Tipologia: CCNL
Data firma: 23 settembre 1983
Validità:01.10.1983 - 31.12.1986
Parti: Asap, Fsiim e Fulc (Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil)
Settori: Chimici, Aziende minero-metallurgiche, PP.SS.

Sommario:

Settore minero-metallurgico Campo di applicazione
Premessa
Investimenti ed occupazione
Ricerca
Appalti
Utilizzazione delle risorse
Rapporti sindacali
Art. 1 - Consiglio di fabbrica
Art. 2 - Assemblea
Art. 3 - Affissioni
Art. 4 - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 5 - Patronati
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Relazioni aziendali e conflittualità
Art. 8 - Fondo di solidarietà
Art. 9 - Salvaguardia degli impianti
Art. 10 - Protocollo d'intesa fra Asap ed OSL
Art. 11 - Contrattazione aziendale
Parte comune
Art. 12 - Assunzioni
Art. 13 - Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
Art. 14 - Organizzazione del lavoro
Art. 15 - Classificazione del personale
Art. 16 - Salvaguardia inquadramenti unici aziendali
Art. 17 - Lavoratori ad alto contenuto professionale
Art. 18 - Passaggi di qualifica
Art. 19 - Minimi retributivi
Art. 19 bis - Elemento retributivo specifico per lavoratori di 1° e 2° livello
Art. 20 - Una tantum
Art. 21 - Indennità di contingenza
Art. 22 - Scatti di anzianità
Art. 23 - Passaggi di livello
Art. 24 - Orario di lavoro
• Flessibilità della prestazione lavorativa
Art. 25 - Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
Art. 26 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turno
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale
Art. 28 - Festività
Art. 29 - Chiamate fuori orario
Art. 30 - Pause
Art. 31 - Riposo settimanale
Art. 32 - Congedo matrimoniale
Art. 33 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 34 - Visite di inventario e visite personali
Art. 35 - Diritto allo studio
Art. 36 - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
Art. 37 - Trasferimenti
Art. 38 - Indumenti
Art. 39 - Mezzi protettivi
Art. 40 - Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 41 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 42 - Indennità di sottosuolo
Art. 43 - Premio di produzione
Art. 44 - Premio fedeli alla miniera
Art. 45 - Provvidenze varie
Art. 46 - Ambiente di lavoro
Art. 47 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Art. 48 - Reclami e controversie
Art. 49 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Accordi integrativi provinciali
Art. 51 - Accordi interconfederali
Art. 52 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto e condizioni di miglior favore
Art. 53 - Trattamento di fine rapporto
Art. 54 - Dichiarazione congiunta
Art. 55 - Distribuzione Contratto
Art. 56 - Decorrenza e durata
Parte operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Personale addetto ai lavori discontinui
Art. 3 - Cumulo di mansioni
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Riduzioni di lavoro
Art. 6 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento dell’art. 8 punto 5)
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione
Art. 10 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 11 - Gratifica natalizia
Art. 12 - Utensili
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 14 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 15 - Trasferte
Art. 16 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 17 - Divieti
Art. 18 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari
Art. 20 - Multe e sospensioni
Art. 21 - Licenziamento per mancanze
Art. 22 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 23 - Calcolo dell'indennità di preavviso
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto per la qualifica operaia
Parte intermedi
Art. 1 - Criteri di appartenenza
Art. 2 - Criteri per l'assegnazione del grado di qualifica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 7 - Trattamento di fine rapporto
Art. 8 - Rinvio ad altre regolamentazioni
Parte impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Cumulo di mansioni
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Indennità di cassa
Art. 6 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 7 - Pagamento della retribuzione
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 10 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 11 - Missioni temporanee e trasferte
Art. 12 - Aspettativa per motivi privati
Art. 13 - Doveri dell'impiegato
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari
Art. 15 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 16 - Trattamento di fine rapporto impiegati
Art. 17 - Benemerenze nazionali
Art. 18 - Certificato di lavoro
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - Verbale di accordo 23 settembre 1983 per il rinnovo del CCNL 10 ottobre 1979
Allegato 3 - (Estratto da CCNL chimici pubblici 1983. Accordo sulla determinazione degli organici)
Allegato 4 - Leggi e decreti richiamati nel presente Contratto
Allegato 5 - TLV per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottato dall’ACGIH (Conferenza americana degli igienisti industriali) per il 1982
Allegato 6 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato 7 - Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
Allegato 8 - Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Allegato 9 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Allegato 10 - Estratto da: legge 11 novembre 1983, n. 638. Conversione in legge con modificazioni, del DL 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di alcuni termini
Allegato 11 - Testo unico dei Contratti riguardanti il premio fedeli alla miniera (3 dicembre 1946 e 29 settembre 1949 per la corresponsione di "Premio ai fedeli alla miniera" e delle modifiche ad essi apportate con il CCNL per gli operai 27 novembre 1959, con il verbale del 22 aprile 1960, con il CCNL 10 marzo 1963, con il CCNL 13 maggio 1967, con il CCNL 18 aprile 1970 e con il CCNL 26 luglio 1973, che conservano la loro efficacia contrattuale con le rispettive decorrenze)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore minero-metallurgico

Addì 23 settembre 1983, in Roma tra l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap, l’Associazione sindacale Intersind, la Federazione sindacale italiana industriali minerari, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc - Filcea Cgil - Flerica Cisl - Uilcid Uil; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale a valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali relativi ai dipendenti delle aziende del settore minero-metallurgico.

