Tribunale di Milano, Sez. Lav., 12 agosto 2010, n. 3488 - Molestie sul luogo di lavoro


 

 

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
... con l'Avv.to Rosiello
RICORRENTE
 

contro
P.F. SRL con gli Avv.ti Trifirò e Olgiati
RESISTENTE
 

contro
E.W. SPA con l'Avv.to Riva
RESISTENTE
 

contro
...  con gli Avv.ti Pallotta e Sallemi
RESISTENTE
 

 

OGGETTO: risarcimento danni
 

All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
 


Fatto

 


Con ricorso depositato in data 24.2.2009 la ricorrente ha convenuto in giudizio E.W., P.F. e ... deducendo che :
era stata assunta da E.W. il 2.4.07 con contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato 5° liv. CCNL Terziario ed era stata avviata a svolgere la sua attività lavorativa presso il Punto vendita SMA di Corsico (facente parte della rete commerciale di P.F. srl) che aveva ... quale direttore punto vendita) ed ivi addetta a mansioni di cassiera / aiuto commessa con orario lavoro dalle 16,00 alle 20,00 da lunedì a sabato;
nel corso del rapporto di lavoro - della durata dì circa 6 mesi e mezzo - era stata quasi esclusivamente addetta al punto vendita di Corsico e solo sporadicamente assegnata ad altri punti vendita (dal 23 al 28.4.07 presso quello di Pero e dal 7 al 12.5.07 presso il punto vendita di Trezzano sul naviglio);
.. fin dal primo giorno di lavoro il responsabile del punto vendita ... approfittando della sua pausa alla macchinetta del caffè, le aveva rivolto "in maniera assai invadente ed incalzante, numerose domande inerenti alla sua vita privata"; ed il giorno successivo aveva dovuto subire le attenzioni dei ... integranti gli estremi della violenza sessuale (approfittando della solita pausa caffè presso la macchinetta, l'aveva tenuta ferma con la forza contro il muro costringendola a sentire la sua erezione, toccandole parti intime del corpo e proferendo frasi volgari e scurrili) che tuttavia non aveva avuto il coraggio di confessare né al vice-direttore che le aveva chiesto nell'immediatezza dei fatti cosa fosse successo né al marito, al ritorno a casa;
le attenzioni sessuali del ... si erano poi ripetute il giorno successivo raggiungendo la ricorrente nello spogliatoio femminile - con espressa minaccia di non farla lavorare più se non si fosse resa disponibile sessualmente - e nei giorni successivi:
le molestie erano poi ancora proseguite con modalità diverse anche nei pressi delle casse e di fronte alla clientela oppure alla sera nell'ufficio del ...
si era allora confidata con il collega F., addetto al banco della carne, il quale le aveva chiesto se "ci aveva provato anche con te" avendo ... molestato anche altre addette tra cui l'addetta alla gastronomia, Sig.ra B. la quale, interrogata in tal senso ... aveva confermato la circostanza;
addetta solo per qualche giorno al punto vendita di Pero, prima, e presso la sede di Trezzano sul Naviglio, poi, aveva raccontato tutto al direttore del punto vendita di Pero E., il quale, pur esprimendo dispiacere, non si era mostrato sorpreso né alcuno stupore avevano mostrato le colleghe di Trezzano;
ritornata a Corsico, le molestie erano proseguite senza soluzione di continuità, ed in un'occasione era presente anche il collega F.; le molestie erano poi continuate anche durante l'estate;
delle molestie era a conoscenza anche il Vice-direttore del punto vendita di Corsico Davide A. il quale peraltro aveva assistito egli stesso ad un episodio verificatosi nel mese di luglio ed aveva invitato ... a contattare il numero verde della SMA;
in data 20.10.2007, al verificarsi di un nuovo episodio di molestie, la ricorrente aveva reagito esasperata inveendo contro ... davanti alla clientela ed a Paolo S., nuovo vice-direttore di Corsico il quale aveva chiesto spiegazioni e tranquillizzato la ricorrente rassicurandola della sua volontà di informare l'ispettore T. (del servizio interno di P.F. addetto alla supervisione);
il giorno 29.10.07, due giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la SMA, la ricorrente si era recata presso la sede di E.W. informando la società delle molestie subite; E.W. le aveva assicurato che avrebbe informato dell'accaduto la sede del supermercato; lo stesso giorno aveva ricevuto una telefonata dall'ispettore A. al quale aveva confermato di essere stata molestata da ... e l'ispettore aveva replicato che c'erano numerose segnalazioni contro ... per molestie a dipendenti e clienti.
 

