Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2011, n. 16002 - Mancanza di cinture di sicurezza e di formazione
Responsabilità dell'amministratore unico di una società esercente l'attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, datore di lavoro del lavoratore dipendente D.F. A., per non aver attuato le idonee misure di sicurezza, per non aver reso edotto il lavoratore D.F.A. dei rischi specifici dell'attività e delle norme essenziali di prevenzione, per non aver disposto che il lavoratore osservasse le norme di sicurezza e utilizzasse i necessari mezzi di protezione, così cagionando al suddetto lavoratore lesioni personali dalle quali sono derivati postumi a carattere permanente.
Il lavoratore D.F., svolgeva infatti il servizio di raccolta rifiuti con l'autocompattatore e, terminato il carico, saliva sulla pedana esterna posteriore sinistra senza allacciare la cintura di sicurezza e, nel corso di una manovra in curva, perdeva l'equilibrio rovinando per terra.
Condannato, ricorre in Cassazione insieme alla srl responsabile civile - La Corte rigetta il ricorso dell'imputato e annulla invece la sentenza impugnata nei confronti del solo ricorrente responsabile civile.
La Corte afferma che, "la lettura del compendio motivazionale relativo alla responsabilità penale del G., così come costruito in primo e in secondo i grado, giustapposta ai formulati motivi di ricorso per cassazione impone di ritenere:
1) infondata la denunzia di omessa valutazione di prove decisive posto che la sentenza impugnata da adeguato conto del fatto che le cinture furono acquistate e posizionate dopo l'infortunio e prima della consegna del mezzo alla polizia per le fotografie sottoposte ai testi." .
"La ricostruzione critica operata dalla sentenza impugnata della valenza dell'intero materiale probatorio raccolto è coerente e logica, in nessun modo appare arbitraria o segnata da lacune e contraddizioni sicchè non può essere sostituita con un non consentito intervento del giudice di legittimità che si orienti arbitrariamente su più graditi risultati della ricostruzione probatoria piuttosto che sulla correttezza dello sviluppo logico di quella ricostruzione.
2) inesistenti tutti i vizi e le omissioni denunziate rispetto a tesi sostenute in atto di appello, perchè smentiti dalla complessa tessitura motivazionale che da adeguato conto della statuizione adottata e delle ragioni che la hanno sostenuta seguendo una traccia di ragionamento sostenibile, coerente e adeguato agli elementi di giudizio selezionati nel materiale esaminat o, complessivamente tale da non t ollerare le diverse prospettive prefigurate con le censure.
3) infondata anche la terza censura che ignora la lettura stabilmente data dell'art. 2087 c.c., e ignora le ragioni correttamente sviluppate dalla sentenza impugnata in punto di violazione degli obblighi di apprestamento di misure, di obbligazioni di controllo e di obbligazioni derivate dalla direzione gerarchica."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) G.R. N. IL (OMISSIS);
2) R. COSTRUZIONI SRL;
avverso la sentenza n. 922/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 27/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZECCA Gaetanino;
Letti gli atti;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANTIS Fausto il quale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Udita la difesa della parte civile che ha concluso come da nota scritta e specifica depositate;
Udita la difesa del responsabile civile che ha concluso per l'accoglimento del suo ricorso;
Udita la difesa dell'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
La Corte di Appello di Caltanissetta, pronunziando su ricorso dell'imputato e su ricorso della parte civile, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata nei confronti di G.R. dal Tribunale di Gela ha confermato le statuizioni di condanna nella loro interezza ma ha escluso il concorso di colpa della parte offesa nella causazione dell'evento invece ritenuta dal giudice del primo grado.
L'imputato G. e il responsabile civile R. Costruzioni srl hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All'udienza pubblica del 16/11/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Diritto
G.R., imputato e R. Costruzioni srl., quale responsabile civile nel procedimento penale a carico del G., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta poco sopra menzionata.
