T.A.R. della Lombardia, Sez. 3, 04 febbraio 2011, n. 350 - Mobbing


 

 

N. 00350/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02716/2007 REG.RIC.

 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 

 


sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2007, proposto da:
T. Livio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Casiraghi, Leonardo Bardi ed Ettore Martinelli, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, in Milano, Corso di Porta Romana n. 78;
contro
Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui Uffici, in Milano via Freguglia n. 1, domicilia;
per l’accertamento dell’esistenza di comportamenti lesivi delle dignità personale e professionale del ricorrente, accertando in particolare che egli è stato vittima di condotte vessatorie e mobbizzanti ad opera di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che hanno determinato l’insorgere di una inabilità psico fisica;
nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno biologico conseguente alle condotte subite per l’ammontare complessivo di Euro 39.186,86 di cui Euro 17.167,47 a titolo di inabilità permanente pari all’11%, Euro 3.975,60 a titolo di inabilità temporanea totale, Euro 2.981,70 a titolo di inabilità temporanea parziale, Euro 1.987,80 a titolo di inabilità temporanea minima, Euro 13.056,29 a titolo di danno morale, o le diverse somme ritenute di giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 


Il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subito in conseguenza di condotte illecite di mobbing poste in essere a suo danno sul luogo di lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, eccependo l’infondatezza del ricorso proposto e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti.
All’udienza del giorno 20.01.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 

 

DIRITTO
 

 

1) Il sig. T. Livio, Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza dal 1983 e già in servizio presso il Comando tenenza della Guardia di Finanza di Saronno a fare data dal 4 settembre 1999, riferisce di una serie di episodi posti in essere dai suoi superiori gerarchici nel corso degli anni, che integrerebbero una condotta illecita di mobbing, idonea a fondare la pretesa risarcitoria avanzata con il ricorso.
Egli deduce che l’attività illecita posta in essere dai superiori, asseritamente estrinsecatasi in atti, valutazioni e comportamenti materiali, avrebbe determinato l’insorgere di uno stato morboso idoneo ad integrare un danno biologico, cui si sarebbe aggiunto un danno non patrimoniale, in termini di danno morale.
Il ricorrente documenta che, sul piano clinico, gli è stata diagnosticata, dal mese di novembre 2004, una sindrome ansioso depressiva reattiva persistente in disturbo dell’adattamento, per la quale è stato anche sottoposto a trattamento di supporto psicologico (cfr. doc.ti da 17 a 22 di parte ricorrente).
In data 17 novembre 2005 la Commissione Medica Ospedaliera 1^ di Milano ha valutato il M.A.T. come non idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio di istituto, ponendolo in congedo assoluto (cfr. doc 17 di parte ricorrente).


2) L’esame della domanda risarcitoria rende necessaria la precisazione del concetto di mobbing al fine di individuarne gli elementi costitutivi, così da poterne apprezzare la sussistenza o meno nel caso concreto.
 

2.1) La giurisprudenza ha precisato che per "mobbing", quale fattispecie riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti i seguenti elementi: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio
La giurisprudenza sottolinea, in particolare, che l'art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza.
Quanto poi all'onere della prova, al lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi; quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. in tale senso Cassazione civile, sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7382; Cassazione civile, sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3785).
Certo è che l’accertamento del mobbing implica la considerazione dell'insieme delle condotte datoriali, che devono essere protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente con comportamenti, materiali o provvedimentali; sicché, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata mediante la valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi.
Insomma, il mobbing non è ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all'assetto dell'apparato amministrativo, fermo restando che per configurare il mobbing, non è sufficiente un singolo comportamento, ma deve sussistere una diffusa ostilità proveniente dall'ambiente di lavoro, che si sostanzia in una pluralità di condotte, riconducibili ad una strategia persecutoria, avente di mira l'emarginazione del dipendente dalla struttura organizzativa di cui fa parte (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 08 ottobre 2008, n. 2438, T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 24 settembre 2010, n. 469; Tar Napoli sez. II, 20 aprile 2009, n. 2036).
In definitiva, l’idoneità offensiva della condotta deve essere dimostrata in base alla sistematicità e alla durata dell'azione nel tempo, alle caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa, ma tali comportamenti non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrabile (o non è dimostrato il contrario) che in relazione ad essi sussista una ragionevole spiegazione alternativa.
La ricorrenza di una condotta di mobbing va esclusa quante volte la valutazione complessiva dell'insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2272; Consiglio di stato, sez. IV, 07 aprile 2010, n. 1991; Consiglio di Stato, VI, 1 ottobre 2008, n. 4738).
Il tratto strutturante del mobbing - tale da attrarre nell'area della fattispecie illecita comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro - è la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa.
Ne deriva, che la sussistenza del mobbing presuppone la dimostrazione dettagliata dei singoli comportamenti ed atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo (cfr. TAR Lazio, sez. III, 14 dicembre 2006, n. 14604).
 

