Tipologia: CCNL
Data firma: 17 novembre 1983
Validità: 01.11.1983 - 31.12.1986
Parti: Fsiim-Confindustria e la Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilpem-Uil
Settori: Chimici, Metano, Industria
Sommario:
Capitolo I Campo di applicazione del Contratto, decorrenza e durata Art. 1 - Sfera di applicabilità Art. 2 - Decorrenza e durata Capitolo II Premessa politica Art. 3 - Dichiarazione congiunta Art. 4 - Organizzazione del lavoro Art. 5 - Investimenti ed occupazione Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro Art. 6 - Assunzione Art. 7 - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore Art. 8 - Periodo di prova Art. 9 - Contratto a termine Art. 10 - Apprendistato Art. 11 - Part-time Capitolo IV Classificazione dei lavoratori Art. 12 - Classificazione dei lavoratori Art. 13 - Passaggio di mansioni Art. 14 - Passaggio di qualifica Capitolo V Orario di lavoro, riposi e festività Art. 15 - Orario di lavoro Art. 16 - Personale addetto ai lavori discontinui Art. 17 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo Art. 18 - Lavoro a turno Art. 19 - Reperibilità Art. 20 - Riposo settimanale Art. 21 - Giorni festivi Art. 22 - Ferie Capitolo VI Trattamento economico Art. 23 - Minimi di retribuzione Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità Art. 25 - Premio di produzione Art. 26 - Retribuzione oraria e giornaliera Art. 27 - Corresponsione della retribuzione Art. 28 - Tredicesima e quattordicesima mensilità Art. 29 - Trasferte Art. 30 - Trasferimenti Art. 31 - Indennità maneggio di denaro e cauzione |
Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro Art. 32 - Sospensione e interruzione del lavoro Art. 33 - Recuperi Art. 34 - Congedi ed aspettativa Art. 35 - Congedo matrimoniale Art. 36 - Assenze e permessi Art. 37 - Trattamento di malattia ed infortunio Art. 38 - Tutela della maternità Art. 39 - Servizio militare Art. 40 - Studenti lavoratori Capitolo VIII Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro Art. 41 - Ambiente di lavoro Capitolo IX Clausole particolari riguardanti il rapporto di lavoro Art. 42 - Condizioni di miglior favore Art. 43 - Abiti da lavoro Art. 44 - Appalti Art. 45 - Accordi interconfederali Art. 46 - Mensa Capitolo X Norme disciplinari Art. 47 - Utensili e materiali Art. 48 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale Art. 49 - Provvedimenti disciplinari Art. 50 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni Art. 51 - Risoluzione del rapporto per mancanze Capitolo XI Istituti di carattere sindacale Art. 52 - Consiglio di fabbrica Art. 53 - Contrattazione aziendale Art. 54 - Assemblea Art. 55 - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche e sindacali Art. 56 - Versamento dei contributi sindacali Art. 57 - Diritto di affissione Art. 58 - Locali Art. 59 - Ristrutturazioni Capitolo XII Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 60 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 61 - Trattamento di fine rapporto Art. 62 - Certificato di lavoro Art. 63 - Previdenza |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria del metano
Addì 17 novembre 1983, in Roma, tra la Federazione sindacale italiana industriali minerari con l'assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Filcea (Cgil), con l’intervento della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Flerica-Cisl, con l’intervento della Cisl, la Uilpem è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Capitolo I Campo di applicazione del Contratto, decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicabilità
Il presente Contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende esercenti una o più tra le attività di compressione, ricompressione, trasporto, distribuzione del metano e gas di petrolio liquefatti tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali nonché le attività di estrazione e di produzione di gas metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.
Capitolo II Premessa politica
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Le parti si danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione della capacità e della crescita professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse.
In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.
Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendono a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Le eventuali successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi ove si realizzano con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione, individuando le aree di applicazione, la priorità, i tempi e gradualità necessari, modalità, nonché per valutare i risultati. Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività e la qualità delle condizioni di lavoro compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
- assetti organizzativi che consentono alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell’ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da determinare l’evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l’effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove forme organizzative, saranno, previo esame congiunto con CdF, inquadrate nella scala classificatoria sulla base della declaratoria utilizzando per analogia i profili esistenti.
Art. 5 - Investimenti ed occupazione
"Le parti, tenuto conto del ruolo svolto nell’ambito della politica energetica nazionale dalle imprese private di compressione, ricompressione, trasporto, distribuzione di gas metano e gas di petroli liquefatti tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali nonché da quella di estrazione e produzione di gas metano, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue":
1) Annualmente a livello nazionale, la Fsiim (Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari) porterà a conoscenza delle OO.SS.LL. del settore - su richiesta - informazioni sul quadro generale in cui operano le aziende del settore con riferimento alle implicazioni nell’occupazione.
