Tipologia: CCNL
Data firma: 29 maggio 1983
Validità: 01.01.1983 - 31.08.1985
Parti: Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, Associazione italiana editori, Intersind e Federazione nazionale lavoratori carta e stampa Cisnal e Federazione informazione e spettacolo e Federazione italiana lavoratori stampa e spettacolo informazione e cultura e Fiap-Confail
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende grafiche

Sommario:

Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Contrattazione aziendale - Disposizione transitoria
Art. 4 - Sistema di informazione
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche
Art. 6 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 7 - Assemblee
Art. 8 - Commissioni interne
Art. 9 - Delegato di impresa
Art. 10 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 11 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 12 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale
Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 14 - Consultori
Art. 15 - Assunzione - Documenti
Art. 16 - Visita medica
Art. 17 - Contratto a tempo determinato
Art. 18 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 19 - Orario di lavoro
Art. 20 - Nomenclatura
Art. 21 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche
Art. 22 - Assenze
Art. 23 - Permessi
Art. 24 - Diritto allo studio
Art. 25 - Mutamento di mansioni
Art. 26 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Art. 27 - Servizio militare
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto
Art. 29 - Indennità in caso di morte
Art. 30 - Appalti
Art. 31 - Lavoro esterno e a domicilio
Art. 32 - Regolamento interno di azienda
Art. 33 - Diffusione di libri e riviste
Art. 34 - Licenziamenti
Art. 35 - Controversie
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 37 - Norme complementari
Parte II - Operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Trasferte
Art. 7 - Congedo matrimoniale
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - Malattia ed infortunio
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 11 - Tutela della maternità
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità
Art. 13 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 14 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art. 15 - Disciplina del lavoro
Parte III - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Quota oraria
Art. 4 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Congedo matrimoniale
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - Retribuzione
Art. 11 - Indennità di cassa
Art. 12 - Trasferte
Art. 13 - Trasferimenti
Art. 14 - Alloggio
Art. 15 - Malattia e infortunio
Art. 16 - Tutela della maternità
Art. 17 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 18 - Previdenza
Art. 19 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 20 - Disciplina del lavoro
Parte IV - Classificazione professionale unica
Art. 1 - Classificazione professionale unica
Art. 2 - Mobilità ed intercambiabilità del personale
Art. 3 - Categorie operai ed impiegati
Art. 4 - Scarto retributivo minori
Art. 5 - Quota oraria operai
Art. 6 - Apprendistato e formazione professionale
Art. 7 - Tirocinio
Art. 8 - Iter professionale
Art. 9 - Operai complementari
Art. 10 - Personale addetto alla bronzatura
Art. 11 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori
Art. 12 - Organici
Norme tecniche
Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
Art. 1 - Linotipista
Art. 2 - Tastierista monotipista
Art. 3 - Fonditore monotipista
Norme tecniche speciali per la TTS
Art. 1 - Controllore fonditrici di TTS
Art. 2 - Operatore tastierista
Art. 3 - Tirocinio per operatore tastierista
Art. 4 - Paga oraria del perforatore finito
Norme tecniche speciali per la fotocomposizione
Art. 1 - Addetti alla fotocomposizione
Art. 2 - Tirocinio operatore tastierista
Art. 3 - Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori
Art. 4 - Macchine Diatype e unità fotocompositrici
Norme tecniche speciali per la tipografia
Art. 1 - Organici per macchine piane
Art. 2 - Organici per macchine rotative per lavori diversi periodici
Art. 3 - Organici per macchine per moduli continui
Art. 4 - Preavviamento
Norme tecniche speciali per la litografia
Art. 1 - Disegnatori litografi
Art. 2 - Organici per macchine da stampa offset
Art. 3 - Organici per macchine rotolito
Art. 4 - Organici per macchine per stampa su latta
Norme tecniche speciali per la incisoria di musica
Incisore di musica
Norme tecniche speciali per la rotocalcografia
Art. 1 - Organici per macchine a foglio disteso
Art. 2 - Organici per macchine rotative
Norme tecniche speciali per la legatoria e l’allestimento
Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri

Art. 1 - Apprendistato
Art. 2 - Operai
Art. 3 - Lavorazioni varie
Art. 4 - Appretto
Parte V - Stampa periodici
Norme speciali - Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa
Art. 1 - Maggiorazioni
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Limiti di applicabilità - artt. 1 e 2
Art. 4 - Organici per macchine rotative rotocalco
Art. 5 - Organici per macchine accavallatrici e cucitrici a catena
Art. 6 - Confezionatori
Art. 7 - Apprendistato
Art. 8 - Tirocinio
Art. 9 - Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente
Art. 10 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste
Art. 11 - Riposi retribuiti
Art. 12 - Indennità per intossicazione professionale
Art. 13 - Ferie
Parte VI - Stipendi e salari
Art. 1 - Determinazione della paga base degli apprendisti
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Protocollo aggiuntivo
Allegato 1 - Tabella delle posizioni professionali con gli importi congelati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali

Parte I - Norme generali
L’anno 1983, addì 29 maggio, in Milano tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana editori, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione nazionale lavoratori carta e stampa Cisnal con l’intervento di una delegazione composta dai rappresentanti dei Sindacati provinciali di Ancona, Bari, Benevento, Brescia, Catania, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Gorizia, Imperia, Lecce, Milano, Nuoro, Piacenza, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Taranto, Treviso, Verona e Vicenza, con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

L’anno 1983, addì 29 maggio, in Milano tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana editori, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo, assistiti dalle delegazioni delle città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona e la Federazione informazione e spettacolo e la Federazione italiana lavoratori stampa e spettacolo informazione e cultura; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

L’anno 1983, addì 29 maggio, in Milano tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana editori, l’associazione sindacale Intersind e la Federazione italiana autonoma poligrafici Fiap-Confail, con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro Confail; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

Art. 1 Validità e limiti di applicabilità
Il presente Contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia (dal 1 luglio 1977) anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall’Assografici, dall’Aie e dall’Intersind.

Art. 4 Sistema di informazione
Le Parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:

a) Livello nazionale
Annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali, in merito alla linea generale dell’andamento economico produttivo ed alle prevedibili implicazioni occupazionali nei seguenti reparti produttivi:
- editoria per la scuola
- editoria libraria
- editoria periodica.
Inoltre le stesse Associazioni, in altro incontro annuale da tenersi congiuntamente, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alle linee generali dell’andamento economico produttivo dell’intero settore di rispettiva competenza, in particolare per quanto riguarda le previsioni di investimento e le prevedibili implicazioni occupazionali.

b) Livello territoriale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite rispettivamente alle aziende grafiche (compresi i comparti ex- cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, riguardanti quantitativamente per settori di attività le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo sullo sviluppo produttivo con particolare riferimento alla occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per le Province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree inter-provinciali.
Le stesse informazioni verranno inoltre fornite in incontri annuali tra le parti anche a livello regionale.

c) Livello di gruppo
Annualmente nel corso di specifici incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistite dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

d) Livello di azienda
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite anche dalle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, che nel rispettivo settore occupano più di 200 dipendenti nel corso di un apposito incontro annuale convocato dalla Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell’azienda interessata.
A livello di gruppo o di azienda le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite annualmente.

Art. 5 Innovazioni tecnologiche
La Direzione aziendale esaminerà preventivamente con la Rappresentanza sindacale aziendale la attuazione di nuovi procedimenti meccanici o sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell’ambito aziendale problemi riguardanti l’introduzione di nuovi organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli di occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le eventuali modifiche concordate aziendalmente in materia di organici avranno, nell’ambito aziendale, effetto innovativo della disciplina di cui al presente Contratto.

Art. 6 Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella azienda fuori dell’orario di lavoro con l’invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell’azienda.

Art. 7 Assemblee
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente Contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta prevista dal presente articolo, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle Organizzazioni territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 Commissioni interne
Le funzioni delle Commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

Art. 9 Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione industriale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 12 Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale
Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
A tal uopo i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l’incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dell’1 per cento sulle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.
[…]
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l’Ente nazionale per l’istruzione professionale grafica - Enipg - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici - e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione i Comitati provinciali od interprovinciali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.
Per l’attività dell’Enipg ciascuna provincia o diversa circoscrizione devolverà una percentuale dell’ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo la cui misura sarà fissata dal Consiglio direttivo dell’Enipg stesso.
L’amministrazione dei fondi è di competenza dei Comitati provinciali od interprovinciali ed i fondi stessi andranno a beneficio delle province o diversa circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti.
Ferma restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al primo comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.
Fanno parte dell’Enipg e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i datori di lavoro ed i lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre Associazioni ed Enti interessati comunque al problema dell’istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell’Organo deliberante dell’Enipg ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiunti con voto consultivo. Sia l’Enipg che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.
L’organo deliberante dell’Enipg sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all’uopo saranno adottate dalle Organizzazioni nazionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato esecutivo da costituire in seno all’Enipg e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell’organismo deliberante dell’Ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che quelle dei datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati provinciali o interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari dell’Enipg, le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo.
[…]
In relazione alle opportunità di accrescimento professionale introdotte con il vigente sistema di classificazione unica, l’Enipg studierà le opportune iniziative atte a favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

Art. 13 Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.

Art. 14 Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 15 Assunzione - Documenti
[…]
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella Parte IV del presente Contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall’apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
[…]

Art. 16 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell’azienda per l’accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 17 Contratto a tempo determinato
L’assunzione a termine è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.
Le aziende segnaleranno mensilmente alle Rappresentanze sindacali aziendali il personale assunto con contratto a termine.

Art. 18 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 19 Orario di lavoro
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell’orario di lavoro, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali e di 6 ore e 40 minuti giornaliere.
La realizzazione della distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
[…]
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l’orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l’azienda informerà le Rappresentanze sindacali aziendali delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare le modalità di attuazione per l’intera azienda, per reparti o unità produttive di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell’orario normale di legge, o settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali aziendali si terranno con periodicità compatibile con la possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all’orario contrattuale.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze sindacali aziendali e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi d’orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
Nell’ambito di regimi di orario plurisettimanali ai lavoratori interessati verrà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia in quelle nelle quali abbiano effettuato prestazioni inferiori.
L’orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
- 1o e 2o turno: 40 ore settimanali
- 3o turno: 36 ore settimanali.
[…]
In caso di effettuazione di più turni di lavoro avvicendati il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana.
L’interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz’ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (per la tutela del lavoro minorile) potrà essere ridotta in conformità al disposto dell’art. 20, comma secondo, della legge stessa, a mezz’ora.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale, le prestazioni effettuate oltre detto orario e fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale maggiorate del 25 per cento. Sempre ai lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia che dovranno effettuare prestazioni in turni di lavoro avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione del 6 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 20, Parte I, Norme generali, mentre per quelli del Gruppo B non compresi in turni avvicendati che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 15 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 20, Parte I, Norme generali del presente Contratto.
Ai sensi del RD 6 dicembre 1923 n. 2657 modificato con DPR 30 luglio 1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continua non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno della occupazione, tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale aziendale verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonché i criteri di godimento dei 5 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull’attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell’orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 30 Appalti
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell’azienda.
Tutte le lavorazioni previste dal presente Contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente Contratto collettivo di lavoro.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle Rappresentanze sindacali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art. 31 Lavoro esterno e a domicilio
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 le parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con la osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente Contratto;
[…]
È vietata l’assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all’interno dell’azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 32 Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente Contratto.

Art. 33 Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente Contratto.

Art. 35 Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda, tramite la Commissione interna o la Rappresentanza sindacale aziendale, dovranno essere deferite alle competenti Organizzazioni territoriali industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’Associazione nazionale.

Art. 37 Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte II - Operai
Art. 2 Lavoro straordinario, notturno e festivo

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali aziendali. Tuttavia, nei casi di improrogabile necessità non prevedibili né programmabili non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l’azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall’art. 19, Parte I, Norme generali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2o e 3o turno, di cui all’art. 19, Parte I, Norme generali.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3o turno, nonché per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi e portieri), per le quali, ai sensi di legge è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 3 Interruzione di lavoro - Recuperi
[…]
È in facoltà dell’Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un’ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15o giorno della ripresa del lavoro.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.

Art. 4 Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri ecc.).
[…]

Art. 10 Malattia ed infortunio
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
[…]
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di legge.
[…]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore.
In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.

Art. 11 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inps una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.

Art. 15 Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l’operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall’art. 10, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l’operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal presente punto i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) risse nell’azienda;
[…]

Parte III - Impiegati
Art. 2 Lavoro straordinario, notturno e festivo

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Tuttavia, nei casi di improrogabile necessità non prevedibili né programmabili non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l’azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall’art. 19, Parte I, Norme generali.
[…]

Art. 5 Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 16 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inps una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.

Art. 20 Disciplina del lavoro
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’azienda;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte IV - Classificazione professionale unica
Art. 6 Apprendistato e formazione professionale

La formazione professionale si acquisisce mediante l’apprendistato di mestiere la cui durata, nell’ambito delle varie specializzazioni o lavorazioni grafiche, è la seguente:

- tipografo, stereotipista, stereogalvanotipista, fotoincisore, litografo, rotocalcografo, calcografo e fototipista, serigrafo e fotografo industriale (acquisiscono il livello D/2)

4 anni

- incisore di musica (acquisisce il livello D/2)

4 anni

- legatore-allestitore (acquisisce il livello D/2)

3 anni

- fonditore caratteri (acquisisce il livello D/2)

3 anni

Addetti alle lavorazioni varie:.

- mettifoglio alle litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche, spolveratore, porgifoglio, levafoglio e bronzatore (acquisiscono il livello D/2)

2 anni

Addetti alle lavorazioni cartotecniche (acquisiscono il livello D/2)
[…]
È fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni dieci operai addetti ad ogni singola specializzazione.
Comunque il numero degli apprendisti, rispetto agli operai, non potrà superare nelle varie specializzazioni, il seguente rapporto:
- compositori: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione di 5;
- incisori di musica: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione di 5;
- impressori: 1 apprendista ogni 4 operai o frazione di 4;
- litografi: 1 apprendista per i primi 4 operai e successivamente 1 ogni 3 o frazione di 3;
- fototipisti: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- rotocalcografi: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- calcografi: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- fotoincisore - fotografia: 1 apprendista ogni 3 operai o frazione; stampa su metallo: 1 apprendista ogni 3 operai o frazione; incisione bianco e nero: 1 apprendista ogni 4 incisori o frazione di 4; mezzatinta e tricromia: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione; torcolieri: per i torcolieri in mancanza di provenienti dalla litografia (tiraprove) o tipografia: 1 ogni 3 operai o frazione; ritoccatori a bulino, disegnatori, ritoccatori all’aerografo: 1 apprendista ogni 5 operatori.
Per gli apprendisti, inoltre, sono previsti i seguenti limiti di età per accedere alle seguenti specializzazioni:
- litografi (macchine bicolori): 17 anni compiuti con 2 anni almeno di apprendistato come impressori;
- rotocalcografi (impressori macchine foglio disteso): 18 anni compiuti con 3 anni almeno di apprendistato come impressori di tipografia;
- calcografi: 16 anni compiuti;
- fotoincisori (fresatori e montatori): 17 anni compiuti.
Non sono ammessi apprendisti sulle macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, terzo comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il numero delle ore destinate all’insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Art. 7 Tirocinio
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o per contratto effettuare l’apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata al livello parametrale del gruppo E della classificazione unica, al termine del quale il tirocinante viene inserito, come l’apprendista, nell’iter professionale previsto per la sua specializzazione.

Art. 10 Personale addetto alla bronzatura
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato od in polvere.
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all’art. 20, Parte I, Norme generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 12 Organici
Gli organici di macchina sono disciplinati nelle norme tecniche delle singole specializzazioni, con eccezione di quelli impiegati nelle aziende dei comparti produttivi ex cartotecnici degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, di cui all’art. 1, Parte I, Norme generali, che verranno esaminati in sede aziendale tenendo conto anche delle situazioni in atto.
Le parti si danno atto che la disciplina degli organici di macchina contenuta nelle norme tecniche di cui alla Parte IV e V del Contratto è stata determinata sulla base dell’esame delle mansioni e funzioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e impianti e delle persone necessarie a svolgerle con riferimento al livello tecnologico medio e alla tipologia produttiva esistenti al tempo della pattuizione.
Pertanto, nel caso che su macchine da stampa o di allestimento siano presenti procedimenti meccanici o di automazione quali alimentazione automatica inchiostri, controllo viscosità, sistemi di movimentazione di carta o di segnature, sistemi di bagnatura con regolazione automatica, dispositivo lavaggio automatico dei teli gommati, comandi centralizzati a consolle per registro laterale o circonferenziale, regolazione pressione elementi ecc., ovvero siano presenti impianti con caratteristiche tecnologiche più avanzate di quelle alle quali le parti hanno fatto riferimento nel definire le norme tecniche delle Parti IV e V del Contratto di lavoro, le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali verificheranno, anche con riferimento all’organizzazione del lavoro e alle caratteristiche della produzione. le variazioni che ne derivano sugli organici provvedendo alla determinazione delle relative modifiche a livello aziendale.
Le stesse verifiche ai fini della revisione degli organici saranno effettuate nel caso di introduzione di nuove tecnologie.

Norme tecniche
Norme tecniche speciali per la legatoria e l’allestimento
Impiego metalli in polvere
Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere, sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 15 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all’art. 20, Parte I, Norme generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell’impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.

Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Le norme che seguono sono applicate esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

Art. 3 Lavorazioni varie
[…]
Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.

Parte V - Stampa periodici
Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa

Le presenti particolari norme si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche limitatamente però per quest’ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.

Art. 7 Apprendistato
L’apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.

Art. 8 Tirocinio
I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche. Laddove non si riscontri tale provenienza o non sia obiettivamente possibile effettuare l’apprendistato è previsto un periodo di tirocinio secondo quanto contemplato dalla Parte IV, Norme tecniche comuni, del presente Contratto.

Art. 12 Indennità per intossicazione professionale
Il lavoratore, vittima di un’intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall’azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all’interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.