Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2011, n. 5879 - Inail e azione di regresso verso un datore di lavoro per infortunio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14842/2004 proposto da:
S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA N. 82, presso lo studio dell'avvocato GIOCOLI VIRGINIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIETERA Francesca giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TARANTINO Cristofaro e ROSSI ANDREA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 153/2007 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 01/03/2007, r.g.n. 284/06 udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato CHIETERA FRANCESCA;
udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1. La S. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Potenza del 9 marzo 2007, notificata il 16.3.2007, che ha respinto l'appello contro la decisione con la quale il locale Tribunale aveva accolto la domanda di rivalsa dell'INAIL della somma erogata in favore del lavoratore R., vittima di un infortunio sul lavoro.
2. La Corte territoriale ha ritenuto:
- l'azione di regresso non preclusa o improponibile ove non vi sia stata trasmissione della notitia criminis al P.M.;
- il termine triennale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, per proporre l'azione - di prescrizione ove vi sia stato l'accertamento giudiziale in sede penale, e di decadenza quando tale accertamento sia mancato - non decorrere più, necessariamente, dalla sentenza penale sul fatto-reato da cui è derivato l'infortunio, ma dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato;
- negli altri casi, divenendo l'INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, decorrere dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione;
- la violazione del dovere di attuazione delle misure di sicurezza in ordine all'uso delle scale durante la lavorazione;
- generica la contestazione della società, in primo grado, in ordine alla quantificazione del credito.
3. Il ricorso è articolato in tre motivi. L'INAIL si è difeso con controricorso, illustrato con memoria difensiva.
Diritto
4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, deducendo l'impossibilità per l'INAIL di esercitare l'azione di regresso prima dell'estinzione del reato nelle ipotesi in cui la notitia del reato non sia mai pervenuta al PM. Deduce il ricorrente che l'INAIL avrebbe potuto proporre l'azione di regresso solo nell'ipotesi in cui, dopo il deposito del ricorso, fosse intervenuta una causa di estinzione del reato, nella fattispecie non verificatasi. L'esposizione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se, nelle ipotesi in cui la notitia criminis non sia mai pervenuta al giudice penale, l'INAIL può avviare l'azione di regresso prima dell'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 150 c.p., ovvero prima che sia intervenuta morte del reo, amnistia o prescrizione del reato.
5. Il motivo è infondato, ma la motivazione della Corte territoriale va corretta in ordine alla decorrenza del termine di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112.
6. Invero, la soluzione data al thema decidendum dalla sentenza impugnata - decorrenza del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso, in caso di notitia criminis mai pervenuta al giudice penale, dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione - pur nel solco di Cass. 10950/2000, non è condivisa dal Collegio, poichè affida la decorrenza della prescrizione all'iniziativa del creditore, onerato dalla prescrizione, cosi rendendo il credito sostanzialmente imprescrittibile.
7. Nè il Collegio ritiene di dare seguito a Cass. 968/2004, che ancora la decorrenza della prescrizione alla data della prescrizione del reato o all'avverarsi di una causa estintiva del reato (così, fra le meno recenti, Cass. 502/1985), sul presupposto che dopo tale momento non sarebbe più possibile l'instaurazione del processo penale. Tale soluzione striderebbe, invero, con l'ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro e con l'incondizionata promovibilità dell'azione di regresso senza dover attendere nè che venga instaurato il procedimento penale, nè che occorra attenderne l'esito (ex multis, Cass. 2952/2001, 9601/2001, Cass. 5578/2003, Cass. 16874/2004, Cass. 24811/2005 e, in generale, sul nostro ordinamento non più informato al principio dell'unità della giurisdizione, Cass. 1095/2007).
8. Anche la tesi sostenuta da autorevole dottrina, secondo cui la decorrenza in questione coinciderebbe con la quantificazione del debito dell'Istituto verso l'infortunato, non persuade, appalesandosi priva di base normativa cui correlare l'opzione ermeneutica e, in definitiva, arbitraria.
9. Ritiene il Collegio che l'INAIL, con l'azione di regresso prevista dal cit. D.P.R. n. 1124, artt. 10 ed 11, agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v., ex multis, Cass. 4015/1992, Cass. 8467/1994), spiegando un'azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (v. Cass. 13598/2009).
10. Il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve allora agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo costituente il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine normativamente prescritto, l'azione di regresso.
11. Ne consegue, quando il procedimento penale non sia stato iniziato, che il diritto di credito dell'INAIL diventa azionabile solo all'avverarsi di un fatto certo e costitutivo, qual è la liquidazione dell'indennizzo assicurativo, non potendo rilevare circostanze estranee alla sfera giuridica del creditore, qual è l'avverarsi di una causa di estinzione del reato.
12. Con il secondo e terzo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18, per aver le risultanze istruttorie, in particolare il testimoniale acquisito alla causa, confermato la conformità alle norme di sicurezza della scala; del cit. D.P.R. n. 547, art. 4, per essere risultato provato che il datore di lavoro aveva dotato il personale degli strumenti antinfortunistici e dei dispostivi di protezione; infine, dell'art. 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale disatteso le deposizioni testimoniali che confermavano l'utilizzo dei mezzi di protezione antinfortunistici; infine, omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia. L'esposizione dei motivi si conclude con la formulazione di tre quesiti di diritto; la censura del vizio motivazionale non si conclude, invece, con il momento di sintesi.
13. I motivi, per la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.
14. Va rilevato che, nonostante che siano denunciate violazione di norme di diritto, le relative censure attengono, in realtà, alla motivazione della sentenza. Questa viene in sostanza valutata come carente in quanto non avrebbe desunto, dal testimoniale acquisito alla causa, i significati ritenuti, dalla ricorrente, evidenti nel senso della conformità alle norme di sicurezza della scala adoperata da R., nonchè della dotazione, a tutto il personale, degli strumenti antinfortunistici e dei dispostivi di protezione.
15. Le censure sono, invero, infondate in base alla premessa, costantemente affermata da questa Corte, che il controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze riguarda unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo intero tessuto ricostruttivo della vicenda (v. ex multis, S.U. 5802/1998; Cass. 4770/2006 e Cass. 1754/2007).
16. Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito, il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo, e invocati dalla ricorrente, siano in contrasto con le valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale. Il controllo, in sede di legittimità, sul giudizio di fatto del giudice di merito non può infatti spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, in una sorta di terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, perchè ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (ex multis, Cass. 6064/2008, Cass. 9477/2009).
17. Occorre, pertanto, che gli specifici dati della controversia, dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini, al suo interno, radicali incompatibilità sì da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (v., ex multis, Cass. 24744/2006, Cass. 17076/2007).
18. Ciò premesso in via di principio, va dato atto che la corte territoriale, valutando l'intero materiale probatorio acquisito, ha ritenuto violato il dovere datoriale di attuazione delle misure di sicurezza in ordine all'uso delle scale durante la lavorazione, valorizzando la deposizione testimoniale del compagno di lavoro dell'infortunato e apprezzandone la coerenza con la dichiarazione dal medesimo resa, in sede amministrativa, nell'immediatezza dell'infortunio, e con la dichiarazione resa dallo stesso infortunato, sempre nell'immediatezza dell'evento, in sede amministrativa.
19. Il risultato che la Corte territoriale ne ha tratto - nel senso che la caduta del R. non avvenne per un'accidentale perdita di equilibrio, ma per lo scivolamento della scala sulla quale egli operava, scivolamento causato dal difetto di saldo aggancio al muro e quindi ad una carente adozione delle misure di sicurezza ed all'omessa vigilanza sull'adozione delle medesime - si è sviluppato con un percorso argomentativo privo di cadute sul piano logico e, pertanto, incensurabile.
20. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per l'opinabilità della questione nel momento in cui il giudizio fu introdotto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011