Ha concluso pertanto chiedendo al Giudice di accertare di avere subito da ... molestie sessuali e comunque comportamenti vessatori e di condannare i tre convenuti disgiuntamente o in via tra loro solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali nella loro componente di danno biologico, morale ed esistenziale nella misura di € 44.114-o nella diversa misura ritenuta dal giudice anche in via equitativa - sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale; con vittoria di spese.
 

Si è costituito ... eccependo in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente in quanto durante il rapporto di lavoro non erano mai stati evidenziati indici di disagio lavorativo che pure si sarebbero dovuti verificare stante il tenore delle molestie narrate; aveva poi evidenziato che altri dipendenti del punto vendita (quale il Vicedirettore B. ed i colleghi D. e G.), sentiti nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti del ... avevano negato di aver mai assistito ad episodi di molestie nei confronti della ricorrente; aveva pertanto concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria dì spese.
 

Si è altresì costituita la P.F. eccependo che:
la ricorrente non aveva mai dichiarato ad alcuno dei responsabili aziendali di essere vittima di molestie ad opera del direttore del punto vendita a cui era addetta;
la società era stata resa edotta delle molestie solo con raccomandata del 20.5.08 del legale della ricorrente;
con lettera del 29.5.09 la società aveva contestato tale comportamento ... il quale aveva negato i fatti addebitati; nel corso del procedimento disciplinare aveva anche sentito gli ispettori A. (il quale aveva riferito dì essere stato informato dalla ricorrente delle molestie a novembre 2007, quindi solo dopo la cessazione del rapporto di somministrazione e che, alla sua richiesta di fare una dichiarazione per iscritto, la ricorrente si era rifiutata; A. aveva anche svolto delle indagini per accertare i fatti, ma né ... nè i colleghi della ricorrente avevano confermato i fatti denunciati) e T. (anche l'ispettore T. aveva chiesto alla ricorrente di mettere per iscritto la denunzia, lei si era ancora una volta rifiutata). Ha pertanto concluso nel senso della non verosimiglianza dei fatti narrati e per il rigetto del ricorso.

 

Si è infine costituita E.W. la quale ha eccepito che - come risulta anche dal contenuto del ricorso - la società era stata informata dei fatti solo una volta che tutti gli episodi si erano già consumati; perciò doveva escludersi qualsiasi sua responsabilità ex art. 2087 cc; ed ha concluso per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
 

Dopo l'interrogatorio libero delle parti e l'esame di testi, all'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
 

 

Diritto
 

 

Le domande sono fondate nei confronti dei convenuti e P.F. SRL.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato le deduzioni di parte ricorrente.
Alcuni hanno ricordato in particolare situazioni che direttamente confermano e provano le molestie subite dalla ricorrente (così il teste F. ha dichiarato : "Ricordo che in un'occasione io stavo servendo e pertanto l'ho seguita con un ritardo di qualche minuto. Al mio arrivo ho visto che ... le stava massaggiando il collo. Al mio arrivo il ha spostato le mani") ; altri invece sono stati testimoni indiretti di quelli situazioni in quanto hanno ricevuto le dichiarazioni della ricorrente nell'immediatezza dei fatti [così il teste S. ha ricordato : "In altra occasione la ricorrente mi ha raccontato che era alla cassa nel pomeriggio e che c'erano i clienti (io ero ai vini); lei era venuta di corsa, agitata, da me dicendomi che ... le aveva toccato il sedere e mi chiedeva se non avessi visto anche io. Ma io le risposi che non potevo vedere da quella posizione nel reparto dei vini.... Confermo che la ricorrente mi ha riferito che il ... le avesse toccato il sedere.
la ... mi ha raccontato che una volta erano in bagno che si stavano cambiando; e che ... era andato nel bagno delle donne a provarci "; e la teste B. ha affermato : " E' vero che la ricorrente mi aveva raccontato di una volta in cui ... si era "strusciato" su di lei mentre era alle casse; non so in quale posizione fosse, se seduta o in piedi. Comunque me ne parlò anche il mio collega Paolo, anche lui addetto alle casse. Entrambi comunque me ne parlarono nell'immediatezza dei fatti, lo stesso giorno o il giorno successivo".
 

Ma più in generale l'istruttoria ha confermato che la ricorrente ha reso partecipi diversi colleghi della situazione di molestie che stava subendo.
 

