Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro

Principio n. 6: L'appalto

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Paragrafo 4: Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tema d'appalto: obblighi e responsabilità

Il contratto d'appalto viene preso in considerazione dal legislatore anche al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la tutela e la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. In particolare, il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 prevede misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro sia nei settori pubblici sia nei settori di attività privata.

L'art. 7 del citato decreto, rubricato genericamente "contratto d'appalto o contratto d'opera" impartisce gli obblighi che sia il committente sia l'appaltatore sono tenuti ad osservare al fine di ridurre i rischi legati allo svolgimento delle attività lavorative prestate in regime di appalto, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Il primo comma dell'art. 7, disciplina gli obblighi che gravano sul committente in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. In particolare, il committente è tenuto:

- a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, "affidamento che va valutato con criteri di accertamento ex ante dell'assenza di profili di culpa in vigilando" (Cass. Pen. 11 agosto 2004 n. 34373)
- a fornire, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto e prima dell'inizio dei lavori da parte dell'appaltatore, informazioni dettagliate alle imprese e ai lavoratori autonomi circa i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre il secondo comma del medesimo art. 7 sancisce le prescrizioni per le quali sia il committente sia l'appaltatore sono solidalmente responsabili e più specificatamente;
- nella cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- nel coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso informazioni reciproche per evitare i rischi dovuti a possibili interferenze fra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. In effetti, tale processo di coordinamento e di cooperazione deve essere promosso dal datore di lavoro appaltante, ma non deve estendersi ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Tale cooperazione limitata all'attuazione delle misure di
prevenzione tese ad eliminare i pericoli derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate che incidono ineludibilmente sia sui dipendenti dell'appaltante che dell'appaltatore. La disposizione ha indubbiamente la finalità di ridurre o eliminare i rischi comuni ai lavoratori delle due parti ed invero, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità. Nel caso di lavori ripetitivi, il committente è tenuto ad informare ogni volta l'appaltatore (art. 7 comma 1 D.Lgs. 626/94), a nulla rilevando che l'informativa sia stata data in occasione della prima esecuzione dei lavori (Cass. Pen. 20/09/02 n. 31459);
- nel fornire informazioni specifiche sul piano di emergenza e prendere visione del piano di sicurezza redatto da ogni impresa appaltatrice, ai fini e per gli effetti del coordinamento reciproco, tenuto conto altresì; di eventuali rischi che l'attività dell'appaltatore introduce nell'azienda ospitante.

Per ciò che concerne l'obbligo di collaborazione prevenzionale imposto dalla legge tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo che hanno assunto il compito di eseguire l'opera, lo stesso prescinde dalla forma giuridica del contratto, sussistendo sia nel caso di appalto ordinario di opere o servizi, sia nel caso, peraltro vietato, di appalto di manodopera, atteso che in entrambi i casi ricorre l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori (così Cass. Pen. 28 gennaio 2004, n. 2946).

Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando abbia esercitato ingerenza nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti. Non può invece considerarsi ingerenza, e non è pertanto idonea ad estendere all'appaltante obblighi e responsabilità propri del datore di lavoro, la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela (Cass. Pen. 30 gennaio 2001, n. 3516; Cass.pen. sez IV, 21 maggio 1996, n. 856 ).

In caso di esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo, il datore di lavoro ha l'obbligo di accertare i rischi per qualsiasi motivo conseguenti all'affidamento dei lavori commissionati a soggetti terzi, al fine di rendere edotti i propri dipendenti della sussistenza (o permanenza) di situazioni di pericolo e al fine altresì di munirli di dispositivi di sicurezza idonei ad eliminare le situazioni di pericolo riscontrate (Cass. 5 dicembre 2003, n. 18603).

Per ciò che concerne la responsabilità per danni arrecati ai terzi, l'appaltatore ne risponde personalmente, salvo che non si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, oppure che il committente abbia affidato il compimento dell'opera o del servizio ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto. Tali principi valgono anche in tema di subappalto perché il sub-commitente risponde nei confronti dei terzi solo nel caso in cui abbia esercitato ingerenza nell'attività del subappaltatore al punto da rendere quest'ultimo un mero esecutore (Cass. 23 marzo 1999 n. 2745).

Il sistema sanzionatorio disciplinato all'art. 89 del D.Lgs 626/94, rubricato "contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti" - stabilisce le sanzioni da applicare qualora vengano violate disposizioni sulla sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le condizioni psico-fisiche del lavoratore.
L'art. 89, comma 2 del dlgs 626/94, in tema di ipotesi sanzionatorie, deve essere necessariamente letto in combinato disposto con il precetto dell'art. 7 riferendosi alla figura datoriale per l'applicazioni delle sanzioni previste. Occorre evidenziare che in caso di violazioni riguardanti le prescrizioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo 89, la denuncia all'autorità giudiziaria per mancata cooperazione all'attuazione delle misure di sicurezza, dovrà riferirsi sia al soggetto appaltatore sia al soggetto committente, entrambi punibili con la stessa sanzione.

Invero, nel caso di mancata promozione della cooperazione e del coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sancita dall'art. 7, comma 3, la denuncia all'autorità giudiziaria dovrà essere promossa nei confronti del datore committente, unico soggetto cui incombe l'obbligo di impulso.