Settore minero-metallurgico Campo di applicazione
Il presente Contratto collettivo si applica ai lavoratori addetti alle miniere, cave e saline, agli impianti mineralurgici ed agli impianti metallurgici per la produzione dei metalli e dei metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere di metano e petrolio e alle cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Premessa
Le parti hanno inteso realizzare con il presente Contratto non solamente una fase negoziale, ma esprimere un momento di confronto globale teso al perseguimento dell’economicità delle problematiche settoriali, con il necessario recupero della mobilità e della flessibilità della forza lavoro a sostegno del progetto d’impresa finalizzato a fronteggiare la complessa crisi strutturale e congiunturale in cui versa il settore.
Considerata, pertanto, la gravità ed il perdurare della crisi da tempo in atto nel settore non risolvibile con la sola legge n. 752 e di fronte, invece, all’utilità che l’intero settore rappresenta per l’economia del Paese, le parti si sono poste, anche in considerazione delle fluttuazioni dei mercati, nonché dell’evoluzione della ricerca e delle tecnologie specifiche, l’obiettivo non solo dell’individuazione di conseguenti normative ma, altresì di comportamenti negoziali che consentano il governo ed il raggiungimento dei miglioramenti della produttività e redditività aziendali.
Inoltre, nel processo di recupero di efficienza e produttività, le parti riconoscono la necessità di porre in essere iniziative, ciascuna nell’ambito delle proprie possibilità e competenze, atte anche a rafforzare e precisare il ruolo del comparto nel quadro della programmazione nazionale, anche con ulteriori provvedimenti legislativi e finanziari tesi ad un’efficace tutela dei livelli produttivi ed occupazionali.

Investimenti ed occupazione
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OSL, le parti convengono quanto segue:
1) a livello di settore annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna associazione imprenditoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
a) le prospettive produttive del settore minero-metallurgico;
b) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate con eventuali articolazioni per i settori di competenza e per aree geografiche;
c) in riferimento agli investimenti complessivi l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o a seguito di leggi regionali appositamente emanate;
d) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso, per classi di età e di anzianità nonché le prevedibili evoluzioni;
e) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale dei programmi di investimento, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
f) la natura delle attività produttive conferite a terzi ed i relativi volumi globali di occupazione;
g) situazioni di crisi aziendale o territoriale con particolare riferimento al Mezzogiorno anche per quanto previsto dalla legge n. 675, dalla legge n. 46 e dalle leggi di attuazione CEE.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
2) Allo scopo di esaminare gli stessi obiettivi e contenuti di cui al punto 1) - ovviamente limitati al territorio - le parti e/o le strutture locali si incontreranno a livello regionale e/o provinciale e/o comprensoriale, intendendosi come tali aree geografiche caratterizzate da concentrazioni minerarie e minero-mettalurgiche significative allo scopo di fornire alle strutture locali della FULC notizie sugli investimenti complessivi relativi a tali aree:
2.1) a livello di regioni e di aree integrate, intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende, da identificare in incontri nazionali, annualmente le Associazioni industriali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale-regionale, porteranno a conoscenza dei Sindacati dei lavoratori in appositi incontri:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell’area industriale della categoria;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o a seguito di leggi regionali appositamente emanate;
c) la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
e) la natura delle attività produttive conferite a terzi ed i relativi volumi globali di occupazione.
2.2) a livello provinciale o comprensoriale annualmente, le Associazioni industriali, in appositi incontri, porteranno a conoscenza del Sindacato dei lavoratori:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell’area industriale della categoria;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o a seguito di leggi regionali appositamente emanate;
c) la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito territoriale.
3) Per i gruppi industriali , intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito dell’area di settore minero-metallurgico, articolato in più miniere e/o stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avendo rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale, l’informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall’Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc e dei Consigli di fabbrica:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
b) le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva;
c) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, a seguito di leggi regionali appositamente emanate;
d) le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale ed internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di utilizzo dell’orario di lavoro;
e) il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
f) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale dei programmi di investimento, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
g) l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) e con la procedura di cui al comma precedente, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali a livello nazionale, per l’accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l’accertamento per le realtà territoriali e di miniere e/o stabilimenti avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l’intervento della direzione aziendale e del Consiglio di fabbrica.
4) Per le miniere e/o gli stabilimenti , aventi una funzione rilevante nel settore merceologico di appartenenza, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della Fulc assistita dal Consiglio di Fabbrica:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato a seguito di leggi regionali appositamente emanate;
c) il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
e) l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali miniere e/o stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni riguardanti le miniere e/o gli stabilimenti aventi funzione rilevante nel settore merceologico di appartenenza.

