Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2011, n. 5896 - Amianto e soglia di rischio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura- Consigliere-
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14599/2009 proposto da:
R.L., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FELSANI MARIA CECILIA, rappresentati e difesi dall'avvocato STORACE Iside, giusta delega in atti;
- ricorrenti –
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE Nicola, PATTERI ANTONELLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 439/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/06/2008, R.G.N. 820/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l'Avvocato STORACE ISIDE;
udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova, in riforma di decisione del Tribunale di Savona, ha rigettato la domanda proposta, tra gli altri, da R.L. e C.F. nei confronti dell'INPS per ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, per i periodi in cui avevano lavorato, con esposizione all'amianto, presso la società O. di Savona.
Condividendo i risultati della nuova consulenza tecnica di ufficio disposta in appello la Corte territoriale ha ritenuto che l'esposizione dei due lavoratori non aveva superato la soglia di rischio richiesta dalla legge per l'attribuzione del beneficio. A tale conclusione non era di ostacolo il fatto che il R. avesse ottenuto dall'INAIL certificazione di esposizione per il periodo dal 6.2.1963 al 30.4.1976. dal momento che detta certificazione non era stata rilasciata sulla base di atti di indirizzo del Ministero del lavoro e neppure risultava che la O. fosse azienda interessata da atti indirizzo ovvero che il R. avesse prestato la propria attività con mansioni e nei reparti indicati negli stessi atti di indirizzo.
Per la cassazione di questa sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso fondato su due motivi.
L'INPS resiste con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo e con denunzia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (omessa motivazione in punto rinnovo della CTU già esperita in primo grado) la sentenza d'appello è censurata per aver disposto una nuova consulenza tecnica di ufficio senza alcuna giustificazione, posto che da quella svolta in primo grado emergevano tutti gli elementi di cognizione necessari per la verifica della personale esposizione a rischio dei ricorrenti e non erano stati introdotti elementi di fatto nuovi rispetto a quelli già valutati.
2. Il motivo non è fondato.
3. La sentenza impugnata da conto espressamente delle ragioni che avevano indotto la Corte territoriale a disporre la rinnovazione della CTU, indicandole nella esigenza di tener conto delle critiche (analiticamente descritte in parte narrativa) che entrambe le parti avevano mosso, nei loro atti di appello, all'operato dell'ausiliare tecnico di primo grado, in particolare quanto al metodo di calcolo utilizzato e alle relative valutazioni (sent. pagg. 6 e 7).
4. Decisiva, comunque, è la considerazione che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì (come riconoscono gli stessi ricorrenti) un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sulla esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonchè di procedere alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l'esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che l'esigenza di procedere a una nuova consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di effettuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa istanza (vedi Cass. nn. 17906 del 2003, n. 5777 del 1998, 8611 del 1995, 10972 del 1994).
5. Nel secondo motivo, sempre con deduzione di vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (difetto di motivazione in ordine alla contestata inattendibilità del CTU), si sostiene che la Corte di merito avrebbe deciso la causa sulla base di una CTU nulla e, comunque, inattendibile giacchè redatta "sulla base di un evidente pregiudizio che avrebbe animato l'ausiliare"; tale pregiudizio risulterebbe dal contenuto di una lettera del consulente di parte che riferiva delle preoccupazioni espresse dal nuovo consulente di ufficio per il fatto della pendenza di un gran numero di domande di riconoscimento di benefici previdenziali per esposizione all'amianto. In ogni caso, il giudice di appello non avrebbe risposto alle contestazioni al riguardo svolte dai ricorrenti all'udienza del 16.4.2008, limitandosi ad esprimere un'acritica adesione a conclusioni fondate su una scelta arbitraria ed immotivata dei coefficienti di calcolo della esposizione a rischio e tanto più ingiustificate per il fatto che altri lavoratori dello stesso reparto - e con le stesse mansioni dei ricorrenti - avevano ricevuto l'attestazione di rischio da parte dell'INAIL e il riconoscimento del diritto al richiesto beneficio contributivo. A questo proposito contestano, in particolare, la sentenza impugnata per aver negato il detto beneficio al R., nonostante costui avesse ricevuto l'attestazione dell'INAIL per il periodo dal 6.2.1963 al 30.4.1 976.
6. Anche questo motivo è infondato.
7. Non può, invero, dubitarsi della imparzialità del CTU, rispetto alle valutazioni da compiere (e poi espresse) con riferimento alla posizione lavorativa degli odierni ricorrenti, per i solo fatto che l'ausiliare tecnico avesse in qualche modo paventato le conseguenze di ordine politico-economico derivanti dal numero di domande (all'epoca) pendenti per il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla L. n. 257 del 1992, ai lavoratori esposti all'amianto.
E' irrilevante, quindi, che la sentenza impugnata manchi di una espressa motivazione sul punto. Peraltro, la confutazione delle riserve in proposito avanzate dagli (allora) appellati è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell'elaborato tecnico che la Corte di merito esprime e giustifica riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare - determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all'amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte da ciascuno dei lavoratori, con l'utilizzo dei criteri, scientificamente validi, apprestati, per la valutazione del rischio in attività similari, dalla banca dati Amyant, generalmente accreditata - e concludendo nel senso della non percorribilità dell'ipotesi di una valutazione del rischio maggiore di quella indicata dal CTU, perchè non suffragata in causa da oggettivi elementi di riscontro.
A fronte di un siffatto accertamento, frutto della complessiva valutazione del materiale istruttorio, diventa irrilevante la circostanza che il consulente non avrebbe effettuato un sopralluogo nell'ambiente di lavoro (come invece afferma la sentenza impugnata); così come irrilevante è la circostanza che a colleghi di lavoro dei ricorrenti, operanti nello stesso ambiente e con le stesse mansioni, sarebbe stata riconosciuta l'esposizione a rischio, posto che dall'avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi di un'identica esposizione per un altro lavoratore. Si aggiunga che diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, all'attestazione di rischio dell'INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8 (confermata anche dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20), così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (cfr. Cass. sent. nn 10037 del 2007, 400 del 2007, 27451 del 2006 e numerose altre conformi).
Legittimamente, pertanto, il giudice di appello ha ritenuto che un simile valore non potesse essere riconosciuto alla certificazione rilasciata dall'INAIL al R., una volta accertato, sulla base delle prove raccolte, che la O.non era azienda interessata da atti di indirizzo e che il R. non aveva prestato la propria attività con le mansioni e nei reparti nei medesimi indicati; e, altrettanto legittimamente, ha considerato la certificazione in parola una valutazione della esposizione a rischio suscettibile di essere contrastata - e nel caso effettivamente contrastata - dall'accertamento della realtà lavorativa del R. eseguito dal consulente tecnico di ufficio.
8. In definitiva, le censure di vizio di motivazione che i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata non evidenziano lacune o vizi logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva di razionale giustificazione, ma si risolvono, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell'operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e, per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di (sola) legittimità proprio del giudizio di cassazione.
9. In conclusione il ricorso è rigettato.
10. Non vi è luogo a condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal DD.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011