Corte di Giustizia CE, 10 dicembre 2010 - Causa E-2/10 - GU 12 maggio 2011- Colpa del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro
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SENTENZA DELLA CORTE
del 10 dicembre 2010
nella causa E-2/10
Þór Kolbeinsson contro Repubblica d’Islanda
(Salute e sicurezza dei lavoratori — Direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE — Articolo 3 CEE — Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori per incidenti sul lavoro — Responsabilità dello Stato)
GU 12 maggio 2011
(2011/C 141/11)
Nella causa E-2/10, Þór Kolbeinsson contro la Repubblica d’Islanda — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík), relativamente all’interpretazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson e Henrik Bull (giudice relatore), giudici, ha pronunciato il 10 dicembre 2010 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
1) salvo in circostanze eccezionali, sono incompatibili con la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché con la direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), le norme nazionali in materia di fatti illeciti che attribuiscono al lavoratore la responsabilità, in tutto o per la maggior parte, delle perdite subite in conseguenza di un incidente sul lavoro dovuto alla sua stessa negligenza, laddove venga accertato che il datore di lavoro non si è conformato di sua iniziativa alle norme relative alla sicurezza e alle condizioni sul luogo di lavoro.
Possono esistere circostanze eccezionali in cui il lavoratore ha causato l’incidente agendo con dolo o colpa grave, ma anche in tali casi il rifiuto totale dell'indennizzo risulterebbe sproporzionato e non conforme alle direttive, salvo i casi estremi in cui la colpa dell’incidente sia da attribuire sostanzialmente più al lavoratore che al datore di lavoro;
2) uno Stato SEE può essere ritenuto responsabile della violazione della norma sul concorso di colpa, intrinseca alle direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE interpretate alla luce dell'articolo 3 SEE, purché la violazione sia sufficientemente grave. Spetta al giudice nazionale, conformemente alla consolidata giurisprudenza sulla responsabilità dello Stato per violazione delle norme SEE, stabilire se detta condizione è soddisfatta nella causa pendente dinanzi ad esso.