La teste B. ha dichiarato :

"Non ricordo bene quando, però ad un certo punto la ricorrente mi ha parlato dei suoi rapporti personali col ... .

Forse era estate o settembre. La prima volta che mi ha parlato dei suoi problemi col ... mi ha detto solo che la importunava . Poi da quella volta in poi ha cominciato a dirmi cosa accadeva. Il punto vendita è grandissimo. Ed io pertanto non potevo verificare direttamente la cosa.

Però ... mi diceva che quando ... le assegnava la pausa di un quarto d'ora e lei andava a prendere il caffè ... la seguiva e le metteva le mani addosso. La macchina del caffè, gli spogliatoi e i bagni sono abbastanza riparati rispetto a tutto il resto del Punto vendita ; quindi bisogna andarci apposta".
Poi il teste S. ha ricordato : "lo non ho mai assistito a episodi di qualsiasi tipo a sfondo sessuale tra la ricorrente e ... E' vero però che ne hanno parlato la ... e la Fr... .

La Fr. mi diceva che anche con lei ci aveva provato. Talvolta sono venute insieme".
Ed il teste F. ha confermato : "Dopo circa un mese o venti giorni che lei lavorava li - forse perché si è fidata dì me - mi ha parlato dei suoi problemi ... mi ha detto che la importunava soprattutto quando faceva la pausa caffè e pertanto mi chiedeva di accompagnarla quelle volte che verso sera andava a fare la pausa ".
Anche il teste C. dipendente della P.F. presso il punto vendita di Pero ha confermato che la ricorrente nel corso di quei pochi giorni nei quali si era recata a lavorare ivi, gli aveva raccontato delle molestie subite ... . ("Ho conosciuto ... quando è venuta a Pero per pochi giorni forse una settimana. Lei faceva la cassiera ; io facevo e faccio il responsabile. Ricordo che la ricorrente mi ha parlato dei problemi che aveva con ... .

Mi ha detto che alla chiusura del punto vendita lei portava l'incasso a ... il quale le diceva vieni, vieni più vicino..A domanda del Giudice di dire se ... gli avesse raccontato che le metteva le mani addosso il teste risponde; sì ").
Infine anche il teste G. ha dichiarato di essere venuto a conoscenza in qualche modo del problema della ricorrente; ha tuttavia volutamente cercato di ridimensionare le proprie conoscenza modificandone il contenuto e riferendo di generici problemi ... in considerazione della rudezza dei modi del direttore del Punto vendita: "Mi è capitato che frequentando qualche corso qualcuno mi dicesse di problemi ... . 

Si parlava in generale del fatto che lui è un po' duro sul lavoro. Non ricordo da chi ho saputo di tali problemi ; erano colleghi di altri negozi che non conosco perché io sono stato solo a Corsico".
Ma poi le deduzioni della ricorrente hanno trovato ulteriore indiretta conferma nelle dichiarazioni rese dai testi sulla personalità del ...
 

Così la teste Francesca B. ha confermato che lei stessa aveva dovuto subire le avance del ... ("Per quanto mi riguarda faccio presente che io in qualche modo ho stroncato sul nascere l'interesse che ... aveva mostrato nei miei confronti: mi riferisco alla mano sulla spalla, al pizzicotto sulla guancia che comunque erano espressione del suo interesse; cosi mi è capitato che lui mi era piombato dietro alla macchinetta del caffè, abbracciandomi. Io allora ho subito chiarito a ... che ero sposata e la cosa non mi interessava. Inoltre facevo in modo di non restare da sola con lui in quanto, essendo dipendente, potevo gestire in qualche modo i miei orari perché noi della gastronomia abbiamo orari diversi; ed allora arrivavo e andavo via evitando di dovermi trattenere nel punto vendita quando eravamo da soli).
Proprio queste ultime dichiarazioni - oltre che confermare quanto rilevato dalla ricorrente - fanno anche giustizia dei dubbi avanzati dai convenuti sulla persona della ricorrente eccependo che, se lei avesse voluto, avrebbe potuto evitare di rinnovare il contratto e di recarsi a lavorare con ... Ed invece proprio le dichiarazioni della B. evidenziano la differenza di potere contrattuale delle due: quest'ultima era una dipendente a tempo indeterminato ed aveva un livello di protezione giuridica ben più elevato, potendo, anche in considerazione delle mansioni svolte, anche decidere l'orario in cui lasciare il punto vendita.

