Tipologia: CCNL
Data firma: 9 giugno 1983
Validità: 01.07.1983 - 31.12.1985
Parti: Associazione nazionale degli industriali dei laterizi, Associazione italiana manufatti in cemento e in gesso e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e Federazione nazionale costruzioni Cisnal
Settori: Edilizia, Laterizi, Industria

Sommario:

Premessa
Parte generale
Sistema di informazione su investimenti e occupazione
Parte I Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Declaratorie e profili professionali
Art. 6 - Orario di lavoro
• Disposizioni particolari per l’industria dei laterizi
Art. 7 - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Giorni festivi
Art. 10 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 11 - Congedo matrimoniale
Art. 12 - Assenze
Art. 13 - Trattamento in caso di maternità
Art. 14 - Minimi contrattuali
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Determinazione delle quote orarie
Art. 17 - Indennità di contingenza
Art. 18 - Premio di produzione
Art. 19 - Tredicesima mensilità
Art. 20 - Risarcimento danni
Art. 21 - Trasferimenti
Art. 22 - Mensa
Art. 23 - Appalti
Art. 24 - Ambiente di lavoro - Visite mediche
Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 27 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Art. 28 - Permessi
Art. 29 - Permessi ai lavoratori studenti
Art. 30 - Permessi per cariche sindacali
Art. 31 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 32 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
Art. 33 - Assemblee
Art. 34 - Affissioni
Art. 35 - Versamento contributi sindacali
Art. 36 - Fondo di solidarietà
Art. 37 - Consiglio di fabbrica
Art. 38 - Relazioni sindacali
Art. 39 - Patronati
Art. 40 - Visite d’inventario e di controllo
Art. 41 - Regolamento interno di azienda
Art. 42 - Premio di fedeltà
Art. 43 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 44 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
Art. 46 - Multe e sospensioni
Art. 47 - Licenziamento senza preavviso
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto
Art. 49 - Indennità in caso di morte
Art. 50 - Accordi interconfederali
Art. 51 - Reclami e controversie
Art. 52 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto e condizioni di miglior favore
Art. 53 - Abrogazione dei precedenti Contratti
Art. 54 - Cessazione dell’attività aziendale
Art. 55 - Cessione o trasformazione dell’azienda
Art. 56 - Validità e durata
Parte II Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 57 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 58 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 59 - Lavoro a cottimo
Art. 60 - Lavori speciali nell’industria dei laterizi
Art. 61 - Lavoro a turni
Art. 62 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell’industria dei laterizi
Art. 63 - Mansioni promiscue
Art. 64 - Passaggio di mansioni
Art. 65 - Interruzioni di lavoro
Art. 66 - Sospensione e riduzione di orario
Art. 67 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 68 - Trasferta
Art. 69 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 70 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 71 - Pagamento della retribuzione
Art. 72 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 73 - Ferie
Art. 74 - Cumulo dell’anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
Art. 75 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 76 - Abiti da lavoro
Parte III Regolamentazione per le categorie impiegatizie
Art. 77 - Mutamento di mansioni
Art. 78 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 79 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 80 - Ferie
Art. 81 - Trasferta
Art. 82 - Pagamento della retribuzione
Art. 83 - Alloggio
Art. 84 - Indennità maneggio denaro
Art. 85 - Indennità per uso di mezzi di trasporto
Art. 86 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 87 - Assistenza legale
Art. 88 - Previdenza
Art. 89 - Aspettativa
Art. 90 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 91 - Certificato di lavoro
Allegati
Allegato n. 1 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato n. 2 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi, manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso

Addì 9 giugno 1983 tra l’Associazione nazionale degli industriali dei laterizi; l’Associazione italiana manufatti in cemento e in gesso, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione dei lavoratori delle costruzioni (Flc) costituita da: la Federazione nazionale lavoratori edili e affini del legno Feneal - aderente alla Uil, la Filca-Cisl, la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive - Fillea - aderente alla Cgil.
Sulla base dell’ipotesi d’accordo raggiunta il 9 giugno 1983 è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di:
a) laterizi con o senza confezione di prefabbricati in laterizio;
b) manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso.
La stesura completa del Contratto e la siglatura degli articoli sono state concluse il 3 ottobre 1983.

Addì 9 giugno 1983 tra l’Associazione nazionale degli industriali dei laterizi, l’Associazione italiana manufatti in cemento e in gesso con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione nazionale costruzioni Cisnal, con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori Cisnal è stato stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende produttrici di:
a) laterizi con o senza confezione di prefabbricati in laterizio;
b) manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso.
Ogni qualvolta negli articoli del presente Contratto venga richiamato il "Consiglio di fabbrica", per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, si intende richiamata la "RSA".