Ricerca
Le parti, nel convincimento che la ricerca mineraria e quella metallurgica costituiscono la premessa imprescindibile per la razionalizzazione e l’armonico sviluppo del settore, considerato anche il miglioramento tecnologico in atto, convengono di incontrarsi annualmente o quando ciò sia obbiettivamente necessario, allo scopo di esaminare i relativi programmi e le loro realizzazioni, siano gli stessi affidati a Università, al CNR, Enti statali o regionali o imprese a partecipazioni statali o private.

Appalti
Ferme restando le disposizioni particolari in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (DPR 9 aprile 1959, n. 128), le aziende informeranno periodicamente i Consigli di fabbrica sulla natura delle attività conferite in appalto, nonché su eventuali casi di scorporo di attività nel proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva, ciò allo scopo di consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con i Consigli di fabbrica le possibili soluzioni sostitutive degli appalti da realizzare gradualmente con l’impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all’appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Sono fatti salvi comunque - fino alla loro scadenza - i contratti di appalto stipulati prima della firma del presente Contratto. Dette scadenze saranno segnalate dalle Direzioni aziendali al CdF.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esso derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
Per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità. Le norme di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle aziende che occupano non più di 60 lavoratori.

Utilizzazione delle risorse
Si riconosce che è comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo del settore nel più ampio contesto dell’economia nazionale, valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.

Rapporti sindacali
Art. 1 Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità produttive fino a 50 dipendenti; sei per quelle da 51 a 250 dipendenti; nove per quelle oltre 250 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione dalle Organizzazioni sindacali provinciali o territoriali direttamente o tramite il CdF.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell’art. 20 - parte comune - del CCNL 18 aprile 1970 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 2 Assemblea
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, con particolare riguardo alle unità produttive con meno di 100 dipendenti, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene altresì esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 3 Affissioni
Le direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto ed al Consiglio di fabbrica di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 7 Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla prima parte del CCNL, a richiesta di una delle parti l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 9 Salvaguardia degli impianti
Le parti si impegnano a preventivi confronti in occasione di momenti di tensione sindacale finalizzati a garantire la salvaguardia degli impianti e ad evitare sprechi energetici e di materie prime.
In tale logica le parti si rendono disponibili a che siano adottate soluzioni tecniche capaci di realizzare gli obiettivi di cui sopra mediante accordi a livello aziendale.

Art. 10 Protocollo d'intesa fra Asap ed OSL
Salvaguardia ed utilizzo degli impianti minero-metallurgici, in particolare per gli impianti minerallurgici e metallurgici di metallurgia primaria e secondaria - Con il presente Protocollo d’intesa le parti intendono realizzare e riconoscere che la normativa e la strumentazione contrattuale deve rispondere alle opportunità che la gestione propone.
Le parti, preso atto che la situazione di crisi del settore rende necessario procedere a complessi interventi, con particolare riferimento alle iniziative di razionalizzazione, ristrutturazione e risanamento per le aziende rappresentate dall’Asap, ritengono di doversi reciprocamente impegnare per far si che il sistema di relazioni industriali del settore sia improntato, pur nel rispetto delle reciproche autonomie ed interessi, al massimo utilizzo degli impianti ed alla loro salvaguardia al fine di raggiungere i migliori risultati gestionali.
Al tal fine le parti concordano di improntare i propri comportamenti ai seguenti principi:
- le OSL si impegnano a privilegiare un confronto sindacale per la composizione negoziale di eventuali controversie, anche con l’eventuale ricorso ad istanze successive per vertenze non risolte in sede locale;
- le Aziende, nel contempo, si impegnano ad evitare azioni unilaterali privilegiando il confronto preventivo e la ricerca di soluzioni negoziali.
Le OSL, in merito al problema dell’assetto degli impianti di determinati servizi primari durante l’esercizio del diritto di sciopero, riconfermano, nell’ambito della loro autonomia gli impegni contruattuali tesi ad assicurare nel comune interesse un congiunto esame dei problemi connessi alla incolumità delle persone, alla sicurezza ed all’integrità degli impianti, all’esigenza di riconoscere l’essenzialità di determinati servizi primari.
In questa logica le OSL sono disponibili a che siano adottate soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli impegni sopra espressi attraverso i necessari accordi da realizzare a livello locale tra le OSL territoriali, i CdF e le direzioni aziendali sui seguenti temi, nel rispetto degli accordi aziendali già vigenti:
1) tempi di preavviso in occasione di scioperi;
2) assetto degli impianti di particolare complessità tecnologica e sofisticazione del processo produttivo;
3) squadre di lavoratori finalizzate allo svolgimento delle mansioni strettamente necessarie in funzione dell’assetto impianti concordato ed al fine della non penalizzazione produttiva dell’azienda, oltre la durata dell’agitazione stessa.
Il presente Protocollo è parte integrante del CCNL minero-metallurgico.

