Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 29 aprile 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Fruitimprese e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Agroindustriale, Aziende ortofrutticole ed agrumarie
Fonte: UILTUCS-UIL
Sommario:
Art. 1 Sfera di applicazione e validità del contratto Art. 2 Struttura ed assetto del contratto • Il Contratto Nazionale • La Contrattazione di Secondo Livello Art. 3 Decorrenza, durata, procedure di rinnovo Rapporti sindacali Art. 4 Informazioni Art. 5 Sistema delle relazioni sindacali Art. 18 Promozione della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori. Art. 23 Assistenza sanitaria integrativa Art. 33 Disciplina del rapporto a tempo determinato Art. 35 Riassunzione Art. 36 Somministrazione di manodopera Organizzazione del lavoro Art. 48 Orario di lavoro e lavoro a turni |
Art. 50 Lavoro straordinario 50 bis Art. Banca ore 50 Ter Lavoro supplementare per il part time Art. 57 Permessi in caso di decesso o di documentata grave infermità Art. 81 Scatti di anzianità. Art. 91 Appalti, terziarizzazione e affidamento di servizi Art. 96 Trattamento di fine rapporto Conciliazione delle controversie Dichiarazione a verbale Malattia Allegato 9 Cicli e attività stagionali da aggiungersi a quelle individuate dal DPR 7.10.1963 n. 1525 e succ. modifiche e integrazioni Dichiarazione di impegno Aumenti economici Clausola di salvaguardia |
Rinnovo CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie 2011/2013
Ipotesi d'accordo
'anno 2011 il giorno 29 del mese di aprile, in Cesena presso la sede di Fruitimprese Emilia-Romagna, Via G. Bruno n. 118 tra Fruitimprese […] e la Fisascat Cisl e la Uiltucs Uil rappresentate rispettivamente dai Segretari nazionali […], unitamente alle delegazioni delle strutture territoriali aderenti alle predette Federazioni sindacali.
Si è definita un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 1 Gennaio 2011-31 Dicembre 2013 per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie che modifica il Contratto 01.01.07-31.12.10 e precedenti. Di seguito le modifiche apportate all'articolato contrattuale ed ai suoi allegati.
Il presente contratto, stipulato tra le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative del Settore, disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi anche in processi di filiera organizzati.
È altresì applicabile alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso connesse.
Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto le aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed in commissione operanti esclusivamente nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
La contrattazione di secondo livello si svolgerà a livello aziendale e/o territoriale e/o di bacino e/o di gruppo.
Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive.
[…]
A livello aziendale e/o territoriale e/o di bacino e/o di gruppo saranno inoltre regolate le seguenti materie:
• esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali;
• individuazione di figure professionali non comprese nella classificazione di cui all'art. del CCNL e loro inserimento nell'inquadramento contrattuale;
• disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell'impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore);
• iniziative per l'attuazione del diritto alla salute;
• diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione professionale;
[…]
• contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL;
• tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale;
• individuazione di modalità per assicurare l'effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell'attività produttiva;
• contratti di gradualità;
• altre materie espressamente demandate dal presente CCNL.
[…]
Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.
Rapporti sindacali
L'Associazione Imprese Ortofrutticole e le Organizzazioni Sindacali nazionali si incontreranno, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre per effettuare un esame congiunto sul quadro economico e produttivo del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo e sulle ripercussioni sui livelli occupazionali.
Nel corso dell'incontro le parti si scambieranno informazioni sull'andamento delle relazioni sindacali a livello territoriale, sullo stato di applicazione e di corretto rispetto delle norme stipulate, sulle iniziative per la diffusione del CCNL sull'intero territorio nazionale.
