Cassazione Penale, Sez. 4, 13 aprile 2011, n. 14999 - Responsabilità di un appaltatore per infortunio mortale
Responsabilità di un appaltatore di opere di ricostruzione per omicidio colposo in danno di un lavoratore caduto da una palazzina.
A seguito dei primi accertamenti era emerso che l'imputato aveva conferito in subappalto i lavori di carpenteria all'impresa T. alle cui dipendenze prestava servizio il lavoratore deceduto.
Era stato ancora appurato, nel corso delle immediate indagini, che la vittima era caduta dal terrazzo ove si trovava mentre era intento a caricare del materiale su una autogrù, probabilmente spostato dal braccio meccanico di tale mezzo utilizzato benchè dotato di altezza insufficiente per effettuare le operazioni.
Era altresì emerso che tutta la palazzina era priva di qualsiasi strumento di protezione dal rischio di caduta per i lavoratori e che anche il montacarichi in prossimità del quale l'operaio P. stava lavorando era privo di protezione idonea.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte afferma che "i giudici del merito hanno ritenuto accertato che le prescritte misure di prevenzione, finalizzate ad evitare rischi di caduta dall'alto, erano state del tutto omesse, al punto che il coordinatore della sicurezza sul lavoro, dopo una prima diffida rimasta senza esito, aveva poi addirittura rivolto all'imputato l'ordine di sospendere i lavori, senza peraltro che l'imputato stesso desistesse dal proseguire i lavori pur in mancanza delle prescritte misure antinfortunistiche.
Orbene, correttamente la Corte distrettuale ha individuato nelle carenze accertate la causa della caduta dall'alto del lavoratore rimasto vittima dell'infortunio.
Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure: di tal che, ove dette misure consistano in particolari cose o strumenti, è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano del lavoratore. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro".
"La prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva allorchè chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo".
Infine "l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte di terzi, o dello stesso lavoratore, non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo: basti pensare che l'evento sarebbe stato evitato se solo il C. avesse ottemperato all'ordine di sospensione dei lavori rivoltogli dal responsabile della sicurezza del lavoro. "
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.L. n. il (OMISSIS) avverso la sentenza n. 2092/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 11/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS; udito il P.G. in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 5 febbraio 2009 il Tribunale monocratico di Trapani condannava C.L. alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, ritenendolo responsabile del delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore P.R. avvenuto il (OMISSIS); il C. veniva altresì condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite ed al pagamento nei loro confronti di una somma a titolo di provvisionale liquidata nell'importo di 56.000 Euro per i genitori ed in quella di 28.000 Euro in favore dei fratelli della vittima.
Il fatto oggetto dell'imputazione era avvenuto in Trapani la mattina del 6 ottobre del 2006, quando il giovane P.R., dell'età di venti anni, aveva trovato la morte in seguito ad una caduta da una palazzina ove erano in corso lavori di demolizione e ricostruzione; a seguito dei primi accertamenti era emerso che l'appaltatore delle opere di ricostruzione era C.L. il quale aveva conferito in subappalto i lavori di carpenteria all'impresa di tale T. alle cui dipendenze prestava servizio il P.. Era stato ancora appurato, nel corso delle immediate indagini, che la vittima era caduta dal terrazzo ove si trovava mentre era intento a caricare del materiale su una autogrù, probabilmente spostato dal braccio meccanico di tale mezzo utilizzato benchè dotato di altezza insufficiente per effettuare le operazioni. Era altresì emerso che tutta la palazzina era priva di qualsiasi strumento di protezione dal rischio di caduta per i lavoratori e che anche il montacarichi in prossimità del quale l'operaio P. stava lavorando era privo di protezione idonea.
Il Tribunale inoltre sottolineava che: a) dopo il tragico evento era stato predisposto artigianalmente un parapetto per fare apparire sussistenti strumenti di protezione mai in precedenza predisposti; b) proprio in considerazione di tali deficienze il responsabile della sicurezza del cantiere, C.S., aveva contestato le omissioni all'omonimo appaltatore, l'imputato C.L., dapprima diffidandolo dal proseguire i lavori senza i necessari adeguamenti - sottolineando proprio l'assenza di barriere di protezione dei lavoratori su tutti i piani dell'edificio - ed in seguito, pochi giorni prima del tragico evento, ordinando, permanendo gli inadempimenti, la sospensione delle opere; c) benchè fosse stata ordinata la sospensione dei lavori, il giorno dell'incidente sul cantiere erano presenti due operai dell'impresa del C. e due del T. sicchè i lavori erano ancora in corso, e non risultava che l'imputato avesse informato il subappaltatore dell'ordine di sospensione. Quanto alla dinamica del sinistro, il Tribunale evidenziava che la vittima era stata trascinata dal braccio della gru verso l'esterno e scaraventata verso il basso ma ciò, comunque, ad avviso del Tribunale, non poteva far ritenere l'esclusiva responsabilità del subappaltatore T. che tale mezzo inadeguato aveva messo a disposizione degli operai poichè l'inquinamento delle prove posto in essere dall'imputato il quale aveva predisposto quel sistema di protezione, peraltro anche inadeguato, dopo il verificarsi dell'evento delittuoso, e negava anche la possibilità di concessione delle attenuanti generiche.