Premessa
1) Il presente Contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.
2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono laterizi con o senza confezione di prefabbricati in laterizio, manufatti in cemento, piastrelle, manufatti in gesso.

Parte generale
Sistema di informazione su investimenti e occupazione

Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:
1) Livello nazionale: le Associazioni nazionali stipulanti forniranno annualmente, di norma entro il primo trimestre, alla Flc informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro realizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull’occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2) Livello regionale: le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente Contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull’occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
3) Livello territoriale: le associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo trimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente Contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti in cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.
4) Livello di gruppo: i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" un’azienda di particolare importanza nell’ambito del settore, articolata in più stabilimenti dislocati in diverse aree nel territorio nazionale - forniranno annualmente, nel primo trimestre, alla Flc nazionale, su richiesta della stessa, nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
b) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’azienda.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, ai CdF, per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
5) Livello aziendale: le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 100 dipendenti forniranno annualmente, nel primo trimestre, al CdF, su richiesta dello stesso, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili applicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sull’ambiente di lavoro.

Parte I Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Assunzione

[…]
Il lavoratore prima dell’assunzione può essere sottoposto a visita medica.

Art. 2 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni delle leggi in vigore.

Art. 4 - Classificazione del personale
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell’automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
Norma transitoria
La nuova classificazione decorrerà dal 1 gennaio 1984; prima di tale data resta in vigore la classificazione di cui all’art. 4 del CCNL 26 luglio 1979.

Art. 6 - Orario di lavoro
1) La durata massima dell’orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento.
2) La durata massima dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa.
L’orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito di norma su cinque giorni.
La possibilità di distribuire le 40 ore settimanali su 6 giorni anziché su 5 può formare oggetto di trattativa tra la direzione aziendale ed il CdF.
3) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
4) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al primo comma.
5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione ed il Consiglio di fabbrica.
7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
8) È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario contrattuale individuale di lavoro a regime salariale normale fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta del CdF l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo.
10) Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo - per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13, saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
11) Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all’azienda di superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) Regimi diversi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto 2) potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali ad esempio commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
In questi casi la Direzione aziendale nel corso di un apposito incontro prospetterà al Consiglio di fabbrica le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale in modo da consentire un esame delle conseguenti implicazioni organizzative ed un accordo circa le modalità di attuazione.
[…]

Disposizioni particolari per l’industria dei laterizi
1) Nel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza del Consiglio di fabbrica.
2) Per un periodo di 4 mesi all’anno per le aziende stagionali l’orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 54 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27 per cento calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l’orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggiorazione che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30 per cento).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.
Chiarimento a verbale
Per aziende stagionali si intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si chiamerà giorno di riposo compensativo e non avrà diritto per il lavoro domenicale ad alcuna maggiorazione.

Art. 13 - Trattamento in caso di maternità
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 22 - Mensa
Ferme restando le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e CdF.
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l’Azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra l’Azienda e lavoratori ecc.
Per l’istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio ecc.

Art. 23 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del precedente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente Contratto, restano validi fini alla data della loro scadenza che sarà comunicata al Consiglio di fabbrica.
L’azienda appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l’azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L’adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal primo comma, ai fini dell’applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le aziende comunicheranno al CdF i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell’impresa appaltatrice.