Si deve premettere che a G.R. è stato addebitato il reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3 perchè per colpa consistente in imprudenza negligenza e imperizia nonchè nella violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nella sua qualità di amministratore unico della soc. consortile Gela A., esercente in Gela l'attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, come tale datore di lavoro del lavoratore dipendente D.F. A., in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) non attuava le idonee misure di sicurezza, nè rendeva edotto il lavoratore D.F.A. dei rischi specifici dell'attività e delle norme essenziali di prevenzione, nè disponeva, nè esigeva, che il lavoratore osservasse le norme di sicurezza e utilizzasse i necessari mezzi di protezione, così cagionando (al lavoratore D.F., il quale svolgeva il servizio di raccolta rifiuti con l'autocompattatore e, terminato il carico, saliva sulla pedana esterna posteriore sinistra senza allacciare la cintura di sicurezza e, nel corso di una manovra in curva, perdeva l'equilibrio rovinando per terra) lesioni consistenti in trauma cranico con emorragia subaracnoidea, frattura dell'occipitale, stato di coma, frattura della tibia destra giudicate guaribili in 90 giorni, dalle quali sono derivati postumi a carattere permanente consistenti in turbe mnemoniche, turbe dell'attenzione e disturbi comportamentali, deficit deambulatori con zoppia e limitazione dei movimenti articolari da consolidamento in extrarotazione esterna della subita frattura della gamba destra con indebolimento permanente dell'apparato neuropsichico e dell'arto inferiore destro.
La srl responsabile civile ha proposto ricorso per cassazione denunziando:
1) la nullità della citazione del responsabile civile per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 83 c.p.p., essendo stata la citazione comunicata dalla cancelleria e in forma tale da non consentire l'individuazione delle domande proposte contro il responsabile civile, la esplicitazione dell'invito a costituirsi nei modi previsti dall'art. 84 c.p.p. e, in sintesi, da sacrificare i diritti di difesa dello stesso responsabile civile;
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 300 c.p.c.;
3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 112 epe nonchè mancanza di motivazione;
G.R. ha proposto ricorso per cassazione e dopo una diffusa illustrazione in fatto ha denunziato:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa, insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata dotazione delle necessarie misure di sicurezza per l'autocompattatore. Il ricorrente ha denunziato specificamente omessa valutazione di prove decisive (identificate nelle deposizioni testimoniali V., Gi., I., che hanno attestato la presenza di cinture di sicurezza usate sull'autocompattatore già prima dell'infortunio) e travisamento di altre (il ricorso propone interpretazioni alternative del significato della testimonianza S. e afferma che la deposizione del teste non costituì prova diretta dei fatti affermati ma mera congettura del teste). Per altro verso lo stesso teste S. avrebbe indicato misure contraddittorie in punto di durata del tempo di fermo del compattatore tra l'infortunio e la consegna in polizia e, in conclusione, le dichiarazioni del teste non porterebbero affatto alla conclusione che il mezzo all'atto dell'infortunio fosse privo di cinture di sicurezza.
Per il ricorrente le dichiarazioni del teste Sc., che viaggiava sul compattatore con le stesse mansioni della vittima al momento dell'infortunio, sarebbero assunte come vere per fondare la responsabilità dell'imputato ma non credute nella parte in cui hanno attestato l'esistenza delle cinture di sicurezza.
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in relazione ad altri profili della responsabilità dell'imputato.
L'addebito (pg 10 della sentenza impugnata) di negligenza e imprudenza dell'imputato sarebbe enunciata senza alcun sostegno motivazionale ed evidente sarebbe la mancata risposta motivazionale alle censure proposte con l'atto di appello in punto di fornita formazione del lavoratore; in punto di precedente infortunio dello stesso lavoratore; in punto di adozione di tutte le misure di sicurezza tecnologicamente possibili; in punto di corrispondenza del compattatore alle specifiche di sicurezza fissate dal Ministero dei trasporti; in punto di esistenza di un idoneo servizio di sorveglianza del rispetto delle norme antinfortunistiche affidato al teste I.; in punto di tolleranza della prassi disapplicativa di omissione dell'uso delle cinture di sicurezza; in punto di inesistenza di obbligo a portare il casco copricapo;
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione dell'art. 2087 c.c. posto che la sentenza impugnata avrebbe tratto dal testo della norma una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro non sapendo distinguere tra portata degli obblighi di cui all'art. 2087 nel caso di lavorazioni all'interno dell'azienda e nel diverso caso di attività di impresa svolte all'esterno dell'azienda oltretutto accompagnate da arbitrari e scelte del lavoratore in esterno di contravvenire alle direttive ricevute.
4) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello incidentale della parte civile e nella parte in cui esclude ogni concorso di colpa di quest'ultimo a fronte di testimonianze che attestano la fornitura di cinture di sicurezza, il mancato impiego d'essa e addirittura la manovra di accensione di una sigaretta durante la marcia del compattatore.
Questa Corte rileva:
La sentenza di primo grado ha fondato la sua statuizione di condanna su una ampia istruttoria a mezzo di testimoni, fra essi compresi i compagni di lavoro dell'infortunato e l'ispettore provinciale del lavoro che aveva letto nel cronotachigrafo dell'autocompattatore i tempi della vicenda infortunistica, e altre sequenze temporali fortemente significative in causa, acquisizioni documentali comprendenti fatture, relazioni tecniche, un fascicolo fotografico dell'autocompattatore dal quale fu sbalzato il D.F., un piano di misure di sicurezza, verbali di formazione dei dipendenti, cartelle cliniche, e ancora l'esame dell'imputato e la testimonianza della parte lesa.
Significativa è la rilevazione, operata dalla prima sentenza, della coincidenza dell'orario di acquisto, immediatamente successivo all'infortunio, di 20 cinture di sicurezza operato da Gela A. srl., con l'orario di un fermo del compattatore tra il momento dell'infortunio e il tempo di presentazione al Commissariato di PS.
La sentenza ha ad un tempo accertato la responsabilità dell'imputato a fronte della sua posizione di garanzia e del suo debito di sicurezza verso i lavoratori dipendenti, stabilito da specifiche norme tutte menzionate e la concorrente colpa (per nulla ablativa del rapporto causale tra omissioni del datore di lavoro ed infortunio e della responsabilità datoriale) della parte offesa derivata da una condotta posta in essere in spregio a norme cautelari a contenuto precauzionale.
La sentenza impugnata ha confermato l'accertamento in fatto sviluppato dalla prima sentenza aggiungendo il particolare secondo il quale il D.F. normalmente lavorava a piedi per la pulizia delle strade con un carrellino e non era normalmente addetto al compattatore, il lavoratore nel giorno dell'infortunio era stato applicato a mansioni per lui insolite. Ma la motivazione di appello ha ribadito l'accertamento secondo il quale il compattatore, non era corredato di cinture di sicurezza per le pedane e nel menzionare il teste Sc. in servizio presso l'ispettorato del Lavoro, evidenzia che costui non riferisce congetture ma fatti caduti sotto la sua diretta visione e sotto le sue contestuali percezioni sensoriali, così risultando evidente l'infondatezza della censura di ricorso che ritiene evidente l'infondatezza della censura di ricorso che ritiene invece quel testimone portatore di mere congetture. La sentenza di appello conferma che il veicolo compattatore solo dopo l'infortunio era stato corredato di cinture di sicurezza "vissute", mentre sul mezzo mancava ogni allarme che avvertisse l'autista del mancato uso delle cinture da parte dei lavoratori in pedana. Ancora la sentenza di appello ha sottolineato che al momento dell'infortunio nè il lavoratore Sc., nè l'infortunato D.F. indossavano la cintura di sicurezza. La sentenza di appello ha anche ribadito la funzione di garanzia del datore di lavoro e la responsabilità dell'imputato che a tale funzione non ha dato attuazione sicchè a fronte della assenza di predisposizione di qualsiasi presidio antinfortunistico e a fronte della assenza di qualsiasi vigilanza, ha logicamente concluso per la inesistenza, in assenza di prova di condotte abnormi del lavoratore, di qualsiasi colpa concorrente della parte lesa.
In particolare la lettura del compendio motivazionale relativo alla responsabilità penale del G., così come costruito in primo e in secondo i grado, giustapposta ai formulati motivi di ricorso per cassazione impone di ritenere:
1) infondata la denunzia di omessa valutazione di prove decisive posto che la sentenza impugnata da adeguato conto del fatto che le cinture furono acquistate e posizionate dopo l'infortunio e prima della consegna del mezzo alla polizia per le fotografie sottoposte ai testi. La valutazione antagonista data dei contenuti delle testimonianze S. e Sc. si risolve non in una denunzia di travisamento ma in una richiesta di nuova valutazione di merito affidata al giudice di legittimità.