A seguito di gravame ritualmente proposto dall'imputato, la Corte d'appello di Palermo confermava l'impugnata decisione e, in risposta a quanto dedotto dall'appellante, in relazione a quel che rileva in questa sede, dava conto del proprio convincimento rinviando integralmente alla motivazione del primo giudice, in quanto ritenuta pienamente condivisibile, e svolgendo ulteriori argomentazioni che possono così riassumersi: a) dall'esame del teste C. S., coordinatore della sicurezza sul lavoro di quelle specifiche opere, e redattore del piano di sicurezza, era emerso che l'imputato, quale responsabile di cantiere, era stato dapprima diffidato a porre in essere, nel più breve tempo possibile, i sistemi antinfortunistici diretti proprio ad impedire le possibili cadute dei lavoratori, e poi addirittura destinatario del provvedimento di sospensione dei lavori, adottato dal coordinatore proprio a fronte della prosecuzione della condotta gravemente negligente dell'imputato; b) benchè fossero stati emessi la diffida prima e l'ordine di sospensione dei lavori poi, dal materiale fotografico in atti si rilevava l'assoluta assenza -in tutti i piani della costruenda palazzina, e non soltanto sul terrazzo ove il giorno del tragico evento era intento a prestare attività lavorativa il P. -dei più elementari sistemi di protezione dei lavoratori dalle cadute accidentali, e ciò benchè le opere non fossero per nulla in uno stato iniziale ma avessero già comportato la definizione dell'intera nuova struttura del piccolo edificio; c) risultavano prive di pregio le affermazioni difensive circa la prospettata esclusiva responsabilità del T. e dell'autista della gru A. per la morte del P., posto che la concorrenza di altre condotte colpose, pur certamente poste in essere da questi ultimi, non escludeva quella del C. il quale aveva agito in totale disprezzo delle più elementari normative antinfortunistiche permettendo la prosecuzione dei lavori in condizioni di elevata pericolosità e non svolgendo alcun controllo sull'utilizzazione di mezzi di lavoro non adeguati; d) l'ulteriore prospettazione difensiva relativa alla insussistenza del nesso di causalità, dedotta in relazione alla concorrenza di un fattore causale esclusivo costituito appunto dall'utilizzo di quella particolare gru, oltre a non rilevare per le argomentazioni già svolte, appariva altresì puramente astratta poichè non era affatto dimostrato che la presenza di un adeguato ponteggio non avrebbe impedito la caduta del P. dalla terza elevazione della palazzina, posto che il sistema di protezione, ove realizzato con strutture adeguate, avrebbe avuto proprio la specifica funzione di impedire la causazione di eventi lesivi anche per l'uso maldestro di mezzi meccanici; e) appariva corretta la decisione del primo Giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche all'appellante e ciò non soltanto perchè costui aveva posto in essere quel maldestro tentativo di inquinare le prove, approfonditamente descritto nella pronuncia di primo grado, ma altresì in considerazione dell'elevato grado della colpa avendo l'imputato obbligato i lavoratori a proseguire le opere in assenza di qualsiasi strumento protettivo dal rischio di cadute per un arco temporale considerevole senza tenere in alcun modo conto dei provvedimenti emessi nei suoi riguardi dal coordinatore della sicurezza (diffida, seguita poi dall'ordine di sospensione dei lavori; f) proprio tali considerazioni rivelavano la infondatezza della richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. poichè la condotta del C. era risultata certamente non di minima importanza avendo egli posto in essere le condizioni per la prosecuzione dei lavori in totale dispregio della normativa.
Ricorre per cassazione il C., a mezzo del difensore, deducendo censure che possono così sintetizzarsi:
a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata al C. e l'evento, posto che il mortale infortunio si sarebbe verificato esclusivamente in conseguenza dell'utilizzo di una gru inadeguata il cui braccio avrebbe inevitabilmente travolto e divelto anche qualsiasi parapetto preventivamente predisposto; si sottolinea nel ricorso come gli stessi giudici di merito non abbiano mancato di dare atto della inadeguatezza ed inidoneità della gru in argomento;
b) vizio di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche, sull'asserito rilievo che la Corte territoriale avrebbe del tutto immotivatamente attribuito all'imputato, quanto alla predisposizione di una precaria struttura di protezione, la volontà di inquinare le prove, non dando credito alle dichiarazioni dell'imputato il quale aveva precisato di avere inteso solo evitare eventuali rischi per quei soggetti i quali per ragioni investigative o comunque per altri doveri istituzionali si sarebbero dovuti recare sul terrazzo;
c) vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., posto che, per come si legge testualmente a pag. 16 del ricorso, "si deve riconoscere almeno che la causazione di maggior rilievo è stata determinata, - in virtù degli accertamenti operati dagli Ispettori AUSL, trascritti dal Giudice di 1^ grado nella sua sentenza ed alle pagine 3, 4 e 5 - dalla cattiva gestione ed utilizzo della gru non idonea da parte del subappaltatore, Impresa Toneatto, e/o dai suoi dipendenti": si evidenzia nel ricorso che già il giudice di primo grado aveva ipotizzato una concorsuale responsabilità del T.;
d) il riconoscimento di una delle invocate attenuanti consentirebbe all'imputato di beneficiare della sospensione condizionale della pena.
