto e del tutto all'oscuro del tipo di lavoro da svolgere e dei relativi pericoli.

Carenza formativa ed informativa che i fatti hanno, purtroppo, tragicamente confermato poichè la vittima non ha avuto esitazioni nell'inerpicarsi lungo il traballante trabattello, nel posizionarsi pericolosamente sulla base inferiore dell'apertura, a sei metri di altezza dal suolo, ad eseguire in evidenti condizioni di precarietà la complessa manovra di sostituzione del vecchio infisso con il nuovo.
Su tali questioni, già sottoposte dagli imputati all'attenzione della corte territoriale con i motivi d'appello e da questa diffusamente esaminate, nulla di particolare e di diverso i ricorrenti hanno proposto all'attenzione dei giudici di legittimità; ciò che individua un ulteriore motivo di inammissibilità dei ricorsi, in ragione della loro genericità ed aspecificità per l'assenza di correlazione tra le argomentazioni poste dal giudice a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte dal ricorrente a sostegno della proposta impugnazione.

Mentre nulla aggiunge alla difesa degli imputati il riferimento alla mancata incriminazione del geom. Bo., direttore dei lavori, il cui coinvolgimento nell'accaduto non sarebbe valso ad escludere la responsabilità degli stessi.

 

B) Manifestamente infondati sono, infine, i motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e l'importo della provvisionale, pure ritenuto eccessivo. Si tratta di questioni già sottoposte all'esame della corte territoriale e da questa compiutamente esaminate e disattese con motivazione rispettosa delle normative di riferimento e del tutto coerente sul piano logico.

Alle illustrate ragioni di inammissibilità dei ricorsi un'altra se ne aggiunge, quanto ad A.V., costituita dalla tardività dell'impugnazione. Risulta, invero, dagli atti che, notificato all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza in data 17.11.09, il ricorso è stato depositato in cancelleria solo in data 22.2.10, cioè ben oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), del codice di rito per i casi di depositi della motivazione previsti oltre il termine ordinario di 15 giorni.


Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 ciascuno, nonchè, in solido, alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.000,00 Euro, oltre accessori come per legge.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.