SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni


Resoconto stenografico

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»



Seduta 49, mercoledì 21 aprile 2010

Audizione di rappresentanti del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno



Presidenza del presidente TOFANI

Intervengono, in rappresentanza del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, l’ingegner Fabio Dattilo, Dirigente Generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il dottor Salvatore Malfi, Viceprefetto, Direttore Ufficio II Affari legislativi e parlamentari, l’ingegner Claudio Mastrogiuseppe, 1º dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il dottor Federico Piscitelli, Vice Prefetto aggiunto, Ufficio II Affari legislativi e parlamentari.

PRESIDENTE
L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Comunico altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.
Desideriamo ringraziare i nostri ospiti per la loro presenza. L’audizione odierna è diretta a comprendere meglio una situazione che ci viene segnalata da tempo, relativa a limiti che incontrate nell’espletamento di determinate funzioni a causa di normative che non danno la possibilità, o non prevedono, iniziative unilaterali da parte vostra in riferimento ad accertamenti e verifiche connessi alle competenze che vi sono attribuite. In diverse audizioni è emerso che, una volta concessa l’autorizzazione, le vostre competenze sono limitate, a meno che non si verifichino fatti che vi portino ad intervenire all’interno della realtà nei confronti della quale avete concesso l’autorizzazione.
Più specificamente, nell’incontro svoltosi a Civitavecchia presso la prefettura, conclusosi con il sopralluogo alla centrale ENEL in cui si è verificato un incidente mortale nei primi giorni di aprile, il rappresentante dei Vigili del fuoco, ingegner Florio, ha fatto le seguente dichiarazioni: «Pertanto, da un punto autorizzativo, la centrale – e consistenze annesse – possiede un vecchio certificato, ormai decaduto per effetto delle modifiche apportate con la trasformazione, e le dichiarazioni di inizio attività, ossia autorizzazioni provvisorie all’esercizio di tre sottoattività».
In altre circostanze, precisamente a Terni, in occasione di un’altra missione, era stato posto un problema più o meno simile, sempre riguardante le vostre competenze nel corso dell’attività produttiva vera e propria.
Ricordo altresì i tragici fatti della ThyssenKrupp di Torino: anche in quella circostanza vi furono rilievi concernenti le competenze specifiche dei Vigili del fuoco.
Vorremmo sapere se le normative vigenti relative alle vostre competenze necessitino di essere migliorate, al fine di realizzare una prevenzione più efficace degli infortuni e degli incidenti; oppure se il discorso attiene alle possibili interpretazioni della norma e pertanto degli atti amministrativi potrebbero essere sufficienti ad evidenziare meglio le vostre competenze e l’importante ruolo che svolgete.
Tornando all’incontro di Civitavecchia, alla domanda della senatrice Maraventano sugli eventuali controlli svolti dai Vigili del fuoco, l’ingegner Florio ha risposto: «Noi non possiamo entrare per fare dei controlli se non ci viene segnalata una situazione anomala a seguito di un esposto, e se non abbiamo evidenze di situazioni anomale. Ad esempio, la vicina centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud ha ottenuto il certificato a seguito dei sopralluoghi richiesti e conclusi». A proposito delle sottoattività autorizzate presso la centrale di Civitavecchia, ho personalmente rivolto all’ingegner Florio la seguente richiesta: «Vorrei che ci chiarisse meglio questo passaggio. Lei ci sta dicendo che la centrale ha tre autorizzazioni temporanee». Il dottor Florio ha risposto facendo presente: «Sì, autorizzazioni provvisorie all’esercizio». Allora ho chiesto: «Manca invece l’autorizzazione principale?». La risposta è stata affermativa. Ho domandato ancora: «Ciò nonostante, è in funzione?». E l’ingegner Florio: «La legge lo consente». Ho successivamente chiesto: «Pur mancando quell’autorizzazione?». L’ingegner Florio ha così replicato: «Purtroppo sì. Se ci dessero più poteri, faremmo chiudere tutto».
Al di là della veemenza dell’ultima risposta, vorremmo entrare nel merito degli argomenti menzionati. L’ingegner Florio ha concluso il suo intervento affermando: «Purtroppo non abbiamo il potere di far chiudere una struttura per mancanza del certificato di prevenzione incendi. Noi possiamo soltanto segnalare eventuali violazioni della normativa antincendio ed applicare la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 758 del 1994 per ricondurre all’osservanza della normativa antincendio.
La mancanza del certificato non costituisce, purtroppo, un reato e pertanto non la possiamo sanzionare».
Alla luce di tali citazioni, credo che il quesito che vi poniamo, che ha un profilo collaborativo, sia ancor più chiaro.
Do immediatamente la parola all’ingegner Dattilo.

