Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1983
Validità: 01.08.1983 - 30.06.1986
Parti: Associazione nazionale fabbricanti matite, penne stilografiche, articoli dattilografici e prodotti affini, Associazione nazionale fabbricanti spazzole, pennelli e preparatori materie prime - Confindustria e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Penne, ecc., Industria

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Sistema di informazioni

Art. 1 - Occupazione - Investimenti
Art. 2 - Lavoro esterno
Art. 3 - Decentramento
Art. 4 - Mobilità interna della manodopera
Art. 5 - Mobilità esterna della manodopera
Capitolo II Norme comuni alle tre regolamentazioni
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Inserimento handicappati e invalidi
Art. 8 - Visite mediche
Art. 9 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Passaggio di qualifica
Art. 12 - Cumulo di mansioni
Art. 13 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 14 - Lavoratori discontinui
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 17 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
Art. 18 - Regime di orario part-time
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Giorni festivi
Art. 21 - Aspettativa
Art. 22 - Permessi
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Servizio militare
Art. 25 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 26 - Tutela della maternità
Art. 27 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 28 - Minimi contrattuali
Art. 29 - Aumenti retributivi - Contrattazione aziendale
Art. 30 - Indennità di contingenza
Art. 31 - Premio di produzione
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Retribuzione oraria
Art. 36 - Pagamento della retribuzione
Art. 37 - Liquidazione delle indennità in caso di morte
Art. 38 - Trasferimenti
Art. 39 - Mense aziendali
Art. 40 - Assenze
Art. 41 - Reclami e controversie
Art. 42 - Visite di inventario e di controllo
Art. 43 - Disciplina aziendale
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari e procedura
Art. 45 - Multe e sospensioni
Art. 46 - Licenziamento senza preavviso
Art. 47 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda
Art. 48 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 49 - Affissioni
Art. 50 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 51 - Fondo di solidarietà
Art. 52 - Assemblee
Art. 53 - Consiglio di fabbrica
Art. 54 - Ambiente di lavoro
Art. 55 - Patronati
Art. 56 - Diritto allo studio
Art. 57 - Abrogazione dei precedenti contratti

Art. 58 - Condizioni di miglior favore
Art. 59 - Decorrenza e durata
Art. 60 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Parte operai

Art. 61 - Periodo di prova
Art. 62 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 63 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 64 - Lavoro a cottimo
A) Settore penne, matite ecc.

B) Settore spazzole, pennelli ecc.
Art. 65 - Lavoro a turni
Art. 66 - Trattamento economico di festività
Art. 67 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 68 - Ferie
Art. 69 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 70 - Trasferta
Art. 71 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 72 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 73 - Divieti
Art. 74 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 75 - Criteri di appartenenza
Art. 76 - Periodo di prova
Art. 77 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Art. 78 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 79 - Ferie
Art. 80 - Trasferta
Art. 81 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte impiegati
Art. 83 - Periodo di prova
Art. 84 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 85 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 86 - Elementi della retribuzione
Art. 87 - Ferie
Art. 88 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 89 - Trasferta
Art. 90 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 91 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 92 - Alloggio
Art. 93 - Previdenza
Allegati
Allegato 1 - Tabelle
Allegato 2 - Premio di produzione
Allegato 3 - Aumenti periodici di anzianità (estratto dall’art. 23 CCNL 14 luglio 1979)
Allegato 4 - Regolamento lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio
2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3 - Libretto personale di controllo
4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
5 - Retribuzioni
6 - Maggiorazione della retribuzione
7 - Sistema di informazioni
8 - Permessi retribuiti
9 - Lavoro notturno e festivo
10 - Pagamento della retribuzione
11 - Fornitura materiale
12 - Norme generali
• Dichiarazione a verbale
Allegato 5 - Protocollo d’intesa intersettoriale
Allegato 6 - Declaratorie e profili (in vigore fino al 31 dicembre 1983)


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli e preparatrici di relative materie prime

