- Delega di Funzione
- Misure Generali di Tutela
Responsabilità del direttore di uno stabilimento, delegato per la sicurezza, per aver cagionato lesioni gravi ad un dipendente, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nella inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente -
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.E., n. in (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data
11/07/2005.
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott.
Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per la
inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
FattoDiritto
1. Il 23 marzo 2004 il Tribunale di Novara condannava F.E., riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, a pena ritenuta di giustizia, sostituita la sanzione detentiva con quella corrispondente pecuniaria, nonchè al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, M.D., per imputazione di cui all'art. 590 c.p..
Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 12 luglio 2005, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, riduceva le pena inflitta dal primo giudice e confermava nel resto.
Si addebitava a tale imputato di avere, nella sua qualità di direttore di stabilimento, con delega per la sicurezza, della ditta Radici Chimica s.p.a., cagionato lesioni gravi al predetto dipendente M.D., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nella inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Chiarivano i giudici del merito che in quello stabilimento si effettuava la produzione di materie plastiche, utilizzando una "autoclave H nella quale i componenti immessi, a causa dell'alta temperatura cui vengono portati, producono la sostanza desiderata, ridotta in sottili strisce"; quattro o cinque volte al giorno era necessario procedere ad una ripulitura della parte terminale di tale autoclave che si intasava di materia plastica; a tal fine, un pezzo della stessa, il blocco filiera, andava distaccato dall'autoclave e per procedere a tanto era necessaria l'opera di tre operai, tutti muniti di guanti termici e scarpe antinfortunio. Quel giorno, M. era addetto con altri due operai a quella operazione ed il pezzo non si era distaccato spontaneamente; gli operai avevano tirato con le forcelle il blocco, colpendolo per disincastrarlo; il pezzo si era improvvisamente distaccato, era rimbalzato su un tavolino e caduto per terra, ove aveva attinto il piede di M., cagionandogli le lesioni di cui al capo di imputazione.
Alla confermativa statuizione di responsabilità, i giudici dell'appello pervenivano rilevando che "la manovra cui erano chiamati i tre dipendenti comportava... ampi margini di rischio..."; che "nel caso specifico avvenne per giunta un'ulteriore turbativa, dato dal fortuito aggancio del pezzo ad una vicina catena..."; che "tutte tali evenienze erano ampiamente prevedibili sin dall'inizio..."; che "davanti ad una tale manovra, oggettivamente e prevedibilmente pericolosa, l'imputato non dotò i propri dipendenti di attrezzature adeguate...", l'inadeguatezza al riguardo ravvisando "nella dotazione di forcelle che non agganciavano stabilmente il pezzo (questo avrebbe evitato che la caduta avvenisse secondo una traiettoria irregolare) e nell'assenza di barriere che avrebbero permesso al carrello di trattenere il pezzo cadutovi irregolarmente"; che "nulla... permette di attribuire alle condotte dei tre dipendenti quell'anomalia di comportamento tale da interrompere il nesso causale..."; che, infine, "nè vale a scriminare l'imputato la constatazione che il mezzo poi ritenuto affidabile dalla ASL e da lui stesso ideato non fosse già presente sul mercato con le caratteristiche poi apportate: assunto l'evento come originariamente prevedibile, era onere del datore di lavoro predisporne le contromisure secondo le migliori tecniche del momento; anzi, proprio il fatto che all'imputato non fu necessario aspettare le indicazioni dell'ASL, per adottare le condotte antinfortunistiche adeguate, dimostra come fosse possibile senza indicazioni esterne evitare sin dall'inizio l'evento lesivo".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando, con unico motivo, il vizio di motivazione. La sentenza - assume il ricorrente - sarebbe incorsa "in aperta contraddizione", per un verso evocando il "fortuito aggancio del pezzo ad una vicina catena...", e per altro verso escludendo che tale circostanza indicasse "inequivocabilmente un concorso di fattori che esulano dal normale ordine delle cose". "Altrettanto contraddittorio - prosegue il ricorrente - risulta l'iter argomentativo... in relazione alla pericolosità della manovra", essendosi ritenuto che la manovra cui erano chiamati i dipendenti comportava ampi margini di rischio ed era intrinsecamente pericolosa, e a tale affermazione facendone seguire una "opposta, e dunque incoerente", che, cioè "tali evenienze erano ampiamente prevedibili fin dall'inizio". Conclude assumendo che "l'incoerenza di un tale modo di argomentare si può cogliere a pieno solo se si consideri quanto da ultimo osservato dalla Corte in merito alla adeguatezza dei mezzi impiegati per la messa in atto della manovra, essendosi riconosciuto che "il mezzo poi ritenuto affidabile dalla Asl... non era esistente sul mercato e che fu esclusivamente frutto dell'intuizione successiva dell'imputato, ammettendo dunque implicitamente che secondo le migliori tecniche del momento non vi erano sul mercato altri mezzi all'infuori di quelli utilizzati...", ed "apoditticamente, affermandosi, per altro verso che "era onere del datore di lavoro adeguarsi alle migliori tecniche del momento...".
3.0 Ancorchè la sentenza impugnata non ne faccia menzione, deve preliminarmente rilevarsi che con dichiarazione in data 8 giugno 2005 a firma del difensore della parte civile, versata in atti, (fol. 16 del relativo incarto processuale) si diede atto di "aver definito in via transattiva ogni questione patrimoniale-risarcitoria inerente i fatti per cui è causa" ed è allegata copia del relativo "atto di transazione e quietanza". Tanto evidentemente comporta il venir meno della ragione del contendere tra la parte civile e l'imputato, con la conseguenza che quella non ha più interesse agli esiti (a tal punto solo penalistici) della vicenda; sicchè correttamente alla parte civile non è stato dato alcun avviso per l'odierna udienza di trattazione del gravame.
3.1 Il ricorso è infondato.
Nessuna contraddizione, invero, è dato cogliere sui punti indicati dal ricorrente. Il "fortuito aggancio del pezzo ad una vicina catena", infatti, va evidentemente inteso nel senso di circostanza non voluta, non programmata, non predisposta, ma egualmente prevedibile, determinabile e determinatasi in conseguenza di (usuali) manovre lavorative poste in essere dai lavoratori. E nessuna contraddizione è dato cogliere nel ritenere che, nel contesto di una manovra che comporti "ampi margini di rischio", siano senz'altro prevedibili aventi lesivi che possano scaturire dalla inosservanza di regole cautelari concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e nello svolgimento di attività produttive: anzi, piè è rischiosa l'attività lavorativa e piè è dovuta l'adozione di quelle misure antinfortunistiche, in mancanza delle quali più ancora è prevedibile la insorgenza di eventi lesivi.
Non è illogica, infine, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale - posto che "l'imputato non dotò i propri dipendenti di attrezzature adeguate", in particolare di forcelle idonee ad agganciare stabilmente il pezzo (il che "avrebbe evitato che la caduta avvenisse secondo una traiettoria irregolare") e di "barriere che avrebbero permesso al carrello di trattenere il pezzo cadutovi irregolarmente" - non rileva "che il mezzo poi ritenuto affidabile dalla A.S.L. e da lui stesso ideato non fosse già presente sul mercato", giacchè, essendo l'evento prevedibile, incombeva comunque sul datore di lavoro l'obbligo di predisporre le dovute "contromisure secondo le migliori tecniche del momento", essendo senz'altro "possibile senza indicazioni esterne evitare sin dall'inizio l'evento lesivo".
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006