Tipologia: CCNL
Data firma: 14 dicembre 1984
Validità: 01.11.1984 - 30.06.1987
Parti: Anica, Frt -Confindustria e Filis, Fis, Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, TLC

Sommario:

Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 4 - Sviluppo professionale
Art. 5 - Controversie
Capitolo II Istituti di carattere sindacale
Art. 6 - Sistema di informazione
Art. 7 - Modifiche tecnologiche organizzative e produttive
Art. 8 - Diritti sindacali
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Permessi per cariche sindacali
Art. 11 - Affissioni
Art. 12 - Contributi sindacali
Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Natura dei Contratti individuali
Art. 14 - Assunzione
Art. 15 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 18 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Capitolo IV Classificazione
Art. 19 - Classificazione del personale
Capitolo V Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 20 - Orario di lavoro
Art. 21 - Inizio e fine del lavoro
Art. 22 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Festività
Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e a turni
Capitolo VI Trattamento economico

Art. 26 - Elementi della retribuzione
Art. 27 - Minimi tabellari ed aumenti salariali
Art. 28 - Tredicesima mensilità
Art. 29 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 30 - Indennità per maneggio denaro
Art. 31 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 32 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 33 - Visite di inventario e di controllo
Art. 34 - Trattamento di malattia
Art. 35 - Assenze
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Responsabilità per assenze non derivanti da attività lavorativa
Art. 38 - Trasferimento
Art. 39 - Trasferta
Art. 40 - Lavoratrici
Art. 41 - Servizio militare
Art. 42 - Congedo matrimoniale
Capitolo VII Norme disciplinari
Art. 43 - Rapporti in azienda
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Art. 45 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 46 - Licenziamenti
Capitolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto
Art. 49 - Cessione e trasformazione di azienda

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di produzione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi

Addì 14 dicembre 1984, in Roma, tra l’Anica Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive, la Ftr Federazione Radio e Televisione con l’assistenza della Confindustria e la Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo, la Federazione Informazione e Spettacolo, la Federazione Italiana Lavoratori Stampe Spettacolo Informazione e Cultura si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le Aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di produzione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi.

Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto collettivo di lavoro si applica ai lavoratori delle aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di produzione; edizione e messa in onda; distribuzione e commercializzazione dei programmi.
In merito alla applicazione del presente Contratto, le parti possono richiedere la presenza e l’assistenza delle rispettive Rappresentanze territoriali di categoria, le quali definiranno la sede d’incontro.

Art. 4 - Sviluppo professionale
Le parti concordano sull’importanza del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
A tal fine le aziende dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e di produttività, il miglioramento del livello di professionalità dei lavoratori, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche, dell’organizzazione e delle attitudini dei lavoratori interessati i quali non potranno rifiutarsi, senza giustificato motivo, di partecipare a corsi retribuiti di formazione e/o riqualificazione.
A tal fine verrà istituito, entro 3 mesi presso l’Anica, un Comitato paritetico per promuovere corsi aziendali e territoriali per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori, anche in armonia con il sistema regionale della formazione professionale.
Il Comitato disporrà di un fondo nazionale al quale, inizialmente, le aziende contribuiranno in ragione di lire 5.000 per addetto, con possibili successive integrazioni sempre in proporzione al numero degli addetti.
Il fondo potrà essere integrato da altre fonti di finanziamento (es. FSE) in base ai programmi elaborati dal Comitato paritetico.

Art. 5 - Controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali divergenze nell’applicazione del presente Contratto, le controversie individuali e collettive fra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSA ove esistente, e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive, sull’applicazione del presente Contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Dichiarazione delle parti stipulanti
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella stipula del presente Contratto, il Protocollo interconfederale del 22 gennaio 1983 le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Capitolo II Istituti di carattere sindacale
Art. 6 - Sistema di informazione

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori, delle loro associazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
1) Livello nazionale
Di norma annualmente, nel corso di un apposito incontro, le associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alle Organizzazioni nazionali stipulanti informazioni globali in ordine alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive per i riflessi su occupazione, ambiente, prospettive di sviluppo e problematiche generali del settore.
2) Livello regionale
Di norma annualmente, nel corso di un apposito incontro, le competenti associazioni imprenditoriali forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni globali di cui al precedente punto 1) con riferimento all’ambito regionale.
3) Livello aziendale o di gruppo
Di norma annualmente, nel corso di uno specifico incontro, i gruppi o le aziende che occupano più di 120 dipendenti e i gruppi o le aziende che programmano in oltre il 40 per cento del territorio nazionale, assistiti dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, informazioni relative agli orientamenti economici, produttivi, commerciali ed editoriali alla entità ed al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 7 - Modifiche tecnologiche organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende informeranno preventivamente, in apposito incontro, le RSA, ove esistenti, e tramite l’associazione imprenditoriale di competenza, l’Organizzazione sindacale di categoria sulle operazioni di ristrutturazione, qualora ciò comporti modifiche nel sistema produttivo che investano le tecnologie fino allora adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto, ed influisca per quanto sopra detto sull’occupazione e sui contenuti professionali.

