Cassazione Penale, Sez. 3, 4 maggio 2011, n. 17214 - Varie violazioni e unico disegno criminoso: continuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario - Presidente
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) L. M. N. IL (OMESSO) C/;
avverso la sentenza n. 30/2010 TRIBUNALE di TOLMEZZO, del 11/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
udito il P.G. in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
Fatto
Il Tribunale di Tolmezzo in composizione monocratica, con sentenza dell'11.2.2010, affermava la responsabilità penale di L. M., titolare della ditta individuale " P. C.", in ordine alle contravvenzioni di cui:
a) al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5 e articolo 89, comma 2, (per avere affidato mansioni lavorative a cittadini rumeni non regolarmente assunti omettendo di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza tramite una visita medica preventiva effettuata dal medico competente);
b) al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21 e articolo 89, comma 2, (per avere omesso di provvedere ad informare i suddetti lavoratori stranieri sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, nonchè sulle misure di protezione e prevenzione adottate);
c) al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, commi 1 e 2 e articolo 89, comma 2, (per avere omesso di assicurare a ciascun lavoratore una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni);
d) al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21 e articolo 89, comma 2, (per avere omesso di fornire ai suddetti lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente);
e) al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2 e articolo 89, comma 1, (per avere omesso di redigere il prescritto piano operativo di sicurezza per il cantiere sito in (Omissis));
e, ritenuta la continuazione, ex articolo 81 cpv. cod. pen., tra le contravvenzioni di cui ai capi a), b), c) e d), lo condannava, per detti reati alla pena complessiva di euro 3.000,00 di ammenda e, per la contravvenzione di cui al capo e), alla pena di euro 1.750,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, il quale ha eccepito violazione di legge, prospettando che tra contravvenzioni punibili a titolo di colpa "non puo' essere riconosciuta la continuazione ex articolo 81 cpv. cod. pen., che presuppone la sussistenza di reati dolosi".
Diritto
Il ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, la continuazione disciplinata dall'articolo 81 cpv. cod. pen. deve escludersi tra le contravvenzioni colpose; quando, però, è dimostrato che le più violazioni hanno assunto forma dolosa, l'istituto in questione è applicabile anche ai reati contravvenzionali.
Nella fattispecie in esame il giudice del merito, tenuto anche conto della irregolare assunzione dei lavoratori stranieri, ha razionalmente ravvisato profili dolosi nelle condotte illecite, sicchè ha unificato le stesse nel vincolo della continuazione, legittimamente riconducendole ad un disegno criminoso comune.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 608 e 615 c.p.p., rigetta il ricorso del P.G..