Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2011, n. 5005 - Condotta imprudente del lavoratore e responsabilità datoriale
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
Responsabilità di tre coordinatori per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile per infortunio occorso ad un lavoratore che, nel tentativo di passare da una impalcatura ad un'altra dei ponteggi allestiti all'esterno del fabbricato, scivolava e precipitava a terra da un'altezza di oltre 7 metri, decedendo sul colpo; ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, i predetti imputati sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
I giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto che gli imputati avessero violato il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 per non aver verificato la corretta applicazione dei piani di sicurezza, consentendo che venisse utilizzato un ponteggio non a norma perchè privo di tavola fermapiede e di idoneo parapetto, e con correnti intermedi non stabilmente fissati; è stata inoltre ritenuta responsabile la titolare della ditta subappaltatrice L. che, tra l'altro, aveva realizzato il detto, irregolare ponteggio.
Ricorrono tutti in Cassazione - Rigetto.
La Suprema Corte afferma che: privo di pregio è il tentativo della difesa I. di invocare una differenza di disciplina a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, "normativa che si pone in stretta continuità con la previgente disciplina tanto che l'art. 2.1.5 dell'allegato 18 descrive caratteristiche identiche (altezza del parapetto di non meno di un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, divieto di luci, in senso verticale, maggiori di 60 cm.) a quelle di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 richiamato dal capo di imputazione."
Quanto alla presenza della vittima sull'impalcato, "i giudici di Catanzaro hanno opportunamente ed insindacabilmente osservato che essa risultava giustificata dalla circostanza che, pur essendo egli elettricista, all'occorrenza svolgeva anche attività di muratore, come peraltro chiaramente confermato dalla circostanza che al momento dell'incidente indossava tali abiti di lavoro.
Punto centrale del processo è invece la valutazione del comportamento dello stesso M., caduto nel mentre cercava di raggiungere un'altra parte del fabbricato scavalcando il ponteggio e sporgendosi nel vuoto, ponendo in essere una manovra sicuramente imprudente tanto da comportare l'addebito al medesimo del 50% della responsabilità, ma che, secondo le difese degli imputati, dovrebbe considerarsi abnorme e imprevedibile e come tale interruttiva del nesso di causalità.
Tale valutazione non può essere condivisa.
Occorre in proposito ricordare che secondo un principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo.
Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti i presidi a tutela della sicurezza dei luoghi, degli impianti o macchinari utilizzati e adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) S.R., N. IL (OMISSIS);
2) P.D., N. IL (OMISSIS);
3) I.P., N. IL (OMISSIS);
4) F.V., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1321/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 30/12/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensore avv. Bruno Giuseppe, del Foro di Paola per S., P. e F.; avv. Pucci Pietro Carlo di Roma, in sost. Avv. Altomare, per I.;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Zicarelli Massimo, del Foro di Paola.
Fatto
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 19 novembre 2006, ha confermato quella resa da Tribunale di Paola con la quale S.R., P.D.,
I.P. e F. V. sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione all'infortunio sul lavoro nel quale ha perso la vita l'operaio M.A.; costui, dipendente della ditta S., nel tentativo di passare da una impalcatura ad un'altra dei ponteggi allestiti all'esterno di un fabbricato in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, scivolava e precipitava a terra da un'altezza di oltre 7 metri, decedendo sul colpo (fatto del (OMISSIS)); ritenuto il concorso di colpa del M. nella misura del 50%, i predetti imputati sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
I giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto che S. R., P.D., I.P. nella qualità di coordinatori per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del detto immobile per conto del committente Comune di San Lucido avessero violato il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 per non aver verificato la corretta applicazione dei piani di sicurezza, consentendo che venisse utilizzato un ponteggio non a norma perchè privo di tavola fermapiede e di idoneo parapetto, e con correnti intermedi non stabilmente fissati; F.V. è stata ritenuta responsabile in quanto titolare della ditta subappaltatrice L. che, tra l'altro, aveva realizzato il detto, irregolare ponteggio.
2. Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, con unico atto a firma dell'avvocato Giuseppe B.. In esso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la contradditorietà e inconciliabilità tra la condotta del M., ritenuta imprudente dagli stessi giudici di primo e secondo grado, e l'affermazione di responsabilità degli imputati; si sostiene che l'accertamento della pericolosità del ponteggio è fondato solo sulle dichiarazioni del teste A. che non conferisce certezza a quanto dal medesimo dichiarato esprimendosi sempre in termini probabilistici; che la presenza del M. sull'impalcato non era giustificata dalle sue mansioni (di elettricista), ma era incomprensibile anche perchè in quel periodo la ditta dalla quale dipendeva ( S.) aveva sospeso i lavori; l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla moglie di altro dipendente (D.S.C.) circa il fatto che a volte il M. svolgeva anche ruolo di muratore; si sottolinea la mancata considerazione della condotta avventata ed assolutamente imprevedibile della vittima che si era determinata ad utilizzare l'impalcatura, scavalcando o comunque oltrepassando l'impalcato per passare da un ponteggio ad un altro, sporgendosi pericolosamente nel vuoto e così raggiungere un altro piano dello stabile, invece di utilizzare le scale interne; tale condotta imprudente, spericolata ed insensata, era interruttiva del nesso di causalità. Si lamenta ancora che gli imputati sarebbero stati condannati per una violazione non contenuta nel capo di imputazione.
3. Nell'interesse di I.P. ha presentato altresì ricorso l'avvocato Herman A.. Con un primo, articolato motivo deduce violazione di legge sotto plurimi aspetti.
Sostiene che:
1) gli imputati sono stati condannati per la violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 24, norma però abrogata dall'art. 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che disciplina la posa in opera dei ponteggi con disposizioni sensibilmente diverse;
2) vi è stata interruzione del nesso di causalità ex art. 41 c.p., comma 2; sotto questo profilo rileva che le prescrizioni imposte dall'art. 24 attengono alla presenza di un robusto parapetto, di un fermapiede aderente all'impalcato e di una luce non superiore, in verticale, a 60 cm tra i due, al fine di prevenire infortuni dovuti a cadute, anche per scivolamento; ma certamente non per prevenire manovre di scavalcamento del parapetto quale quella posta in essere dal M.; in ogni caso, anche se le cautele di cui sopra fossero state rispettate, ciò non avrebbe impedito al lavoratore di realizzare la condotta da lui voluta, che era quella di non utilizzare le normali vie di spostamento ma di raggiungere più rapidamente e direttamente l'altro ponteggio sporgendosi all'esterno, nel vuoto; mancherebbe dunque il nesso di causalità tra le irregolarità riscontrate e contestate all'imputato e l'evento morte;
tale evento non può considerarsi conseguenza diretta dell'omesso rispetto delle prescrizioni normative che l'imputato doveva rispettare o meglio controllare che altri rispettasse;
3) che la valutazione del comportamento imprudente del lavoratore deve tenere conto degli obblighi che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20 ha imposto al lavoratore stesso, nonchè dei risultati raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di esclusione del nesso causale che pacificamente ritengono eliso il nesso causale in presenza di una condotta abnorme del lavoratore ossia di una condotta imprevedibile ed esorbitante dagli usuali processi di lavorazione; e tale è stata quella in esame;
4) che non c'è correlazione tra le imperfezioni riscontrate nella realizzazione del ponteggio e la dinamica dell'incidente;
5) che non si può arrivare a ritenere necessaria la vigilanza continuativa del datore di lavoro anche al fine di prevenire comportamenti del lavoratore violativi della norma di sicurezza, e comunque che anche ove a tanto si volesse arrivare altri avrebbero dovuto essere i soggetti responsabili.
Con un secondo motivo viene prospettato il difetto di motivazione atteso che non è logico ritenere che la presenza di un adeguato parapetto avrebbe impedito al M. di scavalcarlo; non è affatto vero che scavalcare un parapetto significhi, come motiva la sentenza impugnata, volersi suicidare, atteso che si tratta di una manovra che, pur evidentemente pericolosa, è tuttavia facilmente eseguibile senza particolare acrobazie, da parte di chi, come M., non voleva utilizzare la via normale rappresentata dalle scale, manovra non più pericolosa di quella concretamente posta in essere.
Diritto
1. I ricorsi non meritano accoglimento.
Occorre in primo luogo ricordare che nell'attuale codice di procedura penale la valutazione delle risultanze processuali è rimessa unicamente al giudice di merito e che, per espresso dettato normativo, è consentito alla Corte di Cassazione effettuare il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti di quanto risulta dal testo di esso, sempre che la motivazione risulti mancante o manifestamente illogica; è esclusa invece ogni possibilità di censurare il contenuto di tale decisione con diretto riferimento alle risultanze processuali. E' infatti pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter logico- argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione (S.U. 29.1.96, n.22 Clarke); altrettanto autorevolmente essendosi altresì affermato (S. U. 2.7.97, n.6402 Dessimone rv. 207944) che "L'indagine di legittimità' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali".
