Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2011, n. 9917 - Macchina squadratrice e infortunio


 

 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio ad un lavoratore che, mentre lavorava alla macchina squadratrice cui era addetto, veniva in contatto con la mano destra con la sega rotante e riportava lesioni alla mano, tra cui l'amputazione della falange del pollice.

 

Condannato in primo grado veniva invece assolto in appello: la Corte di appello di Firenze riteneva infatti che fosse dubbia la prova di un difetto di manutenzione.


Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze - Inammissibile.


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -  

Dott. BRUSCO  Carlo Giuseppe - Consigliere -

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -

Dott. D'ISA   Claudio - Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) M.G. N. IL (OMISSIS) C/;
avverso  la  sentenza  n.  2089/2008 CORTE APPELLO  di  FIRENZE,  del 05/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 22/12/2010 la  relazione  fatta  dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati G., che  ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Cariello Antonio di Pisa. 
                

Fatto

 

1. M.G. è stato chiamato a rispondere di lesioni colpose in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto il (OMISSIS) al dipendente F.L..

Quest'ultimo, mentre lavorava alla macchina squadratrice cui era addetto, veniva in contatto con la mano destra con la sega rotante e riportava lesioni alla mano, tra cui l'amputazione della falange del pollice.

2. Il Tribunale di Pontedera riteneva il M. responsabile dell'infortunio addebitando al medesimo la cattiva manutenzione della macchina che aveva comportato la non perfetta aderenza della cuffia di protezione destinata a coprire il pezzo da lavorare che nella circostanza non era infatti perfettamente aderente.

3. La Corte di appello di Firenze assolveva invece l'imputato ritenendo che fosse dubbia la prova di un difetto di manutenzione.
Alcuni testi, colleghi di lavoro dell'infortunato, infatti avevano riferito che la cuffia dopo l'incidente era sollevata di molto rispetto al piano di lavoro, ciò che non poteva dipendere da un allentamento del dado della frizione, riportabile a difetto di manutenzione, perchè in tal caso la cuffia stessa avrebbe dovuto ricadere, dopo l'urto con la mano dell'operaio, per effetto della forza di gravità; inoltre la macchina era stata esaminata subito dopo l'incidente senza riscontrare alcuna anomalia nel funzionamento della cuffia. Non si poteva dunque ritenere accertato il difetto di manutenzione riferibile al datore di lavoro, essendo anche ipotizzabile che lo stesso F. avesse posizionato la cuffia più in alto per poter lavorare più speditamente. La Corte escludeva poi che potesse avere avuto sicura influenza sull' incidente la mancanza di un divisore che avrebbe dovuto essere presente e destinato a tenere fermo il laminato già tagliato; non era stato infatti dimostrato che il sobbalzo del laminato cui stava lavorando il F. fosse conseguenza di tale mancanza e non di altre possibili cause, quale ad esempio un nodo nello stesso legno da tagliare; peraltro non era neppure pacifica la mancanza di tale divisore. In tale situazione non poteva darsi sicuro credito alle affermazioni della parte lesa secondo cui vi era un difetto di funzionamento della cuffia che egli aveva già segnalato, tanto più che tali affermazione erano state smentite dal collega Mo..
Viceversa era risultato che i dipendenti erano stati adeguatamente formati ed informati sul corretto uso delle protezioni.

Conclusivamente osservava la Corte che attesa l'impossibilità di ricostruire con la dovuta sicurezza la causale dell'incidente, non si poteva neppure collegare etiologicamente i generici addebiti formulati dal Tribunale, neppure riportati nel capo di imputazione, all'evento, con ciò dovendosi escludere la loro rilevanza causale.

4. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze. Sostiene che la sentenza è viziata per difetto di motivazione in primo luogo per quanto riguarda la presenza del divisore, apoditticamente ritenuta ininfluente: la presenza del divisore, obbligatoria secondo il libretto di istruzioni, avrebbe potuto evitare il sobbalzo del pezzo e dunque era influente sull'accertamento delle responsabilità. Inoltre si sarebbe dovuto ritenere accertata la sua assenza in quanto la diversa opinione espressa dal perito è palesemente dovuta ad una confusione tra le foto in atti. Per quanto riguarda la cuffia di protezione, il procuratore ricorrente sostiene che le prove assunte, ed in particolare le dichiarazioni di F. e Mo., se bene interpretate, facevano emergere che la causa certa del sinistro era il mancato serraggio del braccio che regge la cuffia di protezione;
era emersa l'esistenza di una prassi di lavorare con la protezione ad altezza standard per risparmiare tempo, con responsabilità dell'imputato per omessa sorveglianza.

5. Nell'interesse dell'imputato è stata presentata una memoria con cui si sollecita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

 

Diritto

 


1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti. Il pubblico ministero ricorrente contesta infatti l'accertamento effettuato dalla Corte di appello sostenendo che la corretta interpretazione delle prove avrebbe dovuto far emergere una realtà processuale diversa da quella di cui alla sentenza impugnata. La prospettazione è inammissibile, essendo pacifico che l'accertamento dei fatti spetta al giudice di merito e non può costituire oggetto di diretta valutazione da parte della Corte di Cassazione, se non nei limiti, di certo nella specie non sussistenti e neppure evocati, del travisamento del fatto.

In realtà la Corte di appello ha ritenuto non sufficientemente provate una serie di circostanze (la presenza del divisore, il preteso difetto di manutenzione della cuffia di protezione) che il ricorrente vorrebbe invece ritenere provate, giungendo per di più a sostenere l'esistenza di una colpa del ricorrente per aver consentito che si lavorasse con modalità pericolose, ed introducendo così il tema di una prassi scorretta e del difetto di vigilanza al riguardo che però non trova riscontro nei fatti di causa quali risultano dalla sentenza impugnata.

 

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011