T.A.R. Lombardia, Sez. 1 Brescia, 13 aprile 2011, n. 549 - Attività di trasporto rifiuti
N. 00549/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2009, proposto da:
Soc. Coperture T. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Ferrajoli, Laura Ambrosini, con domicilio eletto presso Laura C/O Stud. Ferrajoli Ambrosini in Brescia, via Solferino, 28/B;
contro
Provincia di Bergamo, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Vavassori, Bortolo Luigi Pasinelli, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16;
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 12 ottobre 2009 prot. n°106906/09-11/ID, con il quale il Dirigente del servizio rifiuti della Provincia di Bergamo ha diffidato la Coperture T. S.r.l. dall’effettuare attività di trasporto rifiuti in assenza dell’apposito formulario nonché attività di stoccaggio degli stessi in assenza di autorizzazione, il tutto con riferimento agli accertamenti compiuti in data 11 luglio 2009 dal Corpo di Polizia Provinciale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
La Coperture T. S.r.l., impresa attiva nel settore delle costruzioni, ha eseguito in base ad un contratto di subappalto con altra ditta, estranea al presente giudizio, un intervento di rifacimento della copertura in cemento amianto, cd. eternit, di un capannone sito in Scanzorosciate, alla via Collina Alta, numeri 24/28, e a tal fine ha chiesto ed ottenuto il necessario parere favorevole al proprio piano di lavoro, parere rilasciato dall’ASL competente con il “suggerimento” di adottare una serie di “tutele”, fra cui, per quanto qui interessa, quella di “effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti”, ovvero in particolare della vecchia copertura, “in area delimitata e riparata, lontana da vie di transito di mezzi” (doc. 5 ricorrente, copia parere, ove le caratteristiche del lavoro da svolgere; i dati sulla ricorrente sono non controversi in causa).
Nell’eseguire l’intervento suddetto, la T. ha recuperato le vecchie coperture, costituite da lastre in cemento amianto, le ha immagazzinate in appositi contenitori ed ha depositato gli stessi dapprima in prossimità del cantiere, poi, asseritamente per proteggerli dalle intemperie, all’interno del proprio capannone in via Buonarroti 21 a Seriate, per infine smaltirli per mezzo di una ditta specializzata (doc. 16 ricorrente, copia documento relativo).
A seguito di un sopralluogo eseguito dalla Polizia provinciale all’interno di detto capannone in Seriate, la Provincia, con l’atto meglio indicato in epigrafe, ha peraltro ritenuto di contestare alla T. di avere eseguito un trasporto delle suddette lastre, costituenti rifiuto pericoloso, senza il necessario formulario e di averle stoccate senza la pure necessaria autorizzazione; l’ha pertanto diffidata a non più eseguire siffatte operazioni (doc. A ricorrente, copia diffida).
Avverso tale diffida, la T. propone in questa sede impugnazione, con ricorso articolato in tre censure, riconducibili ad un unico motivo di violazione degli artt. 193 e 256 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152, nel senso che lo spostamento delle lastre di eternit rimosse dal cantiere e il loro immagazzinamento in Seriate non costituirebbero trasporto né stoccaggio, e quindi non necessiterebbero di autorizzazione o formulario, perché necessitati dall’intento di ottemperare a quanto asseritamente prescritto dall’ASL.
Resiste la Provincia di Bergamo, con atto 11 gennaio 2010 e memoria 10 febbraio 2011, nei quali chiede la reiezione del ricorso; ricordata la particolare pericolosità delle fibre di amianto, puntualizza che nessuna norma applicabile alla fattispecie autorizzava la ricorrente ad eseguire le operazioni contestatele.
La Sezione, respinta l’istanza cautelare con ordinanza 15 gennaio 2010 n°46, all’udienza del giorno 23 marzo 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Diritto
Il ricorso, nell’unico motivo dedotto, è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
1. Vanno anzitutto esattamente ricostruiti i fatti di causa. Come si è accennato in premesse, la T., prima di avviare i lavori di rimozione delle coperture di amianto di cui si è detto ha correttamente trasmesso all’ASL competente, e per essa al Dipartimento di prevenzione, il piano di lavoro previsto dall’art. 256 del d. lgs. 2008 n°81 (doc. 4 ricorrente, copia di esso, con timbro di ricevuta). A fronte del piano in parola, ha poi ricevuto dall’ASL un “parere favorevole alle procedure adottate dallo stesso”, che letteralmente recita: “nel rispetto delle vigenti norme di buona tecnica e per garantire la tutela dei lavoratori si suggerisce di adottare comunque le seguenti tutele… 12) di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti in area delimitata e riparata, lontana da vie di transito di mezzi….” (doc. 5 ricorrente, cit., prima e seconda pagina).
