Tipologia: CCNL
Data firma: 14 luglio 1987
Validità: 01.04.1987 - 31.03.1990
Parti: Anivp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del Contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3
Norme speciali per i quadri
Art. 3 bis
Titolo III Assunzione
Art. 4
Titolo IV Periodo di prova
Capo I Durata del periodo di prova

Art. 5
Capo II Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Art. 6
Titolo V Apprendistato
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Titolo VI Orario di lavoro
Capo I Norme generali

Art. 10
Art. 11
Capo II Lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 11 bis
Art. 11 ter
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Capo I Riposo settimanale

Art. 13
Capo II Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 14
Art. 15
Titolo IX Ferie
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Capo II Assenze
Art. 20
Capo III Congedo matrimoniale
Art. 21
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi; Servizio civile
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Titolo XII Missione; Trasferta
Art. 25
Art. 26
Titolo XIII Malattie
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo XIV Infortuni
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 39
Titolo XVII Mutamento di mansioni
Art. 40
Titolo XVIII Trattamento economico
Capo I Retribuzione normale

Art. 41
Capo II Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)
Art. 42
Capo III Indennità di contingenza
Art. 43
Art. 44
Capo V Scatti di anzianità
Art. 45
Capo VI Retribuzione di fatto
Art. 46
Capo VII Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
Art. 47
Art. 48
Capo VIII Paga giornaliera e oraria
Art. 49
Capo IX Maggiorazione per lavoro: festivo; straordinario
Art. 50
Titolo XIX Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 51
Capo I Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Art. 52
Capo II Divisa ed equipaggiamento
Art. 53
Capo III Rinnovi: decreto guardia giurata; porto d’armi e tassa tiro a segno
Art. 54
Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso

Art. 55
Capo II Preavviso
Art. 56
Capo III Licenziamento per giusta causa
Art. 57
Capo IV Trattamento di fine rapporto
Art. 58
Titolo XXII Norme disciplinari
Art. 59
Art. 59 bis
Titolo XXIII Commissione paritetica
Capo I Composizione e compiti

Art. 60
Capo II Contributi di assistenza contrattuale (Coasco)
Art. 61
Capo III Versamento dei contributi associativi sindacali
Art. 62
Titolo XXIV Conciliazione delle controversie
Art. 63
Titolo XXV Diritti sindacali
Capo I Permessi retribuiti per lavoratori dirigenti sindacali provinciali e nazionali

Art. 64
Capo II Permessi retribuiti per i dirigenti della RSA
Art. 65
Capo III Diritto di affissione
Art. 66
Capo IV Permessi non retribuiti
Art. 67
Capo V Referendum
Art. 68
Capo VI Assemblee
Art. 69
Capo VII Delegato aziendale
Art. 70
Capo VIII Consiglio dei delegati
Art. 71
Titolo XXVI Diritto allo studio
Capo I Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)

Art. 72
Capo II Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Art. 73
Titolo XXVII Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo I Contrattazione integrativa locale e materie demandate

Art. 74
Capo II Indennità speciali
Art. 75
Art. 76
Titolo XXVIII Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 77
Titolo XXIX Relazioni sindacali
Capo I Diritti di informazione

Art. 78
Capo II Centro intersindacale studi sulla vigilanza privata
Art. 79
Capo III Formazione professionale
Art. 80
Titolo XXX Distribuzione Contratto
Art. 81
Titolo XXXI Decorrenza e durata
Art. 82
Allegati
Allegato A - Salario unico nazionale
Allegato B - Accordo nazionale per l’unificazione del punto di contingenza
Allegato C - Anticipazione sull’indennità di anzianità
Allegato D - Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Allegato E - Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro
Allegato F - Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Allegato G - Legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Allegato H - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato I - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Allegato L - Formazione professionale
Allegato M - Contratto di formazione e lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3 - Trattamento economico e normativo
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Allegato M/1 - Fac-simile progetto formazione e lavoro
Allegato M/2 - Fac-simile delle modalità di formazione delle guardie particolari giurate
Allegato M/3 - Tabella qualifiche di assunzione per giovani con contratto di formazione lavoro
Allegato N - Licenziamenti collettivi
Allegato O - Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale (Coasco)
Allegato P
Allegato Q - Commissione nazionale per l’inquadramento
Allegato R - Centro Intersindacale Studi sulla Vigilanza Privata in Italia
Allegato S - Una tantum
Lettera dell’Anivp alle OO.SS. sulla decorrenza della nuova normativa sulla conservazione del posto in caso di malattia

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata

Il giorno 14 luglio 1987, in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra l’Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata (Anivp) e la Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi (Filcams/Cgil) assistiti dalla Confederazione generale del lavoro (Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat/Cisl) con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs/Uil) con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil); visti il CCNL del 6 maggio 1983 e l’Accordo di rinnovo dell’11 aprile 1987, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli istituti di vigilanza privata, composto da 31 titoli, 82 articoli e 17 allegati, letti, approvati e sottoscritti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del Contratto
Art. 1

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, fra tutti gli istituti e consorzi di vigilanza privata, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente.