Invece la ricorrente era una lavoratrice somministrata che aveva un rapporto di lavoro molto labile In quanto strettamente legato alle richieste provenienti dall'utilizzatore (P.F.) e subiva i facili ricatti del ... (in quanto responsabile del punto vendita) dalla cui decisione unilaterale dipendeva la continuazione del rapporto di lavoro della ... (prova della debolezza contrattuale della ricorrente si ricava anche dal numero di contratti di somministrazione che si sono susseguiti nel breve volgere di sei mesi: ben 11, come da doc. da 2 a 12 di parte ricorrente).
 

Infine si deve considerare che la personalità deviata del ... si era manifestata anche con altre donne, clienti del punto vendita, come ha ricordato il teste S. ("E' vero che alcune clienti si sono confidate con me del fatto che ... avesse fatto delle avance con delle clienti, anche toccandole; e del fatto che alcuni mariti avessero intenzione di dare una lezione a ... . In effetti si erano confidate con me perché mi trovavano simpatico e dicevano: meno male che è arrivato lei perchè quel ... non ci piace").
Questa affermazione ha del resto trovato una seppure parziale conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi che avevano direttamente collaborato con il ... .

Questi teste però si sono limitati a ricordare che il ... aveva un carattere molto duro e aggressivo sia con i clienti che con i dipendenti, evitando di confermare di essere a conoscenza delle molestie perpetrate in danno della ... (e della B.).
Così il teste B. - vicedirettore del Punto vendita prima dell'arrivo del S. - ha ricordato: "V. era il mio direttore, io non ho mai assistito ad episodi né nessuno mai mi ha parlato di problemi a sfondo sessuale tra la ricorrente ..., A. dopo che sono ritornato in via Copernico mi ha parlato del comportamento del ... che gridava con il personale ed i clienti. Escludo che la ricorrente mi avesse mai detto che ... avesse avuto con lei atteggiamenti a sfondo sessuale non consoni al ruolo ed al posto di lavoro. Non me ne ha parlato nemmeno la F. B. Nessuna cliente mi ha mai detto che qualcuna delle clienti fosse stata importunata dal ... Le clienti si sono solo lamentate del comportamento non proprio educato ma non di altro".
Il teste A. - con riferimento ad una discussione animata che lui avrebbe avuto con il ... - non ha negato la discussione ricordando : "Con riferimento al cap. 62 di parte ricorrente non escludo di avere avuto diverbi con ... con riferimento al punto vendita ma non certo per quanto riguarda la questione della ...".
Ed ancora il teste T. ha dichiarato: S. mi ha parlato del ... sottolineando solo il fatto che lui fosse troppo brusco e autoritario nei modi. E per questo mi recavo nel punto vendita senza fissare un orario o un giorno; ma non ho mai verificato nulla di strano".
 

Ebbene - esaminando complessivamente le dichiarazioni rese dai testi A., T. e G. - non si può non sottolineare la poca credibilità delle loro dichiarazioni parzialmente contrastanti con quelle dei testi prima esaminati.
Difatti essi hanno cercato di accreditare la tesi per la quale non avessero mai sentito delle molestie che erano state perpetrate dal ...; hanno invece confermato che il ... teneva un comportamento rude e poco urbano se non incivile ("urlava" ) nei confronti del personale dipendenti e dei clienti. Ma è proprio questa difesa del tutto identica a dare l'idea di essere stata preconfezionata in quanto si è inteso, pur dando conto di un generale disagio, di non sapere di quanto stava accadendo tra ... e la ricorrente. E che questa sia una costruzione dei fatti non veritiera è dato da ciò: in tanti parlavano del problema anche perchè la ricorrente ne aveva accennato a vari colleghi anche non facenti parte del punto vendita di Corsico via C. (cosi ad esempio al teste C. responsabile del punto vendita di Pero che ha confermato la circostanza).
Ma allora non è credibile che in un ambiente cosi piccolo proprio i vicedirettori o gli ispettori non ne avessero mai sentito parlare : si può avere il dubbio che quanto si senta dire in giro sia vero o no; ma non si può non averne sentito parlare come inverosimilmente vorrebbero fare credere quei testi.
 

Del resto il punto di maggiore debolezza in tale costruzione è offerta dal teste G. il quale è costretto ad affermare che era sì a conoscenza di problemi tra la ricorrente e ... ma che questi avevano ad oggetto il comportamento di quest'ultimo che era troppo duro nei modi.
Ma tale affermazione non è per niente credibile.

