Tribunale di Trento, Sez. Pen., 07 marzo 2011 - Gatto delle nevi e infortunio: delega di funzione e responsabilità di un dirigente


 

 

 

Responsabilità di un datore di lavoro di una spa (B.) e di un suo dirigente nonchè lavoratore dipendente (Br.), per infortunio occorso a G.a che veniva investito da un mezzo battipista guidato dallo stesso Br., mentre si trovava in posizione prona sul pozzetto per visionare le operazioni del collega D. (che si trovava all'interno) e dialogare al contempo con la sala operativa, nell'ambito di una operazione di manutenzione elettrica dell'apparecchiatura di innevamento.

 

 Il Tribunale assolve il solo datore di lavoro dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

 

Appare accertato, dalla querela della persona offesa, dalle dichiarazioni rese dalla stessa e del teste compagno di lavoro del G., nonché dagli accertamenti svolti nelle immediatezze dagli ispettori del lavoro e dalla polizia locale, che mentre il G. si trovava chinato ai margini del pozzetto per colloquiare col collega che vi si era calato, Br. effettuava una manovra in retromarcia col gatto delle nevi, investendo in pieno il G. che riportava gravissime lesioni. Non occorre spender molte parole sulla responsabilità del Br., da valutarsi sia per escludere cause assolutorie ex art. 129 c.p.p., sia per valutare la posizione del coimputato.

Il Br. infatti risulta aver violato sia norme di comune prudenza e diligenza, poiché da un lato manovrava il gatto delle nevi in prossimità del pozzetto (dove egli sapeva che si trovavano i due operai, atteso che proprio lui li aveva portati sul posto), in condizioni di visibilità scarsissima, sia per la precipitazione nevosa in corso, sia perché il battipista non consente al guidatore di percepire ostacoli che si trovino vicino e ad altezza ridotta (G. era in quel momento prono sul pozzetto); d'altra parte la condotta del Br. ha violato una specifica norma regolamentare, contenuta nel protocollo per l'identificazione e valutazione dei rischi, dove - in particolare ai paragrafi A03, F02 e G03, è previsto che i battipista possano si portare sul luogo di manutenzione degli innevatori gli operai, ma che durante la lavorazione debbano tener spento il battipista, non muoversi in caso di scarsa visibilità, prestare comunque attenzione che non vi siano persone nel raggio di azione del mezzo. La colpa del Br. appare ancor più elevata se si considera che egli era il responsabile per la sicurezza all'interno della T.F. S.p.A.

Né in tale veste Br., che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificassero condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (vedi da ultimo Cass. n. 18998 del 27/03/2009), né comunque nel caso di specie è dato ravvisare imprudenza alcuna da parte della vittima.

Proprio tale qualifica del Br. costituisce uno degli elementi che scagionano il coimputato B..

Nel fascicolo processuale è acquisito l'atto di delega di funzioni dd. 8 agosto 2002, con il quale il legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione di T.F. S.p.a., individua nel Br. il responsabile della sicurezza e della prevenzione delegandogli tutti gli specifici compiti ed attribuendogli piena autonomia decisionale in tale settore.

Tale delega risulta corretta ed efficace, sia nella scelta dell'incaricato, avendo il Br. datata e quotata esperienza nel settore, sia, più in generale, nelle scelte di carattere generale della politica aziendale in tema di sicurezza.

 

La condotta del Br. è stata di una tale imprevedibilità ed eccezionalità nel suo grado di colpevolezza, da far ritenere che nessuna condotta esigibile da parte del B., oltre quelle già attuate, potesse impedire il tragico evento. Del resto, in considerazione delle dimensioni dell'azienda e della sua suddivisione in distinti settori, rami e servizi, ai quali sono stati preposti soggetti qualificati ed idonei, porre una responsabilità a carico di chi è al vertice di tale organizzazione, di fronte alla prova di una idonea delega al personale preposto e di una osservanza delle ulteriori disposizioni in tema di sicurezza, si tradurrebbe nell'inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa, a vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

SEZIONE PENALE

 

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. Marco La Ganga alla pubblica udienza del 25.02.11 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

B.A. res. a Trento nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della T.F. S.p.A. - datore di lavoro difeso di fiducia dall'avv.to B.G. del foro di Trento

LIBERO PRESENTE

 

Br.M. res. a Trento nella sua qualità dirigente e lavoratore dipendente della T.F. S.p.A. difeso di fiducia dall'avv.to B.G. del foro di Trento

LIBERO CONTUMACE

 