Art. 2
[…]

Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo III Assunzione
Art. 4

[…]
All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli enti previsti dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato H), per accertarne l’idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.

Titolo V Apprendistato
Art. 7

L’apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo per il quale è richiesta una speciale preparazione.
La durata massima dell’apprendistato è fissata per un anno.

Art. 8
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Titolo VI Orario di lavoro
Capo I Norme generali
Art. 10

L’orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti. I limiti dell’orario giornaliero contrattuale sono:
- 7 ore per il personale del ruolo tecnico operativo;
- 8 ore per il personale del ruolo amministrativo.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di effettivo lavoro. In tal caso e soltanto quando l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5 + 1).
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio effettivamente prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento di permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivante dal sistema 5 + 1, di cui al presente articolo non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5 + 1, con relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal presente Contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.
Fermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, le parti convengono sull’opportunità di attivare in via sperimentale l’abbinamento di un giorno di permesso (4 ex festività religiose, 2 ex festività civili, permessi annuali di cui all’art. 19 e 7 permessi di conguaglio di cui al presente articolo) ad un giorno di riposo contrattuale.
Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all’art. 41.

Art. 11
[…]
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 49, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l’istituto, che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12

[…]
È facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d’opera straordinarie per esigenze di servizio.
Le prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari di cui al secondo comma, lettera a), del successivo art. 74.
Di norma annualmente le parti potranno procedere all’esame della situazione in relazione ai problemi dell’occupazione e del mercato del lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Capo I Riposo settimanale
Art. 13

Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’art. 10 del presente Contratto, per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica, salvo le deroghe consentite dalla legge.
Anche in relazione all’insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% (venticinque per cento) della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all’art. 41.

Titolo IX Ferie
Art. 17

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell’ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale spettantegli.
[…]

Titolo XIV Infortuni
Art. 32

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all’assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e l’azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare all’Inail la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 35

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l’Ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]

Art. 37
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 38
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo III Licenziamento per giusta causa
Art. 57

Il licenziamento per giusta causa, con perdita della indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo, rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- l’abuso di autorità;
[…]
- la recidività nell’addormentarsi in servizio o l’ubriacarsi in servizio;
- l’abbandono del posto di lavoro;
- l’insubordinazione verso i superiori;
[…]
- l’aver già subito provvedimenti di sospensione per un totale di quindici giorni nel corso di un anno.

Titolo XXII Norme disciplinari
Art. 59

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
Egli ha altresì l’obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l’autorizzazione del proprio datore di lavoro.
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 7, legge n. 300/70.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) il rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio.
B) Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli.
C) Il provvedimento delle sospensioni di cui al precedente n. 3) si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo XXIII Commissione paritetica
Capo I Composizione e compiti
Art. 60

È istituita la Commissione paritetica nazionale che ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali;
- alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente Contratto o nei contratti integrativi locali;
- ad ogni altro problema prospettato dalle organizzazioni locali, o da singoli istituti, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente Contratto.
La Commissione paritetica nazionale è composta da sei membri effettivi di cui tre designati dall’Associazione Nazionale degli Istituti di Vigilanza Privata e tre designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, uno per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La segreteria della Commissione ha sede presso l’Associazione.
Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro trenta giorni.
La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dalla prima riunione.
Per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie le parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.
Le decisioni della Commissione paritetica nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.
La Commissione paritetica, inoltre, si riunirà ogni sei mesi per la predisposizione della tabella della contingenza da applicarsi a tutti i dipendenti da istituti di vigilanza privata.

Titolo XXIV Conciliazione delle controversie
Art. 63

Per le controversie di lavoro individuali, singole o plurime, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità previste dall’Accordo nazionale 20 maggio 1977 che fa parte integrante del presente Contratto (allegato F).

Titolo XXV Diritti sindacali
Capo III Diritto di affissione
Art. 66

Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capo VI Assemblee
Art. 69

Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall’orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]

Capo VII Delegato aziendale
Art. 70

Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione del lavoratore, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei Contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (allegato G).
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato H).

