Deliberazione Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 106
Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio operativo regionale. Artt. 1 e 2 DPCM 21 dicembre 2007 e art. 5 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81.
(B.U.R. 9 marzo 2011, n. 10)


LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il comma 3 dell’art. 117 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, con la quale si individua la potestà normativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia “ ed in particolare l’art. 4 comma 1 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai compiti regionali di coordinamento di cui all’art. 27 del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il DPCM 21 dicembre 2007, pubblico in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008, “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” che all’art. 1 prevede che i Comitati regionali di coordinamento siano istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma;
Vista la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla regolarità del lavoro “ ed in particolare l’art. 25 che al comma 1 prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, impartisce alle Aziende Usl apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento;
Visto il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che all’art. 7 prevede che presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM 21 dicembre 2007;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 474 del 18 maggio 1998 avente per oggetto: “art. 27 Dlgs 626/94. Istituzione Comitato regionale di coordinamento e sue articolazioni territoriali, in materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”;
Vista la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 620 del 31 maggio 1999 avente per oggetto: Delibera G.R. n. 474/98 art. 27 decreto legislativo 626/94. Istituzione comitato regionale di coordinamento e sue articolazioni territoriali, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro - modifiche;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, approvato con DPCM 17 dicembre 2007, concernente il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” che al punto 1.12 stabilisce che disciplinare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza svolto attraverso i Comitati regionali di coordinamento, è obiettivo strategico del Sistema Sanitario Nazionale per il consolidamento e lo sviluppo del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro;
Richiamato il punto 2.2.3 del sopra citato Accordo con il quale si definisce all’interno delle “Tematiche di particolare rilevanza per il SSN” per il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza è svolto dalle Regioni che si avvalgono dei Comitati regionali di coordinamento;
Atteso che, per quanto riguarda le articolazioni operative del Comitato regionale in parola, ai sensi dell’art. 2, comma 1 e 3, del DPCM 17 dicembre 2007, devono essere istituiti un Ufficio Operativo regionale, composto da rappresentanti degli organi di prevenzione e vigilanza che pianifichi il coordinamento delle attività, e organismi provinciali, definiti “Sezioni permanenti”, che realizzino quanto pianificato dall’Ufficio operativo;
Visto che l’art. 1 comma 4 del DPCM 21 dicembre 2007 stabilisce che i compiti, affidati ai Comitati regionali di coordinamento, sono:
1. sviluppo dei piani di attività e dei progetti individuati dalle amministrazioni a livello nazionale;
2. indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promozione delle attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
3. raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
4. valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
5. monitorare, tramite l’Ufficio operativo regionale, le attività svolte dalle Sezioni permanenti dandone comunicazione annuale dei risultati ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale;
Richiamato inoltre l’art. 1 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007 che prevede la partecipazione ai lavori del Comitato regionale di coordinamento di quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 588 del 28 luglio 2008 relativa alla “Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio Operativo regionale artt. 1 e 2 DPCM 21 dicembre 2007 e art. 5 Dlgs 9 aprile 2008, n. 81”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 604 del 13 luglio 2009 relativa alla “Integrazione componenti comitato regionale di coordinamento attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla delibera n. 588 del 28/07/2008;
Ritenuto necessario provvedere al rinnovo del Comitato regionale a causa di numerose modifiche intervenute e del nuovo assetto organizzativo regionale;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla istituzione del nuovo Comitato regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio operativo regionale, aggiornando il precedente Comitato istituito con delibera n. 588 del 28/07/2008;