Art. 11 Contrattazione aziendale
La contrattazione integrativa non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
[…]

Parte comune
Art. 13 Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore

[…]
L’azienda potrà far sottoporre il lavoratore che intende assumere a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale lo stesso verrà assegnato.
[…]

Art. 14 Organizzazione del lavoro
Le parti si danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse. In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Le successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità sia la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previsti, sia l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
Dette sperimentazioni saranno esaminate a livello aziendale allo scopo di individuare le aree di applicazione, le priorità, i tempi e gradualità necessari, le modalità, nonché per valutare i risultati.
Per il conseguimento degli obiettivi su indicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività, la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
- assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell’ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da determinare l’evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l’effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adesione delle nuove forme organizzative, saranno previo esame congiunto con il CdF, inquadrate nelle scale classificatorie sulla base della declaratoria utilizzando per analogia i profili esistenti.

Art. 24 Orario di lavoro
La durata massima normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
Nelle miniere e cave la durata dell’orario di lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia o rampa.
L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartito su 5 giorni.
Il giorno di riposo coinciderà, di norma, con il sabato. Qualora le aziende ritengano adottare per esigenze tecnico-produttive turni di riposo avvicendati, l’adozione di questo regime dovrà essere concordata tra l’azienda e il Consiglio di fabbrica. Salvo ed impregiudicato quanto previsto e concordato nel presente CCNL, in tema di flessibilità dell’orario di lavoro e della prestazione lavorativa.
Per i casi previsti dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 potranno essere adottati turni di riposo avvicendati previo accordo a livello aziendale per quanto concerne la distribuzione dei turni medesimi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni concordate tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica, o tra le associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro il limite massimo di una ora al giorno da effettuarsi entro le due settimane successive all’avvenuta interruzione.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell’orario contrattuale, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.
In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto anche delle problematiche attinenti le assenze dal lavoro.
Fermo restando che la durata normale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite in 5 giorni:
[…]
C) - 1. Fino al 28 febbraio 1985 ai lavoratori dell’interno viene riconosciuta una giornata di riposo supplementare ogni 80 giorni di lavoro effettivo in sottosuolo (640 ore).
[…]
Dichiarazione Asap
Per quanto concerne la determinazione degli organici per il lavoro in turno, l’Asap dichiara che, per le aziende ad essa aderenti, ai fini della conclusione della vertenza per il rinnovo contrattuale, ritiene essenziale l’acquisizione delle soluzioni di cui all’Accordo di rinnovo del 22 gennaio 1983 del CCNL chimici pubblici (Allegato n. 3).

Flessibilità della prestazione lavorativa
Le parti confermano che la gestione del tempo di lavoro dovrà essere finalizzata ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, nonché consentire un miglioramento del rapporto tra la prestazione effettiva e quella definita contrattualmente; a tal fine il nuovo regime dell’orario di lavoro intende identificare e rendere effettivamente realizzabili, in sede aziendale, nuove articolazioni di orario e flessibilità gestionali, quali ad esempio: l’utilizzo temporaneo od alternativo di personale anche nelle altre mansioni, sia dell’unità di appartenenza che delle altre unità; sfalsamento nell’inizio dell’orario di lavoro; eventuali prestazioni straordinarie nell’ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali; istituzione di nuovi turni, in particolare con l’estensione del ciclo continuo nelle lavorazioni minerarie.
Per quanto riguarda i lavoratori giornalieri, al fine di far fronte a necessità connesse, ad esempio, ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta od esigenze stagionali, tecnico-aziendali od adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno, l’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere realizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale.
A tale riguardo le Aziende potranno attuare, previo confronto sulle modalità operative, articolazioni di orario che prevedano prestazioni settimanali fino a 48 ore con correlativi periodi a prestazioni ridotte o anche una distribuzione settimanale per un numero di giorni da 4 a 6 compreso il sabato. I periodi di recupero delle ore lavorate in più, relativi a quanto sopra stabilito, saranno individuati in correlazione a momenti di diminuita attività produttiva anche allo scopo di limitare, per quanto possibile, ricorsi alla CIG.
In tali casi di distribuzione dell’orario normale su arco di più settimane, non costituisce né lavoro supplementare né lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali.
Per le lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 gg. settimanali), nonché per le lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 gg. settimanali, l’orario normale di lavoro potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi. A tale riguardo, le parti, tenendo conto dell’obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo, nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell’orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma primo del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando la necessità di provvedere, da parte dell’azienda, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione.
Da parte aziendale potranno inoltre essere realizzati, previo esame, programmi che consentano sia il godimento di parte delle ferie (tendenzialmente 2 settimane) nel periodo giugno-settembre, sia l’effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell’anno.

Art. 26 Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turno
Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento, è tenuto a compiere il lavoro straordinario - diurno, notturno e festivo - entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Contratto.
È considerato lavoro supplementare quello compreso fra l’orario contrattuale e l’orario massimo di legge.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilito dalle norme di legge.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei limiti previsti nel precedente comma, l’eventuale ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica; in questo caso, le relative prestazioni, che verranno compensate con le percentuali di maggiorazioni previste contrattualmente per il lavoro supplementare e straordinario, potranno dar luogo a corrispondenti riposi non retribuiti salvo ed impregiudicato quanto previsto e concordato nel presente CCNL, in tema di flessibilità dell’orario di lavoro e della prestazione lavorativa.
La Direzione aziendale comunicherà mensilmente al Consiglio di fabbrica i dati a consuntivo sulle prestazioni supplementari e straordinarie effettuate.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
È lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati all’art. 17 (festività) della "Parte comune".
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
[…]

Art. 30 Pause
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 22 del DPR 9 febbraio 1959, n. 128, per i lavoratori turnisti addetti al sottosuolo è prevista una pausa di mezz’ora (da considerare lavoro effettivo turno di lavoro giornaliero continuativo intendendosi esclusi i turni di lavoro spezzati), le cui modalità applicative saranno definite in sede aziendale.