Capo VIII Consiglio dei delegati
Art. 71

Le parti convengono che negli istituti con più di 15 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali possono essere sostituite a tutti gli effetti da un Consiglio di delegati a condizione che:
a) il Consiglio sia unitariamente costituito;
b) la sua costituzione ed i suoi componenti siano notificati alla Direzione di ciascun istituto, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali interessate, aderenti o facenti capo alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto.
I Consigli dei delegati hanno gli stessi compiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, per le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Titolo XXVII Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo I Contrattazione integrativa locale e materie demandate
Art. 74

È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più istituti di vigilanza privata.
I Contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente Contratto e potranno disciplinare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio in collegamento con la realizzazione della parità di orario di lavoro settimanale e giornaliero del personale del ruolo tecnico-operativo, fermi restando il sistema 5 + 1 ed ogni altra norma contenuta nel precedente art. 10.
b) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata;
e) rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne siano prescritte l’adozione e l’uso da parte del datore di lavoro e sempreché non siano forniti dallo stesso al dipendente;
f) rimborsi spese di cui al precedente art. 26;
g) indennità di cassa o maneggio denaro, di cui al precedente art. 52;
h) indennità speciali di cui ai successivi artt. 75 e 76;
La contrattazione integrativa locale non può avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1988 sia per le norme concernenti aspetti normativi che per le norme riguardanti aspetti economici.
Le parti si danno atto che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente Contratto, introdotta o contenuta nei Contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza.
In ogni caso, gli Accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che l’abbreviazione dei termini di decorrenza della contrattazione integrativa a livello provinciale, di cui al titolo XXVII del presente Contratto, rispetto a quelli normalmente adottati nei precedenti Contratti, nell’ambito della specifica struttura contrattuale, è correlata alla decorrenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Fermo restando quanto espressamente previsto dal presente articolo, le parti si danno atto che nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o innovativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro, potrà essere introdotta nei contratti integrativi locali, le cui scadenze dovranno essere armonizzate con la data prevista nella norma di cui sopra relativa alla contrattazione integrativa locale.
Le parti, al fine di garantire il reciproco rispetto di quanto sopra e l’osservanza di tali limiti, si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture locali nelle varie fasi di trattativa.

Titolo XXVII Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo II Indennità speciali

Art. 75
È demandata agli Accordi integrativi locali di cui al precedente articolo la contrattazione delle seguenti indennità speciali:
a) indennità speciale per lavoro notturno dovuta - per ogni giornata di effettiva presenza - ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio notturno, a titolo di maggiorazione forfettaria per il disagio connesso con il servizio stesso;
b) indennità speciale per lavoro diurno da corrispondere - per ogni giornata di effettiva presenza - ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio diurno per il rischio connesso con il servizio stesso.
Per la determinazione delle misure delle indennità speciali di cui al presente articolo, nelle articolazioni e con le gradualità anche economiche che saranno concordate a livello locale, si farà riferimento ad un tetto massimo che viene fissato in lire 4.700 giornaliere per l’indennità speciale per lavoro notturno dovuta ai lavoratori che prestano servizio di zona stradale e che sarà proporzionato sia alla maggiore gravosità del lavoro notturno rispetto a quello diurno e dei servizi di zona stradale rispetto ai servizi fissi.
Le indennità speciali di cui al presente articolo assorbiranno - fino a concorrenza - ogni analoga indennità in atto in ciascuna provincia o presso ogni istituto di vigilanza, fatta eccezione per le indennità derivanti da rimborsi spese per l’uso in servizio di mezzi, equipaggiamento o altro strumento di proprietà del lavoratore.
Nell’ipotesi in cui non vi sia alcuna possibilità di assorbimento secondo i criteri definiti al precedente comma, la corresponsione delle indennità speciali nelle misure che saranno concordate nella contrattazione integrativa locale, sarà graduata in tre quote uguali a decorrere dal 1 luglio 1988 e comunque nell’ambito di validità del presente Contratto.
Le indennità speciali di cui al presente articolo sono computabili soltanto ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Titolo XXIX Relazioni sindacali
Capo I Diritti di informazione
Art. 78

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) L’Associazione fornirà annualmente, di norma entro il primo semestre, alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c) formazione professionale.
2) L’Anivp fornirà annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui al precedente n. 1) del presente articolo ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sull’occupazione.

Capo II Centro intersindacale studi sulla vigilanza privata
Art. 79

Ai fini di rendere più puntuale l’esercizio dei diritti di informazione, le parti utilizzeranno tutti gli elementi conoscitivi derivanti dall’azione di osservatorio del mercato del lavoro, nell’ambito del Centro intersindacale studi sulla vigilanza privata la cui costituzione e regolamentazione sono definite nell’allegato R.

