Tribunale di Trento, Sez. Pen., 07 febbraio 2011 - Demolizione di una tettoia e caduta


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

SEZIONE PENALE

 

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. Guglielmo Avolio alla pubblica udienza del 19.01.11 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA

 

nel procedimento penale

 

Contro

 

L.A., nato ***

 

difeso d'ufficio dall'avv. F.A. del Foro di Trento, con studio in Tione di Trento via ***, che con il presente atto si nomina difensore d'ufficio;

 

Libero presente

 

Imputato

 

del reato p. e p. dall'art. 590, co. I - II e III, cp. perché - nella sua qualità di legale rappresentante e responsabile della sicurezza della ditta "L. S.r.l." - per imprudenza, negligenza ed in violazione della normativa prevenzionale degli infortuni sul lavoro, cagionava al lavoratore dipendente P.E. una "distorsione al rachide cervicale, contusione rachide in toto, contusione anca sinistra e la frattura del polso sinistro", da cui derivava una malattia di durata superiore a giorni 40 e postumi invalidanti permanenti;

 

in particolare perché:

 

in violazione degli artt. 35, comma 2, D.lgs. 626/1994 e 16 D.P.R. 164/1956, ometteva di attivarsi per adottare misure tecniche atte a ridurre i rischi connessi all'attività di demolizione di una tettoia in carpenteria metallica avente altezza media superiore ai tre metri, a cui aveva impegnato i lavoratori dipendenti, omettendo altresì di mettere a disposizione degli stessi adeguate impalcature e ponteggi idonei, per altezza, allo svolgimento in sicurezza di detta attività, sicché, proprio a causa di tali omissioni valutative, e dispositive, poneva in essere il presupposto dell'infortunio del succitato lavoratore il quale, mentre era impegnato nella succitata attività, avendo a disposizione un ponteggio con il solo primo piano di calpestio, dovendo raggiungere una zona di demolizione posta a tre metri di altezza, si serviva di una semplice scala a pioli, sulla quale doveva salire portando con sé una mola a disco, salvo poi sbilanciarsi e cadere a terra riportando le lesioni sopra evidenziate.

 

In cui è parte offesa:

 

INAIL Trento in persona del direttore in carica

 

P.E. res. in Telve via ***

 

FattoDiritto

 

Tratto a giudizio a séguito di citazione diretta del PM ex artt. 550 ss. c.p.p. regolarmente notificata, l'imputato è stato presente in giudizio, rendendo dichiarazioni spontanee in merito alla sua particolare attenzione per la salute dei lavoratori ed al rapporto quasi familiare sempre ricercato, per scelta aziendale, con ciascuno di essi. Si è proceduto all'esame dei testi ammessi e quindi, su richiesta delle parti, alla dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. All'esito le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

 

P.E., anziano ed esperto dipendente della ditta "L. S.r.l." (di cui l'odierno imputato era legale rappresentante e responsabile ex lege della sicurezza), dotato di esperienza più che trentennale, era all'epoca addetto ai lavori di demolizione di una tettoia in carpenteria metallica, sita nel cortile interno di un edificio in corso di ristrutturazione. La tettoia aveva le dimensioni di ca. 220 mq., e la sua altezza variava, in ascesa, dai 3 ml. laterali ai 4 ml. al colmo. Gli attrezzi da utilizzare consistevano in una mola a disco e nella fiamma ossidrica. I punti in altezza venivano raggiunti a mezzo di un ponteggio costituito da un solo piano di impalcato e da una scala (per le altezze superiori). Essendo in corso la rimozione dell'ultima capriata metallica, veniva utilizzata una scala a pioli fissata con filo di ferro alla capriata. Non essendovi altri testimoni oculari, la dinamica del sinistro non può che transitare attraverso le dichiarazioni del solo infortunato, tuttora dipendente della ditta L., il quale, sentito all'udienza 6/12/2010, ha dichiarato che all'inizio della propria giornata lavorativa era salito in quota, utilizzando la scala a pioli, per recuperare degli attrezzi, e ad un certo punto era precipitato insieme alla mola a disco da lui trasportata, riportando le lesioni di cui in rubrica e rimanendo per qualche tempo in stato confusionale. P. ha ribadito, anche a seguito di specifica domanda, di non essere in grado di ricordare se la caduta fosse avvenuta in fase di salita o di discesa, pur propendendo per quest'ultima possibilità proprio per il trasporto in atto della mola a disco, che solitamente veniva lasciata in quota durante le interruzioni, anche notturne, del lavoro.