Art. 31 Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento nel giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 36 Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
Nei casi di lavoro all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali presenza di gas tossici o nocivi, forte calore, soggezione di acqua ecc., saranno corrisposte progressive percentuali di aumento sugli stipendi e sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli Accordi integrativi.
Saranno anche determinate speciali percentuali per lavori di coltivazione all’aperto richiesti in condizioni di particolare disagio: in presenza di pioggia, quando le prestazioni continuino oltre la prima ora; in presenza di polveri, quando comportino l’uso continuato della maschera; in presenza di fango al piede.
Tale speciale compenso - anch' esso da determinare negli Accordi integrativi - sarà corrisposto altresì: agli addetti ai forni di fusione del minerale di mercurio, agli addetti ai lavori di scarico delle celle e calcheroni dell’industria zolfifera compiuti in condizioni di particolare disagio o nocività, agli addetti alle celle di elettrolisi dello zinco, agli addetti alle teleferiche quando il lavoro venga compiuto in sospensione nel vuoto all’altezza di almeno m. 10 da terra; quanto sopra salvo conguaglio con i trattamenti aziendali eventualmente in atto per i medesimi titoli.

Art. 38 Indumenti
L’azienda fornirà ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute o vestaglie o camicie o grembiuli o divise o abiti speciali) e un paio di scarpe a quei lavoratori la cui attività lo richieda.
Viene esclusa pertanto la corresponsione di qualsiasi indennità sostitutiva.

Art. 39 Mezzi protettivi
Ai lavoratori, sia dell’interno che dell’esterno, adibiti a lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
Ai lavoratori che esplicano normalmente la loro attività nelle condizioni sopra indicate, i mezzi protettivi verranno assegnati personalmente; quando il lavoro ha durata limitata l’assegnazione avverrà per il periodo di uso; quando le suddette condizioni si verificano saltuariamente l’assegnazione verrà fatta con dotazione di reparto, osservate tutte le precauzioni igieniche.
In ogni caso il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 41 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il diretto responsabile, il quale lo invierà all’infermeria per stendere la denuncia a termini di legge.
Quando l’infortunio accada al lavoratore sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento.
[…]

Art. 42 Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori dell’interno è corrisposto un particolare compenso denominato "indennità di sottosuolo".
Detta indennità, stabilita in lire 4.000 (quattromila) giornaliere (pari a lire 500 orarie) data la sua specifica e particolare natura viene erogata per ogni giornata di effettiva prestazione in sottosuolo e non è quindi da computarsi in alcun istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento integrativo di malattia, con l’unica eccezione del TFR.
Ai lavoratori dell’esterno, che prestino saltuariamente lavoro all’interno, l’indennità di sottosuolo sarà corrisposta in forma frazionata, ed in base al numero delle ore di effettiva prestazione all’interno.
Ai lavoratori dell’interno che, in relazione alle specifiche funzioni siano tenuti a completare le proprie funzioni operative con prestazione di lavoro all’esterno, l’indennità di sottosuolo verrà corrisposta nell’importo giornaliero limitatamente ad ogni giornata di effettiva prestazione.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 detta indennità viene fissata in lire 5.000 (cinquemila) lorde giornaliere (pari a lire 625 orarie).
Nota a verbale
Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso il Ministero del lavoro allo scopo di ottenere l’estensione al personale delle società di ricerca delle leggi previdenziali ed assicurative in vigore per i lavoratori del sottosuolo.