Capo III Formazione professionale
Art. 80

Le parti convengono sulla necessità di promuovere una concreta ed adeguata politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza privata.
A tal fine le parti hanno individuato, nell’organismo di cui all’allegato L, lo strumento per realizzare gli obiettivi definiti nel precedente comma.

Allegati
Allegato F - Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze
Addì, 20 maggio 1977, in Roma, tra l’Anivp - Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil, si conviene quanto segue:

Art. 1
Per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro e di altri Contratti o Accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro negli istituti di vigilanza compresi nella sfera di applicazione dei predetti Contratti o Accordi è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi territorialmente con l’assistenza:
- per il datore di lavoro, dell’Anivp;
- per il lavoratore, dell’Organizzazione sindacale locale di una delle Associazioni sindacali locali aderenti ad una delle Associazioni nazionali firmatarie del presente Accordo, a cui il lavoratore stesso sia iscritto o abbia conferito mandato.

Art. 2
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Anivp ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Ricevuta la segnalazione, l’Anivp provvede entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni e saranno depositati a cura di una delle parti presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 3
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 411, terzo comma, Codice di procedura civile e 2113, quarto comma, Codice civile, come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità giudiziaria.
In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’art. 411, ultimo comma, e all’art. 412 del Codice di procedura civile così come risultano sostituiti dall’art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 4
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, potrà essere esperito un secondo tentativo presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.

Allegato L - Formazione professionale
Accordo 11 aprile 1987

L’Anivp - Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 78 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono sulla opportunità di definire quanto appresso:
- costituzione di uno strumento a livello nazionale finalizzato alla realizzazione dei contenuti contrattuali menzionati in premessa.
Al riguardo le parti individuano nella Saggiv attualmente esistente, e opportunamente adeguata, la struttura centrale tecnico-politica funzionale ai detti scopi.
Il relativo statuto dovrà essere riformulato alla luce delle attuali esigenze sulla base dei seguenti principi:
- trasformazione della Saggiv da organo didattico itinerante a struttura di orientamento e coordinamento tecnico-politico;
- snellimento strutturale;
- ridimensionamento nella composizione degli organi (Consiglio di amministrazione: rappresentanti delle Associazioni datoriali firmatarie del presente Contratto, delle Organizzazioni sindacali confederali e un presidente che verrà nominato di comune accordo).
Il Consiglio di amministrazione può avvalersi dell’esistenza di un Comitato consultivo del quale potranno far parte anche un rappresentante del Ministero dell’interno ed uno del Ministero del lavoro.
Tutti gli istituti di vigilanza operanti sul territorio nazionale potranno fruire di tale strumento.
A tal fine viene costituita una Commissione mista con i seguenti compiti:
- elaborazione del nuovo Statuto;
- ricerca e verifica, alla luce della vigente normativa, sulle possibilità di gestione amministrativa e sui mezzi economico-finanziari;
- elaborazione delle linee di orientamento e dei programmi didattici, da realizzare con l’indicazione dei criteri di durata e partecipazione.
La Commissione relazionerà successivamente le parti sociali firmatarie della presente intesa.

Allegato M - Contratto di formazione e lavoro
Accordo 11 aprile 1987 tra l’Anivp - Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
È stato firmato il presente Accordo a valere per gli istituti di vigilanza privata associati all’Anivp e per i lavoratori dipendenti dei suddetti istituti.

Art. 1
Nel quadro delle iniziative di riforma legislativa dei rapporti di lavoro, le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l’inserimento dei giovani nelle aziende del settore della vigilanza privata.
Conseguentemente esprimono la volontà di utilizzare le disposizioni della legge n. 863/84, relativa ai contratti di formazione e lavoro al fine di incentivare l’assunzione di giovani e di assicurare agli stessi, oltre all’inserimento nell’attività produttiva, una adeguata fase formativa finalizzata all’acquisizione di professionalità conforme alle esigenze degli istituti di vigilanza privata.
Con il presente Accordo si considera superata la necessità dell’approvazione preventiva della Commissione regionale per l’impiego.
Copia del presente Accordo verrà depositata a cura delle parti, presso gli Uffici del Ministero del lavoro e gli Uffici regionali del lavoro.