2. Che poi i “rifiuti” di che trattasi fossero costituiti principalmente dalle lastre di cemento amianto della copertura oggetto di rifacimento, lo si comprende agevolmente, oltre che in base alla comune logica, anche in forza dell’art. 184 commi 4 e 5 in relazione all’allegato D della parte quarta del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152, che al punto 06.13.04 annovera appunto fra i rifiuti pericolosi quelli provenienti dalla “lavorazione dell’amianto”.
3. Ciò posto, il citato parere dell’ASL non è in alcun modo interpretabile come ordine di trattare le lastre in parola in un certo modo, né tantomeno come autorizzazione in tal senso: lo si desume anzitutto dal suo contenuto letterale sopra riportato, dato che un suggerimento secondo comune logica non impone né consente alcunché, ma anche da un dato normativo, richiamato anche dalla difesa della Provincia (v. memoria 10 febbraio 2011 p. 11 § c): alla data di emissione del parere stesso, ovvero al 7 maggio 2009 (doc. 4 ricorrente, cit.), l’ASL non aveva alcun potere di impartire prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori in questione, potere attribuitole solo con l’art. 118 comma 1 lettera c) del d. lgs. 3 agosto 2009 n°106, in vigore dal 20 agosto successivo, che ha aggiunto un capoverso in tal senso al citato art. 256 d. lgs. 81/2008. Va quindi escluso che la T., nel gestire i rifiuti di amianto per cui è causa, sia stata in alcun modo costretta o facoltizzata dall’autorità sanitaria ad agire in un dato modo invece che in un altro.
4. Anche volendo ipotizzare il contrario, peraltro, tale conclusione non muterebbe. Il citato parere dell’ASL si riferisce infatti al “deposito temporaneo” dei rifiuti in questione, concetto definito, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera bb) del citato d. lgs. 152/2006, come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”. Ogni attività di deposito temporaneo, quindi in mancanza di espresse norme in contrario, assenti con riguardo al caso di specie, non contempla né consente il movimento dei rifiuti stessi in altro luogo. In base al parere dell’ASL, pertanto, la T. non poteva comunque ritenersi legittimata a spostare altrove le lastre asportate.
5. Lo spostamento effettuato, ed il conseguente collocamento dei rifiuti nel capannone in cui sono stati rinvenuti, infine, non possono nemmeno ritenersi leciti in base ad altre norme. Le modalità di trasporto dei rifiuti sono infatti quelle di cui all’art. 193 del d. lgs. 152/2006 più volte citato, e prevedono senza eccezione alcuna che il materiale trasportato sia accompagnato dal formulario nella specie omesso; affermare poi, come fa la ricorrente, che lo spostamento delle lastre di cemento amianto di che trattasi dal cantiere in Scanzorosciate al capannone aziendale in Seriate, ovvero fra due località ad apprezzabile distanza l’una dall’altra, costituisca non trasporto ai sensi dell’art. 193 ma “mera movimentazione” (p. 4 nono rigo del ricorso) costituisce artificio verbale.
6. Infine, la conservazione dei rifiuti in parola presso il capannone di Seriate , nel quale erano stati trasportati, costituisce “stoccaggio” ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera aa) del ricordato d. lgs. 152/2006, secondo il quale esso comprende fra l’altro “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto”; esaminando poi l’allegato richiamato, si ricava che è appunto stoccaggio il deposito preliminare ad una operazione di smaltimento,e che dal concetto di stoccaggio è escluso il deposito temporaneo dei rifiuti “nel luogo in cui sono prodotti”.
7. Applicando tali concetti al caso di specie, ne discende nell’ordine che il deposito presso il capannone di Seriate non poteva considerarsi temporaneo, perché in luogo estraneo a quello di produzione dei rifiuti, e che esso doveva considerarsi appunto stoccaggio, perché, come affermato dalla stessa ricorrente, prodromico allo smaltimento poi operato da una ditta autorizzata, certa Esposito (p. 3 ricorso sestultimo rigo e doc. 15 ricorrente, copia formulario relativo). La conclusione è che, come correttamente ritenuto dalla Provincia, per effettuare tale stoccaggio la T. avrebbe dovuto essere autorizzata ai sensi dell’art. 208 del medesimo d. lgs. 152/2006.
8. E’poi appena il caso di ribadire come non abbiano pregio le argomentazioni della ricorrente secondo le quali la sua condotta non avrebbe posto in pericolo la salute umana ovvero l’ambiente (ricorso, p. 8 quarto e quinto rigo). E’ noto infatti che le prescrizioni normative poste in generale a tutela della salute vanno rispettate di per sé, senza che si debba verificare se una condotta ad essa contraria sia o no in concreto pregiudizievole: sul principio, si veda per tutte la recente C.d.S. sez. V 14 settembre 2010 n° 6671.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Coperture T. S.r.l a rifondere alla Provincia di Bergamo le spese del giudizio, spese che liquida in € 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)