DATTILO
Signor Presidente, sono il direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Personalmente ritengo che la questione sia da scindere in due parti. Al di là dei casi particolari da lei richiamati, vi è in primo luogo un filone generale nel quale esiste, da moltissimo tempo, una linea autorizzativa con i provvedimenti finalizzati alla prevenzione incendi. In secondo luogo, tale filone va letto insieme al combinato disposto delle normative che attengono alla sicurezza negli ambienti di lavoro. I due ambiti devono pertanto essere considerati insieme: il primo ha maggiori riflessi amministrativi, mentre il secondo concerne quel potere di vigilanza che la legge ci assegna.
Dunque, i filoni sono due ma l’argomento è il medesimo: il rischio incendio, che porta a un’autorizzazione, ossia il certificato di prevenzione incendi e, in attesa di questo, alla dichiarazione di inizio attività, pur parziale, di cui parleremo eventualmente in seguito. Alla fine della realizzazione di un’opera bisogna quindi ottenere il certificato di prevenzione incendi.
Lei, Presidente, ha citato un ulteriore caso, quello della Thyssen-Krupp. A tal riguardo, vi è un altro campo di applicazione, che attiene alla cosiddetta direttiva Seveso (decreto legislativo n. 334 del 1999). Ricordo a tutti che tale normativa riguarda i rischi di incidente rilevante nelle attività che hanno particolari profili di rischio. La competenza spetta anche al Ministero dell’ambiente, ed i Vigili del fuoco svolgono in tale contesto un’attività istruttoria. La problematica nasce sotto il profilo ambientale, ma su di essa si innesta anche l’aspetto dell’attività antincendio.
La suddetta normativa è andata successivamente a disciplinare una serie di attività, come quella della ThyssenKrupp di Torino, che era soggetta a rischio di incidente rilevante, perché vi erano serbatoi di acido fluoridrico.

PRESIDENTE
È pur vero che – da quel che ricordo, anche se ne ho vaga memoria, quindi con beneficio di inventario – alla ThyssenKrupp di Torino si scoprì che, in pratica, non c’era più la squadra interna addetta alle eventuali emergenze. A quel punto, i Vigili del fuoco che ruolo avrebbero potuto svolgere? Ho citato questo drammatico esempio per chiarirci meglio le idee perché, anche in merito a quanto testé affermato in ordine alla cosiddetta direttiva Seveso, il problema è che quando si dismette un’azienda cala l’attenzione nei confronti dell’attività di prevenzione, al punto che sembra essere confermato – dico «sembra» perché il processo è ancora in atto – che da un po’ di tempo all’interno dello stabilimento di Torino fosse venuta meno la squadra antincendio obbligatoria. Di conseguenza, quei lavoratori si trovavano a spegnere, in qualche modo, tre o quattro incendi al mese attraverso estintori più o meno potenti. A questo punto vi chiedo: i Vigili del fuoco avrebbero potuto o dovuto assumere iniziative oppure laddove non vengano chiamati – come ci hanno detto altri colleghi – di fatto non possono intervenire?