In particolare verranno fornite informazioni globali su:
- programmi di investimenti e di diversificazioni produttive, eventuali evoluzioni tecnologiche;
- finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i dati relativi al personale occupato nonché le prevedibili evoluzioni;
- stato di applicazione dei provvedimenti sull’occupazione giovanile;
- attuazione degli obiettivi relativi al piano energetico nazionale.
2) Annualmente a livello regionale o territoriale (che coincide con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti) le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali di pari livello - su richiesta di queste ultime - informazioni globali riguardanti:
- prospettive produttive;
- programmi di investimento e diversificazioni produttive;
- eventuali evoluzioni tecnologiche;
- struttura dell’occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- natura dei lavori dati in appalto.
3) Annualmente, nel corso di appositi incontri, le Associazioni imprenditoriali locali porteranno a conoscenza delle OO.SS.LL. e delle loro strutture aziendali le previsioni di investimenti delle imprese maggiormente significative del settore che comportino nuovi insediamenti nonché i dati occupazionali suddivisi per età e per sesso e quelli relativi alla formazione professionale.
In caso di ristrutturazioni che abbiano riflesso sull’occupazione, le aziende tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali daranno preventiva informazione alle OO.SS.LL. ed alle loro strutture aziendali.
In relazione al problema dell’occupazione giovanile, le aziende, presentandosi la necessità di ricorrere ad assunzioni, terranno anche in considerazione quanto previsto dai provvedimenti, intesi a favorire l’occupazione per i giovani alla ricerca di un primo impiego (contratto di formazione a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato).
Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 7 - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
[...]
Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica.
Art. 9 - Contratto a termine
Il Contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo i casi previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 nei quali è consentita l’apposizione di un termine che deve risultare da atto scritto.
Art. 10 - Apprendistato
Si applicano le disposizioni di legge in vigore.
Capitolo V Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 15 - Orario di lavoro
La durata massima normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
L’orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito su 5 giorni.
Per i lavoratori addetti alla distribuzione del gas metano, l’orario di lavoro settimanale, contrattualmente fissato in 40 ore, potrà essere distribuito su 6 giorni.
Il regime dell’orario di lavoro anche nell’ottica della sua riduzione in coerenza con quanto previsto dal Protocollo globale d’intesa del 22 gennaio 1983 dovrà essere funzionale ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, ad un recupero della prestazione effettiva - collettiva ed individuale - rispetto all’orario contrattuale così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza del lavoro all’interno del processo produttivo.
Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari e delle prestazioni collegata alle necessità di competitività delle imprese ed alle molteplici, ed a volte vincolanti, esigenze del mercato e del servizio.
Conseguentemente, per quanto riguarda i lavoratori giornalieri, al fine di far fronte a necessità connesse, ad es. a situazioni di punta o ad esigenze stagionali, tecnico-aziendali, ovvero ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno, l’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale.
A tale riguardo le aziende potranno attuare, previo accordo, articolazioni collettive di orario che prevedono prestazioni settimanali fino a 48 ore con correlativi periodi a prestazioni ridotte fino a 32 ore o anche una distribuzione settimanale per un numero di giorni da 4 a 6 compreso il sabato.
In tali casi di distribuzione dell’orario normale su un arco di più settimane non costituisce né lavoro supplementare né lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali.
Gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto dell’assenteismo medio per morbilità e altre assenze retribuite.
[…]
Art. 16 - Personale addetto ai lavori discontinui
L’orario settimanale di lavoro per i lavoratori discontinui - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - è fissato in 46 ore.
[…]
Art. 17 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo
Salvo ed impregiudicato restando quanto previsto dall’art. 15 in tema di flessibilità degli orari, è considerato lavoro supplementare quello compreso tra l’orario contrattuale e l’orario massimo di legge, è considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilito dalle norme di legge. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali, e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei casi previsti nel precedente comma, l’eventuale ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica, e darà luogo, fermo restando il pagamento delle sole maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario del Contratto, a corrispondenti periodi di riposo compensativo. […]
Le aziende forniranno al Consiglio di fabbrica, a sua richiesta e con una frequenza non inferiore a 3 mesi, i dati relativi alla consistenza del lavoro straordinario prestato da ciascun singolo lavoratore.
Annualmente la direzione aziendale e le strutture sindacali aziendali si incontreranno, su richiesta di queste ultime, per un esame congiunto sull’utilizzo del lavoro supplementare.