IMPUTATI per il seguente reato:

delitto p. e p. dall'art. 590 c.p. perché nelle loro rispettive qualità sopra descritte cagionavano a G.M. lesioni personali consistite in un politrauma con frattura processi lombari LI L2 L3 L4 sx e limitante superiore di D9, fratture costali multiple, contusioni e fratture come da certificazioni in atti, con malattia della durata superiore ai quaranta giorni: per imprudenza, negligenza e violazione delle seguenti norme antinfortunistiche:

 

B. -

1) artt. 17-28 e 64 co. 1 lett. a (in riferimento all'allegato IV punto 1.8.3.) D.L.vo 81/2008 per l'omessa valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con specifico riguardo alle fasi di manutenzione sull'impianto di innevamento artificiale programmato, in riferimento a guasti elettrici ed idrici lungo le piste di sci ed in particolare presso il pozzetto di innevamento n. 26 della pista "Gran Pista", non essendo stata organizzata la circolazione degli operai e dei mezzi battipista in guisa da garantire la sicurezza dei lavoratori;

2) artt. 18 co. 1 lett. 1) e 36 D.L.vo 81/2008 per non aver provveduto all'adeguata informazione - formazione del lavoratore circa i rischi connessi alle fasi di lavoro e di manutenzione sull'impianto predetto;

 

Br. - in qualità di dirigente

1) art. 18 co. 1 lett. i) D.L.vo 81/2008 per aver omesso di garantire una adeguata informazione al lavoratore del rischio di un pericolo grave ed immediato inerente la fase di lavoro curata mediante l'impiego di mezzo battipista connessa con la manutenzione sull'impianto di innevamento artificiale programmato in riferimento a guasti elettrici ed idrici presso il pozzetto d'innevamento già sopra indicato; in qualità di lavoratore addetto all'uso del mezzo battipista art. 2) art. 20 co. 1 e 2 D.L.vo 81/2008 per non essersi preso cura della sicurezza della persone, in particolare del lavoratore vittima dell'infortunio presente sul luogo di lavoro presso il predetto pozzetto di innevamento; inoltre per non aver utilizzato in guisa appropriata e corretta il mezzo battipista secondo le indicazioni riportate nel manuale d'uso;

Ed invero, in conseguenza di ciò, G.a. veniva investito dal mezzo battipista guidato dal Br., mentre si trovava in posizione prona sul pozzetto per visionare le operazioni del collega D. (che si trovava all'interno) e dialogare al contempo con la sala operativa, nell'ambito di una operazione di manutenzione elettrica. Infortunio verificatosi in Trento.

Conclusioni: il PM. per Br. concorda sul patteggiamento. Per l'imputato B.A. chiede la condanna a 20 giorni di reclusione.

 

Difesa: per Br. si risponde all'istanza di patteggiamento.

Per B.A. chiede l'assoluzione con la formula piena.

 

FattoDiritto

 

 

A seguito di querela presentata il 14.1.2009 da G.M. e di citazione diretta da parte del PM, B.A. e Br.M. venivano tratti all'odierno giudizio imputati come da epigrafe. Nei preliminari del dibattimento l'imputato Br.M. formulava istanza di applicazione della pena, ottenendo il consenso del PM..

Nei confronti dell'imputato B.A. venivano assunte le prove offerte dalle parti.

In esito al giudizio celebrato nei confronti del B., ritiene questo Giudice non sufficientemente provata la responsabilità dell'imputato stesso in ordine al reato ascritto.

I fatti appaiono sufficientemente assodati sia sulla base degli atti del fascicolo che delle prove oggi assunte.

 

Il 30.11.2008, in vista dell'apertura della stagione sciistica sulle piste del monte Bondone, Br.M., dirigente nonché preposto alla sicurezza della T.F. S.p.a. che aveva in gestione gli impianti, conduceva con un battipista cingolato in quota lungo le piste già innevate, due dipendenti della società stessa - uno dei quali era il querelante - per effettuare lavori i manutenzione ad un pozzetto limitrofo ad uno dei "cannoni" sparaneve, nel quale giungono condutture idrauliche ed elettriche a servizio dell'apparecchiatura di innevamento.

Appare accertato, dalla querela della persona offesa, dalle dichiarazioni rese dalla stessa e del teste compagno di lavoro del G., nonché dagli accertamenti svolti nelle immediatezze dagli ispettori del lavoro e dalla polizia locale, che mentre il G. si trovava chinato ai margini del pozzetto per colloquiare col collega che vi si era calato, Br. effettuava una manovra in retromarcia col gatto delle nevi, investendo in pieno il G. che riportava gravissime lesioni. Non occorre spender molte parole sulla responsabilità del Br., da valutarsi sia per escludere cause assolutorie ex art. 129 c.p.p., sia per valutare la posizione del coimputato.