Art. 24 - Ambiente di lavoro - Visite mediche
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall’art. 4, ultimo comma e dall’art. 24, paragrafo 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Nelle more dell’attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell’emanazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato.
In conformità ed in applicazione ai criteri di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Consiglio di fabbrica ha diritto di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Per l’attuazione di quanto sopra, la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica prenderanno gli opportuni accordi, secondo le procedure e modalità di cui ai commi successivi.
Il Consiglio di fabbrica concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. Le eventuali spese, se dovute, e purché l’Ente sia congiuntamente designato, saranno a carico dell’azienda.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza del CdF ai sensi dell’art. 9 della legge 300/1970 un rappresentante del CdF stesso può presenziare alle rilevazioni di cui al comma precedente, nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e di insalubrità le successive eventuali saranno effettuate, in dipendenza di obiettive alterazioni dell’ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative dell’impianto che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell’Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
I risultati delle rilevazioni ambientali, come sopra concordate, fermo restando quanto previsto dall’art. 2105 Codice civile vengono annotate in un apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell’azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica per la consultazione.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, su richiesta del CdF, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale.
Il personale degli istituti che effettua le ricerche è tenuto al segreto professionale sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l’impiego di nuove sostanze suscettibili d’esporre a rischio i lavoratori le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando immediata informazione al CdF delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l’azienda intende adottare.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall’art. 403 DPR 27 aprile 1955, n. 547, viene istituito il registro dei "dati biostatistici"; in tale registro a cura dell’Azienda, sono annotate per reparto e, in forma anonima per addetto, le assenze per malattia, per infortunio o malattia professionale e sarà conservato a cura della Direzione aziendale e tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica per la consultazione.
È istituito il "libretto personale sanitario e di rischio".
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche ed eventuali esami clinici richiesti dalla legge, nonché i dati relativi alle malattie, agli infortuni ed alle malattie professionali.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito di risultati delle indagini sull’ambiente di lavoro effettuate secondo la procedura e le modalità previste dai commi terzo e quarto del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le caratteristiche del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto sanitario e di rischio, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 29 aprile 1976, sono state definite dalle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto, con Accordo del 20 aprile 1978.
I medesimi saranno adeguati a quanto verrà stabilito dal Servizio sanitario nazionale in attuazione dell’art. 27 della legge 833/1978.

Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 27 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al Regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l’approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento generale per l’igiene del lavoro (DPR 19 marzo 1956, n. 303).

Art. 33 - Assemblee
Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Il diritto all’assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all’anno retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai Sindacati stipulanti il presente Contratto e/o dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
[…]
Le riunioni avverranno nell’interno dell’azienda, nel luogo dalla stessa indicato, ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 34 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 37 - Consiglio di fabbrica
1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 9 per le unità maggiori del settore laterizi e di 15 per le unità maggiori del settore manufatti in cemento - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori interessati, in relazione alle materie in discussione.
3) Per l’espletamento dei propri compiti, il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva alla data del 1o gennaio di ogni anno. Alle 2 ore si aggiungono ulteriori 15 minuti per dipendente con un massimo di incremento di 120 ore per unità produttiva.
Il singolo componente il CdF potrà usufruire di tali ulteriori permessi retribuiti per non più di 40 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai Dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300, nonché quelli concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente punto 2.
[…]

Art. 38 - Relazioni sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l’impegno, anche in relazione a quanto previsto dall’Accordo 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l’esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l’informazione di cui alla parte generale del presente contratto, l’esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 41 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza del CdF.

Art. 44 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’azienda.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell’armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti;
[…]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la direzione dell’azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
[…]

Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente Contratto, al regolamento interno ed alle altre norme, potranno essere punite con:
1) il richiamo verbale;
2) l’ammonizione scritta;
3) la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
5) il licenziamento.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione.
Qualora l’infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l’adozione del licenziamento di cui al successivo art. 47, l’azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.
[…]

Art. 46 - Multe e sospensioni
L’azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
[…]
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell’irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente Contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all’igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell’art. 47.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 47 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 45, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
[…]
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave, di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell’anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[…]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Art. 50 - Accordi interconfederali
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente Contratto, sempreché questo non disponga diversamente.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, l’Accordo interconfederale del 22 gennaio 1983, le cui norme anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Art. 51 - Reclami e controversie
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’applicazione vengono deferite alle Organizzazioni territoriali mentre quelle sull’interpretazione del Contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Parte II Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 57 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 58 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ferme restando le norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti per i lavoratori discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
[…]

Art. 59 - Lavoro a cottimo
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio, quelle relative:
[…]
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione ed il Consiglio di fabbrica anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o del Consiglio di fabbrica. Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 60 - Lavori speciali nell’industria dei laterizi
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di canali e pozzi, l’ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20 per cento sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti.
Per i lavori di cui sopra, l’azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci ecc.)

Art. 61 - Lavoro a turni
La Direzione dell’azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro fermo restando che l’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
[…]
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. […]
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
[…]
Per il settore dei manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz’ora di riposo con decorrenza della retribuzione.

Art. 62 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell’industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dal Consiglio di fabbrica; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente Contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 67 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall’art. 65 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 73 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[…]

Art. 76 - Abiti da lavoro
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall’azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno.
L’azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.

Parte III Regolamentazione per le categorie impiegatizie
Art. 80 - Ferie

[…]
Non è ammessa, da parte del lavoratore la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
[…]