Art. 18 - Lavoro a turno
La direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente a turni di notte. Tenendo conto dell’obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell’orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma terzo del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando l’impegno dell’azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.
I lavoratori turnisti osserveranno un calendario lavorativo annuo pari a 244 giornate lavorative di 8 ore al lordo delle ferie ed al netto delle festività infrasettimanali.
La collocazione dei 17 giorni di riposo conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli a fronte delle ex festività di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 - sarà definita a livello aziendale escludendosi comunque l’indennità sostitutiva di mancato godimento e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione e il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale, potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno che consentano la programmazione di parte delle ferie - tendenzialmente 2 settimane - nel periodo giugno- settembre.
Conseguentemente nella restante parte dell’anno verranno attuate schematizzazioni che realizzino le prestazioni dovute.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 il numero annuo di giornate lavorative, al lordo delle ferie viene ridotto da 244 a 239.
I lavori di turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni con i quali viene assicurata un’attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni con i quali viene assicurata un’attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno notturno.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e definire aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e le relative discipline.
[…]
Art. 19 - Reperibilità
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti delle reti di distribuzione e dell’utenza al fine di sopperire ad eventuali situazioni di emergenza, le parti riconoscono concordemente che dette esigenze siano soddisfatte attuando un servizio di reperibilità attraverso un impegno assunto dai lavoratori. Compatibilmente con l’entità organizzativa dei singoli esercizi e con la necessità di mantenere un adeguato livello professionale tra gli addetti alla reperibilità, le Direzioni aziendali favoriranno l’avvicendamento nel servizio del maggior numero possibile di lavoratori dell’area tecnica.
L’impegno di reperibilità richiesto al lavoratore potrà articolarsi di norma sui seguenti tipi di reperibilità:
- reperibilità tipo A: per il lavoratore che presso un recapito definito riceve chiamate della società e/o dei terzi, provvedendo di conseguenza, con i mezzi messi a sua disposizione, agli interventi che, in base alle comunicazioni, ritiene necessari;
- reperibilità tipo B: per il lavoratore che deve essere reperibile, anche fuori della propria abitazione, purché in grado di raggiungere la sede di lavoro nel minor tempo possibile e comunque non oltre 45' dalla chiamata.
In tal caso egli dovrà preventivamente comunicare alle Strutture aziendali predisposte l’esatto suo recapito, in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica.
Le modalità per l’espletamento del servizio di reperibilità saranno esaminate in sede aziendale.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 8, 16 o 24 ore.
In proposito si conviene:
a) che l’impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di 12 gg/mese;
b) che particolari accorgimenti saranno attuati per i piccoli esercizi (per es.: creare una reperibilità comune per più unità aziendali viciniori);
c) che nella reperibilità di tipo A saranno normalmente adibiti lavoratori di livello non inferiore al 6°.
[…]
Norme transitorie
Nella realtà delle piccole e medie aziende ove alla data del presente Accordo non esista un preciso e codificato servizio di reperibilità, verrà perseguito il graduale raggiungimento delle relative modalità economiche e normative nell’arco del presente Contratto […]
Laddove l’attività aziendale si espleti in un unico esercizio isolato da altri ed avente caratteristiche dimensionali tali da comportare dimensioni quali-quantitative di organico insufficienti all’attuazione di quanto all’art. 19 la reperibilità verrà attuata nel miglior modo compatibile con le possibilità operative dell’azienda.
In relazione alla pratica realizzazione del servizio di reperibilità da parte delle aziende minori del settore, ad integrazione del punto c) dell’art. 19, si conviene che per il periodo di un anno dalla data del Contratto, il servizio medesimo potrà essere esplicato anche da lavoratori inquadrati temporaneamente nel 7° livello.
Art. 20 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente Contratto.
Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sarà avvisato almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.
Art. 22 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]
Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 33 - Recuperi
Salvo quanto disposto dall’art. 15 è ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni concordate tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica, o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un’ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all’avvenuta interruzione.
Art. 38 - Tutela della maternità
Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla maternità.
Capitolo VIII Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 41 - Ambiente di lavoro
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di legge, l’azienda e i lavoratori cureranno l’osservanza di tali norme, nonché delle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di igiene, prevenzione degli infortuni e di malattie nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference Governmental Industrial Hygienists secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse e appendici comprese).
Le Strutture sindacali aziendali hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi.
A tal fine le predette Rappresentanze potranno concordare con la Direzione aziendale, ogni qual volta se ne ravvisi la esigenza, la scelta degli Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro.
Qualora tra l’azienda ed il Consiglio di fabbrica non venisse raggiunto un accordo sulla scelta dell’Istituto specializzato di diritto pubblico, le parti potranno ricorrere ad Istituti o a tecnici particolarmente qualificati nella materia, iscritti agli albi professionali.