Diritto
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Mette conto sottolineare, preliminarmente, che, come si rileva agevolmente dal testo dell'impugnata decisione, il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione dell'imputato; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio e posizione di garanzia dell'imputato) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del C..
Non sono pertanto ravvisabili i profili di violazione di legge e vizio di motivazione prospettati dal ricorrente, posto che, avuto riguardo al testo della sentenza impugnata, si rileva che la Corte distrettuale, attraverso il percorso motivazionale sopra ricordato ha analizzato - mediante la rivisitazione della sentenza di primo grado ed il richiamo ai suoi contenuti, ed all'esito dell'esame dei motivi di appello - tutti gli aspetti concernenti le problematiche relative alla dinamica del grave infortunio oggetto del procedimento ed ai profili di colpa ravvisabili nella specifica condotta dell'imputato.
Deve sottolinearsi che, con il gravame - attraverso la denunzia di asseriti vizi di violazione di legge e di motivazione - sono state in parte riproposte questioni, anche di fatto, già ampiamente dibattute in sede di merito. Orbene i vizi denunciati non sono riscontrabili nella sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha dimostrato, come detto, di aver analizzato ogni aspetto essenziale della vicenda, pervenendo, all'esito di un approfondito vaglio di tutta la materia del giudizio, a conclusioni sorrette da argomentazioni adeguate e logicamente concatenate. La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell'accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive, per lo più finalizzate a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, ed in quanto tale non proponibile in questa sede.
Per completezza argomentativa si impongono talune ulteriori precisazioni in relazione alle questioni più specificamente sollevate dal ricorrente.
Per quel che riguarda la censura relativa alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva addebitata all'imputato e l'evento, la tesi difensiva del ricorrente - secondo cui l'evento sarebbe riconducibile ad altri soggetti, nonchè all'inadeguatezza della gru utilizzata sul terrazzo - è infondata, nonchè basata su mere congetture ed ipotetiche prospettazioni prive di qualsiasi concreto aggancio probatorio.
I giudici del merito hanno ritenuto accertato che le prescritte misure di prevenzione, finalizzate ad evitare rischi di caduta dall'alto, erano state del tutto omesse, al punto che il coordinatore della sicurezza sul lavoro, dopo una prima diffida rimasta senza esito, aveva poi addirittura rivolto all'imputato l'ordine di sospendere i lavori, senza peraltro che l'imputato stesso desistesse dal proseguire i lavori pur in mancanza delle prescritte misure antinfortunistiche.
Orbene, correttamente la Corte distrettuale ha individuato nelle carenze accertate la causa della caduta dall'alto del lavoratore rimasto vittima dell'infortunio.
Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure: di tal che, ove dette misure consistano in particolari cose o strumenti, è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano del lavoratore. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (cfr., Sez 4^, n. 6486/95, RV. 201706).
La prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva allorchè chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo; giova ricordare al riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte ebbero modo di precisare che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera (Sez. Un., n. 5 del 25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 - Rv. 212577). Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone, come nel caso di specie, alla base del proprio errore di valutatone, assumendo che il sinistro si è verificato non perchè si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perchè vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti, una condotta anomala ed inopinata; chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui, così come condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimità: "In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui" (in termini, Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008 Ud. ¬dep. 05/06/2008 - Rv. 240161).
L'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte di terzi, o dello stesso lavoratore, non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo: basti pensare che l'evento sarebbe stato evitato se solo il C. avesse ottemperato all'ordine di sospensione dei lavori rivoltogli dal responsabile della sicurezza del lavoro. E' il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.
Per quel che riguarda il diniego delle attenuanti generiche, le ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della propria statuizione, sopra ricordate, appaiono adeguate e congrue, e si pongono del tutto in sintonia con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N 3772/94, RV. 196880).
Prive di fondamento sono, infine, le doglianze del C. in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. (minima partecipazione al fatto): la Corte territoriale - con argomentazioni lineari, logiche ed in sintonia con i principi affermati da questa Corte in materia -ha ritenuto di non poter riconoscere connotazioni di marginalità al ruolo svolto dal C., avuto riguardo alla dinamica dell'infortunio ed alle cause dello stesso riconducibili all'inosservanza di specifiche misure di prevenzione di infortuni di cui il C. era ben consapevole; giova ricordare il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è configurabile a condizione che sia possibile, attraverso l'esame delle modalità di commissione del fatto, stabilire che l'imputato abbia svolto un ruolo assolutamente marginale di efficacia causale cosi lieve nella determinazione dell'evento criminoso da risultare del tutto trascurabile" (in termini, "ex plurimis", Sez. 2, n. 38492 del 23/09/2008 Ud. - dep. 09/10/2008 - Rv. 241461).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.