Inoltre le parti, ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, si impegnano ad incontrarsi periodicamente a livello territoriale (regione, provincia, zona, comune) almeno un mese prima delle principali campagne produttive corrispondenti ai calendari di massima dei cicli stagionali di lavorazione per una informativa sui piani di lavorazione e per esaminare i conseguenti riflessi sui livelli di occupazione e su eventuali processi di mobilità interaziendale e territoriale, nonché sullo stato di applicazione del presente contratto.
[…]
A livello aziendale inoltre le parti si incontreranno periodicamente per una verifica dell'inquadramento del personale.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad esaminare ed attuare protocolli per dare concreta attuazione ai diritti di informazione previsti.
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse al fine di:
a) assicurare all'azienda sempre maggior efficienza e competitività sul mercato per garantire un costante miglioramento della qualità del servizio;
b) salvaguardare ed incrementare l'occupazione e migliorare la professionalità e le condizioni lavorative dei dipendenti;
c) valorizzare l'apporto dei lavoratori alla vita dell'azienda attraverso modelli relazionali di tipo partecipativo anche attraverso la valorizzazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
A tal fine, ogni anno, le Parti organizzeranno un seminario specifico per il Settore.
Fermo restando quanto già disposto dalle leggi vigenti in materia, al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, i delegati o i Consigli dei delegati aziendali o in mancanza la rappresentanza sindacale possono promuovere, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la fertilità della lavoratrice. L'azienda favorisce ogni iniziativa tendente alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori dipendenti. Al fine di realizzare una efficace e concreta opera di informazione e di prevenzione attraverso il coinvolgimento delle competenti strutture pubbliche a tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori, si prevede la promozione entro la vigenza contrattuale di una ricerca finalizzata alla definizione della natura dei rischi; produzioni e procedimenti in cui tali rischi sono presenti; numero dei lavoratori esposti; forme di organizzazione del lavoro e misure di prevenzione organizzative e tecnologiche idonee alla riduzione ed eliminazione del rischio; forme di qualificazione delle produzioni dal punto di vista sanitario.
Tale ricerca sarà effettuata in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici concordati tra le parti.
Il personale adibito agli eventuali lavori nocivi individuati in sede regionale, dovrà essere sottoposto alle visite periodiche stabilite dagli istituti pubblici della medicina preventiva e del lavoro, anche in rapporto a quanto disposto dalla legge di riforma sanitaria.
L'azienda dovrà fornire ai dipendenti addetti a tali lavori indumenti e strumenti e DPI atti a ridurre gli effetti della nocività.
Due delle dodici ore annue retribuite di assemblea di cui all'art. 15 saranno destinate all'informazione dei lavoratori sulle questioni ambientali per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute.
Per i lavoratori dipendenti da aziende che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, dette tematiche saranno affrontate all'interno delle 2 ore di assemblea previste dall'art. 15.
Di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentito oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione del personale con apposizione del termine nelle seguenti ipotesi:
1) esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
2) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
3) sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di esame congiunto tra direzione aziendale e RSU o Organizzazioni Sindacali Territoriali;
4) attività lavorative (di confezionamento, packaging, ecc.) connesse a progetti promopubblicitari;
5) esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di confezionamento) e/o organizzative;
6) esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di manutenzione straordinaria;
7) attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria;
8) esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento alla freschezza.
Si conviene sulla possibilità di individuare congiuntamente in sede aziendale, in presenza di RSU o RSA, o di bacino, l'opportunità di ulteriori tipologie e causali da far rientrare nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in via ordinaria, tenendo conto della durata presumibile di uno o più cicli di lavorazione ed in relazione ad esigenze operative delle aziende e comunque, per un periodo continuativo non superiore a dieci mesi, fermo restando il diritto di cui all'art. 33 della Riassunzione.
La durata dei cicli di lavorazione di cui all'allegato 9, sarà individuata in sede di contrattazione integrativa tenendo presenti i limiti temporali di cui al presente articolo.
Per le ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 le imprese non potranno assumere un numero di lavoratori superiore al 20% dell'organico in forza in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per sei lavoratori.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Per quanto previsto dal D.Lgs. 368/2001 in ordine all'individuazione di attività stagionali si rinvia all'allegato 9 del presente contratto.
