Cassazione Penale, Sez. 4, 09 marzo 2011, n. 9362 - Sbilanciamento di un carrello e lesioni personali


  • Datore di Lavoro
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
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    Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio ad un dipendente che aveva posizionato dei pannelli di truciolare di legno, unitamente ad un collega, su di un carrello spostabile a spinta che, per la rottura di una ruota, si era sbilanciato. La caduta dei pannelli provocò al lavoratore lesioni personali.

     

    Condannato in primo grado, viene assolto in secondo grado - Ricorre in Cassazione la Procura Generale di Firenze - Ricorso fondato. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.

     


    "Si osserva, primieramente, che il Collegio, a fronte della accertata dinamica del fatto, ha qualificato la rottura di una ruota del carrello come evento di natura eccezionale. Mette conto considerare, al riguardo, che parte ricorrente ha evidenziato che lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria escusso in corso di dibattimento aveva dichiarato di avere impartito alla spa M. - la quale era rimasta però inadempiente - di attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso dei carrelli metallici a ruote di costruzione artigianale, utilizzati per trasportare i pannelli di legno; e ciò "in relazione al sistema di contenimento del carico" ed alla "barra centrale insufficiente a trattenere i pannelli di legno specialmente in caso di rottura delle ruote". Come si vede, proprio il possibile sbilanciamento del carrello, a causa della rottura di una ruota, aveva costituito oggetto di una prescrizione specifica impartita alla M. spa, e non altrimenti adempiuta da parte della società."

    "Oltre a ciò, deve rilevarsi che erroneamente la Corte territoriale ha considerato che il difetto di formazione del dipendente infortunato - evenienza certamente rilevante rispetto alla accertata dinamica del sinistro - non costituisse oggetto della originaria contestazione elevata al M. . Si osserva, sul punto, che nel capo di imputazione si fa riferimento sia a profili di colpa generica, sia agli obblighi che gravano sul datore di lavoro Decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1996, ex articolo 35, comma 2, di talchè la contestazione ricomprende certamente anche il profilo di colpa afferente agli obblighi di formazione del personale."


     




    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE QUARTA PENALE


    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

    Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

    Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

    Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

    Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA


     

    sul ricorso proposto da:

    PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;

    nei confronti di:

    1) M. A. N. IL (Omissis) C/;

    avverso la sentenza n. 1894/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 05/11/2009;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per annullamento con rinvio.

     

     

    FattoDiritto

     

    Il Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 8.2.2007 dichiarava M. A. colpevole del reato di lesioni ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche prevalenti alla aggravante contestata, lo condannava alla pena di euro 200,00 di multa.

     

    La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 5.11.2009, in riforma della impugnata sentenza, assolveva M. dal reato ascrittogli, perchè il fatto non sussiste. La Corte rilevava che risultava incontroverso che P.M., dipendente della M. s.p.a., in data (Omissis), avesse riportato le refertate lesioni, per la caduta di pannelli di truciolare di legno, che il medesimo dipendente aveva posizionato, unitamente ad un collega, su di un carrello spostabile a spinta. La Corte rilevava che il carrello non era stato spostato prima o durante la caduta del materiale, che si era verificata a causa di una delle ruote del carrello.

    La Corte di Appello considerava che la stessa parte offesa aveva chiarito che il carrello era dotato di un sistema di contenimento del carico, sistema non posizionato nel caso di specie. La Corte territoriale osservava, inoltre, che il primo giudice aveva genericamente affermato che il carrello di che trattasi non era rispettoso della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni; che il medesimo giudicante aveva richiamato la mancata predisposizione di un adeguato sistema di ritenuta del carico, in caso di trasporto, ovvero di rotture del carrello medesimo o ribaltamenti; e che il primo giudice aveva evidenziato il difetto della necessaria formazione del personale. La Corte di Appello considerava che il Tribunale aveva affermato che risultava provato che la condotta della persona offesa, relativamente al carico del carrello, risultava rispondente alla prassi seguita in azienda in analoghe circostanze. La Corte si soffermava sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa; e rilevava che doveva ritenersi, di converso, che P. avesse caricato in modo anomalo il carrello, sovrapponendo due strati di pannelli, anche in considerazione del fatto che in quel momento era disponibile un solo carrello; e che la rottura della ruota sbilanciò soprattutto i pezzi facenti parte del secondo strato.