Addì, 24 luglio 1983, a Milano tra l’Associazione nazionale fabbricanti matite, penne stilografiche, articoli dattilografici e prodotti affini, l’Associazione nazionale fabbricanti spazzole, pennelli e preparatori materie prime, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Filta), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili-Abbigliamento (Filtea), con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), l’Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, l’Accordo interconfederale del 22 gennaio 1983, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Parte generale
Capitolo I Sistema di informazioni
Art. 1 - Occupazione - Investimenti

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano quanto segue:
1) Livello nazionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l’Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, nel corso di un apposito incontro, le seguenti informazioni riguardanti il settore produttivo di competenza:
- linee generali dell’andamento economico-produttivo relativo al mercato interno ed estero, con particolare riferimento alle implicazioni sull’occupazione;
- numero di addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi di età (fino a 30, da 30 a 50, oltre 50 anni);
- dinamica delle retribuzioni di fatto nel settore.
Nella medesima sede, su richiesta di una delle parti stipulanti, potranno essere esaminati, con particolare riferimento all’occupazione:
- le situazioni di crisi aziendale o territoriale;
- le strutture di supporto, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 374).
2) Livello regionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti, l’Associazione nazionale, unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà alle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le seguenti informazioni globali riguardanti:
- prospettive produttive;
- programmi relativi a nuovi insediamenti industriali o a significative ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, con particolare riferimento alle prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità territoriale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- numero di addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi di età (fino a 30, da 30 a 50, oltre 50 anni);
- le situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale.
Nella medesima sede, su richiesta di una delle parti, potrà essere esaminato l’andamento economico-produttivo del settore, con particolare riferimento alla mobilità della manodopera, alla qualificazione professionale, al decentramento produttivo ed al lavoro a domicilio.
Le parti forniranno all’Ente regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Considerato che l’Associazione nazionale imprenditoriale si assume, in via temporanea, l’incarico di adempiere alla procedura informativa del presente livello, le parti interessate provvederanno ai necessari coordinamenti al fine di evitare l’attivazione contestuale delle procedure medesime.
La presente procedura viene attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende dei singoli settori produttivi sopra indicati.
3) Livello territoriale (provinciale o comprensoriale)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali provinciali di categoria, nel corso di un apposito incontro, le informazioni globali di cui al punto 2) precedente per i settori produttivi cui si applica il presente Contratto.
La presente procedura informativa verrà attuata per le province e i comprensori aventi un significativo numero di aziende dei singoli settori produttivi sopra indicati.
4) Livello aziendale
Di norma, annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive in entrambi i casi occupanti più di 70 dipendenti, tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali, forniranno al CdF e alle Organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti, nel corso di un apposito incontro, informazioni riguardanti:
- prospettive produttive;
- nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione;
- numero di addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi di età (fino a 30, da 30 a 50, oltre 50 anni);
- numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell’anno precedente;
- programmi di investimento che abbiano riflessi sull’occupazione, specificando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati erogati dallo Stato; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza.
In relazione alle suddette informazioni verranno inoltre illustrate le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità e sulle condizioni ambientali ed ecologiche, anche al fine di consentire al CdF e alla Organizzazione sindacale di categoria di esprimere al riguardo la loro autonoma valutazione.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l’Associazione imprenditoriale nazionale.
[…]

Art. 2 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito dei settori rappresentati a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dei settori rappresentati, svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1 - le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2 - anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e dall’Accordo interconfederale 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
3 - a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari;
4 - di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l’elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 22 aprile 1976. Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l’elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l’indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale;
5 - annualmente, di norma al termine della stagione produttiva, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente i dati aggregati per il territorio della quantità di lavoro esterno commesso, al fine di consentire una cognizione costante dell’evolversi del fenomeno;
6 - qualora l’evoluzione del fenomeno presentasse un andamento anomalo, su richiesta del Sindacato territoriale di categoria, le parti si incontreranno per accertarne le cause;
7 - qualora siano accertate eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione, permanendo la disapplicazione contrattuale, fra Associazioni imprenditoriali o Organizzazioni dei lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che analoga normativa risulti inserita in ogni altro Contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente Contratto, con altre Organizzazioni imprenditoriali dei settori rappresentati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 22 aprile 1976 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 3 - Decentramento
Le aziende informeranno preventivamente il Consiglio di fabbrica e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato territoriale di categoria, sulle operazioni di scorporo, di ristrutturazione e di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi della attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro che consenta al Consiglio di fabbrica e alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere le loro autonome valutazioni.