La valutazione del teste Sc. è criticamente operata dalla motivazione impugnata che ha dato conto, senza violazione delle regole della logica sillogistica e con adeguata formulazione di sintesi delle ragioni del decidere e delle ragioni del diverso giudizio di attendibilità riservato alle diverse testimonianze (le testimonianze rese da lavoratori ancora dipendenti circa la presenza di cinture di sicurezza sul compattatore erano da ritenere compiacenti o inattendibili perchè vincolate dal metus connaturato al vincolo della subordinazione). La ricostruzione critica operata dalla sentenza impugnata della valenza dell'intero materiale probatorio raccolto è coerente e logica, in nessun modo appare arbitraria o segnata da lacune e contraddizioni sicchè non può essere sostituita con un non consentito intervento del giudice di legittimità che si orienti arbitrariamente su più graditi risultati della ricostruzione probatoria piuttosto che sulla correttezza dello sviluppo logico di quella ricostruzione.
2) inesistenti tutti i vizi e le omissioni denunziate rispetto a tesi sostenute in atto di appello, perchè smentiti dalla complessa tessitura motivazionale che da adeguato conto della statuizione adottata e delle ragioni che la hanno sostenuta seguendo una traccia di ragionamento sostenibile, coerente e adeguato agli elementi di giudizio selezionati nel materiale esaminat o, complessivamente tale da non t ollerare le diverse prospettive prefigurate con le censure.
3) infondata anche la terza censura che ignora la lettura stabilmente data dell'art. 2087 c.c., e ignora le ragioni correttamente sviluppate dalla sentenza impugnata in punto di violazione degli obblighi di apprestamento di misure, di obbligazioni di controllo e di obbligazioni derivate dalla direzione gerarchica. Tale censura è infondata nel suo impianto e nel suo articolato sviluppo.
E' inammissibile ancora una volta la censura circa l'apprezzamento delle prove e circa l'accertamento di merito relativo alla dinamica del sinistro, viceversa ricostruita con tessitura logico-dimostrativa così esaustiva e coerente, da contenere in sè adeguata spiegazione della esclusione di qualsiasi colpa concorrente del dipendente. Tale censura tenta di reintrodurre il fatto della fornitura e della dotazione di cinture di sicurezza ben escluse dalla sentenza impugnata.
E' viceversa fondato, nei limiti indicati nella motivazione che segue, il ricorso della R.Costruzioni srl., indicata come responsabile civile. Risulta dagli atti che la Società Consortile Gela A. srl già presente nel giudizio di primo grado quale responsabile civile per i fatti dell'infortunio D.F. era stata condannata dal Tribunale di primo grado, in solido con l'imputato G., al risarcimento dei danni cagionati dal reato e al pagamento della stabilita provvisionale. In appello, accertata la cessazione della SRL responsabile civile e la sua cancellazione dal Registro delle imprese fin dal 17/2/2006 (cioè da data precedente la pronunzia di primo grado resa anche nei confronti della detta Società Consortile Gela A. srl.), la Corte di Appello, con sua ordinanza del 16/2/2010 aveva disposto la citazione quali responsabili civili di C. srl e di R. Costruzioni srl già facenti parte della società consortile cessata e cancellata.
Prima ancora di valutare se la citazione della parte civile sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate all'art. 83 c.p.p., viene in evidenza la assenza di qualsiasi motivazione idonea a identificare nei nuovi e diversi soggetti sociali chiamati, il titolo e la causa che ne configurano la responsabilità civile rispetto al reato scrutinato in questo processo (si veda per tematica analoga sotto la vigenza del codice di rito del 1930, Cass. Pen. Sez. 3, 4/3/1974 n. 5963).
Deve in conclusione annullarsi la sentenza impugnata sul solo punto della individuazione, nella R. Costruzioni srl., della qualità di responsabile civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di G.R. che condanna al pagamento delle spese processuali nonchè al rimborso in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge. Annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente responsabile civile R. Costruzioni srl con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.