     

    Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale di Firenze, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione.

     

    Parte ricorrente assume che la sentenza della Corte di Appello di Firenze da un lato trasformi un evento del tutto prevedibile, come la rottura di una ruota del carrello, in evento eccezionale; e che dall'altro ignori l'obbligo formativo che grava sul datore di lavoro, in ordine ai rischi ai quali è esposto il lavoratore in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa. Con riferimento alla dinamica del sinistro, parte ricorrente evidenzia che P. si era precipitato verso il carrello, cercando di trattenere il carico che rovinava a terra, per evitare che i pannelli si danneggiassero e che l'intero carico era però caduto, a causa della rottura di una ruota del carrello. Alla luce di tali elementi di fatto, il Procuratore Generale evidenzia che diverse sarebbero state le conseguenze del cedimento della ruota:

    a) se il carico fosse stato adeguatamente contenuto nel carrello e non in precario equilibrio;

    b) se P. e il collega, consapevoli della inadeguatezza del carrello, lo avessero diversamente caricato e, soprattutto, se P. non avesse tentato, invano, di salvare il carico.

    Parte ricorrente evidenzia che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto aveva dichiarato che il carrello non era dotato di un dispositivo a parapetto, idoneo ad impedire al carico di scivolare; e che nel documento aziendale di valutazione dei rischi era segnalato, in relazione ai carrelli, che il materiale trasportato non sempre era trattenuto correttamente.

     

    Sotto altro aspetto parte ricorrente evidenziava che alla M. spa era stata impartita un'ulteriore prescrizione, relativa alla formazione del personale addetto al trasporto di pannelli tagliati su carrelli metallici. Il Procuratore Generale considera che risultava accertato che P. non avesse ricevuto una adeguata formazione, con riguardo all'utilizzo dei carrelli per il trasporto dei pannelli di legno. Il ricorrente rileva, infine, che il capo di imputazione, riferendosi sia a profili di colpa generica sia agli obblighi Decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1996, ex articolo 35, comma 2, richiamava gli obblighi formativi che gravano sul datore di lavoro.

     

    Il ricorso è fondato.

     

    La sentenza impugnata è inficiata da un carente percorso logico argomentativo, di talchè se ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze.

    Si osserva, primieramente, che il Collegio, a fronte della accertata dinamica del fatto, ha qualificato la rottura di una ruota del carrello come evento di natura eccezionale. Mette conto considerare, al riguardo, che parte ricorrente ha evidenziato che lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria escusso in corso di dibattimento aveva dichiarato di avere impartito alla spa M. - la quale era rimasta però inadempiente - di attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso dei carrelli metallici a ruote di costruzione artigianale, utilizzati per trasportare i pannelli di legno; e ciò "in relazione al sistema di contenimento del carico" ed alla "barra centrale insufficiente a trattenere i pannelli di legno specialmente in caso di rottura delle ruote". Come si vede, proprio il possibile sbilanciamento del carrello, a causa della rottura di una ruota, aveva costituito oggetto di una prescrizione specifica impartita alla M. spa, e non altrimenti adempiuta da parte della società. Conseguentemente, l'apprezzamento della rottura della ruota del carrello in termini di evento di natura eccezionale, come pure la ritenuta irrilevanza del tema di indagine relativo al sistema di contenimento del carico, sono valutazioni che non risultano logicamente coerenti, rispetto alle circostanze ora richiamate, accertate in corso di causa.

    Oltre a ciò, deve rilevarsi che erroneamente la Corte territoriale ha considerato che il difetto di formazione del dipendente infortunato - evenienza certamente rilevante rispetto alla accertata dinamica del sinistro - non costituisse oggetto della originaria contestazione elevata al M. . Si osserva, sul punto, che nel capo di imputazione si fa riferimento sia a profili di colpa generica, sia agli obblighi che gravano sul datore di lavoro Decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1996, ex articolo 35, comma 2, di talchè la contestazione ricomprende certamente anche il profilo di colpa afferente agli obblighi di formazione del personale. Di converso, proprio a causa dell'intervenuto travisamento in cui è incorsa rispetto al contenuto dell'imputazione, la Corte territoriale ha omesso di considerare i citati profili di colpa generica e specifica, rispetto alla accertata condotta posta in essere dall'imputato.

    Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.

     

    P.Q.M.

     

    Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.