Il Br. infatti risulta aver violato sia norme di comune prudenza e diligenza, poiché da un lato manovrava il gatto delle nevi in prossimità del pozzetto (dove egli sapeva che si trovavano i due operai, atteso che proprio lui li aveva portati sul posto), in condizioni di visibilità scarsissima, sia per la precipitazione nevosa in corso, sia perché il battipista non consente al guidatore di percepire ostacoli che si trovino vicino e ad altezza ridotta (G. era in quel momento prono sul pozzetto); d'altra parte la condotta del Br. ha violato una specifica norma regolamentare, contenuta nel protocollo per l'identificazione e valutazione dei rischi, dove - in particolare ai paragrafi A03, F02 e G03, è previsto che i battipista possano si portare sul luogo di manutenzione degli innevatori gli operai, ma che durante la lavorazione debbano tener spento il battipista, non muoversi in caso di scarsa visibilità, prestare comunque attenzione che non vi siano persone nel raggio di azione del mezzo. La colpa del Br. appare ancor più elevata se si considera che egli era il responsabile per la sicurezza all'interno della T.F. S.p.A.

Né in tale veste Br., che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificassero condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (vedi da ultimo Cass. n. 18998 del 27/03/2009), né comunque nel caso di specie è dato ravvisare imprudenza alcuna da parte della vittima.

Proprio tale qualifica del Br. costituisce uno degli elementi che scagionano il coimputato B..

Nel fascicolo processuale è acquisito l'atto di delega di funzioni dd. 8 agosto 2002, con il quale il legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione di T.F. S.p.a., individua nel Br. il responsabile della sicurezza e della prevenzione delegandogli tutti gli specifici compiti ed attribuendogli piena autonomia decisionale in tale settore.

Tale delega risulta corretta ed efficace, sia nella scelta dell'incaricato, avendo il Br. datata e quotata esperienza nel settore, sia, più in generale, nelle scelte di carattere generale della politica aziendale in tema di sicurezza. Non si ravvisano infatti carenze strutturali od omissioni nel settore generale della prevenzione e della sicurezza, che possano porsi in collegamento eziologico con l'evento.

In particolare il protocollo sui rischi prevedeva puntualmente le attività quali svolte nella fattispecie dal Br. e dalla vittima e disciplinava esaurientemente le cautele da adottare.

La condotta del Br. è stata di una tale imprevedibilità ed eccezionalità nel suo grado di colpevolezza, da far ritenere che nessuna condotta esigibile da parte del B., oltre quelle già attuate, potesse impedire il tragico evento.

Del resto, in considerazione delle dimensioni dell'azienda e della sua suddivisione in distinti settori, rami e servizi, ai quali sono stati preposti soggetti qualificati ed idonei, porre una responsabilità a carico di chi è al vertice di tale organizzazione, di fronte alla prova di una idonea delega al personale preposto e di una osservanza delle ulteriori disposizioni in tema di sicurezza, si tradurrebbe nell'inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa, a vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale.

Anche l'addebito riguardante l'omissione nei compiti di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti, in particolare di quello infortunatosi, appare privo di fondamento: da un lato va rilevato che anche tale compito è delegabile e appare ricompreso nell'ampia delega al branda lise dei compiti di sicurezza e prevenzione, e che l'operaio D.M., che era al lavoro col G. presso il pozzetto al momento del sinistro, ha riferito ricevuto insieme a quest'ultimo la formazione sulla sicurezza e sulle cautele per i rischi lavorativi dal Br.; d'altra parte va osservato come, a fronte di una totale assenza di responsabilità dell'infortunato nella causazione del fatto (e viceversa di una esclusiva responsabilità del Br.), nessun collegamento causale potrebbe porsi tra le eventuali carenze formative del G. ed il sinistro.

B.A. va dunque prosciolto dall'addebito per non aver commesso il fatto.

Quanto a Br.M., la pena concordata in ordine al reato ascrittogli appare equa nella quantificazione e corretta nel calcolo.

 

 

P.Q.M.

 

 

Visti gli artt. 530 e 444 c.p.p.,

Sull'accordo delle parti, applica nei confronti di Br.M., valutata la diminuzione per il rito, la pena di Euro 1.500,00 di multa.

 

Assolve B.A. dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Trento il 25 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2011.