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, con arrotondamento all'unità superiore o uguale allo 0,5%.
La percentuale stabilita potrà essere oggetto di variazione in aumento tramite apposito accordo da stipularsi in sede territoriale a seguito di esplicita e motivata richiesta delle organizzazioni datoriali territoriali stipulanti il presente CCNL.
Organizzazione del lavoro
L'orario normale di lavoro effettivo è fissato in 40 ore settimanali, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 71 e 72, e può essere distribuito in cinque o sei giornate lavorative.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continua; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi sia all'interno sia all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata del lavoro giornaliero non può superare le 10 ore e non può essere suddivisa in più di due periodi. Il personale ha diritto, nella giornata, ad un riposo intermedio di durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore.
Oltre al normale intervallo per il pranzo i lavoratori hanno diritto, in caso di superamento delle otto ore di lavoro giornaliere, ad un'ulteriore pausa le cui modalità saranno definite dalla contrattazione di bacino.
I lavoratori turnisti hanno diritto a mezz'ora di pausa retribuita.
Per turnista si intende chi presta la propria attività in un sistema di orario che prevede tre turni avvicendati nell'arco di 24 ore. Le ore di lavoro notturne prestate in normali turni di lavoro saranno compensate con una maggiorazione del 15% (quindici per cento). Per ore notturne si intendono quelle prestate dalle 22 alle 6 del mattino.
Dichiarazione a verbale: la formulazione del presente articolo vale quale interpretazione autentica anche per i precedenti CCNL.
Le prestazioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni d'opera straordinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-capite.
In caso di necessità, in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di tale limite. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale di lavoro senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.
[…]
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali provinciali, presso la sede della locale organizzazione degli imprenditori. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuate non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per i lavoratori a tempo determinato la retribuzione dovuto per il lavoro straordinario sarà corrisposta in coincidenza con i normali periodi di paga.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.
50 bis
Entro il mese di gennaio di ogni anno, i singoli lavoratori, che ne chiederanno l'applicazione, dovranno indicare per iscritto se destinare le prestazioni straordinarie dell'anno nella banca ore individuale.
Per i soli lavoratori che hanno la tipologia del rapporto di lavoro previsto dagli artt. 33 e 34 del presente CCNL, l'eventuale destinazione delle prestazioni straordinarie deve essere indicata per iscritto entro il primo mese di lavoro.
Nella banca ore confluiscono le prestazioni straordinarie, per essere fruite in forma di riposo compensativo individuale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]
L'utilizzazione delle ore accantonate, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Le ore accantonate saranno evidenziate nella busta paga.
A livello aziendale saranno svolti incontri con le RSA o OO.SS territoriali, con cadenza semestrale, finalizzati al monitoraggio della banca ore e all'individuazione di iniziative tese a consentirne la fruizione.
A fronte di processi di appalto, terziarizzazione ed affidamento di servizi, verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell'ambito del sistema di relazioni di cui al presente Contratto al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l'impatto sull’organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull’occupazione e l'economicità della scelta.
I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, nonché per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. nazionali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. Se richiesto dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. l'azienda committente fornirà alle stesse il DURC che avrà l'obbligo di farsi rilasciare dall'impresa appaltatrice.
Conciliazione delle controversie
Le Parti provvederanno ad aggiornare l'articolato contrattuale in materia di conciliazione ed arbitrato, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla L. 183/10 entro il 15.06.11. Sempre entro la stessa data le Parti introdurranno un articolato contrattuale relativo alle certificazioni ai sensi del dlgs. 276/03.
Le parti si impegnano a regolamentare la disciplina dell'apprendistato entro il 31.12.2011 ed entro lo stesso termine ad analizzare l'andamento della morbilità del settore con particolare attenzione ad eventuali anomalie.