DATTILO
La risposta si trova nel filone del decreto legislativo n. 81 del 2008 che affida a noi le competenze di vigilanza. In quel caso avremmo potuto, su iniziativa del nostro Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma o su indicazione della struttura centrale, effettuare verifiche a campione. La legge ce ne dà assoluta potestà. Però tale aspetto rientra proprio nello specifico filone del decreto legislativo n. 81. Anche per quanto riguarda la prevenzione incendi sotto il profilo «amministrativo» – mi sia consentito il termine – si possono effettuare indagini a campione.
Nessuno ce lo vieta, anzi è espressamente previsto dalla norma.
Per quanto riguarda la ThyssenKrupp, avendo ricoperto il ruolo di comandante provinciale dei Vigili del fuoco a Venezia, conosco meglio la realtà del polo Petrolchimico, la cui struttura è forse anche più complessa.
In questo caso si innescano tre filoni normativi: quello dell’Europa, con la «direttiva Seveso», quello che deriva dal decreto legislativo n. 81 e quello normale, di prevenzione incendi. Si tratta di tre normative che viaggiano insieme. I Vigili del fuoco hanno sempre lo stesso ruolo, previsto dallo Stato in via esclusiva, di verificare i rischi solo per gli incendi e le esplosioni.
Questo è il nostro compito istituzionale.
Per quanto riguarda, quindi, la risposta alla sua domanda, signor Presidente, abbiamo la potestà di entrare nelle aziende al pari degli altri organi di vigilanza; ovviamente dobbiamo avere sentore che ci siano rischi di incendio o di esplosioni.

PRESIDENTE
Effettuando anche visite a campione.

DATTILO
Certo. Lo scorso anno, per citare un esempio assolutamente esemplificativo, la struttura centrale, su indicazione del Ministro, ha prescritto alle strutture territoriali di effettuare visite a campione nell’ambito di attività commerciali (supermercati) e attività scolastiche, per tutti i comandi d’Italia, al fine di trarne un feedback sotto il profilo delle procedure.

PRESIDENTE
Questo discorso rende più chiara la situazione perché, anche con riferimento a quanto accaduto e che è stato in qualche modo acquisito, ci era parso di trovarci quasi di fronte ad un vuoto normativo.
Altrimenti si avrebbe quasi una sensazione di impotenza o di esclusione di iniziativa da parte del Corpo dei Vigili del fuoco.

DATTILO
No, non è così in via assoluta, se non per il fatto che ovviamente, avendo come compito istituzionale primario quello del soccorso e disponendo di risorse non commisurate alla smisurata azione di vigilanza, questi controlli non possono essere fatti a tappeto, con assoluta metodicità.
Li eseguiamo, invece, per quanto riguarda le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, elencate in un apposito decreto che, peraltro, dovremo riesaminare a breve. Mi riferisco al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, concernente le visite di prevenzione incendi. Esso, in sostanza, contiene un elenco di attività in cui, da una parte, si manipolano sostanze infiammabili o combustibili, dall’altra, attività in cui il panico può generare pericolo (ad esempio cinema, teatri, ospedali, edifici scolastici e così via). Sono questi, in pratica, i due filoni su cui si inseriscono tutte le problematiche antincendio, anche per le attività che non necessitano dell’autorizzazione dei Vigili del fuoco. È forse questo il motivo per cui il collega di Civitavecchia – spiegandosi male – ha affermato che non abbiamo potestà di intervenire. In realtà, possiamo entrare anche in attività che non sono elencate in questo decreto e, attraverso le indicazioni previste in due istituti (il decreto legislativo n. 81 del 2008 ed il decreto legislativo n. 139 del 2006, che riguarda i Vigili del fuoco), possiamo fare segnalazioni alle autorità, arrivando, nel caso estremo in cui il pericolo dovesse essere riscontrato in maniera assoluta e rilevante, fino a proporne la chiusura. Quindi, non è vero che non abbiamo questa potestà. È chiaro che bisogna esercitarla con ragione ed equilibrio. Una centrale termoelettrica è probabilmente strategica, quindi chiuderla non è così facile come chiudere una pompa di benzina sapendo che dopo un chilometro ce ne è un’altra.