Art. 2
Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati.
Gli inquadramenti saranno determinati come da tabella allegata. Il contratto di formazione e lavoro avrà durata di 24 mesi.
Gli istituti assicureranno la formazione teorica e pratica con personale qualificato, che fornirà le conoscenze necessarie per l’apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovane viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione, che sarà finanziato dagli istituti di vigilanza che aderiscono al presente Accordo.
La formazione teorica potrà essere realizzata anche attraverso la partecipazione a corsi.
Comunicazione delle assunzioni deve essere data, a cura dell’azienda, all’Ispettorato del lavoro.

Art. 3 Trattamento economico e normativo
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente Accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente Accordo.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente Accordo verrà assicurato il trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà di 60 giorni di effettivo servizio.
Ferma restando la durata del contratto di formazione e lavoro, in ogni caso d’interruzione della prestazione, dovuta a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
Per i casi di malattia ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro spetta il trattamento economico previsto dalle specifiche norme di legge e contrattuali già in vigore.
Allo stesso modo verranno estesi ai lavoratori suddetti i particolari trattamenti previsti dalle parti speciali del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i casi di infortunio, ad integrazione di quanto previsto dalle specifiche norme di legge in vigore.

Art. 5
A livello territoriale, le parti aderenti alle Associazioni nazionali firmatarie il presente Accordo accerteranno, preventivamente all’avvio, e firmeranno i contratti di formazione e lavoro in conformità a quanto disposto dal presente Accordo anche in relazione al progetto di formazione (fac-simile in allegato) ed al numero dei lavoratori giovani da avviare.

Art. 6
Le parti si impegnano ad incontrarsi qualora l’attuale disciplina legislativa sul Contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.

Allegato Q - Commissione nazionale per l’inquadramento
Accordo 11 aprile 1987 tra l’Anivp - Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del titolo II del presente Contratto, le parti convengono di istituire una Commissione nazionale per l’inquadramento, la cui composizione sarà paritetica tra le parti firmatarie nella misura di n. 6 rappresentanti dell’Anivp e di n. 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente Contratto.
Tale Commissione avrà il compito di sviluppare uno studio analitico delle questioni inerenti l’inquadramento del personale con particolare riferimento ai processi di modificazione derivanti da riorganizzazioni e nuova tecnologia, al fine di determinare i presupposti per addivenire nel prossimo Contratto ad una classificazione dei lavoratori adeguata alla realtà organizzativa del settore e più ancorata all’effettivo dato professionale.

Allegato R - Centro Intersindacale Studi sulla Vigilanza Privata in Italia
Il giorno 11 aprile 1987 tra l’Anivp e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil si è convenuto quanto segue:
Le parti sociali ritengono necessario ed urgente che gli organismi pubblici preposti, preso atto degli squilibri e delle difficoltà esistenti nel settore della vigilanza privata, assumano adeguate iniziative finalizzate al superamento dell’attuale precaria e confusa situazione.
In particolare l’intervento pubblico dovrebbe essere concretizzato attraverso una diversa politica sul piano del rilascio delle licenze che, allo stato, in presenza di una contrazione degli stessi servizi, provoca esasperata conflittualità concorrenziale tra le aziende e produce effetti negativi sulla quantità e qualità dell’occupazione.
Risulta inoltre auspicabile, ad avviso delle parti sociali, un controllo ed un coordinamento più puntuale da parte degli organismi pubblici su quelle gestioni aziendali basate su fenomeni di evasione contrattuale e previdenziale che determinano le immaginabili deleterie conseguenze sulla qualità del servizio e sulle condizioni di impiego dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra le parti sociali convengono sulla necessità di mettere a disposizione dell’Autorità pubblica un organismo, accreditato presso la stessa, che abbia i seguenti compiti:
1) raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati essenziali a riconoscere la dinamica del settore, rapportata alle condizioni ambientali delle zone territoriali su cui opera e agli indici di rapporto con il mercato, con tutte le realtà, entità ed iniziative direttamente o indirettamente interconnesse e con i costi di gestione;
2) formulare indicazioni sulle linee di tendenza emergenti dall’analisi dei dati;
3) fornire all’Autorità pubblica gli elementi di conoscenza complessiva e per territorio, indispensabili alle relative valutazioni quantitative e qualitative;
4) intrattenere relazioni con le Autorità competenti.
Con riferimento a tutto quanto sopra, le parti, con il presente documento, costituiscono il Centro Intersindacale Studi sulla Vigilanza Privata in Italia (Cisvpi) che sarà pariteticamente composto da rappresentanti dell’Anivp e delle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, riservandosi di definire successivamente norme e modalità per il funzionamento dello stesso, adottando le iniziative anche in relazione all’indispensabile accreditamento presso l’Autorità pubblica.