Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2011, n. 5897 - Amianto e rivalutazione dell'anzianità contributiva
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17551/2009 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FELSANI Maria Cecilia, rappresentato e difeso dall'avvocato STORACE ISIDE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE Nicola, PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 595/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/07/2008, R.G.N. 586/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l'Avvocato STORACE ISIDE;
udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova, in riforma di decisione del Tribunale di Savona, ha rigettato la domanda proposta da G.M. nei confronti dell'INPS per ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, per i periodi in cui aveva lavorato, con esposizione all'amianto, presso la società O. di Savona.
Condividendo i risultati della nuova consulenza tecnica di ufficio disposta in appello la Corte territoriale ha ritenuto che l'esposizione del lavoratore non aveva superato la soglia di rischio richiesta dalla legge per l'attribuzione del beneficio.
Per la cassazione di questa sentenza il G. ha proposto ricorso fondato su tre motivi.
L'INPS resiste con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo e con denunzia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (omessa motivazione in punto rinnovo della CTU già esperita in primo grado) la sentenza d'appello è censurata per aver disposto una nuova consulenza tecnica di ufficio senza alcuna giustificazione, posto che da quella svolta in primo grado emergevano tutti gli elementi di cognizione necessari per la verifica della personale esposizione a rischio del ricorrente e non erano stati introdotti elementi di fatto nuovi rispetto a quelli già valutati.
2. Il motivo non è fondato.
3. Decisiva, al riguardo, è la considerazione che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì (come riconosce lo stesso ricorrente) un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sulla esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonchè di procedere alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l'esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che l'esigenza di procedere a una nuova consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di effettuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa istanza (vedi Cass. nn. 17906 del 2003, n. 5777 del 1998, 8611 del 1995, 10972 del 1994).
4. Nel secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 194 e 195 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c., per violazione del contraddittorio e nullità della CTU, determinate, secondo il ricorrente, dal fatto che il consulente tecnico di ufficio non aveva ottemperato alle prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico, nel quale il giudice d'appello aveva previsto, per il CT di parte, la facoltà - in concreto esercitata - di chiedere all'ausiliare tecnico di mettere la sua relazione a disposizione, per eventuali osservazioni scritte da consegnargli prima del deposito della relazione stessa. Sottolinea il ricorrente che la questione della nullità e quella relativa alla violazione dei diritti della difesa erano state sollevate all'udienza del 30.5.2008, ma che il giudice d'appello le avrebbe ignorate limitandosi a recepire le conclusioni dell'elaborato.
5. Il motivo è da rigettare, ove si consideri che nessuna norma del codice di rito impone al consulente tecnico di ufficio di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione; al contrario le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito dell'elaborato peritale, atteso che il loro diritto ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare (cfr. Cass. n. 24792 del 2010). Il fatto, pertanto, che, nella specie, il consulente di ufficio non abbia ottemperato al provvedimento del giudice d'appello dal contenuto più sopra descritto non comporta certamente nullità della consulenza, ma, al massimo, una irregolarità, peraltro non tradottasi in nocumento del diritto di difesa, tant'è che la sentenza impugnata riferisce espressamente (pag. 3) che l'elaborato del CTU era stato "..discusso con i consulenti di parte.." e lo stesso ricorrente ammette di ".. avere tempestivamente contestato la CTU, mettendo in discussione l'imparzialità, la ritualità dell'indagine e la attendibilità delle conclusioni del perito..." (ric. Pag. 22). Irrilevante, pertanto, è la mancanza di una esplicita pronuncia della Corte territoriale sulle questioni sopra indicate.
6. Nel terzo motivo, con deduzione di vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (difetto di motivazione in ordine alla contestata inattendibilità del CTU), si sostiene che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle contestazioni rivolte alla CTU dall'(allora) appellato, limitandosi ad esprimere un'acritica adesione a conclusioni fondate su una scelta arbitraria ed immotivata dei coefficienti di calcolo della esposizione a rischio e tanto più ingiustificate per il fatto che altri lavoratori dello stesso reparto - e con le stesse mansioni dell'odierno ricorrente - avevano ricevuto l'attestazione di rischio da parte dell'INAIL e il riconoscimento del diritto al richiesto beneficio contributivo.
7. Anche questo motivo è privo di fondamento.
8. La confutazione delle contestazioni formulate nei confronti della disposta CTU è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell'elaborato tecnico - che la Corte di merito ha espresso dopo averlo discusso (come già detto) con i consulenti di parte (e, quindi, all'evidenza, tenendo conto anche delle critiche da costoro formulate); e di tale giudizio il giudice d'appello da ampia giustificazione, riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare - determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all'amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, sulla base della ricostruzione della situazione esistente in azienda nel periodo dedotto in causa e dei criteri, scientificamente validi, apprestati, per la valutazione del rischio in attività similari, dalla banca dati Amyant, generalmente accreditata e utilizzati anche dalla CONTARP, organo tecnico dell'INAIL - e concludendo nel senso della non percorribilità dell'ipotesi di una valutazione del rischio maggiore di quella indicata dal CTU, perchè non suffragata in causa da oggettivi elementi di riscontro.
Nè può darsi rilievo alla circostanza che colleghi di lavoro dell'odierno ricorrente, operanti nello stesso ambiente e con le stesse mansioni, avrebbero ricevuto dall'INAIL l'attestazione di esposizione a rischio, posto che dall'avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi di un' identica esposizione per un altro lavoratore. Si aggiunga che diversamente da quanto sostiene il ricorrente, all'attestazione di rischio dell'INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di - certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8 (confermata anche dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20), così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (cfr. Cass. sent. nn 10037 del 2007, 400 del 2007, 27451 del 2006 e numerose altre conformi).
9. In definitiva, le censure di vizio di motivazione che il ricorrente addebita alla sentenza impugnata non evidenziano lacune o vizi logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva di razionale giustificazione, ma si risolvono, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell'operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e, per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di (sola) legittimità proprio del giudizio di cassazione.
10. In conclusione il ricorso è rigettato.
11. Non vi è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis, posto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado contiene la dichiarazione reddituale necessaria per l'applicazione del beneficio dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011