PRESIDENTE
Da anni convivo con questa vicenda a me poco chiara, che lei cortesemente ci ha illustrato, e fino ad ora ho sentito risposte non sempre intellegibili, almeno per me. Premesso che l’incontro odierno non riguarda la centrale, ma si riferisce ad un discorso più generale e ad un problema ricorrente, ho ritenuto opportuno che la Commissione incontrasse i vertici del Comando dei Vigili del fuoco per avere elementi di chiarimento.
Vorrei sapere se le autorizzazioni provvisorie possono comportare un margine di rischio, al di là del ruolo e della funzione della centrale, che produce corrente, che è necessaria.

DATTILO
In linea con quanto prevede il legislatore, l’autorizzazione provvisoria va incontro al cittadino, in attesa di ottenere il sopralluogo dei Vigili del fuoco. Viene quindi rilasciata nell’ottica della semplificazione amministrativa, tenuto conto che ci potrebbe essere un’inerzia da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco ad espletare un sopralluogo, atteso che la fabbrica sia già stata realizzata. In quest’ottica rientra la dichiarazione di inizio attività, che è provvisoria ma comunque prevede che le cose siano fatte rispettando le normative. Semmai il problema è diverso per siti produttivi molto complessi, ma non conosco il caso specifico perché – ripeto – non ho mai esercitato funzioni di comando a Roma; ho ricoperto questo ruolo a Rovigo, dove c’è una centrale molto simile, quella di Camerini Polesine. In quella centrale si passò da un combustibile ad un altro, probabilmente per un problema simile, senza mai smettere di produrre corrente. In questi casi bisogna trovare – come ha detto lei, signor Presidente, in premessa – un’interpretazione intelligente della norma in cui l’aspetto del cantiere si sposi con un’attività che non è fissa, ma in evoluzione.
Al riguardo ci viene in soccorso il decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede il documento di valutazione dei rischi interferenziali: in altri termini, quando un cantiere interferisce con un’attività vengono via via predisposti questi documenti che sono a cura di chi segue il cantiere.
Quindi ci sono sempre figure ben individuate responsabili e, in ogni caso, ribadisco che per i rischi di incendi ed esplosioni possiamo comunque effettuare sopralluoghi.

PRESIDENTE
Ciò che ci ha lasciato perplessi, in termini cognitivi e non di contenuti (abbiamo chiesto la vostra cortese collaborazione per questo motivo), è proprio il discorso relativo alle autorizzazioni di inizio attività, sia pure provvisorie, riferite a singoli segmenti di attività in un contesto più ampio e generale.

DATTILO
Come ho poc’anzi evidenziato, si tratta di un modo intelligente di suddividere un’attività molto grande e complessa. Si tenga conto del fatto che in passato le centrali termoelettriche erano di dimensioni più ridotte e, quindi, si potevano considerare come un unicum. Ripeto, pertanto, che è un modo intelligente per dividere un’attività complessa in unità logiche che possano essere di per sé funzionali, ma che possano anche essere analizzate come una serie di attività che sommate devono però essere congruenti. Dunque va bene che vi sia un progetto generale da eseguire per stralci.