Da tali principi deriva l'inammissibilità delle censure proposte laddove le medesime riguardano l'accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione ed in particolare la pericolosità del ponteggio e la presenza del M. sullo stesso.
E' sufficiente al riguardo ricordare che le caratteristiche di pericolosità dell'impalcato sono state puntualmente riferite dal giudice di appello (oltre che da quello di primo grado) che ha riportato specifici brani della deposizione dell'ispettore A. che testimoniano, senza alcuna perplessità, delle gravi carenze presenti nello stesso.
Al riguardo è il caso di aggiungere che privo di pregio è altresì il tentativo della difesa I. invocare una differenza di disciplina a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, normativa che si pone in stretta continuità con la previgente disciplina tanto che l'art. 2.1.5 dell'allegato 18 descrive caratteristiche identiche (altezza del parapetto di non meno di un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, divieto di luci, in senso verticale, maggiori di 60 cm.) a quelle di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 richiamato dal capo di imputazione.
Quanto alla presenza del M. sull'impalcato, i giudici di Catanzaro hanno opportunamente ed insindacabilmente osservato che essa risultava giustificata dalla circostanza che, pur essendo egli elettricista, all'occorrenza svolgeva anche attività di muratore, come peraltro chiaramente confermato dalla circostanza che al momento dell'incidente indossava tali abiti di lavoro.
Punto centrale del processo è invece la valutazione del comportamento dello stesso M., caduto nel mentre cercava di raggiungere un'altra parte del fabbricato scavalcando il ponteggio e sporgendosi nel vuoto, ponendo in essere una manovra sicuramente imprudente tanto da comportare l'addebito al medesimo del 50% della responsabilità, ma che, secondo le difese degli imputati, dovrebbe considerarsi abnorme e imprevedibile e come tale interruttiva del nesso di causalità.
Tale valutazione non può essere condivisa.
Occorre in proposito ricordare che secondo un principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo.
Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti i presidi a tutela della sicurezza dei luoghi, degli impianti o macchinari utilizzati e adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità.
In particolare è stato già affermato (Cass. sez. 4, 27.11.96 n.952 m.u.206990; sez. 4, 3.6.2004 n. 40164, Giustiniani rv 229564) che "Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro -o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro".
Tanto premesso in linea teorica, del tutto corretto è l'accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del M. essendo stato accertato che il medesimo ha approfittato, per porre in essere la imprudente manovra, di un ponteggio non a norma per la presenza di luci verticali, tra tavola fermapiedi e correnti, superiore a quanto stabilito.
Proprio questa è stata la via seguita da M. per passare al di là del ponteggio, che non ha affatto "scavalcato", essendovi piuttosto passato sotto, con tutta evidenza approfittando del varco non regolamentare. Nè risulta proficuo il tentativo della difesa di sottrarsi alle proprie responsabilità invocando una sorta di volontà dell'operaio di passare al di là del ponteggio a tutti i costi, fin anche scavalcando il ponteggio atteso che tali ragionamenti sono meramente ipotetici, laddove ciò che è stato positivamente accertato è che il M. per passare al di là si è avvalso proprio del passaggio che non era a norma.
L'imprudenza della manovra posta in essere dal medesimo non elimina nè la colpa (evidente nella violazione del disposto normativo sopra richiamato), nè, soprattutto, il nesso di causalità, rientrando la stessa nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di aver acquisito una padronanza del mezzo e della funzione tale da consentire, a loro giudizio, di omettere il rispetto delle disposizioni di sicurezza, laddove a loro giudizio possa essere più facile raggiungere lo scopo senza seguire l'iter più complesso imposto dalla normativa; una tale situazione ben è prevedibile dal datore di lavoro tenuto proprio a neutralizzare, attraverso gli opportuni accorgimenti, la possibilità di tali scelte imprudenti.
Nè la situazione può considerarsi modificata in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 che all'art. 20 ha sottolineato la necessità che il lavoratore si prenda cura della propria sicurezza descrivendo comportamenti dagli stessi dovuti, atteso che una tale previsione certamente non ha fatto venire meno gli obblighi di protezione a carico del datore di lavoro, obblighi in virtù dei quali allorchè l'infortunio risulti determinato - come nella specie - da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, non è possibile attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all'evento, rilevando le rispettive posizioni solo ai fini di un eventuale concorso di colpa.
2. I ricorsi vanno dunque rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili B.G., M.F. e M.L. per questo giudizio di Cassazione in ragione di Euro 3500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili B.G., M.F. e M.L. per questo giudizio di Cassazione in ragione di Euro 3500,00 oltre accessori come per legge.