2.2) Tanto premesso, va osservato che i fatti dedotti dal ricorrente a sostegno della pretesa risarcitoria, non valgono a far desumere dal comportamento dell’amministrazione né un insieme di comportamenti riconducibili alla nozione di mobbing, né un intento vessatorio nei sensi sopra enunciati.
Il ricorrente, oltre a riferire delle patologie che lo affliggono, elenca una serie di episodi verificatisi durante la gestione del Comando di appartenenza ad opera di tre diversi comandanti; si tratta di episodi tra di loro slegati, non connotati singolarmente da profili di illiceità o di illegittimità, i quali, da un lato, non integrano un quadro di sistematica e durevole azione persecutoria e discriminatoria, essendo privi di connotazione emulativa e pretestuosa, dall’altro, non disvelano sul piano soggettivo alcuna strategia persecutoria posta in essere dai superori gerarchici.
In primo luogo, è del tutto apodittica la tesi secondo la quale il M.A. T. sarebbe stato sottoposto ad una costante azione di delegittimazione professionale.
Dalla documentazione versata in atti emerge che egli è stato impiegato in mansioni adeguate al grado ricoperto, svolgendo l’incarico di capo pattuglia in attività di polizia tributaria, consistente in verifiche fiscali.
Inoltre, egli è stato assecondato dal Comando Provinciale di appartenenza nella richiesta di essere applicato presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, svolgendo l’attività di delegato del pubblico ministero, mentre è del tutto apodittica l’affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale la cessazione anticipata dell’applicazione sarebbe avvenuta “presumibilmente a seguito delle ripetute lamentele del Tenente Marinetti relative alle ore di straordinario e alle indennità spettanti al ricorrente per l’incarico in questione”.
In particolare è documentata la dichiarazione dello stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio del 15.10.2003 nella quale si dà atto che, essendo mutate le esigenze dell’Ufficio di Procura, non era più necessario il distacco del maresciallo T. (cfr. doc 9 di parte ricorrente).
Né l’asserita delegittimazione professionale emerge dalle schede valutative redatte nel corso degli anni.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha sempre riportato valutazioni estremamente positive, che danno atto, tra l’altro, delle sue capacità professionali.
Vale osservare che l’impugnazione, proposta avverso la decisione del ricorso gerarchico avanzato in relazione alla scheda valutativa relativa all’anno 1999/2000, è stata respinta con sentenza del Tar Lombardia Milano, sez. I, del 10 giugno 2010 n. 1771.
Sempre a dimostrazione del riconoscimento da parte dei superiori gerarchici delle capacità e delle doti del ricorrente, va anche evidenziato che proprio il Cap. Imbrogno, ossia uno dei superiori gerarchici individuati dal M.A. T. come autori della condotta illecita, nel 2001 ha avanzato una proposta di encomio in favore del ricorrente, in ragione dell’impegno da quest’ultimo profuso nello svolgimento dell’attività di polizia tributaria (cfr. allegato 1 dell’amministrazione resistente).
Quanto poi alla lamentata applicazione della sanzione del richiamo mediante provvedimento del 06.03.2001, va osservato – tenendo presente che la valutazione dell’esistenza di una fattispecie di mobbing consente di apprezzare ai soli fini risarcitori anche la legittimità degli atti indicati dal ricorrente come espressivi dell’intento vessatorio dei superiori gerarchici – che la determinazione si basa su una condotta neppure contestata nella sua oggettività.
In particolare, il ricorrente è stato sanzionato per avere sottoscritto personalmente una lettera di trasmissione di una relazione di polizia giudiziaria di esclusiva competenza del Comandante, mentre le deduzioni articolate nel ricorso non escludono la sussistenza della violazione.
Invero, il ricorrente si limita ad asserire di avere obbedito nell’occasione ad un ordine verbale impartito proprio dal superiore gerarchico che ha irrogato la sanzione, ma tale deduzione, da un lato, è smentita dal superiore gerarchico, dall’altro, appare del tutto inverosimile - tanto da rendere irrilevante l’escussione del teste indicato sul punto - atteso che, nel corso del procedimento sanzionatorio, il militare, lungi dal riferirsi ad un ordine verbale, aveva solo asserito la preesistenza di una prassi che avrebbe legittimato il suo comportamento, prassi del resto priva di riscontri e comunque non aderente al dato normativo dettagliatamente richiamato nell’atto di contestazione degli addebiti datato 02.03.2001 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
E ancora, l’affermazione secondo la quale egli, in data 09.07.2004, sarebbe stato sottoposto ad un richiamo verbale alla presenza di militari inferiori di grado non è in alcun modo documentata; del resto, l’irrogazione di una sanzione di tal fatta avrebbe legittimato il ricorrente ad adire le vie giurisdizionali, ma di ciò non vi è traccia nella documentazione versata in atti.
In ogni caso, la circostanza che il superiore gerarchico si informi sulle ragioni che hanno indotto un subordinato ad accedere nell’Ufficio Comando rientra nell’ordinaria attività di controllo dell’andamento dell’Ufficio e non integra l’irrogazione di una sanzione, neppure verbale.
Quanto sinora evidenziato esclude anche la possibilità di ricondurre ragionevolmente ad un disegno persecutorio le verifiche effettuate dai superiori gerarchici in ordine allo “scarico” dei fogli di servizio, trattandosi di un’attività di controllo doverosamente eseguita dal superiore cui sono demandate attività di tipo organizzativo e gestionale del personale, mentre è del tutto apodittica l’affermazione secondo la quale gli altri militari non sarebbero stati sottoposti a simili verifiche.
E’ del tutto apodittica anche l’affermazione secondo la quale vi sarebbe stato un “costante rifiuto di interloquire” con il M.A. T. da parte dei superiori gerarchici, così come non trova alcun riscontro nella documentazione versata in atti la tesi secondo la quale egli sarebbe stato escluso dalla possibilità di assumere il Comando interinale della Tenenza.
Il riferimento va all’episodio menzionato nel ricorso (cfr. in particolare pag. 4) nel quale si afferma, a sostegno della lamentata esclusione da possibilità di comando, che nel mese di giugno 2003 sia il Ten. Marinetti – comandante – sia il M.A. T., più anziano del ricorrente, erano assenti dall’Ufficio, ma il comandante pur di non assegnare temporaneamente il comando al ricorrente avrebbe fatto rientrare anticipatamente il Maresciallo T..
In realtà, dalle relazioni prodotte dall’amministrazione – non smentite sul punto dal ricorrente – emerge che nella fattispecie in esame, occorsa nei giorni 5 e 6 giugno 2003, il Tenente Marinetti non si era allontanato per missione, ma per una visita medica, che aveva svolto “in servizio”, ossia senza cedere il comando della Tenenza; del pari, nella stessa occasione il Maresciallo T. non era stato fatto rientrare anticipatamente da una licenza per poter assumere il comando, ma era in servizio, avendo ottenuto solo nei giorni 3 e 4 giugno 2003 dodici ore di permesso per studio.
Ne deriva che la rappresentazione della vicenda offerta dal ricorrente non può essere condivisa, perché non riflette l’effettivo svolgimento dei fatti.
La circostanza che il ricorso in esame offra un’interpretazione delle vicende narrate non coincidente con le risultanze documentali emerge anche rispetto all’episodio del marzo 2004 (cfr. pag 6 del ricorso), che il ricorrente costruisce come apertura nei suoi confronti di un procedimento disciplinare poi chiuso senza l’irrogazione di alcuna sanzione.
Viceversa, dagli atti emerge (cfr. doc.ti 12, 13 e 14 di parte ricorrente) che in tale circostanza il comandante - Tenente Marinetti – si limitò a chiedere chiarimenti al M.A. T. in relazione alla consultazione di un fascicolo, senza contestare alcun addebito e senza aprire un procedimento disciplinare.
A seguito delle controdeduzioni prodotte dal M.A. T., il Comandante si è limitato a richiamare la sua attenzione sulla circostanza che “lo schedario è un’area riservata” e “l’obbligo di rapporto nei confronti dei superiori rappresenta un dovere fondamentale …”.