MALFI
Signor Presidente, in realtà già vi sono norme che danno adeguati poteri di ispezione e controllo. Ovviamente il quadro normativo può essere migliorato ed è sempre suscettibile di evoluzioni (gli uffici legislativi, e in primo luogo il Parlamento, esistono per questo), tuttavia le competenze ci sono. Le norme però servono anche per attribuire risorse. A volte la soluzione non è rappresentata dall’individuazione di una disposizione tecnica, bensì dall’attribuzione di quelle risorse, umane in primo luogo, che meglio potrebbero consentirci di esercitare le nostre competenze.
Se sarà necessario, siamo ovviamente disponibili a fornire informazioni circa le disposizioni e le norme tecniche esistenti. Ad esempio, l’articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, individua chiaramente la competenza generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
In realtà, noi possiamo esplicare un controllo anche oltre le attività soggette a certificati di prevenzione. Come noto, quest’anno il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha dovuto impiegare in rotazione migliaia di persone a L’Aquila, ma nello stesso tempo ha mantenuto in piedi il sistema della prevenzione in generale. Infatti, non possiamo bloccare le attività e lo sviluppo economico del Paese. È ovvio che, nei momenti in cui siamo particolarmente impegnati sul piano operativo e fortemente assorbiti da eventi così gravi, dobbiamo comunque assicurare una continuità dell’azione su tutto il territorio nazionale. In questi casi, com’è ovvio, da qualche parte la coperta si accorcia.
Dunque, dovremmo fare una riflessione per capire se abbiamo la copertura amministrativa (che vale anche per gli operativi): la disponibilità di risorse per esercitare le competenze rappresenta un problema di diritto amministrativo valido anche per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Quindi, è importante disporre delle risorse umane per fare di più, in un progetto complessivo per la sicurezza del Paese. Il nostro Ministro ha sottolineato, parlando al Presidente della Repubblica, che la sicurezza sul luogo di lavoro – quella del lavoratore, ma anche quella dell’imprenditore che investe le risorse – rappresenta un fattore di sviluppo che ogni società civile deve avere come elemento fondante. Questo è un principio nel quale noi crediamo fortemente.
Ben venga l’aiuto del Parlamento per individuare strumenti normativi migliori. In questo caso, però, il dato che emerge maggiormente riguarda le piccole carenze di organico. Infatti, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è sotto organico del 10 per cento e, peraltro, prevede un organico comunque inferiore a quello che sarebbe necessario. Ripeto dunque che, seppure l’organico fosse completo, sarebbe inadeguato perché è stato delineato qualche tempo fa e nel frattempo sono aumentate le competenze e le funzioni, soprattutto in quest’ambito. Infatti, la maggiore attenzione nei confronti della sicurezza del Paese richiede un investimento di risorse.
Qualche anno fa, in occasione di una trasmissione televisiva, è stato chiesto cosa si sarebbe potuto fare per migliorare la situazione; noi ci siamo permessi di chiedere almeno 100 ingegneri in più. Infatti, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è costituito da variegate professionalità, ma è proprio nel momento in cui si fa riferimento alla prevenzione in generale e ad attività così complesse che si richiede un’elevatissima professionalità.
È vero che noi siamo la prima struttura di ingegneri in Italia, ma siamo pur sempre pochi rispetto alle necessità.

DATTILO
Aggiungo che le competenze relative alle istruttorie delle autorizzazioni per le attività a rischio di incidente rilevante (che sono sempre alquanto problematiche e, peraltro, sarebbero più strettamente di competenza delle Regioni), in attesa del trasferimento alle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono svolte dai comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi, anche se opportunamente integrati; l’attività istruttoria, dunque, ricade principalmente sui Vigili del fuoco, i quali svolgono un lavoro in più sui rischi rilevanti che – per quanto ne sappia – non competerebbe loro sotto il profilo istituzionale o almeno rispetto all’assegnazione delle risorse.

DE LUCA (PD)
Signor Presidente, desidero sottolineare che il Parlamento non è distratto rispetto a questo aspetto. Come Commissione potremmo cogliere l’occasione per sollecitare nuovamente l’approvazione di un ordine del giorno (è difficile ottenere qualcosa di più). Nel corso dell’esame del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizione urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, noi abbiamo presentato un emendamento che poi, per consentire l’approvazione del provvedimento, è stato trasformato in un ordine del giorno (che mi sembra sia stato accolto) riguardante le risorse umane e finanziarie necessarie alla prevenzione e allo svolgimento della straordinaria azione dei Vigili del fuoco. Dunque, come Commissione che si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro, potremmo raccogliere la sollecitazione dei rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del fuoco ed invitare il Governo a fornire risposte più puntuali rispetto alle legittime richieste che poc’anzi ci sono state espresse.