Art. 46 Ambiente di lavoro
Fermo restando il disposto dell’art. 9 legge n. 300/70, viene ribadito che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si esplica in primo luogo attraverso la legge mineraria 9 aprile 1959, n. 128, con propri strumenti e modalità operative.
In tale quadro può essere anche concretamente individuato lo spazio per una realistica trattazione con le OSL dei temi della salute e della sicurezza in maniera non disgiunta dai temi che si riferiscono all’assetto del territorio.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche o nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governamental Industrial Hygenists, secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse (allegato 5o - TLV per sostanze chimiche).
Le parti, consapevoli dell’esigenza di correggere le condizioni ambientali nocive relative alla rumorosità e al microclima e tenuto conto della complessità del problema, sia in termini tecnologici che tecnico-organizzativi, studieranno il fenomeno attraverso un’apposita commissione, con l’intendimento di pervenire a conclusione positiva. Detta commissione valuterà l’applicabilità di normative prevenzionistiche specifiche per quanto concerne le più rilevanti situazioni di rischio.
Le tabelle del TLV per sostanze chimiche verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dalla ACGIH.
Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle, le stesse saranno assunte contrattualmente.
In sede aziendale saranno adottati i prescritti sistemi di prevenzione.
Le parti si danno comunque atto dell’esigenza di procedere a sistematiche indagini sull’ambiente di lavoro, volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori.
Entro questo ambito, dovranno essere posti sotto controllo, attraverso una idonea strumentazione tecnica, quei fattori ambientali che possono dare origine a nocività, (ivi compresi microclimi, luminosità ecc.).
In particolare le aziende ritengono che - per quanto riguarda la bonifica dell’ambiente di lavoro - le parti debbano pervenire ad una strumentazione contrattuale per la quale esse si accordino per ogni unità produttiva, sui programmi di indagine e le relative priorità. Con riferimento alle eventuali conclusioni dei rilievi tecnico-scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria soluzione dei problemi relativi.
Per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite dalle apposite strutture costituite in azienda, in collaborazione con il Consiglio di fabbrica.
Le parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per la particolare complessità dell’indagine, potranno inoltre concordare il ricorso alle strutture del Servizio sanitario nazionale o ad Enti pubblici specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all’intervento ed ai suoi risultati.
L’azienda assumerà l’onere relativo alle indagini ambientali e alle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi e i termini concordati fra le parti.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, vengano individuate particolari situazioni di rischio, anche in considerazione dei fenomeni emersi dai gruppi di lavoratori esposti al rischio, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, ricorrendo di norma alle strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad Enti pubblici specializzati; in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni contrattuali.
Le parti, concordano che un potenziamento della medicina preventiva al livello di fabbrica e in generale della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nel territorio potrà realizzarsi nell’ambito dell’attuazione della riforma sanitaria, si impegnano a collaborare con il Servizio sanitario nazionale e con le strutture di prevenzione previste dalla legge. In tale prospettiva:
a) le aziende - previa intesa con le OSL ed anche in relazione alla normativa di attuazione della legge 833/78 - metteranno a disposizione degli enti e strutture come sopra individuati i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro;
b) i servizi aziendali di medicina, di sicurezza e di ecologia esistenti nelle aziende svolgeranno in maniera integrata i propri compiti preventivi per la sorveglianza sui fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 833/78, nell’ambito degli indirizzi e secondo gli standard di servizio eventualmente fissati dai piani sanitari regionali, coordinandosi - nel rispetto dei reciproci ruoli - con le strutture preposte. Su tale materia le aziende concorderanno con i CdF la natura e le modalità di un’azione congiunta.
Per mettere in grado i lavoratori di meglio conoscere i fattori di rischio capaci di influire sulla loro salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro, anche in relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, le aziende si impegnano ad una adeguata informativa dei CdF su tali fattori e sulle modalità per un loro controllo. In particolare:
a) le aziende forniranno ai CdF - in appositi incontri a livello locale - l’informativa sui fattori di rischio di notevole gravità e diffusione, definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dal comma ventesimo. In tali incontri verranno tra l’altro comunicati ai CdF:
1) informative sulle procedure di sicurezza aziendali e sugli investimenti relativi;
2) informative sul rispetto degli standard degli enti di normazione tecnica, a fronte anche dell’evoluzione della normativa stessa;
b) in occasione della costruzione di nuovi impianti o alla apertura di nuove miniere le aziende si impegnano inoltre a informare i CdF sui rischi presenti negli stessi e sulle misure predisposte per fronteggiarli, anche in relazione a quanto previsto dalle norme di polizia mineraria;
c) le aziende e le rispettive Associazioni imprenditoriali forniranno alle OSL, quale componente sociale del territorio, a richiesta dei CdF e a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali in fabbrica, dati relativi agli affluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge, con riferimento in particolare alla quantità e qualità degli scarichi finali;
d) le aziende e le rispettive Associazioni imprenditoriali si dichiarano inoltre disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica. Ribadita l’esigenza che sia comunque salvaguardata la riservatezza delle informazioni, le Aziende di impegnano a comunicare ai CdF - su loro richiesta - le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche, quali risultano dall’acquisizione scientifica esistente;