Tale attività, che non integra l’apertura di un procedimento disciplinare, lungi dall’assumere carattere emulativo, rappresenta l’estrinsecazione dei doveri del superiore gerarchico, che, del tutto legittimamente, può chiedere chiarimenti in relazione all’attività di servizio svolta dai subordinati.
Né riflette un intento prevaricatore la vicenda relativa al procedimento disciplinare aperto nei confronti del M.A. T. nel mese di ottobre 2004, in quanto egli avrebbe omesso di presentarsi ai superiori gerarchici alla fine del servizio in qualità di capopattuglia e si sarebbe allontanato dagli uffici per 30 minuti senza palesare particolari esigenze ai superiori gerarchici e senza informarli in alcun modo.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che in tale occasione il provvedimento disciplinare non è mai stato adottato e la sanzione non è mai stata irrogata, perché i superiori gerarchici, sentito sul punto il Dirigente del servizio sanitario., decisero di sospendere il procedimento disciplinare in considerazione delle condizioni di salute del M. A. T., che aveva manifestato uno stato ansioso e al quale, in ragione di ciò, era stata assegnata una licenza di convalescenza di 30 giorni.
Né la circostanza che l’amministrazione non abbia dichiarato “perento” il procedimento disciplinare integra una forma di prevaricazione, atteso che il procedimento era stato sospeso per esigenze di tutela del ricorrente, in considerazione delle sue condizioni di salute.
Del resto, si è già evidenziato che il procedimento non è sfociato nell’applicazione di una sanzione.
Nel complesso le vicende dedotte nel ricorso – molte delle quali consistenti nella descrizione di episodi in modo non aderente alle evidenze documentali – non mettono in luce un sistema di condotte vessatorie dirette ad isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, ma consistono in atti e comportamenti aderenti alle ordinarie modalità di svolgimento del rapporto di subordinazione gerarchica, che implica la sottoposizione a poteri di valutazione, di verifica, di controllo da parte dei superiori gerarchici.
Dagli atti non emerge alcuna mortificazione professionale del dipendente, il quale è stato adibito a mansioni di primaria importanza nel quadro dell’attività di istituto della Guardia di Finanza e sicuramente consone al grado rivestito.
Anzi, egli, nonostante l’importanza delle funzioni svolte all’interno dell’amministrazione di appartenenza, è stato assecondato nelle sue inclinazioni professionali, venendo distaccato presso una Procura, per svolgere attività sempre di primaria importanza.
In ogni caso, le condotte dei superiori gerarchici e gli atti da essi adottati trovano una sicura giustificazione nelle ordinarie attività di gestione del reparto e di organizzazione del personale, sicché non sono prive di ragione giustificativa e non disvelano alcun intento prevaricatore o meramente emulativo.
Certo, nelle dinamiche di svolgimento del rapporto di servizio e nella gestione dei rapporti di gerarchia, taluni episodi possono essere percepiti come situazioni di conflittualità, che però non integrano un fatto illecito e tanto meno una sistematica condotta di mobbing, ma riflettono diversità di opinioni o differenti modalità di percezione di vicende concrete, nel quadro della normale dialettica lavorativa, che, nel settore in esame, deve comunque conformarsi all’esistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica, che implica la sottoposizione a controlli, verifiche, direttive e ordini.
Del resto, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha ottenuto ricompense di ordine morale per il servizio svolto ed anzi, come già evidenziato, proprio uno dei comandanti indicati quali autori del mobbing ha avanzato una proposta di encomio in favore del M.A. T..
Ne deriva che le fattispecie poste a fondamento del ricorso non danno vita ad un quadro di reiterate e sistematiche condotte vessatorie, né disvelano un intento prevaricatore e meramente emulativo necessari per integrare la fattispecie del mobbing, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria proposta.
 

3) In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)