Art. 8 - Diritti sindacali
L’esercizio dei diritti sindacali all’interno delle aziende viene disciplinato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e segg. della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Le aziende prendono atto della dichiarazione del sindacato per cui l’agente contrattuale a livello aziendale delle OO.SS. firmatarie è rappresentato dal Consiglio di azienda.
Nel Consiglio d’azienda, composto soltanto dai lavoratori in forza all’azienda, si identificano unitariamente le RSA di cui alla legge n. 300/1970.
I nominativi dei componenti il Consiglio d’azienda verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura delle OO.SS. del corrispondente territorio.

Art. 9 - Assemblea
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione dei problemi sindacali fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

Art. 11 - Affissioni
Le Rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Natura dei Contratti individuali

I Contratti individuali di lavoro subordinato possono essere nei limiti consentiti dalla legge:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato.

Art. 14 - Assunzione
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Fermo restando che il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, si richiama in particolare la legge 23 maggio 1977, n. 266 che ha definito l’ambito di applicazione dell’art. 1 lettera e) della legge 18 aprile 1962, n. 230, che è direttamente funzionale alle esigenze tecniche e produttive del settore. Tale settore infatti deve avvalersi in forma strutturale di tale tipo di assunzioni a tempo determinato, di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi. L’apposizione del termine o l’indicazione dei singoli spettacoli o programmi è privo di effetti se non risulta da atto scritto.
Nota a verbale
Per quanto riguarda le figure di carattere artistico non contemplate dal presente Contratto si fa riferimento all’apposito Accordo fra le parti in allegato.
Nota esplicativa
Si dà atto che, in conformità anche alle disposizioni ministeriali, il termine potrà essere indicato non a data certa ma ad ultimazione dello spettacolo, programma o lavorazione.

Capitolo IV Classificazione
Art. 19 - Classificazione del personale

[…]
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l’inquadramento viene effettuato, nell’ambito dello stesso livello, sulla base delle declaratorie ed utilizzando, per analogia, i profili esistenti.
I criteri di prima applicazione del nuovo inquadramento formeranno oggetto di informazione da parte delle aziende alle RSA, ove esistenti e tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza al sindacato territoriale di categoria.
In considerazione delle peculiari esigenze del settore e particolarmente nelle strutture regionali e locali e per favorire uno sviluppo professionale dei lavoratori, viene chiarito che l’organizzazione del lavoro presuppone il ricorso alla interscambiabilità delle mansioni in aree professionali compatibili.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente, in apposito incontro, le RSA, ove esistenti, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, i sindacati territoriali di categoria sui lavoratori interessati ad una diversa programmazione dell’organizzazione del lavoro relativa all’interscambiabilità delle mansioni.
[…]

Capitolo V Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 20 - Orario di lavoro

Fermo restando che la durata massima dell’orario di lavoro è determinata dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni, si conviene che l’orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali effettive, e di 8 ore giornaliere per una distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell’orario di lavoro di 6 giorni lavorativi.
Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno, limitatamente alle emittenti TV, ha una durata di 39 ore settimanali a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Fermo restando quanto precedente per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia, l’orario normale contrattuale è fissato in 45 ore settimanali e, con riferimento in particolare a quanto previsto dal sesto comma del presente articolo, potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale.
[…]
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione, per un corretto uso dello straordinario, l’orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana, con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo.
Al fine dell’attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma, trimestralmente, informazioni previsionali alle RSA ove esistenti, dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell’orario normale contrattuale.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali, con le RSA ove esistenti, e comunicate in tempo utile ai lavoratori.
Nel regime di flessibilità, le prestazioni eccedenti quelle programmate, che dovranno avere carattere di assoluta eccezionalità, saranno considerate supplementari o straordinarie agli effetti contrattuali.
I lavoratori non possono esimersi dall’effettuare turni giornalieri e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei turni avvicendati, dove è indispensabile la presenza continua del lavoratore, l’orario di ciascun turno deve sovrapporsi di almeno 5 minuti all’inizio o alla fine.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.

Art. 22 - Sospensione ed interruzione del lavoro
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione o la sospensione.

Capitolo VI Trattamento economico
Art. 31 - Consegna e conservazione utensili e materiali

Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili ed i materiali che gli vengono consegnati per l’espletamento della sua attività.

Art. 40 - Lavoratrici
L’azienda applicherà per la gravidanza e il puerperio quanto previsto dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 (tutela delle lavoratrici madri) e successive modifiche ed integrazioni.
L’azienda applicherà inoltre la legge n. 903 del 9 dicembre 1977 (parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro).

Capitolo VII Norme disciplinari
Art. 43 - Rapporti in azienda

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di azienda, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti la mansione affidatagli.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti da adottarsi secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni ed alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, dovranno essere affisse, anche tramite esposizione del testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, a cura della Direzione dell’azienda in luogo accessibile a tutti i lavoratori in modo che questi possano prenderne conoscenza.

Art. 45 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo indicativo nei seguenti casi:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell’azienda;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
[…]
i) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
[…]
m) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.