MALFI
Signor Presidente, come ufficio legislativo possiamo soltanto certificare che le nostre difficoltà permangono. Ovviamente non tocca a me prendere posizioni rispetto al Governo. Sottolineo, però, che persiste una forte esigenza al riguardo, anche se quest’anno abbiamo registrato un’inversione del trend. Infatti, la norma approvata dal Parlamento nella legge finanziaria 2010 ci consentirà di coprire almeno il turn over per i prossimi tre anni: essa non risolve il problema dei vuoti in organico, che – ripeto – comunque permangono, ma ci tranquillizza sul fatto che nei prossimi tre anni la situazione non peggiorerà.
Ribadisco che noi non dobbiamo assumere decisioni, ma come ufficio legislativo possiamo certificare la situazione. La legge finanziaria per il 2010 ha dato un segnale positivo, consentendo a noi e alle forze di polizia un parziale turn over. Ovviamente, in questo momento così delicato per il Paese rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sarebbe auspicabile che venissero date ulteriori risorse.

NEROZZI (PD)
Vorrei sapere se in un’azienda di grandi dimensioni le squadre antincendio interne possono spegnere da sole eventuali incendi e, quindi, se in quei casi i Vigili del fuoco siano o meno autorizzati ad intervenire. Come già evidenziato, ciò non significa che non siano autorizzati ad eseguire ispezioni. Cito il caso della raffineria SARAS di Sarroch, in Provincia di Cagliari: a noi risulta che i Vigili del fuoco siano intervenuti in modo efficiente sui rischi esterni allo stabilimento, ma che la squadra antincendio dell’azienda si sia occupata dello spegnimento degli incendi interni.
Vorrei sapere se questo caso si può effettivamente verificare.

DATTILO
No, assolutamente. Per le aziende complesse è prevista a livello normativo un’azione complementare fra le squadre obbligatorie interne, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 (e magari rese congrue dal nostro parere) e i Vigili del fuoco. Questi ultimi, però, hanno le attrezzature e i mezzi per intervenire, a tutela della pubblica incolumità, in qualsiasi situazione all’interno delle aziende dove vi è un rischio di incendi, procedendo altresì alle conseguenti azioni – ovviamente poste in secondo piano – di accertamento sotto il profilo incendi, ai fini di un’eventuale azione di polizia giudiziaria.

NEROZZI (PD)
In quel caso, però, tale aspetto venne sottolineato anche sui giornali.

MALFI
Se l’evento non è grave, il primo intervento, quello della squadra interna, è fondamentale. Uno dei capisaldi del decreto legislativo n. 81 del 2008 è che il piano di sicurezza interna deve prevedere un intervento immediato. Noi siamo rapidissimi ad intervenire, ma essere già sul posto è ben diverso. Se l’evento è di una certa portata, arriviamo noi e facciamo il resto. Il caso è diverso qualora l’incendio sia già finito.

NEROZZI (PD)
Il caso che sto ponendo è quello di eventi che, nell’arco di un mese, si sono ripetuti e sono stati sempre risolti; fino all’ultimo caso, che ha provocato delle morti.

DATTILO
Se nessuno ci chiama, è ovvio che è difficile poter intervenire; ma se veniamo chiamati, nessuno può precluderci l’accesso.

MALFI
È un dovere, finalizzato alla tutela della pubblica incolumità.

NEROZZI (PD)
Ma se non vi chiamano...

MALFI
La sfera magica non l’abbiamo. Se sappiamo dell’evento, ci muoviamo indipendentemente da una comunicazione.

DATTILO
Le rispondo con l’esempio di una città in cui ho vissuto, Venezia, con la realtà industriale di Marghera: da qualsiasi comignolo venisse fuori qualcosa di insolito verremmo tempestati dalle telefonate.

NEROZZI (PD)
Venezia è un caso a parte; non è né Cagliari, né Civitavecchia.

MALFI
Il nostro dovere istituzionale è di intervenire. Va poi considerato se il datore di lavoro, che ha la responsabilità nel luogo di lavoro, abbia ben valutato o meno il significato dei piccoli eventi.

NEROZZI (PD)
È stato chiaro; ha spiegato benissimo la dinamica.

DATTILO
Peraltro, in situazioni del genere, ove ci dovesse essere dolo da parte di chi non denuncia, si tratterebbe di omissione. Ad ogni modo, per le attività molto pericolose, soggette alla cosiddetta direttiva Seveso, esistono dei piani di emergenza predisposti non solo insieme a chi è preposto al soccorso tecnico urgente, ma anche al soccorso tecnico sanitario.

NEROZZI (PD)
Si possono anche fare piani eccezionali, ma se chi è sul posto non denuncia, ad esempio, che il materiale si è logorato, qualsiasi piano non regge. Così come ha evidenziato molto bene la dinamica dell’incidente di Civitavecchia, ossia il passaggio tra il cantiere e la dimensione finale.

PRESIDENTE
Ritenete che nelle normative vigenti vi sia necessità di snellire o di precisare taluni aspetti? Premetto che potete anche prendervi del tempo per darci una risposta.

DATTILO
Possiamo rispondere anche subito.

MALFI
Signor Presidente, preciso innanzitutto che l’attività di progettazione è continua: l’amministrazione è un cantiere aperto. Desidero sottolineare, in primo luogo, che il Parlamento ci ha aiutato molto. Con il decreto legislativo n. 139 del 2006 vi è stato un riassetto delle competenze, attuato – lo ripeto – anche grazie all’attività del Parlamento: in passato siamo già venuti in qui in Senato per tale questione. La strutturazione attuata con il riassetto normativo ci consente di autointervenire. Al di là delle norme di rango primario, che spettano al Parlamento, attraverso dei decreti del Presidente della Repubblica abbiamo avuto la possibilità di procedere a delle operazioni di snellimento. Parliamo sempre di norme cogenti ma, in ragione della continua evoluzione della materia, abbiamo ritenuto preferibile un assetto del genere. Ciò anche perché l’attività economica non è mai ferma, non può essere vista in veste statica. Abbiamo dunque creato un sistema ordinamentale che ci consente di operare degli aggiustamenti, anche se ovviamente non si possono portare a termine in brevissimo tempo.
Pur essendo sempre disponibili a seguire le indicazioni del Parlamento, non vediamo la necessità di un intervento attraverso norme di rango primario. Ripeto, tramite il riassetto del sistema, avvenuto con il decreto legislativo n. 139 del 2006, abbiamo mantenuto l’impianto normativo previgente e, allo stesso tempo, abbiamo avuto l’autonomia per apportare alcune modifiche. Allo stato attuale, con l’ingegner Dattilo, con il Dipartimento della funzione pubblica e con il mondo dell’economia (considerato che un simile lavoro non può essere portato avanti da soli), stiamo elaborando un progetto di ulteriore snellimento, di semplificazione, con un piano di riduzione degli oneri delle imprese. Siamo stati la prima o la seconda amministrazione a fare questo. Stiamo anche ragionando sulla possibilità di apportare degli snellimenti procedurali che possano cancellare qualche dubbio interpretativo. D’altra parte, attraverso snellimenti destinati ad altri soggetti si rende più funzionale anche la nostra struttura.

DATTILO
Ad ogni modo, signor Presidente, la ringraziamo per la sua apertura. Non esiteremo in futuro, qualora lo ritenessimo necessario, a rivolgere istanze per modificare l’assetto legislativo attuale.

PRESIDENTE
Vi ringraziamo nuovamente. Il nostro incontro – penso sia stato chiaro fin dall’inizio – aveva un intento collaborativo.
Voi operate sul campo e conoscete direttamente determinate situazioni.
Pertanto, qualora emergessero eventuali necessità di armonizzazione delle normative in materia, vi confermiamo la nostra disponibilità a rivolgere particolare attenzione alle vostre istanze.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
_____________
Fonte: Senato della Repubblica