Si può ancora dire - e già ciò appare poco fondato come si è prima rilevato - che non si sia sentito nulla circa i rapporti tra i due e che ... era in generale rude con tutti, clienti e personale; ma una volta che si viene a conoscenza del problema esistenziale tra ... e ... non si comprende come si possa dire che quello era dato dai modi rudi del ... piuttosto che da ciò che oramai era sulla bocca di tutti, vale dire il comportamento licenzioso del direttore del Punto vendita.
Sicché proprio tale affermazione rafforza la tesi che anche gli altri testi avessero inteso costruire una storia parallela - che non avesse ad oggetto le molestie bensì solo un comportamento inurbano del direttore - sulla quale dirottare la vicenda.

Del resto che gli ispettori sapessero è altresì confermato - oltre che dal comportamento appena esaminato - anche dalle dichiarazioni dei testi B. ("la ... mi riferì di averne parlato con B.") e S. ("Io ho accennato del problema a T., il mio capo zona, io ho detto a lui quel che mi aveva raccontato la .... . T. mi ha risposto che già sapevano della situazione ma che non potevano fare nulla").
Ed invece entrambi hanno ancora una volta reso una dichiarazione che mentre contrasta con tutte le altre prima esaminate, è poco verosimilmente coincidente nei contenuti: entrambi hanno infatti affermato di avere saputo della vicenda solo dopo che la la ... era andata via dal Punto vendita; e hanno affermato entrambi che la ricorrente l'aveva a loro comunicata, cercando però di strumentalizzare la notizia al fine di essere ricollocata in P.F. (teste A. : "A novembre sono stato contattato dalla ricorrente che mi ha chiesto se potessi fare qualcosa per essere ricollocata in un punto vendita in quanto aveva finito a Corsico. lo le ho spiegato che ormai ero andato via Me. forse era il caso che ne parlasse con T. . A quel punto e chiudendo il discorso mi ha
accennato al fatto che il ... non avesse tenuto un comportamento consono alla sua qualità nei suoi confronti; però io l'ho percepita come una dichiarazione che era strumentale alla richiesta che mi aveva fatto un momento prima e cioè di essere collocata in un punto vendita SMA.
Ho poi saputo da T. che con lui era accaduto lo stesso;
teste T. : "Una volta ne ho parlato con la ricorrente che mi ha contattato telefonicamente diverse volte; all'inizio mi chiedeva di essere ricollocata; e forse solo alla decima telefonata mi ha accennato al fatto di essere stata oggetto di attenzioni da parte del direttore del Punto vendita" ).
La conclusione di tutto quanto fin qui accertato è pertanto che le molestie subite dalla ricorrente possono dirsi certamente provate; cosi sì deve ritenere provata la conoscenza che di quelle molestie aveva la società tenuto conto del livello di conoscenza che si era oramai sviluppato (tra i vari certamente il S. per sua stessa ammissione ma anche T., A. e B.).


A fronte di tali conoscenze nessuno di essi ha ritenuto tuttavia di intervenire e di attivare i canali idonei a impedire a ... di proseguire nella sua attività di molestatore.
 

La società P.F. si deve pertanto ritenere responsabile al pari del ... delle conseguenze civilistiche che sono conseguite per la ricorrente (lavoratrice somministrata) dal comportamento tenuto da quest'ultimo, giusta la previsione di cui all'art. 23 DLgs 276/03 V comma (il quale prevede che "l'utilizzatore osserva altresì nei confronti del medesimo prestatore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile della violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi" ) e all'art. 2087 cc, tenuto conto che il comportamento del ..., lo sfruttamento della sua posizione di superiore gerarchico è resa possibile proprio dal suo rapporto di lavoro con la P.F..
 

Ma il titolo di responsabilità è di natura contrattuale anche quanto al ... quale - nella sua qualità di superiore gerarchico della lavoratrice e quindi di preposto di quella - si è assunto una pluralità di obblighi di sorveglianza e di informazione circa la sicurezza e la prevenzione infortuni e malattie professionali ed ha quindi precisi obblighi di natura contrattuale diretti nei confronti dei lavoratori a lui sottoposti, giusta la previsione di cui all'art. 19 D.Lgs 81/2008 ; obblighi che ... ha violato essendo il diretto autore di fatti che hanno posto in pericolo la salute della ... .
 