e) in occasione dell’introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l’opportunità dell’informazione preventiva ai CdF, l’azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico-mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute;
f) per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazioni ceduti a terzi, le aziende si impegnano a dare a questi ed ai propri CdF le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi, con particolare riferimento al disposto del DPR n. 915/82 e relativa normativa applicativa.
Quali strumenti idonei a concorrere ad un’efficace opera di prevenzione dei vari tipi di rischio nonché di tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
a) il registro dei dati ambientali , tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche, effettuate normalmente con i CdF, riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici i quali possano determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati. Il registro dei dati ambientali dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera;
b) il registro dei dati biostatistici , relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo. L’insieme dei registri di tutti i reparti sarà tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. Nei registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortuni, malattie professionali e malattie comuni. Il registro dei dati biostatistici dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera. Il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione del CdF e dei lavoratori;
c) la cartella sanitaria e di rischio lavorativo , che dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, da realizzare per ogni lavoratore, sarà tenuta ed aggiornata dall’azienda e dovrà essere idonea ad ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo. Le informazioni da raccogliere nella cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovranno contenere elementi quali:
1) i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie e agli infortuni non professionali.
La cartella sanitaria e di rischio lavorativo per quanto riguarda il personale femminile comprende tutti i dati concernenti la maternità e la salute riproduttiva. Tali dati saranno aggiornati e fatti registrare dalla lavoratrice stessa, che dovrà avvalersi dell’assistenza, per tali aggiornamenti, dei servizi delle USL e dei consultori;
2) in sezione staccabile i dati e variabili che caratterizzano l’ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività e cioè: reparto, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell’esposizione. Verrà inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno a lavoro in turno. Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro;
d) scheda delle sostanze chimiche utilizzate . Tale strumento sarà realizzato sulla base dei modelli di scheda di sicurezza già esistenti a livello aziendale o di fabbrica, ai fini di una migliore conoscenza sia dei rischi effettivi sul lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni di rischio lavorative.
Le parti si danno atto che l’istituzione della scheda di cui sopra avverrà con riferimento alle sole sostanze presenti nel ciclo produttivo, con esclusione quindi degli agenti di rischio presenti sotto forme naturali (es. miscele di polvere, gas ecc.) nella lavorazione in miniera. Per tali agenti di rischio si ribadisce comunque l’impegno all’opportuna informazione ai CdF in merito ad eventuali nuove acquisizioni, di comprovata validità tecnico-scientifica ed applicabilità, che dovessero essere disponibili in merito.
I criteri di impostazione degli strumenti informativi come sopra individuati costituiranno oggetto di esame congiunto tra le parti a livello di settore entro sei mesi, in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso sulla base di linee guida concordate a livello nazionale tra le Associazioni imprenditoriali stipulanti e la Fulc.
Le parti si incontreranno a livello nazionale entro sei mesi, allo scopo di studiare per la successiva realizzazione, che dovrà avvenire entro l’arco di durata del presente Contratto, una scheda di rischio, uniforme per il settore minero-metallurgico, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17 dicembre 1977 e successive modifiche e contenente i dati relativi ai dispositivi di sicurezza e ai mezzi di prevenzione personale e collettiva. A tal fine le parti acquisiranno i risultati della norma attuativa della direttiva CEE 501/82 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante (art. 5), impegnandosi sin d’ora a verificarne i criteri applicativi anche al fine della conseguente costituzione della scheda di cui sopra che si riferirà anche ad aspetti di affidabilità impianti per le fattispecie eventualmente corrispondenti.
Le Associazioni imprenditoriali firmatarie e la Fulc svolgeranno incontri a livello nazionale per:
a) confrontare le evidenze emerse sui rischi più gravi e diffusi esistenti sui luoghi di lavoro;
b) valutarne la rilevanza anche alla luce dei riscontri obiettivi che tali evidenze possono comportare sul piano nazionale;
c) concordare azioni di sistematico controllo di situazioni di rilevanza particolarmente grave, per ambito territoriale e per livello di rischio, al fine di pervenire ad iniziative di possibile intervento;
d) concordare l’eventuale aggiornamento della lista delle sostanze cancerogene e la fissazione dei relativi valori limite, tenuto conto:
- delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio a livello ufficiale e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria;
- della valutazione di enti di ricerca scientifica e di normazione specifica di indiscussa autorità e competenza (IARC, Comitato scientifico consultivo per l’esame della tossicità ed ecotossicità dei composti chimici della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National cancer insistute, EPA, NIOSH, OSHA) tenuto conto della loro dimostrata applicabilità.
Ove si verifichi la necessità di intervenire sugli impianti a scopo di bonifica o per le modifiche comportanti fermate, l’azienda utilizzerà - ove possibile - in altre attività i lavoratori interessati.
Nel caso ciò non fosse possibile saranno esaminate con il CdF soluzioni alternative.