Gli Istituti specializzati ed i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le Direzioni aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte dei Consigli di fabbrica delle iniziative che intendono intraprendere.
Le aziende assumeranno a proprio carico l’onere delle indagini concordate con il Consiglio di fabbrica.
Sono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni area significativa, i risultati delle rilevazioni periodiche concernenti fattori ambientali fisici e chimici che possono determinare situazioni di nocività. Le aree di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di fabbrica e l’azienda;
b) il registro dei dati biostatistici tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni area di cui sopra, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
Il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica;
c) il libretto sanitario personale tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica col vincolo del segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, del libretto stesso.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) il libretto personale di rischio tenuto ed aggiornato dai servizi sanitari di fabbrica in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno di volta in volta, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata.
È interesse congiunto dell’azienda e del Consiglio di fabbrica esaminare le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia.
Le attuali tabelle MAC dovranno essere sostituite da quelle più aggiornate.
Nel caso in cui dalle competenti Autorità italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle, le stesse dovranno essere assunte.
Nell’ambito di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 le aziende invieranno alle USL l’indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo produttivo.
Capitolo IX Clausole particolari riguardanti il rapporto di lavoro
Art. 43 - Abiti da lavoro
Ai lavoratori le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verrà fornita gratuitamente ogni anno una tuta od altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro.
Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinate, in sede aziendale, le modalità e i limiti del concorso dell’azienda per la fornitura individuale al lavoratore.
Art. 44 - Appalti
Per quanto riguarda la regolamentazione degli appalti vale quanto stabilito dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369. La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà affidata in appalto nelle unità produttive, organizzativamente collegate per lo svolgimento di interventi ordinari e ricorrenti, che occupano complessivamente oltre 30 (trenta) dipendenti, purché in detta manutenzione sia ravvisabile una omogeneità e affinità tecnologica con le attività dell’azienda.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli appalti in essere stipulati in conformità alle norme contrattuali vigenti anteriormente al 16 novembre 1979.
Nota a verbale
Le OO.SS. sottolineano l’opportunità che le aziende, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti precisati dalla natura contrattuale sugli appalti, favoriscano, nella concessione di attività in appalto, imprese organizzate in forma cooperativistica.
Art. 45 - Accordi interconfederali
Gli Accordi stipulati tra la Confederazione generale dell’industria italiana e le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente Contratto, quando non siano in contrasto con il Contratto stesso.
Capitolo X Norme disciplinari
Art. 47 - Utensili e materiali
Il lavoratore riceverà in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivano da uso e logorio, sempre che siano a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. […]
Art. 48 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione sempreché esse non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente Contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno preventivamente essere esaminate con il Consiglio di fabbrica ed in seguito affisse in luogo ben visibile.
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Contratto ed alle altre norme speciali indicate dall’art. 48 potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa fino all’importo di tre ore di retribuzione;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 51.
Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo, al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto alla lettera d).
[…]
Art. 50 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta, della multa o sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 36 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che esegua lavoro per conto proprio entro i locali dell’azienda, anche se il danno derivante all’azienda stessa sia lieve;
e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale all’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
L’ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]
Art. 51 - Risoluzione del rapporto per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[…]
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro, e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale;
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell’art. 50 sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’azienda con danno all’azienda stessa;
h) inosservanza degli obblighi contrattuali di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 50;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
o) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
p) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
q) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell’art. 50 qualora vi sia dolo.
Capitolo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 52 - Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la Rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale.
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità produttive fino a 50 dipendenti; sei per quelle da 51 a 250 dipendenti; nove per quelle oltre 250 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro. Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva, potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art 23 della legge n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]
Art. 53 - Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
[…]
Art. 54 - Assemblea
Il diritto di assemblea retribuita spettante ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300 sarà esercitato nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali alla Direzione con preavviso di 2 giorni e la indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) normalmente le assemblee saranno tenute alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione;
3) le assemblee dovranno svolgersi garantendo la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa nonché la normale produzione nelle lavorazioni a ciclo continuo;
4) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 3) e 4).
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 (dieci) dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge n. 300/1970.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
Art. 57 - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 58 - Locali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente Contratto, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti ma superiore a 15, le Rappresentanze Sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo alle loro riunioni per il tempo necessario.
Art. 59 - Ristrutturazioni
Qualora le aziende intendessero procedere all’attuazione di modifiche organizzative o di riforme strutturali, comportanti modificazioni delle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, le aziende stesse daranno luogo ad una preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori onde consentire, se richiesto da una delle parti, l’esame dei relativi problemi.