Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n. 16436 - Responsabilità del produttore-venditore di ponteggi movibili non conformi alle norme, anche se non utilizzati
Responsabilità del legale rappresentante di una srl per avere progettato, costruito e venduto ponteggi movibili non conformi alla disposizioni legislative in materia di sicurezza. In particolare i progetti erano privi di adeguato parapetto e di tavola fermapiede.
Avverso la sentenza di condanna l'imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto appello poi convertito in ricorso - Rigetto.
A propria discolpa, l’imputato deduce che i ponteggi, tecnicamente chiamati ‘‘trabatelli’’, non erano utilizzati al momento dell’ispezione.
La Corte afferma che "in base al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, vigente all'epoca del fatto, ed attualmente sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, era vietata la fabbricazione, la vendita ed il noleggio di attrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. I destinatari di tale norma erano quindi i fabbricanti e non gli utilizzatori" ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
difensore di N.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del tribunale di Mantova dell'11 marzo del 2009;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. D'ANGELO Giovanni,
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza dell'11 marzo del 2009, il tribunale di Mantova condannava N.M. alla pena di Euro 10.000, 00 di ammenda, quale responsabile della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2 e art. 91, per avere, quale legale rappresentante della ditta F. S.R.L., progettato, costruito e venduto ponteggi movibili non conformi alla disposizioni legislative in materia di sicurezza. In particolare i progetti erano privi di adeguato parapetto e di tavola fermapiede. Fatto accertato in (OMISSIS).
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, il giorno 22.5.06, durante una visita ispettiva presso la ditta CO.Ri con sede in Castelnuovo Magra (Sp), personale dell'ASL di la Spezia, rinveniva all'interno del capannone della ditta n. 4 ponteggi movibili in metallo su ruote alti più di due metri prodotti dalla F. s.r.l con sede in (OMISSIS), società della quale era legale rappresentante l'odierno imputato. La denominazione del prodotto e la sua fabbricazione ad opera della ditta anzidetta erano comprovate indiscutibilmente dall'etichetta autoadesiva apposta sui ponteggi medesimi. Questi erano privi di tavola fermapiede atta ad impedire caduta di oggetti dall'alto e di adeguati correnti orizzontali tali da garantire la presenza di un'apertura in senso verticale non superiore a 60 centimetri tra un corrente e l'altro.
Sulla base di tale accertamento si è affermata la responsabilità del prevenuto a nulla rilevando che al momento dell'ispezione i ponteggi non fossero utilizzati, giacchè la norma non si riferisce all'utilizzatore, ma al produttore e gli vieta di fabbricare e vendere prodotti non conformi alle disposizioni di sicurezza.
Avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto appello poi convertito in ricorso, deducendo violazione di legge ed erroneo apprezzamento delle risultanze processuali perchè i ponteggi, tecnicamente chiamati "trabatelli" non erano utilizzati al momento dell'ispezione ed in ogni caso la norma si riferisce ai trabatelli superiori a metri due mentre quello di produzione standard era inferiore a due metri; quelli con altezza superiore vengono forniti al cliente con tavola fermapiede e con barra di ferro da montare trasversalmente in subordine si invocano le attenuanti generiche.
Diritto
Il ricorso va respinto perchè infondato.
In base al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, vigente all'epoca del fatto, ed attualmente sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, era vietata la fabbricazione, la vendita ed il noleggio di attrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. I destinatari di tale norma erano quindi i fabbricanti e non gli utilizzatori. Nella fattispecie si è accertato che trattavasi di ponteggi superiori a metri due non corrispondenti ai requisiti previsti da norme regolamentari per le ragioni indicate nella decisione impugnata. Il fabbricante, vendendo quel prodotto, avrebbe dovuto dotarlo di tutti gli elementi necessari a renderlo conforme alla legge o al regolamento. Il fatto che l'acquirente potesse acquistare separatamente correnti supplementari non esclude il reato anche perchè tra gli accessori acquistabili separatamente, come accertato dal giudice del merito, non era prevista la barra fermapiede.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.