Valutazione iniziale del rischio da rumore, da effettuarsi entro 180 giorni dall'inizio dell'attività aziendale - Valutazione periodica - Valutazione nuova da effettuarsi ogni qualvolta una modifica produttiva influisca in modo sostanziale sul rumore prodotto - Obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio da rumore


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
D.N., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza resa il 9.3.2004 dal tribunale monocratico di
Pinerolo;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Onorato
Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
Udito il difensore della parte civile;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Angelici Massimo, in
sostituzione dell'avv. Fontanazza Santo, che ha insistito nel
ricorso.
Osserva:

 

Fatto

1 - Con sentenza del 9.3.2004, il tribunale monocratico di Pinerolo, in seguito a opposizione a decreto penale, dichiarava D.N. colpevole dei seguenti reati:
a) D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 40 e 50, perchè, quale procuratore della s.p.a. SAM, delegato all'igiene e sicurezza del lavoro, aveva omesso di effettuare nuova valutazione del rumore durante il lavoro in seguito a mutamento della lavorazione influente sul rumore prodotto;
b) D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 41 e 50, perchè, nella qualità suddetta, aveva omesso di realizzare adeguati interventi di riduzione del rumore:
accertati in (OMISSIS).
Per l'effetto il D. veniva condannato alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per ogni reato, e così complessivamente all'ammenda di Euro 8.000,00.
In particolare il Giudice osservava che nell'agosto 2001 nella SAM (che stampa lamiere nell'ambito del cd. indotto Fiat) erano state sostituite le presse idrauliche con presse meccaniche robotizzate;
che tale mutamento di lavorazione aveva certamente provocato un aumento della rumorosità, tanto che in varie postazioni di lavoro vicino alle presse il livello di rumore giornaliero era superiore a 90 decibel; che ciò nonostante non era stata eseguita alcuna nuova valutazione del rumore e neppure era stato eseguito alcun intervento di riduzione del rumore.

2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, giacchè il tribunale non ha considerato la circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 25/SAS del 22.11.1994, prodotta in udienza. La circolare recante "linee guida per l'applicazione del D.Lgs. n. 277 del 1991", da considerarsi norma integrativa della fattispecie penale, stabilisce all'art. 8, comma 1, che la valutazione del rumore debba effettuarsi ogni due anni. Per conseguenza, secondo il ricorrente, il datore di lavoro o il suo delegato erano ancora in tempo per effettuare la valutazione del rumore. Col secondo motivo il difensore lamenta erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., in ordine alla quantificazione della pena.

 

 

Diritto

3 - Per quanto interessa in questa sede, occorre tener presente che il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 40 comma 1, dopo aver prescritto la valutazione del rumore nell'ambiente di lavoro, al fine di individuare l'esposizione dei lavoratori al rischio e le opportune misure preventive e protettive, attraverso il rinvio all'art. 11, comma 6, precisa che la valutazione deve essere effettuata non prima di 90 giorni e non dopo 180 giorni dall'inizio dell'attività aziendale.
All'art. 40, comma 3, aggiunge che la valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente sotto la responsabilità del datore di lavoro. Infine all'art. 40, comma 5, puntualizza che la valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto, oppure vi è un provvedimento motivato dell'organo di vigilanza che la imponga.