 

L'Ispettore del lavoro R., intervenuto peraltro con notevole ritardo rispetto all'evento, ha dichiarato che per la demolizione di quel tipo di struttura, data anche la sua altezza, sarebbe stato necessario l'utilizzo di impalcature o ponteggi con parapetti, e non di una semplice scala a pioli, che per evidenti motivi esponeva il lavoratore a rischi di caduta, vieppiù laddove la salita o la discesa dovessero essere effettuate (come nel caso di specie) avendo le mani occupate da ingombranti e pesanti attrezzi di lavoro. Sotto il profilo delle responsabilità personali l'Ispett. R. ha indicato il L. come datore di lavoro ed il geom. R., nominato direttore tecnico per quel cantiere come da documenti in atti (sub 1a, 1b e 2 della nota di deposito dd. 19/7/2010), come preposto all'attuazione delle misure di sicurezza. Nei confronti di quest'ultimo, diversamente che per il L., non era stata contestata la violazione dell'art. 35 co. 2 della legge 626 in quanto, dato il notevole ritardo nell'intervento, all'epoca già prescritta.

 

La difesa dell'imputato è incentrata sull'efficacia esimente, rispetto al datore di lavoro e legale rappresentante della S.r.l. omonima, della delega di sicurezza documentalmente effettuata, in tempi ampiamente precedenti e dunque non sospetti, in capo al direttore di cantiere preposto.

 

Detta tesi non può peraltro essere accettata. Lo stesso R., a specifica domanda del Giudice, ha dichiarato infatti (cfr. VU 6/12, fol. 23) che la sua autonomia finanziaria in materia di sicurezza era limitata "... ai piccoli interventi, alle piccole cose ...", e che per interventi più impegnativi (come nel caso di specie, concernente l'allestimento di adeguate impalcature e di idonei ponteggi, e dunque la scelta delle attrezzature di lavoro) egli poteva limitarsi a formulare proposte o dare delle indicazioni, rimanendo però comunque vincolato, prima di poter effettuare gli interventi del caso, alla necessaria autorizzazione della società, e dunque del suo legale rappresentante. Va anche aggiunto, per fugare ogni dubbio anche in punto di diritto, che la scelta delle attrezzature di lavoro, implicando una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non è delegabile per espressa volontà di legge (cfr. il combinato disposto degli artt. 4 co. 1 ed 1 co. 4 ter del D.Lgs. n. 626/1994; dato normativo oggi rafforzato, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 2 co. 1 lett. b, 16 co. 1 prima parte e 17, che richiamano l'espressa esclusione della delega di funzioni da parte del datore di lavoro in tale settore nevralgico). Il che, beninteso, non rende la delega integralmente invalida, ma consente l'esplicazione dei suoi effetti solo per la parte relativa alle funzioni invece delegabili, evitandosi in ogni caso una eccessiva diluizione degli obblighi di prevenzione (cfr., ex plurimis, Cass. Pen. Sez. IV, 31/1/2008 n. 8620, imp. S.).

 

È appena il caso di aggiungere che sussiste un perfetto nesso di causalità materiale e giuridica fra la condotta omissiva enucleata e l'evento, posto che la caduta non avrebbe avuto modo di verificarsi laddove il garante per la sicurezza si fosse tempestivamente attivato nel senso prescritto, e che le cautele in questione erano dirette a scongiurare proprio gli infortuni del tipo di quello purtroppo verificatosi.

 

Pena equa ex art. 133 c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate per il leale comportamento processuale, è quella di Euro 200,00 di multa, oltre alle spese processuali.

 

Viene fissato il termine di gg. 30 per il deposito, stante l'elevato numero di sentenze pubblicate all'udienza odierna.

 

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

 

Dichiara L.A. responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

 

Pena interamente condonata ex l. n. 241/2006.

 

Fissa il termine di gg. 30 per il deposito della sentenza.

 

Così deciso in Trento il 19 gennaio 2011.

 

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2011.