Art. 4 - Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Il CdF potrà richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall’avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.

Capitolo II Norme comuni alle tre regolamentazioni
Art. 7 - Inserimento handicappati e invalidi

Le aziende sono disponibili ad esaminare con gli Organismi sindacali aziendali, anche su segnalazione degli stessi, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture aziendali degli handicappati e degli invalidi, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, in relazione alle attitudini ed alle capacità degli stessi.

Art. 8 - Visite mediche
Il personale che si intende assumere può essere sottoposto a visita medica.

Art. 9 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 14 - Lavoratori discontinui
Agli effetti della presente normativa vengono considerati lavoratori discontinui: i portieri, i guardiani e gli autisti non addetti al trasporto merci.
I lavoratori che svolgono le anzidette mansioni saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Per i lavoratori discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali, fatta eccezione per i portieri fruenti nello stabilimento o nelle immediate dipendenze di alloggio, per i quali valgono le norme contemplate negli accordi interconfederali.
[…]

Art. 15 - Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previste.
[…]
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Al segnale di inizio del lavoro il lavoratore deve trovarsi al suo posto ed in condizioni di iniziare la sua attività.
Nessun lavoratore deve abbandonare il suo posto di lavoro prima del segnale di cessazione.
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’accesso dei lavoratori allo stabilimento, all’inizio ed alla cessazione del lavoro, restano in vigore le consuetudini in atto presso ciascuna azienda.
[…]

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione eccedente l’orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 17.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e formerà oggetto comunque di esame preventivo tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica anche ai fini dell’eventuale recupero delle prestazioni stesse mediante riposi compensativi, fermo restando il pagamento delle relative maggiorazioni contrattuali. Il recupero delle ore di lavoro straordinario prestate verrà consentito nella misura di 1/3 delle stesse. Il godimento dei suddetti riposi dovrà avvenire, tenuto conto delle esigenze tecniche e dei periodi di maggiore intensità produttiva, entro sei mesi dalla prestazione lavorativa; a tal fine il lavoratore interessato avanzerà richiesta alla Direzione aziendale con congruo preavviso.
Fatta sempre salva la volontarietà, l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta, improrogabile e comprovata necessità determinata da causa di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell’anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
[…]

Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la Direzione ne darà notizia in tempo utile al CdF. Le parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.

Art. 17 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
L’orario settimanale di lavoro di cui al primo comma dell’art. 15 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l’intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali saranno contenute nel limite di 90 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all’orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione al CdF del programma d’orario, con l’indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale e all’utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e CdF.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza del CdF.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazioni comuni agli artt. 15, 16, 17
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente Contratto in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell’orario normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno dell’occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l’attuazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell’orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l’orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell’incontro previsto nel capitolo "Sistema di informazione" del presente Contratto.

Art. 19 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica potendolo far cadere in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 26 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 6, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 27 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tal caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
[…]

Art. 41 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione delle norme del presente Contratto saranno esaminate, a richiesta di una delle parti, con l’intervento delle Organizzazioni sindacali territoriali e/o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione. La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure di cui sopra non si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 44 nonché alle norme di legge vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, la Direzione aziendale e il CdF assumono l’impegno, anche in relazione a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 gennaio 1983, di favorire l’esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle controversie.