Sicché giusta quanto si è detto, deve anche essere respinta l'eccezione di carenza di competenza funzionale del Giudice del lavoro quanto alla posizione del ... .
Dal comportamento tenuto dal ... sono naturalmente scaturiti danni di natura non patrimoniale innanzi tutto sotto il profilo del danno morale tenuto conto che le molestie sessuali costituiscono anche violazione di norme penali (l'art. 609-bis cod pen recante il titolo "violenza sessuale" dispone che "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità a pena diminuita in misura non eccedente i due terzi"). Ciò che appunto si è verificato nel caso di specie tenuto conto che il ... ha approfittato della situazione di debolezza della ... dal punto di vista della condizione economico sociale e per la conseguente necessità di recarsi al lavoro e di sottostare alla posizione di supremazia gerarchica del ... .
A ciò deve aggiungersi che la specifica normativa predisposta in materia di pari opportunità (D.Lgs 198/2006, codice delle pari opportunità) e il DLgs 216/03 attuativo della Direttiva 2000/78/CE (per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro) hanno previsto una specifica tutela per l'ipotesi di molestie sessuali.
Dopo avere fornito una definizione di molestie (generiche, il D.Lgs 216/03 all'art. 2 II comma; specificamente qualificando le molestie sessuali "quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio ostile, degradante, umiliante o offensivo" il DLgs 198/2006 all'art. 26 II comma) in entrambi i casi assimilandole alle discriminazioni, in entrambi i casi il legislatore ha previsto che il giudice provvede, se richiesto, al risarcimento del danno non patrimoniale (cfr art. 4 V comma DLgs 216/03 e art. 37 III comma DLgs 198/2006).

Ritiene chi scrive che in questi casi il legislatore abbia espressamente previsto che il danno non patrimoniale sia necessariamente susseguente alla violazione e che il giudice sia demandato solo alla sua quantificazione, esonerando la vittima delle molestie dalla necessità di provarlo. Del resto appare difficile pensare che atti tanto umilianti per la persona che li subisca possano non provocarne (siano essi di carattere biologico o esistenziale o morale); e sembra al giudicante che richiedere alla vittima di fornire la prova della sussistenza di quel danno sia forse umiliante quanto gli atti che aveva in precedenza subiti (si pensi alla necessità di dovere provare l'impatto che quegli atti abbiano avuto sulla sua libertà sessuale, sulla relazione coniugale o, più in generale, familiare).
E' evidente che quei fatti (che colpiscono la persona nella sua connotazione essenziale e più intima) determinano necessariamente pregiudizi di natura non patrimoniale sotto tutti gli aspetti: sicché al giudicante è solo rimesso il compito di quantificarne la misura in considerazione della entità dei fatti, del clamore che gli stessi hanno avuto, della loro durata, dell'intensità della azione, delle conseguenze che hanno determinato nella vittima.
Questo giudice ritiene che - in considerazione della durata delle molestie (circa sei mesi), della loro ripetitività (ma vi è prova in atti solo di alcuni episodi, quelli specificamente narrati dai testi), della loro gravità anche in considerazione della eco che quei fatti avevano avuto all'interno dell'azienda - la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale quantificabile in € 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza al saldo, al risarcimento del quale devono essere condannati in solido P.F. srl e ... .
Deve invece andare assolta dalla condanna l'altra convenuta - E.W. SPA - non essendo stato in alcun modo provato che la stessa fosse venuta a conoscenza dei fatti accaduti ed in mancanza dei poteri, doveri e responsabilità propri del datore di lavoro (fatta eccezione per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari) che erano tutti nella disponibilità della utilizzatrice P.F. srl.



In quanto soccombente la convenuta va poi condannata a rimborsare all'Avv.to Rosiello che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 7.000,00 (di cui € 25,00 per spese, € 1.675,00 per diritti e € 5.300,00 per onorari).
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
La fissazione del termine per il deposito della sentenza trova giustificazione nella particolare complessità della vicenda esaminata,.
 

 

P.Q.M.
 

 

Dichiara che la ricorrente, nel corso dell'attività lavorativa prestata presso la convenuta P.F. SRL, ha subito molestie sessuali da parte del convenuto e condanna ... e P.F. SRL in solido tra loro a risarcire alla ricorrente ... il conseguente danno non patrimoniale che liquida in via equitativa in € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo; rigetta le domande proposte dalla ricorrente nei confronti di E.W. SPA; condanna altresì ... e P.F. SRL, in via tra loro solidale, a rimborsare all'Avv.to Rosiello che le ha anticipate, le spese di lite che liquida in € 7.000,00; spese compensate tra la ricorrente e E.W. SPA. Sentenza esecutiva.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 13.4.10

Deposito il 12 agosto 2010