Regione Lombardia

D.G.R. 6 aprile 2011 - n. IX/1534

Recepimento dell’accordo del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(B.U.R. 29 aprile 2011, n. 17)

LA GIUNTA REGIONALE



Premesso che:
• il 29 ottobre 2009 è stato sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative Linee di Indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
• tale accordo disciplina la programmazione ed organizzazione dei controlli ufficiali sulle sostanze chimiche e le relative Linee di Indirizzo, e prevede tra l’altro disposizioni in merito a:
 tipo e modalità dei controlli e personale che li effettua;
 rete dei laboratori a supporto delle attività di controllo;
 autorità preposte ai controlli e procedure di programmazione;
• tale Accordo stabilisce altresì che Regioni e Province Autonome individuino:
1. nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, l’Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo ufficiale, dandone comunicazione all’Autorità competente nazionale individuata nel Ministero della Salute;
2. i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo, i centri analitici di eccellenza interregionale o nazionale e comunichino all’Autorità competente nazionale l’elenco di tali laboratori;
Ritenuto di dover procedere al recepimento del citato Accordo al fine di consentire operatività e uniformità di applicazione sul territorio regionale a quanto in esso previsto;
Considerato che la Direzione Generale Sanità, in relazione alle scelte da effettuare, ha proposto di:
a. mantenere in capo a Regione Lombardia il ruolo di Autorità per i controlli sul REACH, con funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale – Ministero della Salute;
b. identificare l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), per il tramite del Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM), quale articolazione territoriale che effettua il controllo ufficiale, in quanto dotata delle specifiche competenze e professionalità anche ai fini della integrazione con i controlli in atto su attività d’impresa ai fini sia di tutela della salute della popolazione che dei lavoratori;
Dato atto che a supporto di quest’ultima proposta la DG Sanità ha segnalato che:
• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» dispone che le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro che riguardano in particolare il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose sono affidate alle ASL ed in particolare al d.p.m.;
• nell’ambito della attuazione del Piano Prevenzione e Sicurezza del lavoro 2008-2010, di cui alla d.g.r. n. VIII/6918 del 2 aprile 2008, ed in particolare nel «Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico», sono state avviate attività propedeutiche ai controlli previsti dall’Accordo citato, nelle more della specifica programmazione nazionale e delle Linee Guida concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo, a fronte della necessità di garantire un approccio trasversale e quindi finalizzato sia alla tutela della popolazione che dei lavoratori;
• sono stati effettuati negli anni 2008, 2009 e 2010, tramite IREF, corsi di formazione di base sul Regolamento REACH e sul Regolamento n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Classification, Labelling and Packaging (CLP) per 90 operatori dei d.p.m. delle a.s.l. e delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del lavoro delle Aziende Ospedaliere (AO) e che 10 operatori - di cui 2 appartenenti ai ruoli di Regione Lombardia, 4 appartenenti ai d.p.m. delle ASL e 3 di ARPA Lombardia - hanno partecipato al corso interregionale tenutosi a Bologna nel 2009/2010 e promosso dal Ministero della Salute;
• anche nella programmazione delle attività formative 2011, in corso di approvazione, sono previsti interventi formativi di approfondimento sui Regolamenti REACH e CLP per gli operatori dei d.p.m. delle a.s.l. e delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del lavoro delle AO;
Ritenuto opportuno, al fine di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori nonché l’ambiente, dare attuazione al sistema regionale dei controlli sulle sostanze chimiche in coerenza e secondo i princìpi della programmazione integrata dei controlli di cui alla d.g.r. 4799 del maggio 2007, attuativa della l.r. 8/07 oggi confluita nella citata l.r. 33/09, e pertanto definire procedure che, sulla base delle rispettive competenze e del ruolo di ASL con il supporto tecnico scientifico e l’eventuale supporto analitico di ARPA sulla base delle metodiche analitiche in essere nell’Agenzia, indichi modalità organizzative, criteri di controllo e condivisione delle informazioni;
Rilevato che tale protocollo dovrà essere predisposto dal Direttore Generale Sanità in accordo con il Direttore Generale Ambiente, Energia e Reti, con l’assistenza tecnico scientifica di ARPA Lombardia, ai sensi della Convenzione Quadro sottoscritta da ARPA e Regione;
Dato atto che, riguardo alla individuazione dei laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo connesse ai Regolamenti REACH e degli eventuali centri analitici di eccellenza, appare opportuno rinviare ad un successivo atto regionale tale individuazione tenuto conto che risulta in corso un progetto di riorganizzazione sia dei laboratori delle ASL che di quelli di ARPA;
Considerato infine che, ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) competono alle a.s.l. le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di sanità e che i relativi proventi delle sanzioni a seguito di violazioni connesse nel territorio regionale derivanti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (CLP) siano da destinare per incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici;
Valutate e fatte proprie le proposte della d.g. Sanità, che ne ha verificato la condivisione da parte del Direttore Generale di ARPA;

DELIBERA

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 29 ottobre 2009 e concernente il «sistema dei controlli ufficiali e relative Linee di Indirizzo per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)»;
2. di mantenere in capo a Regione Lombardia, attraverso la Direzione Generale Sanità, il ruolo di Autorità per i controlli sul REACH, con funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale – Ministero della Salute;
3. di individuare nelle Aziende Sanitarie Locali, cui spettano ai sensi della l.r. n. 33/09 il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose, le articolazioni territoriali che effettuano il controllo ufficiale, tramite il Dipartimento Medico di Prevenzione, sulla applicazione del Regolamento REACH e norme collegate;
4. di dare mandato al Direttore Generale Sanità di predisporre, in accordo con il Direttore Generale Ambiente, Energia e Reti e con l’assistenza tecnico scientifica di ARPA Lombardia, ed entro 90 giorni dall’adozione della presente deliberazione, un protocollo di coordinamento dei controlli sull’attuazione del regolamento REACH, che sulla base delle rispettive competenze e ruoli di ASL e ARPA indichi modalità organizzative, criteri di controllo e condivisione delle informazioni, con il supporto tecnico-scientifico e l’eventuale supporto analitico di ARPA sulla base delle metodiche analitiche in essere nell’Agenzia;
5. di rinviare ad un successivo atto l’individuazione dei laboratori analitici che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo connesse ai Regolamenti REACH e CLP, tenuto conto che risulta in corso un progetto di riorganizzazione sia dei laboratori delle ASL che di quelli di ARPA;
6. di confermare che, ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, competono alle ASL le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni connesse nel territorio regionale derivanti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (CLP);
7. di stabilire che i proventi delle suddette sanzioni siano destinati al Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali con finalità di incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici;
8. di dare mandato al Direttore Generale Sanità di comunicare al Ministero della Salute, quale Autorità Competente Nazionale, il presente atto e di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Marco Pilloni