3.1 - Il predetto art. 11, disciplina la valutazione del rischio per le attività lavorative che comportano esposizione al piombo metallico o ai suoi componenti ionici. Esso, però, come tutti gli altri articoli del capo 2^ del D.Lgs. n. 277 del 1991 (da 10 a 21), è stato abrogato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, che ha contemporaneamente introdotto il titolo 7 bis (protezione da agenti chimici) nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, tra l'altro regolando in modo non del tutto coincidente la periodicità della valutazione del rischio e l'obbligo di rinnovarla in seguito a mutamenti significativi della produzione (v. D.Lgs.  n. 25 del 2002, artt. 5 e 2).
Proprio perchè le due norme riguardano materie diverse (rischio da rumore e rischio da piombo), il menzionato rinvio operato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 40, comma1, all'art. 1, comma 6, ("si applica l'art. 11, comma 6") ha quindi evidentemente natura recettizia, perchè incorpora nell'alt. 40 la disposizione richiamata, con la conseguenza che l'effetto della incorporazione resta anche quando quella disposizione è formalmente abrogata e sostanzialmente modificata. Resta quindi in vigore una normativa legislativa che prescrive:
a) una valutazione iniziale del rischio da rumore, da effettuarsi entro 180 giorni dall'inizio dell'attività aziendale;
b) una valutazione periodica, il cui intervallo non è predeterminato, ma affidato alla responsabilità del datore di lavoro sulla base delle valutazioni tecniche dei suoi collaboratori professionali, che devono essere indicate nell'apposito rapporto previsto dall'art. 40, comma 6, (per il rischio da piombo il D.Lgs.
n. 277 del 1991, imponeva invece una valutazione periodica triennale a norma dell'art. 11, comma 4, che però non è stato richiamato dall'art. 40);
c) una valutazione nuova da effettuarsi ogni qualvolta una modifica produttiva influisca in modo sostanziale sul rumore prodotto.
Il legislatore non stabilisce il termine entro cui deve effettuarsi la nuova valutazione; ma si può applicare analogicamente il termine di 180 giorni stabilito per l'inizio dell'attività aziendale, ricorrendo la eadem ratio e trattandosi di analogia in bonam partem, posto che altrimenti si dovrebbe ritenere che la nuova valutazione deve essere effettuata immediatamente dopo la modifica produttiva;
d) una valutazione da effettuarsi ogni qualvolta l'organo di vigilanza la disponga con provvedimento motivato.

3.2 - La circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in data 22.11.1994, recante linee guida per l'applicazione del D.Lgs.n. 277 del 1991, capo 4, è intervenuta nella soggetta materia, ritenendo "che la valutazione dell'esposizione al rumore debba essere effettuata dal datore di lavoro ogni due anni" (par. 8.1) e precisando che "in occasione di eventuali introduzioni di nuove macchine, impianti o apparecchiature, dovrà essere effettuata dal datore di lavoro una nuova valutazione della esposizione a rumore, limitatamente alla modifiche intercorse, rigorosamente entro 180 giorni dall'entrata a regime dell'impianto o macchina o apparecchiatura" (par. 8.2).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, queste disposizioni regionali non possono essere ritenute integrative della nonna statale incriminatrice, giacchè, all'epoca in cui furono emanate, alle regioni non apparteneva alcuna potestà legislativa in materia di tutela della salute e in particolare di tutela della salute nei luoghi di lavoro. E' solo in seguito alla modifica dell'art. 117 Cost., introdotta dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, che le regioni hanno acquisito una potestà legislativa concorrente, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, in materia di tutela della salute.
Le predette disposizioni, quindi, non configurano "norme di relazione", idonee a costituire diritti o doveri in capo ai datori di lavoro o agli altri soggetti destinatali delle norme prevenzionali dettate dal D.Lgs. n. 277 del 1991; ma possono qualificarsi semplicemente come "norme d'azione", dirette a disciplinare l'esercizio delle funzioni ispettive da parte dei sottoposti organi di vigilanza regionale (che infatti figurano tra i destinatari della circolare).

4 - Così precisato il contenuto della normativa applicabile, è agevole verificare la piena legittimità del giudizio di colpevolezza dell'imputato emesso dal Giudice di merito in ordine al reato sub a).
Risulta pacificamente dalla sentenza impugnata che la SAM s.p.a., di cui il D. era procuratore delegato alla sicurezza e all'igiene del lavoro, sin dall'agosto 2001 introdusse una rilevante modifica produttiva, sostituendo le presse idrauliche usate per la imbutitura delle lamiere con presse meccaniche robotizzate. Nonostante un invito della A.S.L. competente a ridurre il livello eccessivo del rumore, il D., sino al 12.3.2002, non intervenne, e tanto meno procedette a una nuova valutazione del rumore dopo la sostituzione delle presse.
Resta così integrato non solo il reato sub b), per il quale il ricorrente non formula alcuna censura, ma anche il reato sub a), posto che l'imputato non ha effettuato la nuova valutazione del rumore imposta dalla modifica della tecnica produttiva, neppure nel termine di 180 giorni applicabile analogicamente ed indicato dalla circolare del Presidente della Regione. (Anche a voler applicare questa circolare, infatti, non si potrebbe far ricorso al termine biennale, che è indicato soltanto per la valutazione periodica).

5 - In ordine alla quantificazione della pena, il Tribunale l'ha legittimamente determinata in considerazione del comportamento dilatorio dell'imputato.
Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali.
Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

 

 

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2006