Legge Seveso - omissione di notifiche alle competenti autorità, di presentazione della scheda informativa e del documento che definisce la propria politica sulla prevenzione degli incidenti - Responsabilità non sussiste.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
Sentenza

sul ricorso proposto da:
1) B.L., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 16/09/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. Zingarelli Luigi (Terni).

 

FattoDiritto

Con sentenza 17 marzo 2003, il Tribunale di Terni ha ritenuto B.L. responsabile, condannandola alla pena di giustizia, dei reati previsti e puniti dal D.Lgs. n. 334 del 1999, artt. 6, 7, 27, perchè, avendo la gestione di un deposito per sostanze pericolose in quantità potenzialmente superiori a quelle previste dal D.Lgs. citato, art. 2 citato, ometteva di provvedere alle notifiche alle competenti autorità, di presentate la scheda informativa ed il documento che definisce la propria politica sulla prevenzione degli incidenti.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza 16 settembre 2005.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa secondo la quale la normativa di cui al D.Lgs. n. 334 del 1999, non era applicabile dal momento che la imputata non aveva mai detenuto nel deposito sostanze che raggiungevano i limiti quantitativi facenti scattare gli obblighi previsti dalla legge.
Inoltre i Giudici hanno rilevato che la contravvenzione (acc. 24 luglio 2001) non fosse estinta per prescrizione trattandosi di reato omissivo permanente nel quale, anche dopo la scadenza del termine, la azione doverosa può essere utilmente compiuta.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ricorre in Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, che la condotta addebitata è attualmente lecita.
Il rilievo è esatto e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera dallo esaminare le ulteriori deduzioni dell'atto di ricorso.
Il D.Lgs. n. 238 del 2005, emanato in attuazione della direttiva 2003/105/CE, (che ha modificato la direttiva 1996/82/CEE) ha rivisitato la disciplina di cui al D.Lgs. n. 334 del 1999, ed inerente al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose. In particolare, per quanto rileva, la novazione legislativa ha cambiato i limiti di applicazione della normativa per i prodotti petroliferi che ora si applica, per il caso in esame, per i depositi superiori alle 2.500 tonnellate mentre il deposto della imputata raggiungeva solo 500 tonnellate.
In virtù di una legge posteriore, la condotta addebitata alla ricorrente non ha rilevanza penale e, di conseguenza, la Corte, in applicazione della regola i cui all'art. 2 c.p., comma 2, deve annullare senza rinvio la impugnata sentenza perchè il fatto non sussiste.

 

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2006