Art. 47 Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni aziendali sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente Contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile o dove si effettua la paga.

Art. 48 Reclami e controversie
Qualora nell’applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive non risolte a livello aziendale verranno demandate alle competenti Organizzazioni territoriali.
Le controversie sull’interpretazione del presente Contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 50 Accordi integrativi provinciali
Le competenti Organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori si incontreranno per integrare il presente Contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza nazionale e precisamente quelle relative:
a) all’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo;
b) alla determinazione del compenso per i lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio di cui all’art. 36 Parte comune.

Art. 51 Accordi interconfederali
Gli Accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria e dall’Associazione sindacale Intersind e dall’Asap, con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente Contratto, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 54 Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del Contratto in questione, l’Accordo interconfederale del 22 gennaio 1983, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Parte operai
Art. 2 Personale addetto ai lavori discontinui

Per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - si fa riferimento agli Accordi interconfederali in materia.
L’orario massimo normale di lavoro è di 48 ore settimanali.
[…]

Art. 7 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento, il godimento delle ferie deve essere compensato da una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 8 Regolamentazione del lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, fermo rimanendo quanto stabilito all’art. 23 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, in materia di polizia mineraria.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5) L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23) (v. chiarimento in calce all’articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, la comunicazione di cui al punto 5) sarà preceduta da un esame congiunto tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica in merito a tali nuovi sistemi ed alle relative tariffe.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali e dei sistemi di cottimo in vigore, la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica potranno riunirsi per l’esame congiunto di cui al primo comma al fine di accertare se si sia in presenza dell’introduzione di un nuovo sistema.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire o della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a pezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati secondo la seguente procedura:
a) il lavoratore interessato si rivolge, tramite il suo capo squadra o sorvegliante, al suo capo servizio, il quale gli fornisce tutti i chiarimenti del caso, ricontrolla le tariffe, esegue ispezioni al cantiere o reparto, rettifica, se riconosce fondato il reclamo, la liquidazione di cottimo contestata;
b) qualora il lavoratore interessato non rimanga soddisfatto potrà inoltrare reclamo al Consiglio di fabbrica, il quale esaminerà la controversia con la Direzione aziendale, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione stessa avrà messo a disposizione dell’operaio o del Consiglio di fabbrica.
La procedura di cui sopra, valevole anche per i reclami collettivi, dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre quindici giorni dal reclamo.
In caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle competenti organizzazioni sindacali territoriali.

Protocollo di chiarimento dell’art. 8 punto 5)
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistema di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es.: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 12 Utensili
Tutti gli utensili, compresa la lampada di sicurezza - esclusa la lampada comune, là dove esiste la consuetudine - nonché le relative manutenzioni e tutti i materiali e quant’altro occorre all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall’azienda a proprie spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni a lui imputabili, ai sensi degli artt. 20 e 21 (Parte operai).

Art. 13 Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 16 Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare la miniera se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in miniera.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare sia di trattenersi in miniera in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 19 Provvedimenti disciplinari
Qualsiasi infrazione al presente Contratto collettivo di lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni possono essere le seguenti:
1) richiamo o rimprovero verbale;
2) richiamo o rimprovero scritto;
3) multa, fino al massimo di 3 ore di paga base;
4) sospensione dal lavoro, fino al massimo di 3 giorni;
5) licenziamento ai sensi dell’art. 21.
[…]

Art. 20 Multe e sospensioni
Nei casi sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che anche per disattenzione rechi guasto al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che fumi o introduca cibi o bevande alcoliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;
g) che faccia collette o sottoscrizioni nella miniera;
h) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
i) in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto collettivo, o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 21 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto;
c) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
d) insubordinazione ai superiori;
[…]
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto su luogo di lavoro;
h) recidiva nelle mancanze di cui al punto i) dell’art. 20;
i) esecuzione di lavoro per conto proprio o per conto di terzi nei locali dell’azienda con danno dell’azienda stessa;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
n) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi.

Parte intermedi
Art. 1 Criteri di appartenenza

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico- pratica.
I capi-squadra ed i capi-sonda sono inquadrati nella categoria intermedia.

Art. 8 Rinvio ad altre regolamentazioni
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Parte impiegati:

Retribuzione oraria e giornaliera art. 6
Pagamento della retribuzione art. 7
Tredicesima mensilità art. 8
Doveri del lavoratore art. 13
Provvedimenti disciplinari art. 14
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Parte operai:
Tutela delle lavoratrici madri art. 13
Chiamata e richiamo alle armi art. 14
Trasferte art. 15


Parte impiegati
Art. 9 Tutela delle lavoratrici madri

Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 13 Doveri dell'impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dei superiori;
[…]
4) Avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 14 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiamo tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
I provvedimenti disciplinari saranno disposti dalla direzione nel rispetto di quanto stabilito all’art. 49 della Parte comune.

Allegati
Allegato 1
Protocollo tra: Fulc; Asap; Federazione sindacale industriali minerari; Intersind; Ente minerario siciliano.
Le parti, come sopra indicate, convengono che la vigente normativa contrattuale si applichi anche ai viaggiatori o piazzisti del comparto alcalino.
La risoluzione dei casi specifici sarà verificata a livello aziendale.

Allegato 3 - (Estratto da CCNL chimici pubblici 1983. Accordo sulla determinazione degli organici)
In relazione a quanto previsto dal comma secondo dell’art. 41 (orario di lavoro) le parti convengono di utilizzare ai fini della determinazione degli organici e per tutto il territorio nazionale un tasso di assenteismo del 2,5 per cento sulle posizioni non singole, avendo già dedotto l’assenteismo relativo al primo giorno di malattia in quanto non efficacemente fronteggiabile con correlativi dimensionamenti di organico.
A livello locale gli organici saranno verificati in base ai criteri suddetti e con riferimenti ai programmi di attività di ciascun impianto ed al numero delle posizioni non singole dell’intero stabilimento. Verrà altresì determinata l’assegnazione dei sostituti alle singole unità.
Per gli impianti il cui esercizio è sospeso durante l’anno, il dimensionamento degli organici terrà conto dei periodi di fermata durante i quali verrà fatto ricorso alle ferie collettive e/o, se necessario, alla CIG.