Art. 43 - Disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal titolare dell’azienda e dai collaboratori di questo dai quali dipendono.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori in grado di conoscere le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
I lavoratori devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Art. 44 - Provvedimenti disciplinari e procedura
Qualsiasi infrazione del lavoratore al presente Contratto potrà essere punita, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all’importo di 3 ore di paga e contingenza;
c) sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento.
[…]

Art. 45 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente Contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 46 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso né indennità sostitutiva, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
c) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 45 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;
f) insubordinazione verso i superiori;
[…]
i) danneggiamento volontario del materiale dello stabilimento o del materiale di lavorazione;
l) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
m) inosservanza del divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
[…]

Art. 49 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente Contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.

Art. 52 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva.
In casi di comprovata impossibilità il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 53 - Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con più di 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la Rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive eletto democraticamente, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 6 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva alla data del 1o gennaio di ogni anno.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 54 - Ambiente di lavoro
Le parti di comune accordo sottolineano l’importanza che ha per entrambe la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
Il Consiglio di fabbrica:
- promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concorda con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Il Consiglio di fabbrica, nello svolgimento dei propri compiti, potrà di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato dall’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al secondo comma, in ordine al microclima ed altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro, es. fumo, gas, vapori ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica.
I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra l’azienda e il Consiglio di fabbrica anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno al Consiglio di fabbrica, su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell’art. 20 della legge 833/1978 debbono essere inviate alle USL, con l’indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d’esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli artt. 16 e 33 del TU 30 giugno 1965, n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull’attività di prevenzione attuata ai sensi dell’art. 21 della legge 833/1978.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario si rinvia all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento ambientale.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al secondo comma, il Consiglio di fabbrica potrà promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al secondo comma saranno a cura dell’azienda riportati sui registri di cui al quarto comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al sesto comma, il Consiglio di fabbrica e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra il Consiglio di fabbrica e l’azienda.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.

Parte operai
Art. 63 - Recupero delle ore di lavoro perdute

È consentita la facoltà di recupero a regime normale delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 64 - Lavoro a cottimo
A) Settore penne, matite ecc.

È ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.
Ogniqualvolta sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia ed, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, un operaio sia vincolato da un determinato ritmo produttivo e quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[…]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
Le contestazioni o controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione tra Direzione e Commissione interna o Delegato d’impresa, nell’ambito aziendale, in materia di cottimo, verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.

B) Settore spazzole, pennelli ecc.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]
L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.

Art. 65 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno l’intervallo di mezz’ora di riposo che va computata ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz’ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Dichiarazione a verbale
Premesso che la crescita dell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività delle imprese e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti riconoscono la necessità di applicare le disposizioni di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento degli obiettivi dell’occupazione e della produttività.

Art. 71 - Permessi di entrata e di uscita
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 72 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 73 - Divieti
[…]
È vietato introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]

Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 75 - Criteri di appartenenza

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplicano mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di semplice e ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 77 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli artt. 64, 65, 66, 67.

Art. 79 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
[…]

Parte impiegati
Art. 87 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Allegati
Allegato 4 - Regolamento lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094 del Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3 - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5 - Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e CdF di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo i CdF di singole imprese potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l’azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a livello territoriale o di zona.

7 - Sistema di informazioni

Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno al CdF ed ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre al CdF tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra il CdF può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame il CdF potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera non saltuariamente per l’azienda interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.

8 - Permessi retribuiti
Agli effetti della presente normativa il monte-ore dei permessi retribuiti di cui al quarto comma dell’art. 53 - parte comune - del testo contrattuale viene incrementato di un’ora all’anno per ciascun lavoratore a domicilio - che esplichi la propria opera non saltuariamente per la stessa azienda - e comunque fino a concorrenza del numero dei dipendenti interni.
Il lavoratore a domicilio potrà beneficiare di tale monte-ore aggiuntivo nei casi di intervento stabiliti dalla presente normativa e convenzionalmente verrà retribuito sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo contrattuale di cottimo riferiti all’operaio di 3° livello.

11 - Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

12 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L’azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell’applicazione delle norme di cui sopra.

Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all’art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, oltre che al paragrafo e) dell’art. 5 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.