A voti unanimi

DELIBERA



Per i motivi espressi in narrativa di:
1. istituire il Comitato regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilendo che esso è composto da:
- il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente del Comitato;
- gli Assessori, o loro delegati, competenti in materia di Diritto alla Salute, Attività produttive, lavoro e formazione, Agricoltura, Urbanistica e Territorio, Infrastrutture e mobilità, Ambiente e energia, Scuola Università e Ricerca;
- il dirigente responsabile del Settore regionale in materia di Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo delle attività del Comitato
- 3 rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl della Toscana (uno per ciascuna Area vasta)
- il direttore generale dell’ARPAT
- il direttore della Direzione regionale del Lavoro (DRL)
- il direttore dell’Inail Direzione regionale per la Toscana
- il direttore della Direzione regionale toscana dei Vigili del fuoco
- il direttore della sede regionale INPS
- un rappresentante dell’ex Ispesl
- un rappresentante dell’ex IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo)
- un rappresentante dell’Unione Province Italiane (UPI)
- un rappresentante dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia ANCI)
- un rappresentante dell’Ufficio di sanità aerea e marittima
- i rappresentanti delle Autorità marittime portuali e aeroportuali
- il Prefetto di Firenze in qualità di rappresentante dello Stato e di coordinatore degli altri Prefetti della Toscana;
2. stabilire che ai sensi dell’art.1 comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello ragionale;
3. stabilire che tenendo presente lo specifico ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
a) i rappresentanti dei datori di lavoro vengono individuati in:
- Confindustria Toscana
- Legacoop Toscana
- Rete Imprese Italia Toscana
- Federazione Regionale Coldiretti Toscana
b) i rappresentanti dei lavoratori vengono individuati in:
- CGIL Regionale Toscana
- CISL Regionale Toscana
- UIL Regionale Toscana
4. prevedere, ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007, almeno una riunione ogni tre mesi del Comitato regionale di coordinamento;
5. istituire l’Ufficio operativo regionale citato in narrativa stabilendo che questo è coordinato dal dirigente responsabile del settore regionale competente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della Direzione Generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale;
6. stabilire che l’Ufficio operativo regionale è costituito dai componenti di seguito indicati
- il dirigente responsabile del settore regionale competente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tre rappresentanti, uno per ciascuna Area Vasta, dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl della Toscana nell’ambito del Settore Prevenzione igiene e sicurezza luoghi di lavoro (Responsabile del Settore Prevenzione igiene e sicurezza luoghi di lavoro o Unità funzionali PISLL);
- un rappresentante della Direzione regionale del Lavoro
- un rappresentante dell’INAIL
- un rappresentante dell’INPS
- un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del fuoco
7. stabilire che i compiti del Comitato regionale sono previsti dall’art. 2 comma 4 del DPCM 21 dicembre 2007 e in sintesi riguardano lo sviluppo di piani e progetti, l’indirizzo e la programmazione delle attività di vigilanza e promozione delle attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza in coordinamento tra le diverse istituzioni;
8. stabilire che l’Ufficio operativo regionale provvede a definire i piani operativi di vigilanza e prevenzione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
9. stabilire che, i componenti del Comitato regionale di coordinamento e dell’Ufficio operativo regionale, nonché i rispettivi membri supplenti, entrambi nominati dalle rispettive istituzioni di appartenenza e le cui spese di partecipazione faranno carico alle stesse amministrazioni di appartenenza, saranno individuati con successivi provvedimenti ai sensi della normativa vigente;
10. stabilire che per il funzionamento del Comitato sarà utilizzato il regolamento già approvato e che sarà eventualmente integrato e/o modificato con successive decisioni dei componenti;
11. stabilire che le attività inerenti il funzionamento e la gestione del Comitato regionale e dell’Ufficio operativo siano svolte dal competente Settore regionale;
12. confermare che in ciascuna Azienda Usl Toscana è attivato a livello provinciale un organismo denominato “Sezione permanente” (art. 2 comma 3, DPCM 21/12/07) coordinato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda Usl territorialmente competente o da suo delegato individuato nel Responsabile del Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro o di Unità Funzionale PISLL, e composto da rappresentanti della Direzione provinciale del lavoro, dell’INAIL provinciale, dell’ISPESL provinciale, dell’INPS provinciale e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
13. di stabilire che la partecipazione dei componenti regionali sia del comitato che dell’ufficio operativo è a titolo gratuito e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta